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N. 02724/2013REG.PROV.COLL. N. 03709/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3709 del 2012, proposto da Il Fienile s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Lembo, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma, via G.G.Belli,39; contro Immobiliare Francesca s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Righi, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma, via G.Carducci, 4; Comune di Montecatini Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rossana Parlanti e Roberto Martire, con domicilio eletto presso lo studio dell avv. Roberto Martire in Roma, Circonvallazione Clodia, 86; nei confronti di Inps Istituto nazionale della Previdenza Sociale, già Inpdap, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Giuseppe Fiorentino, Giuseppe Cipriani, domiciliata in Roma, presso l Avvocatura Centrale dell Istituto, in Roma, Via Cesare Beccaria, 29; Roberto Gonfiotti; per l ottemperanza della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI n. 4589/2004, resa tra le parti, concernente l ottemperanza alla sentenza n. 4589/2004 della Sezione VI del Consiglio di Stato, in tema di demolizione di opere abusive per il ripristino dello stato dei luoghi 1

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Immobiliare Francesca Srl, del Comune di Montecatini Terme e dell Inps (succeduto all Inpdap); Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2013 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l avvocato Lembo e l avvocato Sanino, per delega dell'avvocato Martire; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1. Viene in decisione il ricorso proposto dalla società Il Fienile s.r.l. volto ad ottenere l ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4589/2004, con la quale, in riforma della sentenza emessa dal TAR Toscana n. 601/2000, è stato accolto l appello proposto dalla società odierna ricorrente e per l effetto, è stato respinto il ricorso di primo grado proposto dall Immobiliare Francesca s.r.l. avverso l ordinanza del Comune di Montecatini Terme n. 86/1998, con la quale si ordinava la rimozione e la demolizione di uno stradello insistente su un fondo di proprietà dell INPDAP (ora INPS) e sul quale grava una società di passaggio a favore della società il Fienile. 2. Si è costituita in giudizio l INPS, quale successore ex lege dell INDPAP ai sensi dell art. 21, comma 1, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato improcedibile o, comunque, sia rigettato, assumendo la già avvenuta esecuzione dell ordinanza di demolizione. 3. Si è costituito in giudizio anche il Comune di Montecatini Terme, il quale, a sua volta, ha evidenziato che l ordinanza di demolizione di cui si è occupata la sentenza ottemperanda (che ha respinto il ricorso di primo grado avverso la medesima proposto) è già stata eseguita, e che lo stradello di cui in questa sede si chiede di nuovo la demolizione sarebbe stato realizzato successivamente alla precedente demolizione. 4. Anche l Immobiliare Francesca s.r.l., nel costituirsi in giudizio, ha evidenziato la già avvenuta esecuzione dell ordinanza di demolizione. 2

5. Con memoria difensiva depositata il 9 novembre 2012, la società ricorrente, in replica alla difese avversaria, ha evidenziato, tuttavia, che l originaria ordinanza di demolizione dello stradello in questione non ha mai avuto una completa attuazione ed ha insistito quindi per l accoglimento del ricorso. 6. Alla camera di consiglio del 19 marzo 2013, la causa è stata trattenuta per la decisione. DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per orientamento ripetutamente seguito dal Consiglio di Stato e dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, il ricorso per l esecuzione del giudicato strumento processuale previsto dall ordinamento per l esecuzione coattiva delle pronunce passate in giudicato non è utilizzabile per l esecuzione delle pronunce di rigetto, anche in mancanza di un espressa regola che circoscriva l ottemperanza alle sole decisioni di accoglimento (in tal senso Cons. Stato, sez. VI, 26 marzo 2013, n. 1675; Cons. Stato, VI, 13 dicembre 2011, n. 6532; cfr., inoltre, Cons. Stato, VI, 1 settembre 2009, n. 5114). E stato, infatti, chiarito, a tale riguardo, che, relativamente alle decisioni del giudice amministrativo, sono le statuizioni preordinate ad una pronuncia di accoglimento a far nascere per l Amministrazione destinataria un obbligo di ottemperanza, che può dirsi adempiuto solo se vengono posti in essere atti completamente satisfattivi rispetto a quelle statuizioni. In altri termini, è legittimato a chiedere le misure esecutive di una sentenza solo chi abbia proposto una domanda in sede di cognizione, quando questa sia stata accolta, e non anche il controinteressato soccombente in primo grado, che abbia ottenuto all esito del giudizio di appello la reviviscenza dell atto impugnato (di cui è beneficiario). La pronuncia di rigetto lascia invariato l assetto giuridico dei rapporti precedente alla proposizione del giudizio (rimanendo indifferente che la sentenza di rigetto sia stata pronunciata in primo grado ovvero in appello, con una sentenza di riforma della pronuncia di accoglimento emessa dal primo giudice). Se all esito del giudizio sono mantenuti fermi gli effetti di un provvedimento che comporta un obbligo di fare (come nella specie,, una ordinanza di demolizione), la fonte di tale obbligo continua ad essere il provvedimento amministrativo (e non la sentenza del giudice, che si è limitata a respingere il ricorso contro di esso). 3

L adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto può essere dunque chiesto da chi vi abbia titolo secondo gli strumenti consentiti dal sistema (se del caso, contestando il silenzio dell Amministrazione), ma non anche col rimedio del giudizio d ottemperanza, che postula una statuizione del giudice che abbia innovato la sfera giuridica dell Amministrazione, con i propri effetti d annullamento, ripristinatori o conformativi. Tale regola, del resto, si applica anche quando nel corso del giudizio sia stata modificata la situazione di fatto in seguito all accoglimento di una domanda cautelare: non assume rilievo, in senso contrario, il principio desumibile dall articolo 336, comma 2, cod. proc. civ. secondo cui "la riforma o la cassazione della sentenza estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata", in quanto la disposizione riguarda i provvedimenti e gli atti del giudice e comunque non fornisce alcuna indicazione riguardante le modalità attraverso le quali far valere gli effetti di un atto amministrativo non annullato in sede giurisdizionale (ovvero le conseguenze degli adempimenti di obbligazioni pecuniarie), posti in essere in esecuzione della sentenza di primo grado riformata in appello (cfr. Cons. Stato, VI, 19 settembre 2008, n. 4523; VI, 13 dicembre 2011, n. 6532). Ciò comporta che non può essere disposta in via coattiva nella presente sede di ottemperanza l adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto coerente con l assetto dei rapporti esistente anteriormente al giudizio. 3. Per le esposte ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile. Si ravvisano, in considerazione delle particolarità e del carattere interpretativo della controversia giustificate ragioni di compensazione della spese del giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza (R.G. n. 3709/2012), come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati: Luigi Maruotti, Presidente Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore 4

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere Andrea Pannone, Consigliere Vincenzo Lopilato, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 21/05/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 5