Senato della Repubblica Fascicolo Iter DDL S. 1136 Istituzione delle case famiglia protette con sede a Roma e a Napoli e misure per favorire l'accesso dei figli delle detenute madri agli asilo nido comunali 04/01/2016-16:24
Indice 1. DDL S. 1136 - XVII Leg. 1 1.1. Dati generali 2 1.2. Testi 4 1.2.1. Testo DDL 1136 5
1. DDL S. 1136 - XVII Leg. 1. DDL S. 1136 - XVII Leg. Senato della Repubblica Pag. 1
1.1. Dati generali 1.1. Dati generali collegamento al documento su www.senato.it Disegni di legge Atto Senato n. 1136 Istituzione delle case famiglia protette con sede a Roma e a Napoli e misure per favorire l'accesso dei figli delle detenute madri agli asilo nido comunali Iter 22 aprile 2014: assegnato (non ancora iniziato l'esame) Successione delle letture parlamentari S.1136 assegnato (non ancora iniziato l'esame) Iniziativa Parlamentare Emma Fattorini ( PD ) Cofirmatari Luigi Zanda ( PD ), Gianluca Susta ( SCpI ), Luigi Manconi ( PD ), Rosa Maria Di Giorgi ( PD ), Bruno Astorre ( PD ), Felice Casson ( PD ), Vannino Chiti ( PD ), Monica Cirinna' ( PD ), Giuseppe Luigi Salvatore Cucca ( PD ), Vincenzo Cuomo ( PD ), Aldo Di Biagio ( SCpI ), Camilla Fabbri ( PD ), Francesco Giacobbe ( PD ), Stefania Giannini ( SCpI ), Stefano Lepri ( PD ), Sergio Lo Giudice ( PD ), Doris Lo Moro ( PD ), Patrizia Manassero ( PD ), Donella Mattesini ( PD ), Giuseppina Maturani ( PD ), Andrea Olivero ( SCpI ), Pamela Giacoma Giovanna Orru' ( PD ), Venera Padua ( PD ), Carlo Pegorer ( PD ), Stefania Pezzopane ( PD ), Lucio Romano ( SCpI ), Angelica Saggese ( PD ), Pasquale Sollo ( PD ), Daniela Valentini ( PD ), Silvana Amati ( PD ) Miguel Gotor ( PD ) (aggiunge firma in data 29 ottobre 2013) Natura ordinaria Presentazione Presentato in data 17 ottobre 2013; annunciato nella seduta pom. n. 131 del 23 ottobre 2013. Classificazione TESEO DETENUTI, MINORI, FIGLI, DONNE, ASILI NIDO, ROMA, NAPOLI Classificazione provvisoria Articoli CODICE E CODIFICAZIONI (Art.1), ESECUZIONE DI SENTENZE PENALI (Art.1), GRAVIDANZA E PUERPERIO (Art.2), CUSTODIA CAUTELARE (Art.2), ANZIANI (Art.2), CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE (Artt.2, 5), RICOVERI OSPEDALIERI (Art.3), ARRESTI DOMICILIARI (Artt.4, 5), STRANIERI (Art.6), PERMESSO DI SOGGIORNO (Art.6), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Art.5), DECRETI MINISTERIALI (Art.5) Assegnazione Senato della Repubblica Pag. 2
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 22 aprile 2014. Annuncio nella seduta pom. n. 234 del 22 aprile 2014. Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione) 1.1. Dati generali Senato della Repubblica Pag. 3
1.2. Testi 1.2. Testi Senato della Repubblica Pag. 4
1.2.1. Testo DDL 1136 1.2.1. Testo DDL 1136 collegamento al documento su www.senato.it Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1136 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori FATTORINI, ZANDA, SUSTA, MANCONI, DI GIORGI, ASTORRE, CASSON, CHITI, CIRINNÀ, CUCCA, CUOMO, DI BIAGIO, FABBRI, GIACOBBE, GIANNINI, LEPRI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MATTESINI, MATURANI, OLIVERO, ORRÙ, PADUA, PEGORER, PEZZOPANE, ROMANO, SAGGESE, SOLLO, VALENTINI, GOTOR e AMATI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 2013 Istituzione delle case famiglia protette con sede a Roma e a Napoli e misure per favorire l'accesso dei figli delle detenute madri agli asilo nido comunali Onorevoli Senatori. -- Il tema delle carceri in Italia è oggi uno dei più drammatici e spinosi da affrontare. Vanno certamente riviste molte delle norme che caratterizzano il nostro sistema penale e l'uso che ne deriva dello strumento della carcerazione, come del resto vanno affrontati e risolti i gravissimi problemi che riguardano le condizioni di vita negli istituti penitenziari. Condizioni ormai apertamente contrastanti non solo con i princìpi costituzionali, ma più in generale con le norme europee e le convenzioni internazionali che impongono il pieno rispetto dei diritti umani di coloro che devono scontare una pena detentiva. Nello sconfortante caso italiano, uno degli aspetti più drammatici, nonostante l'esiguità dei numeri, riguarda lo stato di reclusione dei bambini in carcere con le madri detenute. Si tratta, appunto, di piccoli numeri che variano, di anno in anno, tra i 40 ed i 70 bambini, sparsi sul territorio nelle diverse carceri italiane. Risolvere il problema è complicato per tante ragioni. Innanzitutto per la mancanza di risorse: è costoso pensare spazi ad hoc per i bambini in carceri che patiscono una grave situazione di sovraffollamento al limite della violazione dei diritti umani. In secondo luogo per i problemi psicologici che produce la dimensione detentiva per i bambini che tuttavia hanno bisogno di stare con la loro madre almeno fino a tre anni. Il 91 per cento delle carceri non dispone di personale specializzato all'accoglienza. L'intero sistema penitenziario conta 17 asili, di cui tre non funzionanti ed uno in allestimento. Questi e altri dati, molto indicativi, diffusi dall'instancabile associazione «Bambini senza sbarre» dedita da anni a questa causa. La crudeltà di tale situazione è tale che, per risolvere il problema vengono predisposti i cosiddetti ICAM (Istituti di custodia attenuata per detenute madri) che però hanno due limiti: il primo è che si tratta pur sempre di custodia detentiva e quindi non risolvono il problema dei bambini, pur migliorandone la condizione; il secondo è che, ad oggi, gli ICAM funzionanti sono tre, a Milano, a Genova e a Venezia. Quindi anche insufficienti. Per questo nel 2011 è stata approvata la legge 21 aprile 2011, n. 62, corredata di regolare decreto ministeriale attuativo. La legge, attesa per oltre un decennio, cerca di risolvere il problema alla radice, includendo la misura alternativa al carcere sin dal momento dell'arresto, ma tale misura viene subito ridimensionata dalle eventuali «esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» (che poi nella sostanza più che crimini di particolare efferatezza riguarda i casi di recidiva), inoltre poiché le madri detenute sono Senato della Repubblica Pag. 5
1.2.1. Testo DDL 1136 prevalentemente rom o straniere, risultano spesso prive del requisito «di fissa dimora», rendendo così inapplicabile la misura della detenzione domiciliare. Per tutte queste ragioni, la legge prevede l'istituzione delle cosiddette Case famiglia protette, le cui caratteristiche tipologiche sono regolamentate, appunto, dal decreto del Ministro della giustizia dell'8 marzo 2013. Inoltre vale la pena aggiungere che la legge n. 62 del 2011 dovrà essere pienamente applicabile a partire dal 1º gennaio 2014, nel frattempo però non risulta funzionante alcuna casa famiglia protetta. E così anziché essere la legge che porta definitivamente i bambini fuori dalle carceri, è diventata la legge che consente loro di rimanere con la mamma non più solo fino a tre ma fino a sei anni. Scopo di questo disegno di legge è quello di istituire due case famiglia protette nei comuni di Roma e Napoli con un tentativo di riequilibrio territoriale e di consentire, comunque, ai bambini reclusi con i genitori di trascorrere una parte della giornata fuori dalle mura carcerarie con il concorso fattivo degli enti locali e delle associazioni di volontariato, sulla scorta delle esperienze già attuate, ad esempio, dal comune di Firenze e di Roma. Si tratta in sostanza di rendere operativa una misura «tampone» in attesa della concreta realizzazione delle case famiglia protette. Una soluzione a basso costo per piccoli numeri, che però riconosce concretamente i diritti umani di minori reclusi senza colpa. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Al fine di garantire i diritti e di tutelare la crescita dei figli minori di genitori detenuti nei loro primi anni di vita, nonché di tutelare le detenute in stato di gravidanza e le detenute madri di cui alla legge 21 aprile 2011, n. 62, sono istituite, nel rispetto dei criteri di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 marzo 2013, due case famiglia protette con sede una Roma ed una Napoli, destinate ciascuna all'accoglienza di sei nuclei di genitori con relativa prole, privi di abitazione idonea alla detenzione domiciliare e rientranti nelle seguenti categorie: a) genitori imputati, con prole minore di anni sei, nei cui confronti l'autorità giudiziaria abbia disposto gli arresti domiciliari presso tali strutture in alternativa alla propria abitazione, luogo di privata dimora o luogo pubblico di cura e assistenza; b) madri e padri con prole di età inferiore ai dieci anni, convivente, ammessi alla detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, o alla detenzione speciale ai sensi dell'articolo 47-quinques della medesima legge e successive modificazioni. Art. 2. 1. I comuni nel cui territorio sono presenti istituti penitenziari o sezioni dove sono detenute madri con bambini, nonché gli istituti a custodia attenuata per detenute madri di cui all'articolo 285-bis del codice di procedura penale, riservano ogni anno un numero di posti negli asili nido comunali esistenti sul proprio territorio tale da assicurare a tutti i bambini presenti negli istituiti di cui al presente comma attività ricreative e formative adatte alla loro età. 2. Il Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipula con i comuni di cui al comma 1 e con le associazioni di volontariato che operano nel settore convenzioni volte ad organizzare, previo consenso della madre, l'accompagnamento, il trasporto e l'inserimento dei bambini presso gli asili nido esistenti sul territorio. Art. 3. 1. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal mantenimento delle case famiglia di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in 1.000.000 di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in 30.000 euro per l'anno 2013 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale Senato della Repubblica Pag. 6
1.2.1. Testo DDL 1136 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando: a) per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al medesimo ministero; b) per l'anno 2014: 1) quanto a 50.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; 2) quanto a 30.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 3) quanto a 20.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; c) per l'anno 2015: 1) quanto a 50.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; 2) quanto a 20.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 3) quanto a 30.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Senato della Repubblica Pag. 7
Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-a, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.