IL MINISTRO DELLA SANITÀ DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL ARTIGIANATO



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D.M. 6 aprile 1994, n. 500. * Regolamento concernente l attuazione delle direttive 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all esportazione verso Paesi terzi. (pubbl. in Gazz. Uff. n. 189 del 13 agosto 1994). Ultima modifica: D.M. 14 marzo 2005. IL MINISTRO DELLA SANITÀ DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL ARTIGIANATO Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, relativo alla attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare e segnatamente l art. 9 che conferisce al Ministro della sanità, di concerto con quello dell industria, commercio ed artigianato di fissare, in attuazione di direttive comunitarie le disposizioni specifiche applicabili ai gruppi di alimenti riportati nell allegato a tale decreto legislativo; Vista la direttiva della Commissione 91/321/CEE del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento; Vista la direttiva del Consiglio 92/52/CEE del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all esportazione verso Paesi terzi; Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965 e sue successive modificazioni concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari; Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973 e sue successive modificazioni, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d uso personale; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relativo alla attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernenti l etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari; Sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all art 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111; Visto l art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere dei Consiglio di Stato reso nell adunanza generale del 14 settembre 1993; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata in data 14 febbraio 1994, a norma dell art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; ADOTTA il seguente regolamento:

1. Campo di applicazione. 1. Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni relative alla composizione e all etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento destinati ad essere somministrati a soggetti nella prima infanzia in buona salute, nonché degli stessi alimenti destinati all esportazione verso Paesi terzi. 2. Definizione. 1. Ai sensi del presente regolamento si intende per: a) «lattanti»: i soggetti di meno di dodici mesi di età; b) «bambini»: i soggetti di età compresa fra uno e tre anni; c) «alimenti per lattanti» ovvero «latti per lattanti» ovvero «formule per lattanti» ovvero «preparati per lattanti»: i prodotti alimentari destinati alla particolare alimentazione dei lattanti nei primi quattro-sei mesi di vita, in grado di soddisfare da soli al fabbisogno nutritivo di questa fascia di età; d) «alimenti di proseguimento»: ovvero «latti di proseguimento» ovvero «formule di proseguimento»: i prodotti alimentari destinati alla particolare alimentazione del lattante dopo il quarto mese di vita, costituenti il principale elemento liquido nell ambito dell alimentazione progressivamente diversificata per questa fascia di età; e) «prima infanzia»: fascia di età compresa tra la nascita ed i tre anni; e-bis) (I) «residuo di antiparassitario»: il residuo di un prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti a base di cereali e negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, ai sensi dell articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, compresi i suoi metaboliti e i prodotti della sua degradazione o reazione. 3. Commercializzazione. 1. Nessun prodotto, ad eccezione degli alimenti per lattanti, può essere commercializzato o comunque presentato come prodotto idoneo a soddisfare da solo il fabbisogno nutritivo dei lattanti in buona salute nei primi quattro-sei mesi di vita. 4. Produzione. 1. Gli alimenti per lattanti devono essere prodotti con le fonti proteiche definite negli allegati al regolamento e secondo le prescrizioni in essi indicate, nonché con altri ingredienti alimentari la cui idoneità alla particolare alimentazione dei lattanti, sin dalla nascita, deve essere confermata da dati scientifici universalmente accettati. È escluso, in ogni caso, l uso di materiale derivato da organismi geneticamente modificati, salva la tolleranza prevista dal regolamento (CE) n. 49/2000. (II) 2. Gli alimenti di proseguimento devono essere prodotti con le fonti proteiche definite negli allegati al regolamento e secondo le prescrizioni in essi indicate, nonché con altri ingredienti alimentari la cui idoneità alla particolare alimentazione del lattante, dopo il compimento del quarto mese di vita, sia confermata da dati scientifici universalmente accettati. 3. L impiego degli ingredienti alimentari nella produzione degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento è subordinato al rispetto delle prescrizioni riportate negli allegati I e II al regolamento. 4. Nella produzione di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento si possono utilizzare unicamente le sostanze riportate nell allegato III al regolamento al fine di soddisfare i requisiti I Lettera aggiunta dall art. 1 lett. a) D.M. 31 maggio 2001, n. 371. II Periodo aggiunto dall art. 1 lett. b) D.M. 31 maggio 2001, n. 371.

relativi a sostanze minerali, vitamine, aminoacidi e altri composti azotati e altre sostanze con un particolare scopo nutritivo. 5. Nella produzione di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento possono essere impiegati gli additivi previsti dal decreto ministeriale 14 febbraio 1994, n. 225, e successive modificazioni, emanato ai sensi degli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283. 6. Gli alimenti per lattanti devono essere conformi ai criteri fissati nell allegato I al regolamento. 7. Gli alimenti di proseguimento devono essere conformi ai criteri fissati nell allegato II al regolamento. 8. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento devono richiedere per essere pronti per il consumo, ove necessario, unicamente l aggiunta di acqua. 8-bis. (III) Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non devono contenere residui di singoli antiparassitari in quantità superiori a 0,01 mg/kg rispetto al prodotto pronto per il consumo o ricostituito secondo le istruzioni del produttore. I metodi analitici per determinare i livelli di residui di antiparassitari sono i metodi uniformi generalmente accettati. 8-ter. (IV) Gli antiparassitari elencati nell'allegato IX non devono essere utilizzati nei prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento. Tuttavia, ai fini del controllo: a) si ritiene che gli antiparassitari elencati nella tabella 1 dell'allegato IX non siano stati utilizzati se i loro residui non superano una soglia di 0,003 mg/kg. Tale quantità, considerata il limite di quantificazione dei metodi analitici, sarà mantenuta costantemente aggiornata alla luce del progresso tecnico; b) si ritiene che gli antiparassitari elencati nella tabella 2 dell'allegato IX non siano stati utilizzati se i loro residui non superano una soglia di 0,003 mg/kg. Tale quantità sarà mantenuta costantemente aggiornata alla luce dei dati relativi alla contaminazione ambientale. 8-quater. (V) In deroga al comma 8-bis dell'art. 4, per gli antiparassitari elencati nell'allegato X si applicano le quantità massime di residui specificate nell'allegato stesso. 8-quinquies. (V) Per gli antiparassitari elencati nell'allegato X, ove sia presa una decisione circa il non inserimento di un principio attivo nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, gli allegati IX e X saranno modificati di conseguenza. 8-sexies. (V) Le quantità di cui ai commi 8-bis, ter e quater si applicano ai prodotti proposti come pronti al consumo o ricostituiti in base alle istruzioni del produttore. 5. (VI) Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da mettere a rischio la salute dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia. 6. Etichettatura. 1. La denominazione di vendita dei prodotti di cui all art. 2, comma 1, lettera c) e d), è, rispettivamente, «alimento per lattanti» e «alimenti di proseguimento. Tuttavia nel caso di III Comma aggiunto dall art. 1 lett. c) D.M. 31 maggio 2001, n. 371. IV Comma aggiunto dall art. 1 lett. c) D.M. 31 maggio 2001, n. 371 e poi così sostituito dall art. 1 D.M. 14 marzo 2005. V Commi aggiunti dall art. 2 D.M. 14 marzo 2005. VI Articolo sostituito dall art. 1, comma 1, D.M. 1 giugno 1998, n. 518, dall art. 1 lett. d) D.M. 31 maggio 2001, n. 371 ed infine dall art. 3 D.M. 14 marzo 2005.

alimenti prodotti interamente con proteine di latte vaccino la denominazione è, rispettivamente, «latte per lattanti» e «latte di proseguimento». 2. Oltre alle indicazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, l etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento deve recare le seguenti indicazioni: a) per gli alimenti per lattanti in generale, una precisazione indicante che il prodotto è idoneo alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita quando essi non sono allattati al seno; b) per gli alimenti per lattanti non arricchiti con ferro, una dicitura indicante che, qualora il prodotto sia somministrato ai soggetti di oltre quattro mesi di età, il loro fabbisogno globale di ferro va soddisfatto con ulteriori fonti; c) per gli alimenti di proseguimento, una dicitura indicante che il prodotto è idoneo soltanto alla particolare alimentazione dei soggetti di età superiore ai quattro mesi e che non deve essere utilizzato in sostituzione del latte materno nei primi quattro mesi di vita; d) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, l indicazione del valore energetico disponibile espresso in kj e kcal, nonché del tenore di proteine, carboidrati e grassi espresso in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo; (VII) e) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, l indicazione del contenuto medio di ciascuno dei minerali e delle vitamine elencate rispettivamente negli allegati I e II e, se del caso, del contenuto medio di colina, inositolo, carnitina e taurina, espresso in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo; (VIII) f) per gli alimenti per lattanti e per gli alimenti di proseguimento, le istruzioni riguardanti la corretta preparazione del prodotto e un avvertenza sui rischi per la salute, derivanti da una eventuale preparazione inadeguata. 2-bis. (IX) Nell etichettatura dei prodotti di cui all articolo 1, può essere indicata: a) la quantità media di nutrienti elencati all allegato III qualora detta dichiarazione non sia già effettuata ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera e) del comma 2, espressa in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo; b) per gli alimenti di proseguimento, oltre alle informazioni numeriche, informazioni concernenti le vitamine ed i minerali, di cui all allegato VIII, espresse in percentuale dei valori di riferimento ivi elencati, per 100 ml di prodotto pronto per il consumo, a condizione che le quantità presenti siano almeno uguali al 15% dei valori di riferimento medesimi. 3. L etichettatura degli alimenti per lattanti comporta, inoltre, le seguenti indicazioni: a) una dicitura relativa alla superiorità dell allattamento al seno; b) una dicitura che raccomandi di utilizzare il prodotto soltanto dietro parere di persone qualificate nel settore della medicina, dell alimentazione o della farmacia oppure di altre persone qualificate nel settore della maternità e dell infanzia. 4. L etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento non deve fornire informazioni che scoraggino l allattamento al seno e fare esplicito riferimento alle diciture «umanizzato», «maternizzato» o ad espressioni analoghe; tuttavia il termine «adattato» può essere usato soltanto in conformità a quanto previsto dal comma 7 e dall allegato IV, punto 1, del regolamento. VII Così modificato dall art. 1 D.M. 1 giugno 1998, n. 518. VIII Così modificato dall art. 1 D.M. 1 giugno 1998, n. 518. IX Comma inserito dall art. 1 D.M. 1 giugno 1998, n. 518

5. Le indicazioni di cui al comma 3 devono essere precedute dalla dicitura «avvertenza importante» o da diciture equivalenti. 6. L etichettatura degli alimenti per lattanti non deve riportare immagini di lattanti, né altre illustrazioni o diciture che inducano ad idealizzare l uso del prodotto, ad eccezione delle illustrazioni che facilitino l identificazione del prodotto e ne spieghino i metodi di preparazione prima del consumo. 7. L etichettatura degli alimenti per lattanti, tuttavia, può riportare indicazioni relative alla particolare composizione dell alimento solo quando ricorrano le condizioni previste nell allegato IV del regolamento. 8. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alla presentazione dei prodotti all ambiente nel quale sono esposti per la vendita e alla pubblicità. 7. (X) Pubblicità alimenti per lattanti. - 1. È fatto divieto: a) di ogni forma pubblicitaria degli alimenti per lattanti, ivi comprese quelle su riviste scientifiche, pubblicazioni specializzate in puericultura, in occasione dello svolgimento di convegni, congressi, stand ed esposizioni, negli studi medici, nei punti di vendita, nonché attraverso il materiale informativo e didattico; b) di ogni forma di distribuzione di campioni gratuiti o a basso prezzo o di altri omaggi di alimenti per lattanti alle donne incinte, alle madri e ai membri delle famiglie, direttamente o indirettamente attraverso il sistema sanitario, ovvero attraverso i medici e gli informatori sanitari; c) di donazioni di qualsiasi forma e tipo e di forniture gratuite di alimenti per lattanti e di attrezzature a istituzioni, figure professionali o altre organizzazioni preposte alla nascita e alla cura del lattante; d) di ricorrere ad altri sistemi diretti e indiretti, ivi compresi la sponsorizzazione e il contributo economico di qualsiasi genere e in qualsiasi forma alla organizzazione o alla partecipazione a congressi e manifestazioni scientifiche - fatta eccezione per i congressi proposti dalle società scientifiche accreditate e autorizzati dal Ministero della salute - finalizzati a promuovere la vendita degli alimenti per lattanti direttamente presso il consumatore nella fase del commercio al dettaglio, che comprende la vendita a domicilio o per corrispondenza, le esposizioni speciali, la concessione di buoni sconto, le vendite speciali, le vendite promozionali e le vendite abbinate al prodotto; e) di attribuire il riconoscimento di crediti formativi per l'educazione Continua in Medicina (ECM) per gli operatori sanitari che partecipano agli eventi formativi organizzati con il contributo, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende che producono o commercializzano prodotti sostitutivi del latte materno. 2. Le Aziende sanitarie, per far fronte ai bisogni per uso interno per i neonati che necessitano di una totale o parziale alimentazione con prodotti sostitutivi del latte materno, provvedono all'acquisto diretto di tali prodotti, con particolare attenzione alla tutela economica dell'utente anche nella fase successiva alla dimissione ospedaliera. 3. Il Ministero della salute promuove campagne sulla corretta alimentazione del lattante. 4. Le Regioni e le Province autonome promuovono e sostengono la pratica dell'allattamento al seno mediante azioni volte a: X Articolo così sostituito dall art. 1, comma 1 lett. a) D.M. 22 febbraio 2005.

a) migliorare l'organizzazione dei servizi e orientare il comportamento degli operatori sanitari impegnati nell'assistenza al "percorso nascita"; b) diffondere adeguate informazioni sui benefici dell'allattamento materno; c) realizzare sistemi di osservazione e di monitoraggio sulla diffusione della pratica dell'allattamento al seno, sia in termini di prevalenza che di durata, per fornire raccomandazioni utili sulla base delle indicazioni convalidate a livello internazionale, promuovere interventi formativi, sostenere e coordinare le iniziative di promozione e di educazione sanitaria; d) contrastare ogni forma di pubblicità occulta e di comportamenti ostativi alla pratica dell'allattamento materno; e) disciplinare le visite degli informatori scientifici dell'industria che produce e/o commercializza prodotti sostitutivi del latte materno presso gli ospedali e gli studi medici. 8. Materiale informativo e didattico 1. Il materiale informativo riguardante i prodotti disciplinati dal presente regolamento, qualora sia destinato alle gestanti e alle madri dei lattanti e dei bambini, deve fornire precise informazioni su: a) benefici e superiorità dell allattamento al seno; b) allattamento materno, preparazione all allattamento al seno e modalità per assicurarne la continuazione; c) eventuali conseguenze negative per l allattamento al seno derivanti dall introduzione dell allattamento artificiale parziale; d) difficile reversibilità della decisione di non allattare al seno; e) corretta utilizzazione degli alimenti per lattanti. 2. Il materiale informativo di cui al comma 1, qualora contenga informazioni sull impiego degli alimenti per lattanti, non deve riportare alcuna immagine che possa idealizzare l impiego di tali alimenti e deve, altresì, fornire informazioni su: a) conseguenze sociali e finanziarie sulla utilizzazione degli alimenti per lattanti; b) rischi derivanti alla salute dei soggetti interessati all utilizzazione non appropriata degli alimenti per lattanti. 3. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato, sono regolamentate le modalità della diffusione di materiale informativo e didattico e del controllo delle informazioni corrette ed adeguate sull alimentazione dei lattanti e dei bambini, destinate alle famiglie e a tutti gli operatori interessati nello specifico settore. 4. Le forniture gratuite di attrezzature, di materiale didattico o di materiale informativo, destinate a istituzioni o altre organizzazioni preposte alla nascita e alla cura del lattante, sono ammesse soltanto su specifica richiesta scritta da parte della direzione sanitaria e approvate dal competente organo dell unità sanitaria locale. Dette attrezzature o materiali possono essere contrassegnati con il nome o ragione sociale o marchio dell impresa donatrice, ma non possono contenere, in nessun caso, riferimenti a determinate marche di alimenti per lattanti. 5. Le forniture di alimenti per lattanti, cedute gratuitamente o a basso prezzo a istituzioni o ad altre organizzazioni preposte alla nascita ed alla cura del lattante, sono ammesse soltanto su richiesta scritta del responsabile sanitario della istituzione o organizzazione e a condizione che siano destinate ad uso esclusivamente interno in confezioni appositamente predisposte ed etichettate e limitate ai lattanti alimentati con formule per lattanti e soltanto per il periodo di degenza.

8-bis. (XI) Vendita alimenti per lattanti. 1. Il listino dei prezzi delle imprese produttrici di alimenti per lattanti, finalizzato esclusivamente a diffondere informazioni, oggettive e adeguate sulla alimentazione dei neonati, incluse le conseguenze sociali e finanziarie dell'uso di tali prodotti, deve essere comunicato al Ministero della salute e al Ministero delle attività produttive. 9. Esportazione. 1. I prodotti di cui all art. 2, comma 1, lettere c) e d), destinati all esportazione verso Paesi terzi devono essere conformi, fatta salva ogni diversa disciplina o disposizione particolare stabilita dal Paese importatore, a quanto previsto: a) dagli articoli 4, 5 e 10 del regolamento oppure dalle norme del Codex Alimentarius «Codex STAN 72/1981» e «CODEX STAN l56/1987»; b) dall art. 6, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento; c) dagli articoli 3, comma 1, lettera b) e 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109; 2. Le prescrizioni e i divieti di cui all art. 6, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento si applicano anche alla presentazione dei prodotti destinati all esportazione verso Paesi terzi, in particolare per quanto riguarda la forma, l aspetto, l imballaggio e i materiali di confezionamento usati. 10. Norme transitorie. 1. È consentito per un periodo di centottanta giorni dall entrata in vigore del presente regolamento l utilizzazione in fase di produzione di confezioni e di etichette conformi alla precedente legislazione. 1-bis. (XII) È vietata la produzione di prodotti non conformi alle disposizioni di cui all articolo 4, commi 8-bis ed 8-ter decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 1-ter. (XII) È vietata la commercializzazione di prodotti non conformi alle disposizioni indicate al comma 1-bis a decorrere dal 1 luglio 2002. 1-quater. (XIII) È vietata la commercializzazione di prodotti non conformi alle disposizioni indicate all'art. 4, paragrafi 8-ter e 8-quater a decorrere dal 6 marzo 2005. 11. Entrata in vigore. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. XI Articolo inserito dall art. 1, comma 1 lett. b) D.M. 22 febbraio 2005. XII Commi aggiunti dall art. 1 lett. e) D.M. 31 maggio 2001, n. 371. XIII Comma aggiunto dall art. 4 D.M. 14 marzo 2005.

ALLEGATO I COMPOSIZIONE ESSENZIALE DEGLI ALIMENTI PER LATTANTI DOPO RICOSTITUZIONE SECONDO LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE. (N.B. - I valori indicati si riferiscono al prodotto pronto per il consumo). 1. Valore energetico: 2. (XIV) Proteine. 250 kj 315 kj (60 kcal/100 ml) (75 kcal/100 ml) (Tenore di proteine = tenore di azoto 6,38) per le proteine di latte vaccino. (Tenore di proteine = tenore di azoto 6,25) per le proteine di soia isolate e gli idrolizzati parziali di proteine. Per «indice chimico» si intende il più basso rapporto tra la quantità di ciascun aminoacido essenziale della proteina presente e la quantità di ciascun aminoacido corrispondente della proteina di riferimento. 2.1. (XV) Alimenti a base di proteine di latte vaccino 0,45 g/100kj 0,7 g/100 kj (1,8 g/100 kcal) (3 g/100 kcal) A valore energetico pari, la preparazione deve contenere aminoacidi essenziali e semiessenziali in quantità almeno pari a quella della proteina di riferimento (latte materno come definito all allegato V); tuttavia ai fini del presente calcolo possono essere addizionati i tassi di metionina e cistina. 2.2. (XVI) Alimenti a base di idrolizzati parziali di proteine 0,56 g/100 kj 0,7 g/100 kj (2,25 g/100 kcal) (3 g/100 kcal) A valore energetico pari, la preparazione deve contenere aminoacidi essenziali e semi essenziali in quantità almeno pari a quella della proteina di riferimento (latte materno come definito all allegato V); tuttavia ai fini del presente calcolo possono essere addizionati i tassi di metionina e cistina. XIV Così sostituito dall art. 1 D.M. 1 giugno 1998, n. 518. XV Così sostituito dall art. 1 D.M. 1 giugno 1998, n. 518. XVI Così sostituito dall art. 1 D.M. 1 giugno 1998, n. 518.

Il rapporto di efficienza proteica (PER) e l utilizzazione netta della proteina (NPU) devono essere perlomeno uguali a quelli della caseina. Il tenore di taurina deve essere almeno pari a 10 micromoli/100 kj (42 micromoli/ 100 kcal) e il tenore di L-carnitina deve essere perlomeno pari a 1,8 micromoli/ 100 kj (7,5 micromoli/ 100 kcal). 2.3. Alimenti per lattanti a base di proteine di soia isolate, da sole o combinate con proteine di latte vaccino: 0,56 g/100 kj 0,7 g/100 kj (2,25 g/100 kcal) (3 g/100 kcal) Per la preparazione di questi alimenti possono essere utilizzati unicamente proteine di soia isolate. L indice chimico non può essere inferiore all 80% di quello della proteina di riferimento (latte materno come definito all allegato VI). A valore energetico pari la preparazione deve contenere una quantità di metionina almeno pari a quella contenuta nella proteina di riferimento (latte materno come definito all allegato V). Il tenore di L-carnitina non può essere inferiore a 1,8 µmole/100 kj (7,5 µmole/100 kcal). 2.4. In tutti i casi si possono aggiungere aminoacidi alle preparazioni unicamente allo scopo di migliorare il valore nutritivo delle proteine e unicamente nella proporzione necessaria a tal fine. 3. Lipidi: 3.1. È vietato l impiego di: olio di sesamo; olio di semi cotone;. (XIX) 3.2. Acido laurico: 3.3. Acido miristico: 1,05 g/100 kj (XVII) 1,5 g/100 kj (4,4 g/100 kcal) (XVIII) (6,5 g/100 kcal) 15% dei grassi totali 15% dei grassi totali XVII Così modificato dall art. 1 D.M. 1 giugno 1998, n. 518. XVIII Così modificato dall art. 1 D.M. 1 giugno 1998, n. 518. XIX Parole soppresse dall art. 1 D.M. 1 giugno 1998, n. 518.

3.4. Acido linoleico (sotto forma di gliceridi = linoleati): 70 mg/100 kj 285 mg/100 kj (300 mg/100 kcal) (1.200 mg/100 kcal) 3.5. (XX) Il tenore di acido alfa-linolenico non deve essere inferiore a 12 mg/100 kj (50 mg/100 kcal). Il rapporto acido linoleico/acido alfa linoleico, deve essere compreso tra 5 e 15. 3.6. (XXI) Il tenore di acidi grassi trans non deve superare il 4% del tenore totale di grassi. 3.7. (XXII) Il tenore di acido erucico non deve superare l 1% del tenore totale dei grassi. 3.8. (XXIII) Gli acidi grassi polinsaturi a lunga catena (20 e 22 atomi di carbonio - LCP), qualora aggiunti, non devono superare: 1% del tenore totale di grassi per LCP n-3; 2% del tenore totale dei grassi per LCP n-6 (1% del tenore totale di grassi per l acido arachidonico). Il tenore di acido eicosapentaenoico (20:5 n-3) non deve superare il tenore di acido docosaesaenoico (22:6 n-3) 4. Glucidi: 1,7 g/100 kj 3,4 g/100 kj (7 g/100 kcal) (14 g/100 kcal) 4.1. Possono essere utilizzati soltanto i glucidi sottoelencati: lattosio; maltosio; saccarosio; maltodestrina; sciroppo di glucosio o sciroppo di glucosio disidratato; amido precotto; (naturalmente esenti da glutine) amido gelatinizzato. } 4.2. Lattosio: 0,85 g/100 kj (3,5 g/100 kcal) Questa disposizione non si applica agli alimenti per lattanti nei quali le proteine di soia costituiscono oltre il 50% dei tenore totale di proteine. XX Punto aggiunto dall art. 1 D.M. 1 giugno 1998, n. 518. XXI Punto aggiunto dall art. 1 D.M. 1 giugno 1998, n. 518. XXII Punto aggiunto dall art. 1 D.M. 1 giugno 1998, n. 518. XXIII Punto aggiunto dall art. 1 D.M. 1 giugno 1998, n. 518.

4.3. Saccarosio: 20% dei glucidi totali 4.4. Amido precotto e/o amido gelatinizzato: 5. Elementi minerali 2 g/100 ml e 30% dei glucidi totali 5.1. Alimenti a base di proteine di latte vaccino: Per 100 kj Per 100 kcal Sodio (mg) 5 14 20 60 Potassio (mg) 15 35 60 145 Cloro (mg) 12 29 50 125 Calcio (mg) 12 50 Fosforo (mg) 6 22 25 90 Magnesio (mg) 1,2 3,6 5 15 Ferro (mg) (1) 0,12 0,36 0,5 1,5 Zinco (mg) 0,12 0,36 0,5 1,5 Rame (µg) 4,8 12 20 80 Iodio (µg) 1,2 5 Selenio (2) (mcg) (XXIV) 0,7 3 (1) Limite applicabile alle preparazioni arrichite con ferro. (2) Limite applicabile alle preparazioni contenenti selenio aggiunto. Il rapporto calcio/fosforo deve essere compreso tra 1,2 e 2.0. 5.2. Alimenti a base di proteine di soia, da sole o unitamente a proteine di latte vaccino. Si applicano tutti i requisiti stabiliti al paragrafo 5.1., ad eccezione di quelli relativi a ferro e zinco, che sono i seguenti: 6. Vitamine: Per 100 kj Per 100 kcal Ferro (mg) 0,25 0,5 1 2 Zinco (mg) 0,18 0,6 0,75 2,4 Per 100 kj Per 100 kcal Vitamina A (µg-er) (1) 14 43 60 180 Vitamina D (µg) (2) 0,25 0,65 1 2,5 XXIV Testo inserito dall art. 1 D.M. 1 giugno 1998, n. 518.

Per 100 kj Per 100 kcal Tiamina (µg) 10 40 Riboflavina (µg) 14 60 Nicotinamide (mg-en) (3) (XXV) 0,2 0,8 Acido pantotenico (µg) 70 300 Vitamina B 6 (µg) 9 35 Biotina (µg) 0,4 1,5 Acido folico (µg) 1 4 Vitamina B 12 (µg) 0,025 0,1 Vitamina C (mg) 1,9 8 Vitamina K (µg) 1 4 Vitamina E (mg-α-et) (4) 0,5/g 0,5/g di acidi grassi polinsaturi espressi in acido linoleico, ma in nessun caso inferiori a 0,1 mg per 100 kj disponibili (1) ER = equivalente retinolo trans. (2) Sotto forma di colecalciferolo, di cui 10 µg = 400 U.I. di vitamina D. (3) EN = equivalente niacina = mg acido nicotinico + mg triptofano/60. (4) α- ET = d-α-equivalente tecoferolo. di acidi grassi polinsaturi espressi in acido linoleico, ma in nessun caso inferiori a 0,5 mg per 100 kj disponibili 7. Possono essere aggiunti i seguenti nucleotidi (XXVI) : (*) mg/100 kj mg/100 kj 5 monofosfato di citidina 0,60 2,5 5 monofosfato di uridina 0,42 1,75 5 monofosfato di adenosina 0,36 1,50 5 monofosfato di guanosina 0,12 0,50 5 monofosfato di inosina 0,24 1,00 (*) La concentrazione totale di nucleotidi non deve superare 1,2 mg/100 kj (5mg/100 kcal). XXV Così modificato dall art. 1 D.M. 1 giugno 1998, n. 518. XXVI Punto aggiunto dall art. 1 D.M. 1 giugno 1998, n. 518.

ALLEGATO II COMPOSIZIONE ESSENZIALE DEGLI ALIMENTI DI PROSEGUIMENTO DOPO RICOSTITUZIONE SECONDO LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE. (N.B. - I valori indicati si riferiscono al prodotto pronto per il consumo). 1. Valore energetico: 2. Proteine. 250 kj/100 ml 315 kj/100 ml (60 kcal/100 ml) (80 kcal/100 ml) (Tenore di proteine = tenore di azoto 6,38) per le proteine di latte vaccino. (Tenore di proteine = tenore di azoto 6,25) per le proteine di soia isolate. 0,5 g/100 kj 1 g/100 kj (2,25 g/100 kcal) (4,5 g/100 kcal) L indice chimico delle proteine presenti non può essere inferiore all 80% della proteina di riferimento (caseina, o proteina del latte materno, come definita all allegato VI). (XXVII) Per «indice chimico» si intende il più basso rapporto esistente tra la quantità di ciascun amminoacido essenziale della proteina di controllo e la quantità di ciascun amminoacido corrispondente nella proteina di riferimento. Per gli alimenti di proseguimento a base di proteina di soia, singolarmente oppure unitamente a proteine di latte vaccino, possono essere utilizzate solo proteine isolate di soia. Agli alimenti di proseguimento possono essere aggiunti amminoacidi intesi a migliorare il valore nutritivo delle proteine, nella proporzione necessaria a tal fine. Per un uguale valore energetico, questi alimenti devono contenere una quantità disponibile di metionina, almeno pari a quella contenuta nel latte materno, come definito nell allegato V. (XXVIII) 3. Lipidi. 0,8 g/100 kj 1,5 g/100 kj (3,3 g 100 kcal) (6,5 g/100 kcal) 3.1. È vietato l impiego di: olio di sesamo; olio di cotone;.. (XXIX) XXVII Così modificato dall art. 1 D.M. 1 giugno 1998, n. 518. XXVIII Testo inserito dall art. 1 D.M. 1 giugno 1998, n. 518.

3.2. Acido laurico: 3.3. Acido miristico: 15% dei grassi totali 15% dei grassi totali 3.4. Acido linoleico (sotto forma di gliceridi = linoleati): 70 mg/100 kj (300 mg/100 kcal): questo limite si applica soltanto agli alimenti di seguito contenenti oli vegetali 3.5 (XXX) Il tenore di acidi grassi trans non deve superare il 4% del tenore totale di grassi. 3.6. (XXXI) Il tenore di acido erucico non deve superare l 1% del tenore totale dei grassi. 4. Glucidi. 1,7 g/100 kj 3,4 g/100 kj (7 g/100 kcal) (14 g/100 kcal) 4.1. È vietato l impiego di ingredienti contenenti glutine 4.2. Lattosio: 0,45 g/100 kj (1,8 g/100 kcal) Questa disposizione non si applica agli alimenti di seguito nei quali le proteine di soia isolate costituiscono oltre il 50% delle proteine totali. XXIX Parole soppresse dall art. 1 D.M. 1 giugno 1998, n. 518. XXX Testo inserito dall art. 1 D.M. 1 giugno 1998, n. 518. XXXI Testo inserito dall art. 1 D.M. 1 giugno 1998, n. 518.

4.3. Saccarosio, fruttosio, miele: Isolatamente oppure insieme: 20 % dei glucidi totali 5. Elementi minerali. 5.1. Per 100 kj Per 100 kcal Ferro (mg) 0,25 0,5 1 2 Iodio (µg) 1,2 5 5.2. Zinco. 5.2.1. Alimenti di proseguimento a base di latte vaccino: 0,12 mg/100 kj (0,5 mg/100 kcal) 5.2.2. Alimenti di proseguimento contenenti proteine di soia isolate, singolarmente o insieme a latte vaccino: 0,18 mg/100 kj (0,75 mg/100 kcal) 5.3. Altri sali minerali. I valori non possono essere inferiori a quelli riscontrati di norma nel latte vaccino, eventualmente ridotti nella stessa proporzione del valore proteico degli alimenti di proseguimento rispetto al latte vaccino. La composizione tipo del latte vaccino è fornita a titolo indicativo nell allegato VII. 5.4. Il rapporto calcio/fosforo non può essere superiore a 2,0.

6. Vitamine: Per 100 kj Per 100 kcal Vitamina A (µg-er) (1) 14 43 60 180 Vitamina D (µg) (2) 0,25 0,75 1 3 Vitamina C (mg) 1,9 8 Vitamina E (mg-α-et) (3) 0,5 g 0,5 g di acidi grassi polinsaturi di acidi grassi polinsaturi espressi in acido linoleico, espressi in acido linoleico, ma in nessun caso inferiore ma in nessun caso inferiore a 0,1 mg per 100 kj a 0,5 mg per 100 kj disponibili disponibili (1) ER = equivalente retinolo trans. (2) Sotto forma di colecalciferolo, di cui 10 µg = 400 U.I. di vitamina D. (3) α-et = d-α-equivalente tocoferolo 7. Possono essere aggiunti i seguenti nucleotidi (XXXII) (*) mg/100 kj Mg/100 kj 5 monofosfato di citidina 0,60 2,50 5 monofosfato di uridina 0,42 1,75 5 monofosfato di adenosina 0,36 1,50 5 monofosfato di guanosina 0,12 0,50 5 monofosfato di inosina 0,24 1,00 (*) La concentrazione totale di nucleotidi non deve superare 1,2 mg/100 kj (5mg/100 kcal). XXXII Punto aggiunto dall art. 1 D.M. 1 giugno 1998, n. 518.

ALLEGATO III ELEMENTI NUTRITIVI 1. Vitamine: Vitamina Formula vitaminica Vitamina A... Retinolo acetato Retinolo palmitato Beta - Carotene Retinolo Vitamina D... Vitamina D 2 (ergocalciferolo) Vitamina D 3 (colecalciferolo) Vitamina B 1... Tiamina cloridrato Tiamina mononitrato Vitamina B 2... Riboflavina Riboflavina-5-fosfato, sodio Niacina... Nicotinamide Acido nicotinico Vitamina B 6... Piridossina cloridrato Pirídossina-5-fosfato Folato... Acido folico Acido pantotenico... D-pantotenato, calcio D-pantotenato, sodio Pantotenolo Vitamina B 12... Cianocobalamina Idrossocobalamina Biotina... D-biotina Vitamina C... Acido L-ascorbico L-ascorbato di sodio L-ascorbato di calcio Acido 6-palmitol-L-ascorbico (palmitato di ascorbile) Ascorbato di potassio Vitamina E... D-alfa-tocoferolo DL-alfa-tocoferolo D-alfa-tocoferolo acetato DL-alfa-tocoferolo acetato Vitamina K... Phyllochinone (Fitomenadione)

2. Sali minerali. Elementi minerali Sali autorizzati Calcio (Ca)... Carbonato di calcio Cloruro di calcio Sali di calcio dell acido citrico Gluconato di calcio Glicerofosfato di calcio Lattato di calcio Sali di calcio dell acido ortofosforico Idrossido di calcio Magnesio (Mg)... Carbonato di magnesio Cloruro di magnesio Ossido di magnesio Sali di magnesio dell acido ortofosforico Solfato di magnesio Gluconato di magnesio Idrossido di magnesio Sali di magnesio nell acido citrico Ferro (Fe)... Citrato ferroso Gluconato ferroso Lattato ferroso Solfato ferroso Citrato ferrico di ammonio Fumarato ferroso Difosfato ferrico (pirofosfato ferrico) Rame (Cu)... Citrato rameico Gluconato rameico Solfato rameico Complesso rame-lisina Carbonato rameico Iodio (I)... Ioduro di potassio Ioduro di sodio Iodato di potassio Zinco (Zn)... Acetato di zinco Cloruro di zinco Lattato di zinco Solfato di zinco Citrato di zinco Gluconato di zinco Ossido di zinco Manganese (Mn)... Carbonato di manganese Cloruro di manganese Citrato di manganese Solfato di Manganese Gluconato di manganese Sodio (Na)... Bicarbonato di sodio Cloruro di sodio Citrato di sodio Gluconato di sodio Carbonato di sodio Lattato di sodio Sali di sodio dell acido ortofosforico Idrossido di sodio Potassio (K)... Bicarbonato di potassio Carbonato di potassio Sali di potassio dell acido citrico Gluconato di potassio

Selenio (XXXIII)... Lattato di potassio Sali di potassio dell acido ortofosforico Idrossido di potassio Selenato di sodio Selenito di sodio 3. Amminoacidi e altri composti azotati: L-arginina e suo cloridrato L-cistina e suo cloridrato L-istidina e suo cloridrato L-isoleucina e suo cloridrato L-leucina e suo cloridrato L-lisina e suo cloridrato L-cisteina e suo cloridrato L-metionina L-fenilalanina L-treonina L-triptofano L-tirosina L-valina L-carnitina e suo cloridrato Taurina 5 monofosfato di citidina e suo sale sodico; (XXXIV) 5 monofosfato di uridina e suo sale sodico; (XXXIV) 5 monofosfato di adenosina e suo sale sodico; (XXXIV) 5 monofosfato di guanosina e suo sale sodico; (XXXIV) 5 monofosfato di inosina e suo sale sodico (XXXIV) 4. Altri: Colina Cloruro di colina Citrato di colina Bitartrato di colina Inositolo XXXIII Testo inserito dall art. 1 D.M. 1 giugno 1998, n. 518. XXXIV Testo inserito dall art. 1 D.M. 1 giugno 1998, n. 518.

ALLEGATO IV CRITERI DI COMPOSIZIONE PER GLI ALIMENTI PER LATTANTI CHE GIUSTIFICANO UNA INDICAZIONE CORRISPONDENTE. Indicazione relativa a: Condizioni che giustificano l indicazione: 1. Proteina adattata Il tenore di proteina è inferiore a 0,6 g/100 kj (2,5 g/100 kcal) e il rapporto proteine di siero del latte/caseine non è inferiore a 1,0 2. Basso tenore di sodio Il tenore di sodio è inferiore a 9 mg/100 kj (39 mg/100 kcal) 3. Assenza di saccarosio Assenza di saccarosio 4. Unicamente lattosio Il lattosio è l unico glucide presente 5. Assenza di lattosio Assenza di lattosio (1) 6. Arricchito con ferro Aggiunta di ferro 7. (XXXV) Riduzione del rischio di allergia alle proteine del latte. Questa indicazione può includere termini che fanno riferimento ad una riduzione del potere allergenico o antigenico a) Gli alimenti devono conformarsi alle disposizioni di cui al punto 2.2 dell allegato I ed il totale di proteine immunoreattive, misurato, con metodi generalmente riconosciuti adeguati, deve essere inferiore all 1% delle sostanze contenenti azoto presenti negli alimenti; b) l etichetta deve specificare che il prodotto non deve essere consumato da lattanti allergici alle proteine intatte dalle quali è prodotto l idrolizzato a meno che non sia dimostrata con prove cliniche riconosciute valide la tolleranza dell alimento da più del 90% dei lattanti (intervallo di confidenza 95%) ipersensibili alle proteine dalle quali è prodotto l idrolizzato; c) gli alimenti, somministrati per via orale, non devono provocare una sensibilizzazione, negli animali, alle proteine intatte da cui derivano gli alimenti stessi; d) come prova delle proprietà dichiarate si deve disporre di dati obiettivamente e scientificamente accertati. (1) Determinate con un metodo i cui limiti di rivelazione verranno stabiliti in una fase successiva. XXXV Testo inserito dall art. 1 D.M. 1 giugno 1998, n. 518.

ALLEGATO V AMMINOACIDI ESSENZIALI E SEMIESSENZIALI PRESENTI NEL LATTE MATERNO La composizione degli amminoacidi essenziali e semiessenziali presenti nel latte materno, espressa in mg per 100 kj e 100 kcal, è la seguente: per 100 kj (1) per 100 kcal Arginina 16 69 Cistina 6 24 Istidina 11 45 Isoleucina 17 72 Leucina 37 156 Lisina 29 122 Metionina 7 29 Fenilalanina 15 62 Treonina 19 80 Triptofano 7 30 Tirosina 14 59 Valina 19 80 1 kj = 0,239 kcal ALLEGATO VI COMPOSIZIONE DEGLI AMMINOACIDI DELLA CASEINA E DELLA PROTEINA DEL LATTE MATERNO La composizione degli amminoacidi della caseina e della proteina del latte materno (mg/100 g di proteine), è la seguente: Caseina (1) Latte materno Arginina 3,7 3,8 Cistina 0,3 1,3 Istidina 2,9 2,5 Isoleucina 5,4 4,0 Leucina 9,5 8,5 Lisina 8,1 6,7 Metionina 2,8 1,6 Fenilalanina 5,2 3,4 Treonina 4,7 4,4 Triptofano 1,6 1,7 Tirosina 5,8 3,2 Valina 6,7 4,5 (1) Il tenore di amminoacidi negli alimenti e dati biologici sulle proteine. FAO, studi nutrizionali n. 24, Roma 1970, voci 375 e 383.

ALLEGATO VII I SALI MINERALI PRESENTI NEL LATTE VACCINO A titolo indicativo sono riportati qui di seguito i sali minerali presenti nel latte vaccino espressi per 100 g di solidi non grassi e per grammi di proteine: Per 100 g di SNG (1) Per g di proteine Sodio (mg) 550 15 Potassio (mg) 1.680 43 Cloruro (mg) 1.050 28 Calcio (mg) 1.350 35 Fosforo (mg) 1.070 28 Magnesio (mg) 135 3,5 Rame (µg) 225 6 Iodio NS (2) NS SNG = solidi non grassi. (2) NS = non specificato: oscilla secondo la stagione e le condizioni di stabulazione. ALLEGATO VIII (XXXVI) VALORI DI RIFERIMENTO PER L ETICHETTATURA NUTRIZIONALE DEGLI ALIMENTI DESTINATI AI LATTANTI ED AI BAMBINI PICCOLI Sostanze nutritive Valori di riferimento dell etichettatura vitamina A mcg 400 vitamina D mcg 10 vitamina C mg 25 tiammina mg 0,5 riboflavina mg 0,8 niacina equivalenti mg 9 vitamina B6 mg 0,7 folato mcg 100 vitamina B12 mcg 0,7 calcio mg 400 ferro mg 6 zinco mg 4 iodio mcg 70 selenio mcg 10 rame mg 0,4 XXXVI Allegato aggiunto ai sensi dell art. 1 D.M. 1 giugno 1998, n. 518.

ALLEGATO IX (XXXVII) ANTIPARASSITARI CHE NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI NELLA PRODUZIONE AGRICOLA DESTINATA ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI PER I LATTANTI E ALIMENTI DI PROSEGUIMENTO Tabella 1 Denominazione chimica della sostanza (definizione del residuo) Disulfoton (somma di disulfoton, solfosside di disulfoton e solfone di disulfoton, espressa in disulfoton) Fensulfothion (somma di fensulfothion, del suo analogo d'ossigeno e dei loro solfoni, espressa in fensulfothion) Fentin, espresso in cationi di trifenilstagno Alossifop (somma di alossifop, dei suoi sali ed esteri compresi i composti, espressa in alossifop) Eptacloro e trans-eptacloro eposside, espressi in eptacloro Esaclorobenzene Nitrofen Ometoato Terbufos (somma di terbufos, del suo solfosside e solfone, espressa in terbufos) Tabella 2 Denominazione chimica della sostanza Aldrin e dieldrin, espressi in dieldrin Endrin ALLEGATO X (XXXVIII) ANTIPARASSITARI CHE NON DEVONO ESSERE UTILIZZATI IN PRODOTTI AGRICOLI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI A BASE DI CEREALI E DEGLI ALTRI ALIMENTI PER LATTANTI Tabella 1 Definizione chimica della sostanza Disulfoton (somma di disulfoton, solfossido di disulfoton e solfone di disulfoton, espressa in disulfoton) Fensulfothion (somma di fensulfothion, del suo analogo d'ossigeno e dei loro solfoni, espressa in fensulfothion) Fentin, espresso in cationi di trifenilstagno Alossifop (somma di alossifop, dei suoi sali ed esteri, compresi i composti, espressa in alossifop) Eptacloro e trans-eptacloro epossido, espressi in eptacloro Esaclorobenzene Nitrofen Ometoato Terbufos (somma di terbufos, del suo solfosside e solfone, espressa in terbufos) Tabella 2 Definizione chimica della sostanza Aldrin e dieldrin, espressi in dieldrin Endrin XXXVII Allegato aggiunto ai sensi dell art. 5, comma 1, D.M. 14 marzo 2005. XXXVIII Allegato aggiunto ai sensi dell art. 5, comma 2, D.M. 14 marzo 2005.

* Modificato da: D.M. 1 giugno 1998, n. 518 D.M. 31 maggio 2001, n. 371 D.M. 22 febbraio 2005 D.M. 14 marzo 2005