PARTECIPAZIONI ALLA SPESA SANITARIA E RELATIVE ESENZIONI

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Assistenza farmaceutica 0 euro 02 invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla I alla V vale anche per medicinali della classe C nei casi, in cui il medico ne attesti la comprovata utilità terapeutica 0 euro 05 grandi invalidi per servizio 0 euro 13 invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla VI all VIII vale anche per medicinali della classe C nei casi, in cui il medico ne attesti la comprovata utilità terapeutica 0 euro 14 grandi invalidi del lavoro 0 euro 99 persone appartenenti ad un nucleo familiare, che per la propria situazione economica non raggiunge il valore di 1,5 del reddito minimo di inserimento di cui al decreto del Presidente della Giunta Provinciale 11.08.2000, n. 30, e succ. modifiche 0 euro 3F invalidi civili al 100 %, compresi i ciechi con residuo visivo binoculare fino ad 1/20 e i minorenni invalidi civili, che percepiscono l indennità di accompagnamento 0 euro BI cittadini extracomunitari, invitati in provincia di Bolzano dalle Associazioni Il Girotondo, Chernobyl Alto Adige-Südtirol e Chernobyl Eppan-Appiano 0 euro DE detenuti 0 euro DN soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati (legge 25 febbraio 1992, n. 210) 0 euro E01 soggetti con meno di 6 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, 0 euro E21 ex JU soggetti di età tra i 6 e i 14 anni non compiuti con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1862 del 27 maggio 2002, e successive modifiche) il diritto ad usufruire dell'esenzione deve essere certificato dai Servizi per l assistenza economica sociale 0 euro senza codice pazienti sottoposti a terapia del dolore vale solo per medicinali analgesici oppiacei 0 euro vedi relativo persone affette dalle malattie rare di cui al decreto del Ministro della Salute 18.05.2001, n. 279 vale solo per i medicinali correlati alla relativa malattia (compresi i medicinali della classe C appositamente autorizzati dalla Giunta Provinciale) 1 euro per confezione fino ad un massimo di 2 euro per due o più confezioni E22 ex FC figli a carico (ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1862 del 27 maggio 2002, e successive modifiche) 1 euro per ricetta 03 invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 23.2/WE/20/09/2012 Pagina 1 di 9

Assistenza farmaceutica 1 euro per ricetta 03 sordomuti indicati dall articolo 7 della legge 02.04.1968, n. 482 1 euro per ricetta 04 invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 1 euro per ricetta 12 invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla II alla V 1 euro per ricetta E01 ex SE soggetti con più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, 1 euro per ricetta E02 ex AL 1 euro per ricetta E03 ex SR 1 euro per ricetta E04 ex MI disoccupati - e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8, comma 16, della L. n. 537/1993, e successive modifiche ed integrazioni) titolari di assegno (ex pensione) sociale - e loro familiari a carico (ex art. 8, comma 16, della L. n. 537/1993, e successive modifiche ed integrazioni) titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni - e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8, comma 16, della L. n. 537/1993, e successive modifiche ed integrazioni) 1 euro per ricetta L5 infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali non in possesso di un'etichetta di esenzione ticket; vale solo per i medicinali, correlati all'infortunio o alla malattia professionale e prescritti dal medico curante con utilizzazione del codice L5 1 euro per ricetta PX invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3 vale solo per i medicinali correlati alla patologia invalidante 1 euro per ricetta PY vittime del terrorismo e della criminalità organizzata 1 euro per ricetta PZ invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla VI all VIII vale solo per i medicinali correlati alla patologia invalidante 1 euro per ricetta vedi relativo 2 euro per confezione fino ad un massimo di 4 euro per due o più confezioni persone affette dalle malattie croniche ed invalidanti di cui al decreto del Ministro della Salute 28.05.1999, n. 329, e successive modifiche tutte le rimanenti persone e per tutti i casi non contemplati precedentemente vale solo per i medicinali correlati alla relativa malattia 23.2/WE/20/09/2012 Pagina 2 di 9

Assistenza specialistica ambulatoriale 0 Euro 02 invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla I alla V 0 Euro 03 invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 0 Euro 03 sordomuti indicati dall articolo 7 della legge 02.04.1968, n. 482 0 Euro 04 invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 0 Euro 05 grandi invalidi per servizio 0 Euro 12 invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla II alla V 0 Euro 13 invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla VI all VIII 0 Euro 14 grandi invalidi del lavoro 0 Euro 99 persone appartenenti ad un nucleo familiare, che per la propria situazione economica non raggiunge il valore di 1,5 del reddito minimo di inserimento di cui al decreto del Presidente della Giunta Provinciale 11.08.2000, n. 30, e succ. modifiche 0 Euro 3F invalidi civili al 100 %, compresi i ciechi con residuo visivo binoculare fino ad 1/20 e i minorenni invalidi civili, che percepiscono l indennità di accompagnamento 0 Euro BI cittadini extracomunitari, invitati in provincia di Bolzano dalle Associazioni Il Girotondo, Chernobyl Alto Adige-Südtirol e Chernobyl Eppan-Appiano 0 Euro DE detenuti 0 Euro DN soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati (legge 25 febbraio 1992, n. 210) 0 Euro E01 soggetti con meno di 6 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, 0 Euro E01 soggetti con più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, ex SE 0 Euro E02 ex AL 0 Euro E03 ex SR 0 Euro E04 ex MI disoccupati - e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8, comma 16, della L. n. 537/1993, e successive modifiche ed integrazioni) titolari di assegno (ex pensione) sociale - e loro familiari a carico (ex art. 8, comma 16, della L. n. 537/1993, e successive modifiche ed integrazioni) titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni - e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8, comma 16, della L. n. 537/1993, e successive modifiche ed integrazioni) il diritto ad usufruire dell'esenzione deve essere certificato dai Servizi per l assistenza economica sociale limitatamente alle prestazioni specialistiche correlate all infermità e alla lesione; l esenzione viene rilasciata dalle Aziende Sanitarie su presentazione dell apposita lettera del Ministero della Salute 23.2/WE/20/09/2012 Pagina 3 di 9

Assistenza specialistica ambulatoriale 0 Euro E21 ex JU soggetti di età tra i 6 e i 14 anni non compiuti con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1862 del 27 maggio 2002, e successive modifiche) 0 Euro L1 soggetti sospetti di essere affetti da HIV ai soli fini dei relativi accertamenti diagnostici, compresa la visita correlata; senza etichetta di esenzione 0 Euro L5 infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali non in possesso di un'etichetta di esenzione; vale solo per le prestazioni specialistiche correlate all'infortunio o alla malattia professionale e prescritte dal medico curante con utilizzazione del codice L5, dietro dichiarazione dell'assistito che l'affezione dipende da infortunio o malattia professionale; per i dipendenti FF.SS.: mod. san. 3 o mod. san. 4 0 Euro L6 donatori viventi d organo compresi i donatori di midollo emopoietico limitatamente alle prestazioni specialistiche in connessione con gli atti di donazione, compresa la visita correlata; senza etichetta di esenzione 0 Euro L7 donatori di sangue limitatamente alle prestazioni specialistiche in rapporto con gli atti di donazione, compresa la visita correlata; senza etichetta di esenzione 0 Euro L9 donne in stato di gravidanza vedi apposita deliberazione della Giunta Provinciale; senza etichetta di esenzione 0 Euro PX invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3 limitatamente alle prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante 0 Euro PY vittime del terrorismo e della criminalità organizzata 23.2/WE/20/09/2012 Pagina 4 di 9

Assistenza specialistica ambulatoriale 0 Euro PZ invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla VI all VIII limitatamente alle prestazioni specialistiche correlate alla patologia 0 Euro vedi relativo 0 Euro vedi relativo persone affette dalle malattie croniche ed invalidanti di cui al decreto del Ministro della Salute 28.05.1999, n. 329, e successive modifiche persone affette dalle malattie rare di cui al decreto del Ministro della Salute 18.05.2001, n. 279 invalidante l'esenzione vale per le prestazioni specialistiche previste dal relativo, stabilite in relazione alla malattia l esenzione vale per le prestazioni efficaci ed appropriate per il trattamento ed il monitoraggio della relativa malattia e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti 0 Euro ZD volontari in servizio civile e/o in servizio sociale tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali, connesse all espletamento del rispettivo servizio volontario 50% dell'importo secondo il tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale fino ad un massimo di 18,08 per impegnativa e branca specialistica importo secondo il tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale fino ad un massimo di 36,15 per impegnativa e branca specialistica E22 ex FC figli a carico (ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1862 del 27 maggio 2002, e successive modifiche) tutte le rimanenti persone e per tutti i casi non contemplati precedentemente 23.2/WE/20/09/2012 Pagina 5 di 9

Pronto soccorso 0 Euro se alla prestazione di pronto soccorso segue un ricovero ospedaliero 02 invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla I alla V 03 invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 03 sordomuti indicati dall articolo 7 della legge 02.04.1968, n. 482 04 invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 05 grandi invalidi per servizio 12 invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla II alla V 13 invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla VI all VIII 14 grandi invalidi del lavoro tutte le persone 23.2/WE/20/09/2012 Pagina 6 di 9

Pronto soccorso 99 persone appartenenti ad un nucleo familiare, che per la propria situazione economica non il diritto ad usufruire dell'esenzione raggiunge il valore di 1,5 del reddito minimo di inserimento di cui al decreto del Presidente deve essere certificato dai Servizi per della Giunta Provinciale 11.08.2000, n. 30, e succ. modifiche l assistenza economica sociale 3F BI DE DN invalidi civili al 100 %, compresi i ciechi con residuo visivo binoculare fino ad 1/20 e i minorenni invalidi civili, che percepiscono l indennità di accompagnamento cittadini extracomunitari, invitati in provincia di Bolzano dalle Associazioni Il Girotondo, Chernobyl Alto Adige-Südtirol e Chernobyl Eppan-Appiano detenuti soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati (legge 25 febbraio 1992, n. 210) E01 soggetti con meno di 6 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, E01 ex SE E02 ex AL E03 ex SR soggetti con più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, disoccupati - e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8, comma 16, della L. n. 537/1993, e successive modifiche ed integrazioni) titolari di assegno (ex pensione) sociale - e loro familiari a carico (ex art. 8, comma 16, della L. n. 537/1993, e successive modifiche ed integrazioni) 23.2/WE/20/09/2012 Pagina 7 di 9

Pronto soccorso E04 ex MI E21 ex JU titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni - e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8, comma 16, della L. n. 537/1993, e successive modifiche ed integrazioni) soggetti di età tra i 6 e i 14 anni non compiuti con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1862 del 27 maggio 2002, e successive modifiche) L5 infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali non in possesso di un'etichetta di esenzione ticket; vale solo per le prestazioni di pronto soccorso correlate all'infortunio o alla malattia professionale L9 donne in stato di gravidanza non in possesso di un'etichetta di esenzione ticket; vale solo per le prestazioni di pronto soccorso correlate alla gravidanza PX invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3 vale solo per le prestazioni correlate alla patologia invalidante PY vittime del terrorismo e della criminalità organizzata PZ invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla VI all VIII vale solo per le prestazioni correlate alla patologia invalidante vedi relativo vedi relativo persone affette dalle malattie croniche ed invalidanti di cui al decreto del Ministro della Salute 28.05.1999, n. 329, e successive modifiche persone affette dalle malattie rare di cui al decreto del Ministro della Salute 18.05.2001, n. 279 23.2/WE/20/09/2012 Pagina 8 di 9 vale solo per le prestazioni previste dal relativo vale solo per la visita e le prestazioni correlate alla relativa malattia rara

Pronto soccorso 7,5 Euro in casi giustificati (se 15 Euro in casi giustificati (se 50 Euro (in casi non urgenti e/o non giustificati) (senza pagamento dell'importo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali) E22 ex FC figli a carico (ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1862 del 27 maggio 2002, e successive modifiche) tutte le rimanenti persone e per tutti i casi non contemplati precedentemente solo per le persone esenti ticket di cui sopra l'esenzione dal pagamento dell'importo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali vale solo per le prestazioni specialistiche previste dalla relativa esenzione, dovendo i figli a carico pagare comunque il 50% dell'importo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e cioè fino all'importo massimo di 50 Euro, tenendo conto del limite di 18,08 Euro per branca specialistica 50 Euro + importo di cui al tariffario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali fino all'importo massimo di 100 Euro, tenendo conto del limite di 36,15 Euro per branca specialistica (in casi non urgenti e/o non giustificati) tutte le rimanenti persone e per tutti i casi non contemplati precedentemente 23.2/WE/20/09/2012 Pagina 9 di 9