CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ' DELLA PROVINCIA DI COSENZA SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. l Finalità a. La Provincia, affida al CONI Comitato Provinciale di Cosenza la gestione degl'impianti sportivi scolastici provinciali in orari extrascolastici; b. Il C.O.N.I. dovrà farsi carico delle attrezzature sportive per le singole discipline e rendere perfettamente compatibile l'utilizzo delle strutture con le attività sportive degli studenti dei vari Istituti; c. Nel presente atto verrà indicato il CONI come gestore degli impianti sportivi provinciali, e come affìdataria la Società che effettivamente utilizza l'impianto sportivo provinciale. Scopo della presente convenzione è quello di regolare fattività ginnico sportiva in orario extrascolastico nelle palestre e negli spazi esterni degli Istituti Scolastici Superiori di proprietà della Provincia di Cosenza, determinato nel rispetto del DPR 416/74 artt. 6,12,15; del D.P.R. 616/77artt. 38 e 56; del 297/94 art. 96 e future integrazioni o modificazioni. La concessione è limitata alla sola attività ginnico-sportivo con esclusione di riunioni aventi carattere diverso. Art. 2 Titolari delle concessioni temporanee La concessione temporanea delle palestre scolastiche e degli spazi esterni viene disposta esclusivamente a favore di Associazioni Sportive, Società Gruppi Sportivi, di danza sportiva e a gruppi folcloristici regolarmente affiliati al CONI ed alle altre Associazioni Sportive riconosciute dal CONI, affiliate alle rispettive Federazioni Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva. La disponibilità dell'impianto va intesa compatibilmente con le esigenze primarie dell'attività curriculare sportiva dell'istituto scolastico. L'uso, pertanto, avviene solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle attività curriculari scolastiche a qualunque titolo svolte (giochi sportivi studenteschi, attività di allenamento scolastico, educazione fìsica pomeridiana, esami di maturità, ecc.). L'Istituto scolastico è tenuto a mettere a disposizione del gestore l'impianto delle Palestre idoneo all'uso (pulito) non oltre le ore 17,00, fatte salve le necessità rappresentate dall'istituto Scolastico o dalle Autorità Scolastiche Provinciali da comunicare, comunque, in via preventiva al gestore. Nel caso in cui l'istituto Scolastico non provvede a mettere a disposizione l'impianto pulito, il gestore (CONI) è tenuto a fare rapporto circostanziato al Dirigente della Provincia ed al Preside dell'istituto Scolastico interessato per le rispettive competenze. L'impianto deve essere utilizzato dalle Associazioni Sportive di cui al precedente comma 1 esclusivamente per finalità sportive, di promozione dello sport amatoriale, dilettantistico e professionale. L'attività svolta dalle Associazioni Sportive deve essere compatibile con l'esigenza di salvaguardia delle proprietà tecnico - funzionali dell'impianto. L'utilizzo dell'impianto non può essere contrario ai fini propri di un edificio pubblico destinato a scopi formativi ed educativi e deve riguardare solo attività ufficialmente riconosciute dal CONI come sportive o formativo a favore di adulti, minori, anziani, o disabili, o manifestazioni sportive, o di danza sportiva, o a gruppi folcloristici, senza accesso al pubblico.
Art 3 Periodo di concessione La concessione è disposta solo per un periodo di tempo massimo di n. 9 (nove) mesi relativo all'anno scolastico in corso al momento della richiesta. Art. 4 Presentazione delle domande La domanda di concessione annuale, firmata dal Presidente della Associazione Sportiva, della Società o del Gruppo Sportivo, deve essere rivolta al Comitato Provinciale CONI Cosenza. I richiedenti dovranno presentare la domanda all'ufficio Protocollo del CONI o spedirla a mezzo raccomandata entro il termine perentorio del 01 LUGLIO di ciascun anno: le domande incomplete, illeggibili, pervenute con modalità diverse da quelle descritte o pervenute oltre il termine fissato, verranno escluse senza alcun obbligo di comunicazione agli interessati. Art. 5 Formulazione delle domande Le domande vanno redatte su apposito modulo reperibile presso il CONI di Cosenza: il modulo, debitamente formulato in ogni sua parte, timbrato e firmato dal Presidente, deve contenere: a) la ragione sociale della Associazione Sportiva, della Società o del Gruppo Sportivo o di danza sportiva o di gruppo folcloristico; b) la Federazione Sportiva di appartenenza o Ente di Promozione Sportiva ; e) la dichiarazione di responsabilità del Presidente della associazione Sportiva, della Società o del Gruppo Sportivo o di danza sportiva o di gruppo folcloristico; d) l'assicurazione che durante la presenza degli atleti in palestra sarà presente sempre almeno un responsabile della Associazione Sportiva, della Società o del Gruppo Sportivo o di danza sportiva o di gruppo folcloristico; e) l'impegno di rendere i locali nelle stesse condizioni di pulizia ed agibilità in cui sono stati consegnati dall' Ente proprietario; f) copia della polizza assicurativa stipulata a tutela dei propri iscritti. Art 6 Assegnazione e criteri di priorità Entro il 30 GIUGNO di ciascun anno i Dirigenti degli Istituti Scolastici delle palestre interessate dovranno far pervenire al Comitato Provinciale CONI apposito quadro orario settimanale con le ore extracurriculari disponibili all'assegnazione. Le domande di assegnazione pervenute nel rispetto degli artt. 4 e 5 del presente regolamento verranno esaminate da un'apposita commissione composta da dirigenti del Coni di Cosenza, la quale valuterà la veridicità dei dati del modulo domanda e procederà a predisporre un quadro orario settimanale per ciascuna palestra. Nell'assegnazione delle ore e dei giorni di utilizzo verranno applicati nell'ordine i seguenti criteri di precedenza: 1. 1' Associazione Sportiva, la Società o il Gruppo Sportivo o di danza sportiva o gruppo folcloristico che svolge il campionato nazionale federale. 2. l'associazione Sportiva, la Società o il Gruppo Sportivo o di danza sportiva o gruppo folcloristico che svolge il campionato regionale federale. 3. 1' Associazione Sportiva, la Società o il Gruppo Sportivo o di danza sportiva o gruppo folcloristico che gestisce Corsi di Avviamento allo Sport per bambini e bambine sotto gli 11 anni riconosciuti come Centri CAS CONI.
4. 1' Associazione Sportiva, la Società o il Gruppo Sportivo o di danza sportiva o gruppo folcloristico che gestisce Corsi di Avviamento allo Sport per ragazzi e ragazze tra 12 ed 16 anni riconosciuti come Centri CAS CONI. 5. 1' Associazione Sportiva, la Società o il Gruppo Sportivo o di danza sportiva o gruppo folcloristico che annovera fra i propri iscritti portatori di handicap che svolgono attività sportiva documentata. 6. 1' Associazione Sportiva, la Società o il Gruppo Sportivo o di danza sportiva o gruppo folcloristico che ha svolto attività federale dell'anno sportivo precedente. 7. le associazioni, gruppi o Enti riconosciuti che ne facciano richiesta per attività di carattere ginnico sportivo o ricreativo o di danza sportiva o gruppo folcloristico purché risultino attività compatibili e praticabili all'interno della palestra. Ciascuna Associazione Sportiva, Società o Gruppo Sportivo o di danza sportiva o gruppo folcloristico può esprimere, nel modulo domanda, una indicazione di preferenza sul monte ore settimanale di cui realmente necessita per lo svolgimento della propria attività, sui giorni e sugli orari: tali indicazioni verranno attentamente esaminate dalla Commissione che valutando tutte le indicazioni espresse, procederà alla compilazione del quadro orario ufficiale, avverso il quale non è tuttavia consentito proporre reclamo. Il quadro orario ufficiale verrà comunicato al Dirigente Scolastico ed alle Associazioni Sportive, alle Società ed ai Gruppi Sportivi o di danza sportiva o di gruppo folcloristico ed affisso all albo del CONI. L'orario assegnato dovrà essere rigorosamente osservato e per nessun caso potranno essere consentiti spostamenti non autorizzati. Gli orari dettagliati per l'utilizzo extrascolastico dell'impianto da parte del CONI e delle singole Associazioni Sportive devono essere depositati presso il Settore Edilizia della Provincia, il Coni Provinciale e l'istituto Scolastico. Il soggetto gestore dell'impianto e le Associazioni Sportive che utilizzano l'impianto devono impegnarsi a rispettare gli orari da ciascuna indicato. Art. 7 Verbale e consegna di restituzione La consegna degli impianti avverrà all'inizio dell'anno scolastico e, comunque, non prima del 1 settembre, ed alla fine di ogni anno scolastico, non dopo il 30 giugno, previa verifica in contraddittorio, alla presenza del Responsabile legale del CONI Comitato Provinciale di Cosenza affidatario e del Dirigente Scolastico interessato, con la redazione di un verbale scritto sullo stato di conservazione e manutenzione dell'impianto nel rispetto delle clausole del presente atto. Al termine dell'attività annuale sarà redatto un nuovo verbale dal quale saranno fatti risultare eventuali danni a locali, impianti o attrezzature o eventuali sottrazioni di materiali che verrà consegnato al CONI: di ogni danno al patrimonio mobile e immobile della provincia che dovesse risultare da detto verbale sarà considerato responsabile 1'Associazione Sportiva, la Società o il Gruppo Sportivo o di danza sportiva o di gruppo folcloristico. In caso di danni per i quali non possa essere accertata la responsabilità di nessuna Associazione Sportiva, Società o Gruppo Sportivo o di danza sportiva o di gruppo folcloristico fruitore dell'impianto, le spese sostenute saranno addebitate in parti uguali fra tutte le Associazioni Sportive, Società o Gruppi Sportivi o di danza sportiva o di gruppi folcloristici fruitori di detto impianto. Per qualsiasi danno arrecato alle attrezzature dell'impianto durante corsi, allenamenti e manifestazioni, è dovuto il ripristino e/o sostituzione a regola d'arte dell'oggetto danneggiato,
e la Provincia potrà avvalersi anche della polizza fidejussoria di cui ai successivi articoli. L'impianto, di norma, resta aperto per le attività sportive da lunedì a sabato. La domenica e i giorni festivi, di norma, resta aperto solo per lo svolgimento di specifiche manifestazioni sportive senza accesso al pubblico, autorizzate di volta in volta dalla gestore (CONI) che provvederà alla preventiva autorizzazione del Dirigente dell'istituto Scolastico. Art. 8 Nomina di un coordinatore responsabile Nella compilazione del quadro orario la Commissione CONI dovrà nominare un coordinatore responsabile per ciascuna palestra individuando il suo nominativo fra i dirigenti o i tecnici della Associazione Sportiva, della Società o del Gruppo Sportivo o di danza sportiva o di gruppo folcloristico che dispone del maggior numero di ore di utilizzo settimanale. Il compito del coordinatore sarà quello di assicurare il corretto svolgimento delle pulizie, che restano a carico delle Associazioni Sportive, delle Società o dei Gruppi Sportivi o di danza sportiva o dei gruppi folcloristici fruitori, della custodia e della sorveglianza. Art. 9 Obblighi delle Associazioni Sportive affìdatarie 1. Associazione Sportiva affìdataria nella persona del legale rappresentante, si impegna: a) a provvedere giornalmente e secondo eventuali ulteriori necessità, con ogni spesa a proprio carico, alla pulizia dell'impianto, delle sue pertinenze, dei servizi e degli spazi concessi in uso. Questi devono essere rilasciati agibili ed in idoneo stato per l'uso scolastico con particolare riguardo alla situazione igienico-sanitaria di spogliatoi e servizi igienici. AI termine dell'attività giornaliera l'impianto deve essere in perfetto stato per l'utilizzo scolastico e il gestore dovrà provvedere alla disinfezione ed eventuale disinfestazione dei servizi igienici. Eventuali impedimenti all'uso scolastico devono essere segnalati entro le 48 ore e di norma per iscritto alla Provincia - Ufficio Settore Edilizia - e all'istituto Scolastico interessato; b) a prendere diretti contatti con il.dirigente Scolastico dell'istituto per stabilire ulteriori disposizioni per l'uso delle attrezzature; e) ad evitare che nell'impianto si svolgano attività e manifestazioni non sportive o comunque aperte al pubblico, essendo lo stesso privo dell'agibilità per pubblico spettacolo; d) a sospendere immediatamente l'utilizzo dell'impianto per sopraggiunti motivi ostativi od in caso di risoluzione o sospensione della presente convenzione; e) a versare alla Provincia un importo forfetario in tre rate trimestrali posticipate per consumo di acqua, energia elettrica e riscaldamento, previsto per ogni singolo impianto dalla Provincia, prima della stipula della Concessione tra le Società Sportive o di danza sportiva o di gruppi folcloristici affìdatari e il CONI Provinciale gestore. f) a fruire dell'impianto, dei sui accessori e delle attrezzature con l'osservanza della migliore diligenza in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori, alle attrezzature ed a quant'altro di proprietà della Provincia o dell'istituto Scolastico, nonché ogni disturbo al regolare svolgimento dell'attività scolastica; Gli addetti devono rifiutare l'ingresso all'impianto a chiunque possa turbare il buon andamento del servizio. g) a rispettare ogni norma tecnico-sportiva e igienico-sanitaria vigente esonerando la Provincia e l'istituto Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di inadempimento;
h) a provvedere con ogni onere a suo carico alla sorveglianza e custodia dell'impianto attraverso una o più persone, uniche responsabili per tale compito, le cui generalità complete e recapiti dì reperibilità devono essere comunicate alla Provincia, ed all'istituto Scolastico per l'intera durata della gestione. II gestore non deve in alcun caso rilasciare ad altra Associazione Sportiva affìdataria che utilizza l'impianto o a soggetti diversi da quelli incaricati della sorveglianza e custodia copia delle chiavi di accesso esterno all'impianto. L'Associazione Sportiva affìdataria è responsabile per eventuali danni anche addebitabili a terzi; i) a rispettare, con riferimento ad eventuale personale dipendente impiegato nella gestione e ad ogni adempimento connesso e conseguente, il CCNL di categoria, esonerando la Provincia da ogni e qualsiasi responsabilità provvedendo agli adempimenti di legge in materia di sicurezza sul lavoro direttamente, nonché in collaborazione con i preposti della sicurezza delle singole Associazioni Sportive o di danza sportiva o gruppi folcloristici affìdatari; 1) a rispettare e far rispettare ai loro utenti il calendario e gli orari di utilizzo concordati e comunicati alla Provincia, al CONI Provinciale e all'istituto Scolastico; Art. 10 Direttive Gli addetti e gli utenti devono attenersi scrupolosamente alle seguenti direttive: a) ogni Associazione Sportiva o di danza sportiva o di gruppo folcloristico utente è responsabile della conservazione del certificato medico che attesti 10 stato di sanità fisica dei propri atleti all'attività sportiva svolta nell'impianto e, in caso di necessità, deve produrli in copia al gestore; b) circolare esclusivamente negli spazi assegnati al gestore per l'attività sportiva con abbigliamento e calzature idonee al decoro e alla pratica sportiva dell'impianto; e) astenersi dal fumare in tutti i locali dell'impianto, schiamazzare, correre e, comunque, tenere un contegno non corretto; d) usare l'acqua delle docce senza spreco e, in ogni caso, usare per l'igiene personale prodotti biodegradabili. Art. 11 Responsabilità civile Le Associazioni Sportive, le Società o i Gruppi Sportivi o di danza sportiva o gruppi folcloristici che usufruiranno delle palestre sono direttamente responsabili per eventuali danni che possono derivare a persone o cose per l'uso dei locali, degli impianti e delle attrezzature. Le Associazioni Sportive, le Società o i Gruppi Sportivi o di danza sportiva o gruppi folcloristici sono tenuti a presentare copia della polizza assicurativa per responsabilità civile stipulata a tutela dei propri iscritti, detta polizza dovrà avere un massimale minimo di Euro 1.000.000. Copia della polizza di cui sopra dovrà essere consegnata all'ufficio Tecnico della Provincia, al CONI Provinciale ed all'istituto Scolastico, prima dell'inizio dell'attività. Oltre alla polizza assicurativa per responsabilità civile la Società affìdataria dovrà produrre una fideiussione con un massimale minimo di Euro 10.000 a favore della Provincia e dell'istituto Scolastico quali soggetti terzi nei cui confronti opera anche per il diritto al risarcimento di eventuali anni arrecati all'impianto ed alle sue attrezzature in conseguenza dell'attività svolta, nonché all'attività didattica dell'istituto Scolastico. 11 Dirigente Scolastico, il CONI o la Provincia non possono in nessun caso venire chiamati in causa per rispondere dei danni causati agli atleti derivanti dall'uso della palestra. In qualsiasi caso in cui la Provincia si avvalga della fideiussione ai sensi della presente convenzione la stessa dovrà essere reintegrata all'importo originario a
cura dell'affidatario entro il termine di giorni 30, pena la sospensione operativa della presente convenzione e la sua successiva risoluzione per inadempimento. Art 12 Garanzie delle Associazioni Sportive, delle Società e dei Gruppi Sportivi, di danza sportiva o di gruppi folcloristici. Le Associazioni Sportive, le Società ed i Gruppi Sportivi, di danza sportiva o gruppi folcloristici sono tenuti a garantire l'osservanza delle seguenti norme: 1. l'accesso alle palestre è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se assistiti dagli istruttori, allenatori,dirigenti delle Associazioni Sportive, delle Società o dei Gruppi Sportivi o danza sportiva o di gruppi folcloristici; 2. è fatto assoluto divieto di entrare nell'ambito del plesso scolastico ai non praticanti; 3. gli istruttori sono tenuti a far osservare ai praticanti un comportamento disciplinato e rispettoso; 4. è fatto divieto parcheggiare auto,moto e biciclette, ove non esplicitamente consentito, nelle aree cortilizie di pertinenza del plesso scolastico; 5. è fatto obbligo al mantenimento di condizioni di pulizia e di igiene della palestra e dei servizi consoni al rispetto del luogo; 6. è fatto obbligo rispettare gli orari concordati 7. è fatto assoluto divieto di svolgere pubblicità all'interno della palestra, salvo specifica autorizzazione rilasciata dal Coni Cosenza; 8. gli istruttori sono tenuti a controllare che tutti i praticanti utilizzino scarpe con fondo di gomma; 9. è fatto divieto, assoluto di far accedere persone estranee alle Associazioni Sportive, alle Società o Gruppi Sportivi o di danza sportiva o gruppi folcloristici fruitori dell' impianto. Art 13 Canone d'uso La concessione delle palestre e degli spazi esterni avviene a titolo gratuito. Art 14 Revoca della concessione La concessione può essere revocata in qualsiasi momento su richiesta dell' Autorità Scolastica competente per inosservanza delle prescrizioni di cui agli artt. precedenti. La concessione può essere annullata da parte del CONI a quelle Associazioni Sportive, Società o Gruppi Sportivi o di danza sportiva o gruppi folcloristici che, pur avendo ottenuto la concessione, non ne facciano uso. Risoluzione, sospensione e revoca dell'affidamento della gestione 1. Fermo restando ogni diritto di rivalsa per eventuali danni, la presente convenzione si intende risolta ipso iure nei seguenti casi: a) conduzione tecnica e funzionale dell'impianto tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti, accertata, in contraddittorio, dall'ufficio Tecnico della Provincia; b) grave pregiudizio arrecato con l'uso dell'impianto all'attività scolastica dell'istituto; e) grave danneggiamento intenzionale o con colpa grave dell'impianto e sue attrezzature; d) cessione a terzi della presente convenzione; e) richiesta agli utenti di pagamenti e corrispettivi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla presente convenzione; f) ogni altro caso per il quale le disposizioni vigenti in materia di appalto di servizi pubblici prevedono la decadenza dall'appalto. 2. Fermo restando ogni diritto di rivalsa per eventuali danni, la presente convenzione può essere sospesa, senza alcun preavviso, ili qualsiasi momento dalla Provincia per provate
inadempienze e per il mancato rispetto anche di uno degli obblighi e/o divieti in essa previsti oppure a seguito di ripetute e fondate segnalazioni da parte dell'istituto Scolastico circa il non corretto utilizzo dell'impianto. 3. Fermo restando ogni diritto di rivalsa per eventuali danni, costituisce inadempimento della presente convenzione, utile per la risoluzione della stessa, ogni violazione dei divieti e degli obblighi in essa previsti diversi da quelli indicati nel precedente punto 2 e al successivo punto 4. 4. Fermo restando ogni diritto di recupero dei rimborsi dovuti e di rivalsa per eventuali danni, costituisce causa di risoluzione per inadempimento della presente convenzione, il mancato pagamento degli importi per le spese di gestione. 5. La Provincia si riserva la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte l'affidamento della gestione dell'impianto al CONI e nello specifico alla Società affidataria utilizzatrice dell impianto, per motivi di pubblico interesse, senza che il Gestore (CONI) o la Società affidataria utilizzatrice possano eccepire alcunché o pretendere indennizzi a qualsiasi titolo. Art. 15 Funzione di controllo II CONI e la Provincia svolgono funzioni di controllo per il tramite dei componenti la Commissione o loro incaricati, verificando all'interno delle palestre che il presente regolamento venga rispettato da parte delle Associazioni Sportive, Società o Gruppi Sportivi o di danza sportiva o dei gruppi folcloristici fruitori. In caso di mancato rispetto della convenzione si procederà all'annullamento della stessa. La presente convenzione, che si compone di n. 15 articoli e di n. 10 pagine, le parti congiuntamente la firmano in ogni sua pagina, e là sottoscrivono per approvazione ed accettazione.