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1 Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 28 settembre 2015 (OR. en) 12428/15 ADD 1 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Data: 25 settembre 2015 Destinatario: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea n. doc. Comm.: C(2015) 6507 final - Annexes 1 to 5 Oggetto: ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti a base di cereali e gli alimenti per la prima infanzia Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2015) 6507 final - Annexes 1 to 5. All.: C(2015) 6507 final - Annexes 1 to /15 ADD 1 cm DGB 3B IT

2 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2015) 6507 final ANNEXES 1 to 5 ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti a base di cereali e gli alimenti per la prima infanzia IT IT

3 ALLEGATO I PRESCRIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2 1. TENORE DI CEREALI Gli alimenti a base di cereali sono prodotti essenzialmente a partire da uno o più cereali macinati e/o tuberi o rizomi. La quantità di cereali e/o rizomi o tuberi non deve essere inferiore al 25% del miscuglio finale in peso di materia secca. 2. PROTEINE 2.1. Per i cereali con aggiunta di un alimento ricco di proteine, ricostituiti o da ricostituire con acqua o con altri liquidi non contenenti proteine, e i biscotti e le fette biscottate da utilizzare tal quali o dopo essere stati sbriciolati ed uniti ad acqua, latte o altri liquidi adatti, il tenore di proteine non deve essere superiore a 1,3 g/100 kj (5,5 g/100 kcal) Per i cereali con aggiunta di un alimento ricco di proteine, ricostituiti o da ricostituire con acqua o con altri liquidi non contenenti proteine, il tenore delle proteine aggiunte non deve essere inferiore a 0,48 g/100 kj (2 g/100 kcal) Per i biscotti da utilizzare tal quali o dopo essere stati sbriciolati ed uniti ad acqua, latte o altri liquidi adatti, ai quali sono aggiunti alimenti ad elevato tenore proteico e che vengono presentati in quanto tali, il tenore delle proteine aggiunte non deve essere inferiore a 0,36 g/100 kj (1,5 g/100 kcal) L'indice chimico delle proteine aggiunte deve essere pari almeno all'80% di quello della proteina di riferimento (caseina quale indicata nella tabella 1) o il PER (rapporto dell'efficienza proteica) della proteina nella miscela deve essere pari almeno al 70% di quello della proteina di riferimento. In tutti i casi, l'aggiunta di amminoacidi è consentita unicamente al fine di migliorare il valore nutritivo della miscela proteica e soltanto nelle proporzioni necessarie a tale fine. Tabella 1 Composizione degli amminoacidi della caseina (in g/100 g di proteine) Arginina 3,7 Cistina 0,3 Istidina 2,9 Isoleucina 5,4 Leucina 9,5 Lisina 8,1 Metionina 2,8 IT 2 IT

4 Fenilalanina 5,2 Treonina 4,7 Triptofano 1,6 Tirosina 5,8 Valina 6,7 3. CARBOIDRATI 3.1. Qualora a cereali semplici ricostituiti o da ricostituire con latte o con altri liquidi nutritivi appropriati e a biscotti e fette biscottate utilizzati tal quali o dopo essere stati sbriciolati ed uniti ad acqua, latte o altri liquidi adatti vengano aggiunti saccarosio, fruttosio, glucosio, sciroppo di glucosio o miele: la quantità dei carboidrati aggiunti provenienti da tali fonti non deve essere superiore a 1,8 g/100 kj (7,5 g/100 kcal), la quantità del fruttosio aggiunto non deve essere superiore a 0,9 g/100 kj (3,75 g/100 kcal) Qualora a cereali con aggiunta di un alimento ricco di proteine, ricostituiti o da ricostituire con acqua o con altri liquidi non contenenti proteine vengano aggiunti saccarosio, fruttosio, glucosio, sciroppo di glucosio o miele: 4. LIPIDI la quantità dei carboidrati aggiunti provenienti da tali fonti non deve essere superiore a 1,2 g/100 kj (5 g/100 kcal), la quantità del fruttosio aggiunto non deve essere superiore a 0,6 g/100 kj (2,5 g/100 kcal) Per i cereali semplici ricostituiti o da ricostituire con latte o con altri liquidi nutritivi appropriati e i biscotti e le fette biscottate da utilizzare tal quali o dopo essere stati sbriciolati ed uniti ad acqua, latte o altri liquidi adatti, il tenore di lipidi non deve essere superiore a 0,8 g/100 kj (3,3 g/100 kcal) Per i cereali con aggiunta di un alimento ricco di proteine, ricostituiti o da ricostituire con acqua o con altri liquidi non contenenti proteine, il tenore di lipidi non deve essere superiore a 1,1 g/100 kj (4,5 g/100 kcal). Se il tenore di lipidi è superiore a 0,8 g/100 kj (3,3 g/100 kcal): la quantità di acido laurico non deve superare il 15% del tenore totale di lipidi, la quantità di acido miristico non deve superare il 15% del tenore totale di lipidi, la quantità di acido linleico (sotto forma di gliceridi = linoleati) non deve essere inferiore a 70 mg/100 kj (300 mg/100 kcal) e non deve superare 285 mg/100 kj (1200 mg/100 kcal). 5. MINERALI IT 3 IT

5 5.1. Sodio I sali di sodio possono essere aggiunti agli alimenti a base di cereali unicamente a fini tecnologici Il tenore di sodio degli alimenti a base di cereali non deve essere superiore a 25 mg/100 kj (100 mg/100 kcal) Calcio Per i cereali con aggiunta di un alimento ricco di proteine, ricostituiti o da ricostituire con acqua o con altri liquidi non contenenti proteine, la quantità di calcio non deve essere inferiore a 20 mg/100 kj (80 mg/100 kcal) Per i biscotti e le fette biscottate da utilizzare tal quali o dopo essere stati sbriciolati ed uniti ad acqua, latte o altri liquidi adatti, prodotti con l'aggiunta di latte (biscotti a base di latte) e presentati in quanto tali, la quantità di calcio non deve essere inferiore a 12 mg/100 kj (50 mg/100 kcal). 6. VITAMINE 6.1. Per gli alimenti a base di cereali la quantità di tiamina non deve essere inferiore a 25 μg/100 kj (100 μg/100 kcal) Per i cereali con aggiunta di un alimento ricco di proteine, ricostituiti o da ricostituire con acqua o con altri liquidi non contenenti proteine, si applicano i limiti fissati nella tabella 2. Tali limiti si applicano anche qualora le vitamine A e D vengano aggiunte ad altri alimenti a base di cereali. Tabella 2 (1) (2) Per 100 kj Per 100 kcal Minimo Massimo Minimo Massimo Vitamina A (μg RE) (1) Vitamina D (μg) (2) 0,25 0, RE = trans retinolo equivalente. Sotto forma di colecalciferolo, di cui 10 μg = 400 UI di vitamina D. 7. LIMITI MASSIMI PER GLI ADDITIVI CONSISTENTI IN VITAMINE, MINERALI E OLIGOELEMENTI Si applicano i limiti massimi fissati nella tabella 3. In deroga all'articolo 2, paragrafo 4, i limiti per il potassio e il calcio si riferiscono al prodotto in commercio. Tabella 3 Sostanza nutritiva Massimo per 100 kcal Vitamina A (μg RE) 180 IT 4 IT

6 (1) (2) (3) (4) (5) Vitamina E (mg α-te) (1) 3 Vitamina D (μg) 3 Vitamina C (mg) 12,5/25 (2) Tiamina (mg) 0,5 Riboflavina (mg) 0,4 Niacina (mg NE) (3) 4,5 Vitamina B6 (mg) 0,35 Acido folico (μg) 50 Vitamina B12 (μg) 0,35 Acido pantotenico (mg) 1,5 Biotina (μg) 10 Potassio (mg) 160 Calcio (mg) 80/180 (4) /100 (5) Magnesio (mg) 40 Ferro (mg) 3 Zinco (mg) 2 Rame (μg) 40 Iodio (μg) 35 Manganese (mg) 0,6 α-te = d-α-tocoferolo equivalente. Limite applicabile ai prodotti con aggiunta di ferro. NE = niacina equivalente = mg acido nicotinico + mg triptofano/60. Limite applicabile ai cereali semplici ricostituiti o da ricostituire con latte o altri liquidi nutritivi appropriati e ai cereali con aggiunta di un alimento ricco di proteine, ricostituiti o da ricostituire con acqua o con altri liquidi non contenenti proteine. Limite applicabile ai biscotti e alle fette biscottate utilizzati tal quali o dopo essere stati sbriciolati ed uniti ad acqua, latte o altri liquidi adatti. IT 5 IT

7 ALLEGATO II PRESCRIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3 1. PROTEINE 1.1. Se la carne, il pollame, il pesce, le frattaglie o un'altra fonte tradizionale di proteine sono gli unici ingredienti menzionati nella denominazione del prodotto: la carne, il pollame, il pesce, le frattaglie o l'altra fonte tradizionale di proteine menzionati devono costituire complessivamente almeno il 40% in peso del prodotto totale, la carne, il pollame, il pesce, le frattaglie o l'altra fonte tradizionale di proteine menzionati devono costituire almeno il 25% in peso del totale delle fonti di proteine menzionate, il totale delle proteine delle fonti menzionate non deve essere inferiore a 1,7 g/100 kj (7 g/100 kcal) Se la carne, il pollame, il pesce, le frattaglie o un'altra fonte tradizionale di proteine, singolarmente o in combinazione, sono menzionati per primi nella denominazione del prodotto, a prescindere dal fatto che questo sia o non sia presentato come un pasto: la carne, il pollame, il pesce, le frattaglie o l'altra fonte tradizionale di proteine menzionati devono costituire complessivamente almeno il 10% in peso del prodotto totale, la carne, il pollame, il pesce, le frattaglie o l'altra fonte tradizionale di proteine menzionati devono costituire almeno il 25% in peso del totale delle fonti di proteine menzionate, le proteine delle fonti menzionate non devono essere inferiori a 1 g/100 kj (4 g/100 kcal) Se la carne, il pollame, il pesce, le frattaglie o l'altra fonte tradizionale di proteine, singolarmente o in combinazione, figurano ma non sono menzionati per primi nella denominazione del prodotto, a prescindere dal fatto che questo sia o non sia presentato come un pasto: la carne, il pollame, il pesce, le frattaglie o l'altra fonte tradizionale di proteine devono costituire complessivamente almeno l'8% in peso del prodotto totale, la carne, il pollame, il pesce, le frattaglie o l'altra fonte tradizionale di proteine menzionati devono costituire almeno il 25% in peso del totale delle fonti di proteine menzionate, le proteine delle fonti menzionate non devono essere inferiori a 0,5 g/100 kj (2,2 g/100 kcal), IT 6 IT

8 il totale delle proteine presenti nel prodotto, di tutte le fonti, non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kj (3 g/100 kcal) Se il formaggio è menzionato insieme ad altri ingredienti nella denominazione di un prodotto aromatizzato, a prescindere dal fatto che questo sia o non sia presentato come pasto: le proteine di origine lattiero-casearia non devono essere inferiori a 0,5 g/100 kj (2,2 g/100 kcal), il totale delle proteine presenti nel prodotto, di tutte le fonti, non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kj (3 g/100 kcal) Se sull'etichetta il prodotto è definito un pasto, ma la carne, il pollame, il pesce, le frattaglie o un'altra fonte tradizionale di proteine non sono menzionati nella denominazione del prodotto, il totale delle proteine presenti nel prodotto di tutte le fonti non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kj (3 g/100 kcal) Le prescrizioni dei punti da 1.1 a 1.5 non si applicano alle salse destinate a servire da accompagnamento per un pasto I dolci nella cui denominazione i prodotti lattiero-caseari sono menzionati come primi o unici ingredienti, devono contenere almeno 2,2 g di proteine di fonte lattierocasearia/100 kcal. Per tutti gli altri dolci le prescrizioni dei punti da 1.1 a 1.5 non si applicano L'aggiunta di amminoacidi è consentita unicamente al fine di migliorare il valore nutritivo delle proteine presenti e solo nelle proporzioni necessarie a tal fine. 2. CARBOIDRATI Il tenore totale dei carboidrati presenti in succhi e nettari di frutta e verdura, piatti esclusivamente a base di frutta, dessert o budini non deve essere superiore a: 10 g/100 ml per i succhi di verdura e le bevande a base di verdura, 15 g/100 ml per i succhi e i nettari di frutta e le bevande a base di frutta, 20 g/100 g per i piatti esclusivamente a base di frutta, 25 g/100 g per i dessert e i budini, 5 g/100 g per le altre bevande non a base di latte. 3. GRASSI 3.1. Per i prodotti di cui al punto 1.1: se la carne o il formaggio sono gli unici ingredienti o sono menzionati per primi nella denominazione di un prodotto, la quantità totale di grassi del prodotto, di tutte le fonti, non deve essere superiore a 1,4 g/100 kj (6 g/100 kcal). IT 7 IT

9 3.2. Per tutti gli altri prodotti la quantità totale di grassi del prodotto, di tutte le fonti, non deve essere superiore a 1,1 g/100 kj (4,5 g/100 kcal). 4. SODIO 4.1. Il tenore finale di sodio del prodotto non deve essere superiore a 48 mg/100 kj (200 mg/100 kcal) o a 200 mg per 100 g. Se però il formaggio è l'unico ingrediente menzionato nella denominazione del prodotto, il tenore finale di sodio del prodotto non deve essere superiore a 70 mg/100 kj (300 mg/100 kcal) Ai prodotti a base di frutta, ai dessert e ai budini non possono essere aggiunti sali di sodio, fuorché per fini tecnologici. 5. VITAMINE Vitamina C Nei succhi e nettari di frutta o nei succhi di verdura il tenore finale di vitamina C del prodotto non deve essere inferiore a 6 mg/100 kj (25 mg/100 kcal) o a 25 mg per 100 g. Vitamina A Nei succhi di verdura il tenore finale di vitamina A del prodotto non deve essere inferiore a 25 μg RE/100 kj (100 μg RE/100 kcal). È vietata l'aggiunta di vitamina A agli altri alimenti per la prima infanzia. Vitamina D È vietata l'aggiunta di vitamina D agli alimenti per la prima infanzia. 6. LIMITI MASSIMI PER GLI ADDITIVI CONSISTENTI IN VITAMINE, MINERALI E OLIGOELEMENTI Si applicano i limiti massimi fissati nella tabella 1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 4, i limiti per il potassio e il calcio si riferiscono al prodotto in commercio. Tabella 1 Sostanza nutritiva Massimo per 100 kcal Vitamina A (μg RE) 180 (1) Vitamina E (mg α-te) 3 Vitamina C (mg) 12,5/25 (2) /125 (3) Tiamina (mg) 0,25 Riboflavina (mg) 0,4 Niacina (mg NE) 4,5 Vitamina B6 (mg) 0,35 Acido folico (μg) 50 IT 8 IT

10 (1) (2) (3) Vitamina B12 (μg) 0,35 Acido pantotenico (mg) 1,5 Biotina (μg) 10 Potassio (mg) 160 Calcio (mg) 80 Magnesio (mg) 40 Ferro (mg) 3 Zinco (mg) 2 Rame (μg) 40 Iodio (μg) 35 Manganese (mg) 0,6 In conformità al punto 5. Limite applicabile ai prodotti con aggiunta di ferro. Limite applicabile ai piatti a base di frutta, ai succhi e nettari di frutta e ai succhi di verdura. IT 9 IT

11 ALLEGATO III SOSTANZE ATTIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3 Denominazione chimica della sostanza Livello massimo di residui (mg/kg) Cadusafos 0,006 Demeton-S-metil/demeton-Smetil-solfone/ossidemetonmetile (singolarmente o in combinazione, espressi in demeton-s-metil) 0,006 Etoprofos 0,008 Fipronil (somma di fipronil e fipronil-desulfinil, espressi in fipronil) Propineb/propilenetiourea (somma di propineb e propilenetiourea) 0,004 0,006 IT 10 IT

12 ALLEGATO IV SOSTANZE ATTIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 4 Denominazione chimica della sostanza (definizione del residuo) Aldrin e dieldrin, espressi in dieldrin Disulfoton (somma di disulfoton, solfossido di disulfoton e solfone di disulfoton, espressi in disulfoton) Endrin Fensulfothion (somma di fensulfothion, del suo analogo d'ossigeno e dei loro solfoni, espressi in fensulfothion) Fentin, espresso in cationi di trifenilstagno Alossifop (somma di alossifop, dei suoi sali ed esteri compresi i coniugati, espressi in alossifop) Eptacloro e trans-eptacloro epossido, espressi in eptacloro Esaclorobenzene Nitrofen Ometoato Terbufos (somma di terbufos, del suo solfossido e solfone, espressi in terbufos) IT 11 IT

13 ALLEGATO V ASSUNZIONI DI RIFERIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 6 Sostanza nutritiva Assunzione di riferimento Vitamina A (μg) 400 Vitamina D (μg) 7 Vitamina E (mg TE) 5 Vitamina K (μg) 12 Vitamina C (mg) 45 Tiamina (mg) 0,5 Riboflavina (mg) 0,7 Niacina (mg) 7 Vitamina B6 (mg) 0,7 Folato (μg) 125 Vitamina B12 (μg) 0,8 Acido pantotenico (mg) 3 Biotina (μg) 10 Calcio (mg) 550 Fosforo (mg) 550 Potassio (mg) Cloruro (mg) 500 Ferro (mg) 8 Zinco (mg) 5 Iodio (μg) 80 Selenio (μg) 20 Rame (mg) 0,5 Magnesio (mg) 80 Manganese (mg) 1,2 IT 12 IT

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