STATUTO DELLA CONFRATERNITA MADONNA del ROSARIO di PERITO (SA)



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STATUTO DELLA CONFRATERNITA MADONNA del ROSARIO di PERITO (SA) APPROVATO DA S.E. REV. MONS. GIUSEPPE ROCCO FAVALE, VESCOVO DI VALLO DELLA LUCANIA CON DECRETO VESCOVILE DEL 7 OTTOBRE 2009 Finalità Art. 1 La Confraternita, in rapporto di piena comunione e fiducia con l autorità ecclesiale, PROMUOVE, in spirito di fraterna solidarietà e di reciproco servizio, la formazione cristiana degli associati e il loro inserimento nella comunità parrocchiale. Collabora, nel rispetto della propria identità, con gli altri gruppi organizzati operanti in Parrocchia. Art. 2 Finalità preminenti della Confraternita sono: - curare la maturazione cristiana dei soci; - promuovere il culto eucaristico e la devozione mariana; - esercitare le opere di cristiana pietà e misericordia; - esercitare verso i confratelli defunti il pietoso ufficio dell accompagnamento funebre e promuovere l opera dei suffragi; - prendere parte in corteo e in divisa alle seguenti processioni: Corpus Domini, Madonna Assunta, San Nicola, Venerdì Santo, S.Antonio, San Donato, Processione Mariana Chiusura Mese di Maggio. - collaborare con la pastorale della Parrocchia; - promuovere adeguate iniziative per la difesa, la valorizzazione e soprattutto per una adeguata evangelizzazione delle tradizioni religiose. Associazione Art. 3 Possono associarsi alla Confraternita persone di buona condotta cristiana e di sana moralità. Eventuale ammissione di associati non della Parrocchia deve essere approvata dalla Assemblea Generale annuale. 1

Art. 4 L adesione è personale. Essa comporta per il confratello il dovere di contribuire secondo le proprie possibilità, con la preghiera e con le opere, alla realizzazione delle finalità della Confraternita. Il confratello ha inoltre il diritto di partecipare, in forma diretta o per mezzo dei rappresentanti eletti, alla determinazione delle scelte fondamentali della Confraternita. Assemblea Art. 5 Organo fondamentale della Confraternita è l Assemblea. Essa si compone di tutti i confratelli. Art. 6 La Confraternita verrà convocata in Assemblea Generale almeno una volta all anno, preferibilmente nella settimana di Pasqua. Potrà inoltre essere convocata in Assemblea Generale Straordinaria su richiesta di almeno due terzi dei soci. Sarà compito del Priore avvisare con congruo anticipo l Ordinario diocesano della convocazione dell Assemblea Generale affinché possa presiederla di persona o inviare un proprio delegato. La Confraternita si riunirà inoltre 1/2 mesi prima di Pasqua, preferibilmente per esaminare le problematiche oggettivamente esistenti o evidenziate dai confratelli. Inoltre nella stessa data sarà organizzato e approvato il programma annuale della Confraternita e organizzata soprattutto la celebrazione comunitaria del precetto pasquale, come segno culminante di fede vissuta e proclamata. Consiglio Direttivo Art. 7 La direzione della Confraternita è affidata al Consiglio Direttivo. Esso è composto dal Priore, Vice Priore, Segretario - Tesoriere, un Confratello e dal Crocifero. Nel Consiglio Direttivo potranno essere eletti tutti i confratelli che abbiano compiuto il ventesimo anno di età, siano in regola con le norme dello Statuto. Agli uffici del Priore e Vice Priore non può essere eletto chi ricopre cariche politiche di carattere istituzionale, proprio per quella incompatibilità formale derivante anche dal solo sospetto di possibile forma di strumentalizzazione. Agli uffici di Segretario, Tesoriere, Confratello e Crocifero potranno essere eletti tutti i confratelli che abbiano compiuto il ventesimo anno di età, siano in regola con le norme dello Statuto. La Confraternita avrà inoltre un Padre spirituale la cui nomina spetta di diritto all Ordinario diocesano. 2

Art. 8 Tutti i componenti del Consiglio direttivo e il Segretario vengono eletti dai confratelli convocati in Assemblea generale e durano in carica un triennio. Nulla vieta che possano essere riconfermati. L assemblea è legale se il numero degli intervenuti in prima convocazione è pari alla metà più uno; in seconda convocazione l assemblea è legale qualunque sia il numero dei presenti. Spetta all Ordinario diocesano confermare gli eletti. Art. 9 Il Priore, il Vice Priore, il Segretario - Tesoriere, vengono eletti con votazione separata. Per l elezione del Priore e per gli altri ufficiali è sufficiente la maggioranza relativa. Hanno diritto al voto tutti i confratelli che abbiano il diciottesimo anno di età, siano iscritti da almeno un anno e siano in regola con le altre norme della Statuto. Art. 10 Il voto è personale, né può essere espresso per lettera o per procura. Affinché esso sia valido deve essere: - libero (è nullo ogni voto estorto con timore, inganno, violenza); - segreto, certo, assoluto, determinato, senza condizioni. Saranno considerate nulle tutte le schede che per segni particolari o altro possano portare all identificazione del votante. Art. 11 Il seggio elettorale sarà presieduto dal Priore, coadiuvato dai due confratelli più anziani e da due scrutatori scelti dall Assemblea. Ad essi si aggiungerà il segretario che redigerà verbale delle operazioni. Divisa Art. 12 La divisa della Confraternita sarà così composta: - un camice di stoffa bianca che scende fino ai talloni; - una mozzetta bicolore: azzurra e viola. - Stemma proprio della Confraternita. - Decori particolari ma sobri saranno applicati solo alla mozzetta del Priore, al fine di poterlo facilmente individuare. 3

Art. 13 Ogni confratello deve avere la propria divisa e curarne il decoro e la pulizia. Essa non può essere ceduta ad altri non confratelli. Può, invece, essere ceduta ad altri confratelli, al fine di farsi sostituire in occasioni di cerimonie, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo o del Priore. Qualora un confratello intendesse recedere dalla appartenenza alla Confraternita deve restituire la sua divisa alla Confraternita senza nessun rimborso. Attribuzioni e doveri dei vari organismi Art. 14 E compito dell Assemblea approvare il programma della Confraternita, il bilancio preventivo e consuntivo, promuovere le verifiche, deliberare eventuali modifiche per la vita della Confraternita. Le modifiche dello Statuto, approvato a maggioranza relativa, dovranno essere sottoposte a ratifica da parte dell Ordinario. Art. 15 Il Consiglio Direttivo: - provvede all esecuzione di quanto stabilito dall Assemblea; - prepara il piano di lavoro annuale da sottoporre all approvazione della stessa; - compila i bilanci, preventivo e consuntivo; - delibera circa il modo di conservare i beni della Confraternita; - si fa promotore di iniziative atte a favorire la maturazione cristiana dei confratelli; - stabilisce la somma della quale potrà disporre il cassiere per le piccole spese correnti; - decide d intesa col Padre spirituale la sospensione di quei confratelli che per condotta di vita o per altri motivi si siano resi indegni di far parte della Confraternita. Art. 16 Il Priore: - garantisce la fedele osservanza dello Statuto; - coordina il programma annuale della Confraternita; - dirige e rappresenta la Confraternita nelle pubbliche manifestazioni; - promuove la convocazione della Confraternita, ne dirige le Assemblee e ne presiede le adunanze; - cura l esecuzione delle delibere adottate dall Assemblea; - sottoscrive gli atti e la corrispondenza ufficiale; controlla la regolare tenuta dai registri, degli inventari e degli altri documenti relativi al patrimonio della Confraternita; - vigila affinché il tesoriere nei termini stabiliti presenti i bilanci; 4

- provvede affinché il tesoriere depositi presso la cassa di risparmio postale o presso un istituto di credito le somme di denaro eccedenti le ordinarie necessità della Confraternita e insieme a lui ne cura il prelievo in caso di bisogno; - prende le misure necessarie, d intesa col Consiglio Direttivo, nei casi d urgenza e ne informa l Assemblea appena possibile; - firma congiuntamente al cassiere i mandati di pagamento. Art. 17 il Vice Priore collabora col Priore per il buon andamento della Confraternita e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Art. 18 E compito del segretario redigere i verbali delle Assemblee e delle adunanze, controfirmandoli unitamente al Priore. Trasmettere all Ordinario diocesano i risultati delle elezioni con copia del relativo verbale, chiedendo la conferma degli eletti. Comunica agli interessati l avvenuta conferma e li invita ad effettuare il passaggio di consegne nel termine di otto giorni. Provvede ad informare i confratelli della convocazione in Assemblea mediante affissione nella bacheca all ingresso della Chiesa dell avviso di convocazione. Ogni comunicazione riguardante la Confraternita verrà eseguita mediante avviso affisso nella bacheca della Chiesa parrocchiale. Cura il disbrigo dell ordinaria corrispondenza ed è responsabile dell archivio. Art. 19 Il Tesoriere tiene i conti dell amministrazione. D intesa col Consiglio Direttivo prepara i bilanci da sottoporre all approvazione dell Assemblea. Provvede a depositare presso la cassa di risparmio postale o istituto di credito le somme eccedenti i bisogni di ordinaria amministrazione. Firma unitamente al Priore i mandati di pagamento. Effettua piccole spese correnti per il buon andamento della Confraternita nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Raccoglie le contribuzioni dei confratelli per le iscrizioni. Provvede a far celebrare dal Padre spirituale le S. Messe in suffragio dei defunti e per le altre necessità. È suo compito inoltre fornire ai Confratelli una copia dello Statuto. Art. 20 I confratelli tutti devono aver premura di partecipare alle Assemblee, alle riunioni, ai riti e a tutte le altre iniziative promosse dalla Confraternita. 5

Art. 21 Al Confratello che non partecipa alla vita della Confraternita rendendosi sempre assente, o che persevera in condotta non consona alla morale e ai precetti cristiani, Il Consiglio Direttivo, d intesa con il Padre Spirituale, decide inevitabilmente la sospensione, con la restituzione immediata della divisa senza alcun rimborso spese. Disposizioni varie Art. 22 Nessun confratello può percepire alcuna remunerazione per l ufficio esercitato nella Confraternita. Art. 23 Nella dolorosa circostanza del decesso di un confratello regolarmente iscritto, la Confraternita parteciperà all accompagnamento funebre in divisa, ma solo nel territorio della Parrocchia. La Confraternita inoltre, farà celebrare una messa di suffragio in giorno da stabilire d intesa con il Parroco pro-tempore e coi familiari del defunto. Ad essa sono invitati a partecipare tutti gli iscritti. Art. 24 la Confraternita parteciperà all accompagnamento funebre di coloro che non sono iscritti solo se è richiesto dalla Famiglia. La Famiglia che richiede la presenza della Confraternita all accompagnamento funebre dei propri congiunti, contribuirà alle necessità della Confraternita stessa versando una libera offerta in danaro. Sarà compito del Priore avvisare i Confratelli di tale volontà, invitandoli a partecipare. Art. 25 Alla Confraternita potranno essere associate anche donne. Art. 26 La Confraternita provvede alla realizzazione delle proprie finalità coi fondi derivanti: - dalle quote associative; - dalle libere offerte dei benefattori; - dal contributo libero delle famiglie di non iscritti, che richiedono la presenza della Confraternita nell accompagnamento funebre dei propri congiunti. Art. 27 - L Assemblea annuale deciderà la quota associativa che gli iscritti verseranno nella prima decade di gennaio. Sarà compito del Priore coadiuvato dal Segretario-Tesoriere raccogliere le quote. 6