Gli Enti Bilaterali in Italia Rapporto Nazionale 2014

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INDICE 13.3 LAVORO DOMESTICO... 539 13.3.1 DATI DI SCENARIO...542 13.3.2 ELEMENTI SULLA CONTRATTAZIONE...543 13.3.3 IL WELFARE CONTRATTUALE: QUADRO D INSIEME...544 13.3.3.1 L Ente Bilaterale mutualistico: Ebincolf...545 13.3.3.2 Gli altri istituti di welfare contrattuale...545 13.3.4 LA CONTRIBUZIONE...546 13.3.5 LA GOVERNANCE E LE FORME DI INTEGRAZIONE...548

Pag.541 13.3 LAVORO DOMESTICO Il presente capitolo tratta del welfare contrattuale del comparto Lavoro Domestico, riconducibile al macro-settore Servizi. I primi due paragrafi, introduttivi, rilevano gli indici economici e occupazionali che caratterizzano il comparto e ricostruiscono, in chiave storica, i passaggi che, nell ambito della contrattualistica di riferimento, segnano la nascita e l implementazione del relativo sistema bilaterale, descritto nel terzo paragrafo. Per praticità di trattazione e logica argomentativa, si distingue tra Enti Bilaterali mutualistici e altri istituti di welfare contrattuale. 1460 I primi sono quei soggetti giuridici bilaterali che, costituiti e gestiti pariteticamente dalle Parti Sociali in autonomia e senza inferenze normative, si riallacciano ai principi storici della mutualità ed erogano ai propri iscritti servizi, prestazioni e tutele contrattuali, in altro modo difficilmente esigibili. I secondi sono ulteriori e diversi organismi paritetici tesi a sviluppare, nei rispettivi ambiti di competenza, funzioni integrative riconosciute dalla legge e obiettivi rispondenti a finalità pubbliche. Circoscrivono il loro ambito d azione a prestazioni specifiche, quali la previdenza complementare, l assistenza sanitaria integrativa e la formazione professionale e continua. Il quarto paragrafo si concentra sulla contribuzione al sistema bilaterale, dunque sul modello di finanziamento adottato dal Ccnl per garantirne il funzionamento. Il successivo è dedicato ai temi della governance e delle forme di integrazione perseguite, intendendosi per tali le modalità attraverso cui un determinato organismo bilaterale sia di riferimento per più settori, o Ccnl (riconducibili ad un medesimo asse contrattuale o ad assi contrattuali differenti) o, ancora, a esperienze di collaborazione tra organismi bilaterali, e tra questi e altri attori non paritetici, pubblici e privati, del mercato del lavoro. 1460 Per un approfondimento sul punto si rinvia sia al par. 2.3 di cui alla Prima Parte del presente Rapporto Nazionale, sia all Introduzione generale, sotto la rubrica Termini e significati.

Pag.542 13.3.1 DATI DI SCENARIO Il comparto Lavoro Domestico comprende le attività di cura della casa (pulizia, cucina, spesa, stiraggio, ecc.) e di cura e assistenza alla persona (bambini, anziani, malati, disabili e persone non autosufficienti), svolte in ambiente domestico. Il fenomeno del lavoro domestico, secondo l Organizzazione Internazionale del Lavoro (Oil), assorbe una quota assolutamente significativa della forza lavoro: nei Paesi in via di sviluppo oscilla tra il 4% e il 10% dell occupazione totale, mentre, in quelli industrializzati, tra il 3% e il 5%. Nel mondo, sono oltre 100milioni le persone che prestano attività lavorativa di questo tipo. Il 90% sono donne. 1461 Nel 2009, 1milione 538mila famiglie italiane ricorrono ai servizi dei collaboratori domestici (in costante crescita dal 2001, anno in cui sono 1milione 83mila). 1462 Il 71,6% dei lavoratori domestici è straniero; il 15,8% ha meno di trent anni, il 51,4% meno di quaranta (tra gli stranieri la percentuale sale al 57,3% contro il 36,5% degli italiani) e solo il 17,5% supera i cinquanta. 1463 Il 90,1% dei collaboratori svolge tale occupazione in via principale, mentre il 9,9% come secondo lavoro, confermato nell orario di lavoro, che si attesta in media a trentatré ore settimanali (il 31,8% dei collaboratori lavora meno di venticinque ore settimanali, il 21,6% tre le venticinque e le trentacinque, il 24,6% tra le trentasei e le quaranta, il 22% supera le quaranta ore settimanali). 1464 La maggioranza dei collaboratori domestici (il 55,4%) lavora per un solo committente; di questi il 44,8% alloggia presso la casa in cui svolge la propria opera: il 44,6% è occupato contemporaneamente presso più famiglie (il 15,4% presso due famiglie, il 13,6% presso tre, il 9,8% presso quattro e il 5,7% presso cinque o più). 1465 Con riguardo al contenuto del lavoro, il profilo tipo è multifunzionale: oltre ad occuparsi delle pulizie di casa (80,9%) i collaboratori domestici cucinano (48,7%), fanno la spesa (37,9%), si prendono cura degli anziani (41,5%) e delle persone non autosufficienti (27,6%). 1466 Sotto il profilo contrattuale, l irregolarità pervade il comparto: il 39,8% dei collaboratori domestici dichiara di essere totalmente irregolare, il 22% di essere coinvolto in rapporti saltuariamente regolari, o di subire il versamento di contributi previdenziali orari inferiore rispetto al dovuto. Diversa, la condizione di chi lavora stabilmente presso un solo nucleo familiare: In questo caso, infatti, la percentuale dei collaboratori regolari sale al 61,6% e al 71% per coloro che alloggiano presso l abitazione del committente. 1467 1461 Liliana Ocmin, La Bilateralità e il welfare contrattuale. Colf e badanti, una risorsa per le famiglie e per la società futura, al Convegno Cisl, Roma, 2 febbraio 2011. 1462 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Dare casa alla sicurezza. Rischi e prevenzione per i lavoratori domestici. Sintesi della Ricerca, 13 luglio 2010. Elaborazione Censis su dati Istat. 1463 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, cit. 1464 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, cit. 1465 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, cit. 1466 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, cit. 1467 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, cit.

Pag.543 13.3.2 ELEMENTI SULLA CONTRATTAZIONE Il welfare contrattuale del comparto è originato dal Ccnl sulla Disciplina del Rapporto di Lavoro Domestico, sottoscritto da Fidaldo (Confedilizia), Domina e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Federcolf (di seguito per brevità Ccnl Lavoro Domestico ). Con il Ccnl del 16 luglio 1996, le Parti Sociali per la prima volta si impegnano «ad assumere le necessarie intese per la costituzione di un ente bilaterale, che abbia competenza sulla formazione professionale e su altre materie da definire». Tale previsione trova seguito nel Ccnl dell 8 marzo 2001, che pone le fondamenta dell insieme bilaterale oggi operante. Tramite tre norme consecutive gli articoli 44, 45 e 46 il Ccnl disciplina rispettivamente tre istituti: l Ente Bilaterale, la Cassa Colf e la previdenza complementare, di cui si tratta nel successivo paragrafo 13.3.3. In particolare, con l art. 44 le Parti firmatarie manifestano la volontà di dar vita, entro la fine dall anno, all Ente Bilaterale Nazionale, volto a promuovere iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale, nonché di informazione in materia di sicurezza. Prevedono inoltre di istituire presso l Ente Bilaterale Nazionale sia la Commissione Paritetica Nazionale, destinata a svolgere le funzioni indicate dal Ccnl, sia l Osservatorio, con compiti di studio e ricerca. Contestualmente, condividono di valutare l opportunità di costituire articolazioni regionali, e ammettono la possibilità che siano istituite Commissioni paritetiche territoriali (provinciali o regionali), per esperire il tentativo di conciliazione delle controversie individuali di lavoro. 1468 Tramite l art. 45 del Ccnl, poi, le Parti si impegnano a costituire un ulteriore e distinto organismo paritetico, la Cassa Malattia Colf, espressamente destinato al rimborso dell indennità di malattia (trattamento economico che il datore di lavoro versa al lavoratore in malattia, secondo quanto previsto dal Ccnl stesso). Inoltre, attraverso l art. 46, promuovono la costituzione di una Commissione paritetica con il compito di approfondire la materia della previdenza complementare, al fine di rendere possibile l istituzione di un apposita forma di tutela per le lavoratrici e i lavoratori del comparto. Alla realizzazione delle suddette attività e per il funzionamento degli Organismi Bilaterali contemplati, l art. 47 del Ccnl destina i contributi di assistenza contrattuale, ossia le somme versate da datori e lavoratori per sostenere le rispettive rappresentanze. 1469 A tal fine, prevede che le Parti costituiscano un apposito Fondo paritetico, in cui far affluire tale 1468 La conciliazione è un istituto introdotto a livello normativo e disciplinato nel Ccnl che consente alle parti di risolvere le controversie insorte facilitando il raggiungimento di un accordo, in alternativa al normale ricorso all autorità giudiziaria. 1469 Così prevede l art. 47, rubricato Contributi di assistenza contrattuale, il quale precisa che «sono tenuti alla corresponsione dei contributi * + tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti. Le misure contributive e le relative norme di esazione saranno stabilite entro il 30.6.01 e formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti tra le Organizzazioni stipulanti * + e l istituto previdenziale prescelto». Puntualizza inoltre che tali previsioni costituiscono parte integrante del contratto «e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica. I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo. Le parti costituiranno entro il 30.6.01 il Fondo al quale affluiranno i contributi di cui sopra. Tale Fondo sarà un organismo paritetico così composto: per il 50% da Fidaldo e Domina e per l altro 50% da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Federcolf».

Pag.544 contribuzione. Il 23 dicembre 2002, le Parti Sociali costituiscono rispettivamente in attuazione dei citati articoli 44 (Ente Bilaterale), 45 (Cassa malattia Colf) e 47 (Contributi di assistenza contrattuale) del Ccnl l Ente Bilaterale Nazionale del comparto datori di lavoro collaboratori familiari, Ebincolf, la Cassa Colf (ha scopo di fornire prestazioni e servizi a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresi i trattamenti assistenziali ed assicurativi, integrativi aggiuntivi e/o sostitutivi delle prestazioni sociali pubbliche obbligatorie; v. art. 49 Ccnl) e il Fondo Colf, di cui si tratta diffusamente nell ambito del successivo paragrafo 13.3.3 e seguenti. Il Ccnl del 1 febbraio 2007 ribadisce l impegno delle Parti ad avviare una forma di previdenza complementare per i lavoratori del comparto, per cui individua un apposita contribuzione. 1470 Le Parti rivedono anche l importo dei contributi di assistenza contrattuale e precisano che «nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza dei contributi * + i quali, conseguentemente, per la quota a carico del datore di lavoro hanno natura retributiva». Nell ambito dei successivi rinnovi contrattuali l ultimo è in vigore dal 1 luglio 2013, con validità fino al 31 dicembre 2016 le Parti Sociali non intervengono sul tema del welfare contrattuale e implicitamente confermano l impianto adottato a partire dal 2001. 13.3.3 IL WELFARE CONTRATTUALE: QUADRO D INSIEME L insieme bilaterale del comparto Lavoro Domestico è composto da un Ente Bilaterale mutualistico Nazionale e da un altro organismo paritetico che assicura prestazioni di assistenza sanitaria integrativa. 1471 Di seguito, il quadro sinottico ne presenta l esatta composizione, secondo lo scopo primario perseguito dagli organismi bilaterali, di cui si dirà diffusamente nei paragrafi che seguono. PARTI SOCIALI Fidaldo, Domina e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Federcolf Quadro sinottico 12. Organismi bilaterali del comparto Lavoro Domestico Ente Bilaterale Nazionale mutualistico Ente Bilaterale Nazionale del comparto datori di lavoro collaboratori familiari - Ebincolf - Fondo di Previdenza Complementare ORGANISMI BILATERALI Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Cassa Colf Fondo Paritetico Interprofessionale per la formazione continua di riferimento Fondo di Formazione Professionale Fondo di Sostegno al Reddito 1470 Il tema della contribuzione è compiutamente trattato al successivo paragrafo 13.3.4, cui si rinvia. 1471 Si veda in merito Maria Cristina Cimaglia, Antonio Aurilio, La Bilateralità nel Terziario, in Lauralba Bellardi, Gustavo De Santis (a cura di), La bilateralità fra tradizione e rinnovamento, Franco Angeli, 2011, ove gli Autori elencano e descrivono gli organismi bilaterali operanti nel settore.

Pag.545 13.3.3.1 L ENTE BILATERALE MUTUALISTICO: EBINCOLF Nel presente paragrafo si descrive l Ente Bilaterale mutualistico che opera nel comparto: soggetto giuridico bilaterale che, costituito e gestito pariteticamente dalle Parti Sociali in autonomia e senza inferenze normative, si riallaccia ai principi storici della mutualità ed eroga ai propri iscritti servizi, prestazioni e tutele contrattuali in altro modo difficilmente esigibili. Il 23 dicembre 2002 le Parti Sociali del comparto costituiscono l Ente Bilaterale Nazionale del comparto datori di lavoro collaboratori familiari, Ebincolf, dando così attuazione a quanto previsto dall art. 44 del Ccnl dell 8 marzo 2001. 1472 Da Statuto, Ebincolf ha forma giuridica di associazione non riconosciuta 1473 e non persegue finalità di lucro. Organi paritetici sono: il Consiglio Direttivo, il Presidente e il vice Presidente, il Comitato Esecutivo e il Collegio dei Sindaci. Le funzioni attribuite dal Ccnl e dallo Statuto a Ebincolf sono principalmente tre. La prima è istituire l Osservatorio, con compiti di analisi e studio del settore, con particolare riferimento a materie e istituti quali: la situazione occupazionale della categoria, il livello di applicazione del Ccnl nei territori, la situazione previdenziale e assistenziale della categoria, i fabbisogni formativi. 1474 Ebincolf è poi chiamato a promuovere, ai vari livelli, iniziative di formazione e qualificazione professionale, in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti, e di informazione in materia di sicurezza. Inoltre, l Ente Bilaterale Nazionale assume funzione di segreteria operativa della Commissione Paritetica Nazionale. Quest ultima esprime pareri e formula proposte in merito all applicazione del Ccnl, esamina le istanze delle Parti per l eventuale identificazione di nuove figure professionali e, infine, è sede per esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra Associazioni territoriali dei datori e dei lavoratori. Nell ambito del Ccnl, le Parti Sociali condividono di valutare l opportunità di costituire articolazioni regionali dell Ente Bilaterale; previsione che allo stato attuale non trova seguito. 13.3.3.2 GLI ALTRI ISTITUTI DI WELFARE CONTRATTUALE Il welfare contrattuale attivato dalle Parti Sociali, oltre all Ente Bilaterale mutualistico, nel tempo valorizza ulteriori istituti bilaterali complementari al welfare pubblico, le cui caratteristiche sono approfondite nel seguito del testo. A fianco di Ebincolf opera infatti, ai sensi del Ccnl, un altro organismo paritetico contrattualmente previsto, che eroga prestazioni di assistenza sanitaria integrativa, la Cassa Colf. 1475 1472 Si veda Pierangelo Raineri, Relazione introduttiva, La bilateralità e il welfare contrattuale Colf e Badanti, una risorsa per le famiglie e per la società futura. Il sistema contrattuale per Colf e Badanti. Lo sviluppo contrattuale e della bilateralità. Fisascat-Cisl, Roma, 2 febbraio 2011. 1473 Ai sensi dell art. 36 e segg. del Codice Civile. 1474 Da Statuto, inoltre, l Osservatorio svolge attività di studio e ricerca su: retribuzione medie e di fatto; il grado di uniformità sull applicazione del Ccnl e delle norme di legge ai lavoratori stranieri; analisi e proposte in materia di salute e sicurezza. 1475 Si veda Pierangelo Raineri, cit. Ulteriormente Fisascat-Cisl, La bilateralità e il welfare contrattuale: colf e

Pag.546 Quest ultima è costituita dalle Parti Sociali 1476 il 23 dicembre 2002, ai sensi di quanto previsto dall art. 45 del Ccnl dell 8 marzo 2001, e resa effettivamente operativa a partire dal 1 luglio 2010. Cassa Colf ha forma giuridica di associazione non riconosciuta 1477 e non persegue finalità di lucro. Ai sensi del Ccnl e dell art. 6 del relativo Statuto, rubricato Scopi e finalità, Cassa Colf è destinata a gestire i trattamenti assistenziali e assicurativi integrativi aggiuntivi e/o sostitutivi delle prestazioni sociali pubbliche obbligatorie a favore dei dipendenti collaboratori familiari, nonché dei datori di lavoro domestico. 1478 Nel dettaglio, beneficiari dei trattamenti erogati dalla Cassa Colf sono «tutti i dipendenti ed i datori di lavoro domestico in regola con i contributi di assistenza contrattuale, nei confronti dei quali vengono applicati i Ccnl a partire da quello stipulato il 16 Febbraio 2007, ed i successivi rinnovi contrattuali». 1479 La Cassa, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, aggiorna il proprio Regolamento, potenziando le prestazioni già riconosciute agli aderenti e introducendone di nuove, a maggiore tutela di eventi particolari, quali malattie oncologiche, gravidanza e patologie nel primo anno di vita del bambino. Sotto il primo fronte potenziamento, ad esempio, la Cassa: estende il rimborso dei ticket sanitari, prima limitato agli esami di alta specializzazione, a tutti gli esami e le visite specialistiche effettuate nell ambito del Servizio Sanitario Nazionale, con massimale annuo a persona di 150 euro, raddoppiato per i malati oncologici; riconosce l indennità giornaliera di ricovero anche in caso di day hospital, superando il precedente limite minimo di 3 giorni. Dall altro nuove prestazioni prevede il rimborso, entro i massimali definiti, delle spese sanitarie sostenute dalle lavoratrici in gravidanza e per interventi chirurgici nel primo anno di vita del bambino. 1480 13.3.4 LA CONTRIBUZIONE Il sistema di welfare descritto è alimentato dai contributi versati dagli aderenti, secondo quanto stabilito dalla contrattazione di riferimento, che compongono il montante economico destinato a sostenere il costo delle prestazioni e dei servizi erogati dagli organismi bilaterali e le relative spese di gestione. badanti, una risorsa per le famiglie e per la società futura, cit. 1476 Fidaldo, Domina e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Federcolf. 1477 Ai sensi dell art. 36 e segg. del Codice Civile. 1478 Nell ambito del portale informatico di Cassa Colf (www.cassacolf.it) è possibile consultare l elenco aggiornato delle prestazioni cui possono accedere rispettivamente i lavoratori e i datori di lavoro domestico. In sintesi, ai lavoratori riconosce indennità giornaliere in caso di ricovero, convalescenza e parto e il rimborso integrale dei ticket sanitari per alcune prestazioni specialistiche effettuate presso il Servizio sanitario nazionale. Ai datori di lavoro un assicurazione in caso di infortuni dei dipendenti, compresi quelli in itinere cioè nel tragitto da casa a luogo lavoro. 1479 Così l art. 4 Iscritti Beneficiari del nuovo Regolamento di Cassa Colf. 1480 Per maggiori dettagli, v. art. 7 del Regolamento di Cassa Colf.

Pag.547 Il Ccnl Lavoro Domestico disciplina in una apposita norma 1481, rubricata Contributi di assistenza contrattuale, il complessivo sistema di finanziamento degli organismi bilaterali operativi nel comparto, ossia, dell Ente Bilaterale Nazionale (Ebincolf), della Cassa di assistenza sanitaria (Cassa Colf), della Commissione Paritetica Nazionale e delle Commissioni territoriali di conciliazione, ove costituite. A tal fine prevede che «le Organizzazioni e le Associazioni stipulanti procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale», che quantifica nella seguente misura: - 0,02 euro l ora a carico del datore di lavoro; - 0,01 euro l ora a carico del lavoratore. Le Parti Sociali sanciscono l obbligatorietà di tale contribuzione, laddove puntualizzano che «nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell incidenza dei contributi * + i quali, conseguentemente, per la quota a carico del datore di lavoro hanno natura retributiva». Il Ccnl dell 8 marzo 2001, nello strutturare il sistema bilaterale oggi operativo, prevede che la contribuzione a esso destinata affluisca in un apposito Fondo paritetico, effettivamente costituito dalle Parti Sociali il 23 dicembre 2002 con la denominazione di Fondo Colf. Il Fondo Colf ha forma giuridica di associazione non riconosciuta 1482 e non persegue finalità di lucro. Da Statuto, Fondo Colf è dunque finalizzato a «ricevere dall Inps il contributo versato all Istituto stesso * + e destinarlo per il funzionamento degli strumenti contrattuali» 1483 bilaterali. Il Ccnl in vigore prevede ulteriormente che la riscossione delle quote di contribuzione si realizzi «per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale * + con esazione a mezzo dei bollettini di versamento dei contributi previdenziali obbligatori o con la diversa modalità concordata tra le Parti». 1484 Il versamento dei contributi al sistema bilaterale avviene in concomitanza con il pagamento trimestrale dei contributi previdenziali Inps; le sedi periferiche Inps stornano l importo destinato al sistema bilaterale e lo girano al Fondo Colf. 1485 Il 14 marzo 2014, le Parti Sociali sottoscrivono con Inps apposita convenzione per rinnovare l incarico all Istituto previdenziale per il servizio di riscossione dei contributi di assistenza contrattuale e di assistenza integrativa (ovvero complessivamente destinati al sistema bilaterale). 1486 1481 L art. 49 del Ccnl in vigore. 1482 Ai sensi dell art. 36 del Codice civile. 1483 Così l art. 4 Scopi e finalità dello Statuto di Fondo Colf. 1484 Così sempre l art. 49, comma 1, del Ccnl in vigore. 1485 Per maggiori informazioni sulle modalità di versamento e riscossione del contributo è possibile consultare la pagina dedicata nell ambito del portale informatico di Cassa Colf. Inoltre si segnala la circolare Inps 16 gennaio 2009, n. 5, avente ad oggetto Convenzione fra l Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Federazione Italiana Datori di Lavoro Domestico (Fidaldo), la Federazione Italiana Lavoratori del Commercio Alberghi Mense (Filcams-Cgil), la Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali E Affini (Fisascat- Cisl), l Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uiltucs-Uil), la Federazione Sindacale dei Lavoratori a Servizio dell Uomo (Federcolf), per la riscossione del contributo di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. 1486 Per maggiori dettagli sulla convenzione, v. Inps, circolare n. 68 del 29 maggio 2014.

Pag.548 13.3.5 LA GOVERNANCE E LE FORME DI INTEGRAZIONE L insieme bilaterale descritto nei paragrafi che precedono, originato dal Ccnl Lavoro Domestico, è di recente costituzione. L attenzione delle Parti Sociali è dunque essenzialmente finalizzata, da un lato, a rendere effettivamente e pienamente operativi gli organismi di welfare contrattuale previsti, dall altro, ad ampliare le tutele accessibili a datori di lavoro e lavoratori. In particolare, le Parti Sociali sono impegnate a individuare lo strumento più adatto e funzionale per rendere esigibile la previdenza complementare, allo stato non operativa. Con specifico riferimento agli Enti Bilaterali mutualistici, è poi da evidenziare come il Ccnl espressamente ammetta che siano costituite, a fianco dell Ente Bilaterale Nazionale, delle articolazioni territoriali. Nel quadro complessivo del welfare contrattuale afferente al comparto del Lavoro Domestico non sono rintracciabili forme di integrazione tra organismi bilaterali e assi contrattuali.