Modalità e limiti nella protezione del Software Università degli Studi di Verona 14 Maggio, 2012 Dr. Reniero & Associati s.r.l. Verona - Milano Ing. Valentina Bovo
Argomenti 1. Perché proteggere il software? 2. Strumenti di protezione a) non formali b) formali: - Il Software ed il Diritto d Autore - Il Software ed il Brevetto di invenzione
1) Perché proteggere il software? 1. Per consentire lo sfruttamento in esclusiva del Vostro Software con i benefici economici ad esso connessi; quindi 2. Per impedire ai terzi di ottenere un beneficio economico dal Vostro software.
2) Strumenti di Protezione 2a) Approcci NON FORMALI alla protezione del Software 1. Implementazione di sistemi tecnici (crittografia, uso di dongles, firewall e uso di password) 2. Implementazione di sistemi non tecnici ( market knowledge, first mover advantage)
2b) Approcci FORMALI alla protezione del Software 1. DIRITTO d AUTORE; 2. BREVETTO d INVENZIONE ; 3. Marchio; 4. Uso di Licenze; FORME di TUTELA COMPLEMENTARI
Il Software ed il DIRITTO d AUTORE
Il Software ed il DIRITTO d AUTORE (LDA del 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche, Direttiva 91/250/CEE del 1991 dedicata alla tutela giuridica del Software ai sensi della Convenzione di Berna recepita nel nostro ordinamento nazionale con il DL n. 518 del 29/12/1992) OGGETTO del DIRITTO: Sono protette ai sensi di legge le opere dell'ingegno di carattere creativo (Art.1(1), LDA) Sono altresì protetti i PROGRAMMI per ELABORATORE come opere letterarie, nonché le BANCHE di DATI che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore. (Art. 1(2), LDA) PROGRAMMI per ELABORATORE BANCHE DATI
PROGRAMMI per ELABORATORE (Art. 2(8), LDA) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. proteggo la forma espressiva e NON i concetti di base
DIRITTI ESCLUSIVI (Art. 64-bis, LDA) Comprendono, tra gli altri, il diritto di effettuare od autorizzare: a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore, effettuata con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma; b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. DURATA del DIRITTO 70 anni dopo la morte dell autore o dell ultimo dei coautori
LIMITAZIONE del DIRITTO - INTEROPERABILITÀ (Art. 64-quater, LDA) L AUTORIZZAZIONE del titolare dei diritti NON È RICHIESTA se la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma, al fine di modificare la forma del codice, sono indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l interoperabilità con altri programmi purché: - si tatti di attività eseguite dall avente diritto oppure, per suo conto, da chi è da lui autorizzato; - le informazioni non siano già facilmente e rapidamente accessibili in altro modo o per altra via; - si tratti attività limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità con altri sistemi.
LIMITAZIONE del DIRITTO - COPIA (Art. 64-ter, LDA) Non può essere impedito di effettuare una copia di riserva del programma.
ESAURIMENTO del DIRITTO di DISTRIBUZIONE (Art. 64-bis(c), LDA) Dopo la PRIMA VENDITA di una copia del programma nella UE da parte del titolare dei diritti d autore o di terzi autorizzati (tipicamente i licenziatari) (Eccezione: diritto del titolare del diritto d autore sul software di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso).
Come si ottiene, in pratica, la tutela con il DIRITTO d AUTORE? (Art. 6, LDA) Il diritto di autore nasce con la creazione dell'opera DATA CERTA DATA CERTA: - ottenuta autonomamente (Notaio, Comune,Ufficio postale, ecc..); - registrazione S.I.A.E. (Società Italiana Autori ed Editori) mezzo di prova in caso di contestazione.
S.I.A.E. Gestisce un Registro Pubblico per i Programmi per Elaboratore (D.L. 29/12/1992, n. 518), dal quale risultano: - titolo del software; - il nome dell autore(i); - il nome del titolare(i) dei diritti esclusivi; - la data di pubblicazione del programma (1 atto di esercizio dei diritti esclusivi). Es: data in cui il programma è stato ceduto e/o è stato utilizzato dall autore all interno della struttura per cui è stato creato. Procedura di Registrazione deposito di una copia del programma su DVD o CD.
Tutela dei programmi per elaboratore messi a punto dai DIPENDENTI (Art. 12-bis, LDA) Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro. Importanza di formulare correttamente le clausole dei contratti di lavoro riguardanti questo aspetto
Il Software ed il BREVETTO D INVENZIONE
La prassi Italiana ed Europea
Premessa BREVETTO d INVENZIONE (C.P.I. - DL. n. 30/2005 e successive modifiche e E.P.C. 2000 e successive modifiche) Titolo giuridico avente validità territoriale che conferisce al suo titolare DIRITTI ESCLUSIVI relativi ad una INVENZIONE soluzione NUOVA ed ORIGINALE ad un PROBLEMA TECNICO avente APPLICABILITÁ INDUSTRIALE DURATA del DIRITTO 20 anni a partire dalla data di deposito della domanda di brevetto
DIRITTI ESCLUSIVI (Art. 66, C.P.I., Art. 64 E.P.C.) Attuazione dell invenzione e trarne profitto nel territorio dello stato vietare ai terzi, salvo consenso del titolare: - di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini un PRODOTTO tutelato da brevetto; e - se oggetto del brevetto è un PROCEDIMENTO, il diritto di vietare ai terzi, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.
Esame delle Domande di brevetto Volto a stabilire la presenza dei requisiti di brevettabilità STEP 1: Esiste novità? STEP 2: Esiste livello inventivo? (STEP 3: Esiste applicazione industriale? )
Quando un software può essere considerato un invenzione brevettabile? SITUAZIONE COMPLESSA 1) La brevettazione dei programmi per elaboratore è esclusa per legge in quanto non considerati invenzioni (Art. 45 (2) C.P.I., Art. 52 (2) E.P.C.) 2) La brevettabilità è esclusa. nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali (Art. 45 (3) C.P.I., Art. 52 (3) E.P.C.)
DECISIONI E.P.O. (T 1173/97 IBM patent application) Un programma per computer in quanto tale non è altro che il contenuto base del programma privo di qualsiasi funzione tecnica, ossia una semplice creazione astratta, priva di CARATTERE TECNICO. Quindi, un programma per computer sarà brevettabile se presenta un CARATTERE TECNICO, che può derivare da un EFFETTO TECNICO ULTERIORE, prodotto dal programma quando gira su un computer, il quale effetto va OLTRE la normale interazione fisica tra programma e computer.
Esempi di effetto tecnico ulteriore : 1) il controllo di un processo industriale; 2) elaborazioni di dati che rappresentano entità fisiche; ES: oggetto materiale, immagine memorizzata come segnale elettrico (T208/84 VICOM patent application.) 3) il controllo del funzionamento interno di un computer.
La prassi dell E.P.O. per l esame delle cosiddette COMPUTER IMPLEMENTED INVENTIONS (OJ 2007, 594) 1) Computer implemented invention (o C.I.I.) An invention whose implementation involves the use of a computer, computer network or other programable apparatus, the invention having one or more features which are realized wholly or partly by means of a computer program, is termed a computer-implemented invention.
La prassi dell E.P.O. per l esame delle cosiddette COMPUTER IMPLEMENTED INVENTIONS (OJ 2007, 594) 2) Il CARATTERE TECNICO è un requisito essenziale per la brevettabilità di un invenzione. (Rule 42(1), 43(1) E.P.C.) Rule 42(1) E.P.C. The description shall: (a) specify the technical field to which the invention relates; (c) disclose the invention in such terms that the technical problem and its solution can be understood.
La prassi dell E.P.O. per l esame delle cosiddette COMPUTER IMPLEMENTED INVENTIONS (OJ 2007, 594) Rule 43(1) E.P.C. The claims shall define the matter for which protection is sought in terms of the technical features of the invention
La prassi dell E.P.O. per l esame delle cosiddette COMPUTER IMPLEMENTED INVENTIONS (OJ 2007, 594) (T 641/0, OJ 2003, 352, reasons 7 - COMVIK GSM AB) Quando si valuta la brevettabilità di una C.I.I. si richiede di determinare quali aspetti dell oggetto del brevetto (subject-matter) contribuiscono a fornirgli carattere tecnico e quali no. Soltanto gli aspetti che contribuiscono al carattere tecnico dell oggetto del brevetto vengono presi in considerazione per stabilire se esiste livello inventivo.
Esame delle C.I.I. Volto a stabilire la presenza dei requisiti di brevettabilità in una C.I.I. STEP 0: Esiste carattere tecnico? STEP 1: Esiste novità? STEP 2: Esiste livello inventivo? (STEP 3: Esiste applicazione industriale? )
C.I.I. brevettata: CASO MICROSOFT Università degli C.C.I.A.A. Studi di Verona, 14 16 Maggio, Marzo, 2011 2012
C.I.I. brevettata: KELSEY HAYES CO
Domanda di brevetto RIFIUTATA: Fixed-Odds Group, Ltd.
ASPETTO CRUCIALE: Esistenza carattere tecnico (tecnologico-industriale) Problema tecnico risolto con mezzi tecnici Problema non tecnico risolto con mezzi non tecnici
Referral del Presidente dell E.P.O. sulle C.I.I. 1) Decisioni divergenti del Board of Appeal hanno creato incertezza 2) Serie di domande in merito alla brevettabilità dei programmi per computer indirizzate all Enlarged Board of Appeal (22.10.2008) (G3/08 12.05.2010) Non è stata data risposta, l interrogazione è stata respinta dall Enlarged Board of Appeal in quanto ritenuta inammissibile!
(OJ 2007, 594) LA PRASSI in U.S.A. La prassi E.P.O. differisce da quella dell US-PTO in quanto l E.P.O. riconosce livello inventivo soltanto quando un invenzione è una soluzione tecnica non ovvia ad un problema tecnico, mentre l US-PTO non richiede tale contributo tecnico al fine di soddisfare la richiesta di non ovvietà. In U.S.A. non sono richiesti i mezzi tecnici IL SOFTWARE È BREVETTABILE!!
Brevetto US di MICROSOFT Corp.
Brevetto US di MICROSOFT Corp.
Link utili: www.uibm.gov.it www.epo.org www.wipo.int www.ordine-brevetti.it www.siae.it
GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE! v.bovo@renieroassociati.it info@renieroassociati.it www.renieroassociati.it