BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

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pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 56 parole: nel periodo sono sostituite dalle seguenti: nei periodi.

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Il Direttore dell'area. Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i (artt. 107, 109, 183);

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Transcript:

Anno XLVIII Repubblica Italiana BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana Parte Prima n. 21 mercoledì, 24 maggio 2017 Firenze Bollettino Ufficiale: piazza dell'unità Italiana, 1-50123 Firenze - Fax: 055-4384620 E-mail: redazione@regione.toscana.it Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate. L accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo. Nella Parte Prima si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali. Nella Parte Seconda si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale. Nella Parte Terza si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

2 24.5.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 21 SOMMARIO SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI LEGGE REGIONALE 16 maggio 2017, n. 22 Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38. (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali). pag. 3 SEZIONE III COMMISSARI REGIONALI - Ordinanze ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO 19 maggio 2017, n. 16 Legge 228/2012. Liquidazione a favore dei privati per immobili danneggiati del Comune di Montepulciano. 4

SEZIONE I 24.5.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 21 LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI LEGGE REGIONALE 16 maggio 2017, n. 22 Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38. (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali). della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell u tilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), è sostituita dalla seguente: d) l acqua minerale termale alla captazione ed erogata dai punti cura, utilizzata sia per cure interne, sia per cure esterne, deve essere conforme ai valori dei parametri valutati ed approvati nell ambito del riconoscimento ministeriale dell acqua termale, relativamente alla specificità terapeutica dell acqua stessa;. 3 Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge: PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l articolo 117, terzo comma, della Costituzione; Visto l articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n.176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali); Visto il decreto del Ministro della salute 10 febbraio 2015 (Criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali); Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali); Considerato quanto segue: 1. Al fine di garantire il corretto riparto delle competenze legislative costituzionalmente attribuite in materia di tutela della salute, per quanto concerne specificamente l utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, occorre espungere il rinvio al d.lgs. 176/2011 e al d.m. salute del 10 febbraio 2015 dalla norma relativa al rilascio dell autorizzazione regionale di una serie di attività di utilizzazione delle acque termali puntualmente elencate; Approva la presente legge Art. 1 Modifiche all articolo 47 octies della l.r. 38/2004 1. La lettera d) del comma 1 dell articolo 47 octies La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 16 maggio 2017 ROSSI La presente legge è stata approvata dal Consiglio re gionale nella seduta del 09.05.2017. ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI Proposta di legge della Giunta regionale 27 marzo 2017, n. 1 divenuta Proposta di legge del Consiglio regionale 30 marzo 2017, n. 180 Proponenti: Presidente Enrico Rossi Assessore Stefania Saccardi Assegnata alla 3^ Commissione consiliare Messaggio della Commissione in data 4 maggio 2017 Approvata in data 9 maggio 2017 Divenuta legge regionale 14/2017 (atti del Consiglio) AVVERTENZA Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 38/2004; così come risulta modificata dalla legge regionale sopra riportata. Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti ), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale.

4 24.5.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 21 Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti. Legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 SEZIONE III COMMISSARI REGIONALI - Ordinanze ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO 19 maggio 2017, n. 16 Legge 228/2012. Liquidazione a favore dei privati per immobili danneggiati del Comune di Montepulciano. IL COMMISSARIO DELEGATO Vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225 Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2012 con cui, ai sensi dell articolo 5 comma della legge 225/1992, è stato dichiarato, fino al 10 marzo 2013, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 hanno colpito alcuni comuni nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Car rara, Pisa, Pistoia e Siena, poi prorogato con successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2013 fino al 9/05/2013; Visto che per l evento in oggetto sono state destinate ulteriori risorse dalla legge 24/12/2012 n. 228 articolo 1: - comma 290 per complessivi euro 11.355.814,02, assegnati con il DPCM del 23/03/2013 sulla contabilità speciale n. 5739, per il triennio 2013-2015 secondo le modalità indicate nell Allegato 1 del DPCM del 23/03/2013, e precisamente: - euro 5.083.078,65 per l anno 2013 - euro 865.204,88 per l anno 2014 - euro 5.407.530,48 per l anno 2015; - comma 548 per complessivi euro 110.900.000,00 assegnati con ulteriore DPCM adottato nella medesima data del 23/03/2013, e versati su una diversa contabilità speciale, la n. 5750, intestata ad un diverso Commissario delegato individuato nel Presidente della Regione Toscana; Considerato che nella legge 24 dicembre 2012 n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) è stato previsto al comma 548 dell arti colo 1 un incremento del Fondo di cui all articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, nella misura di 250 milioni di euro per l anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012, prevedendo la nomina di commissari delegati per i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali con i poteri e le modalità di cui al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122; Visto l art. 11, comma 2 bis, del D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza di cui all articolo 1, comma 3, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122; Considerato pertanto che in virtù del richiamo stabilito dall art. 1, comma 548, della Legge n. 228/2012 al D.L. 74/2012, convertito nella Legge n. 122/2012, riguardo ai poteri e modalità dei commissari nominati dal medesimo comma 548, a seguito del D.L. n. 210/2015 convertito nella Legge n. 21/2016 è da ritenersi prorogato al 31 dicembre 2018 anche il mandato commissariale del sottoscritto; Preso atto che per le risorse assegnate dal comma 548 articolo 1 della legge 228/2012 il Commissario delegato ha approvato le seguenti ordinanze: - n. 5 del 24/04/2013 con cui è stato approvato il Piano degli interventi ripartendo le risorse assegnate alla Regione Toscana con DPCM del 23 marzo 2013 per complessivi euro 110.900.000,00 e le procedure di assegnazione del contributo per gli immobili e mobili registrati a favore dei privati per complessivi euro 7.900.000,00; - n. 8/2013 e n. 10/2013 con cui sono state avviate le procedure di concessione di contributi a favore dei privati per i beni mobili registrati e gli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi alluvionali; - n. 16/2013 e n. 17/2013 con cui è stata determinata la percentuale di contributo pari al 27,04% per i beni mobili registrati e la percentuale di contributo pari al 38,53% per beni immobili tenuto conto delle risorse disponibili e delle domande presentate dai privati ed istruite dai Comuni; - n. 26/2013 con cui le predette percentuali sono state incrementate rispettivamente per i beni mobili registrati al 29,7644% e per i beni immobili al 40%, e sono stati approvati gli elenchi dei privati ammessi ai contributi; - n. 25-31-36-42-47-52 del 2014, n. 8-14-18-21-26-31 del 2015, n. 20 del 2016 e con cui sono stati liquidati i contributi per i mobili registrati per complessivi euro

24.5.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 21 1.083.961,92 (al netto del recupero disposto con la ordinanza n. 20/2016 di euro 403,86); - n. 6-17-37-45 del 2014, 5-12-16-20-27-33-34-40-49-50 del 2015, 10 e 19 del 2016 con cui sono stati liquidati i contributi per gli immobili per complessivi euro 1.670.448,20; - n. 34 del 8/08/2016 che in base alle risultanze finali delle istruttorie sulle procedure sopra indicate, ha disposto l incremento delle percentuali di contributo per i beni immobili e mobili registrati, disponendo la relativa liquidazione, ed ha accantonato sul capitolo 1311 euro 21.547,45 per i privati titolari di beni immobili danneggiati nel Comune di Montepulciano; Preso atto della documentazione trasmessa dal Comune di Montepulciano da cui risultano sulla base dell istruttoria svolta n.8 beneficiari che hanno presentato la rendicontazione della spesa nei termini previsti dalle disposizioni approvate dal Commissario delegato con ordinanza n. 10/2013; Preso atto in particolare che la documentazione integrativa ottenuta a completamento dell istruttoria nel caso di un beneficiario ha evidenziato l ammissibilità di ulteriori giustificativi di spesa rispetto a quanto indicato nella precedente ordinanza n. 34/2016 (Censini Giampiero per euro 1.440,24 rispetto ai precedenti euro 1.310,24) mentre per un altro beneficiario sono risultati ammissibili giustificativi della spesa per un importo inferiore a quello indicato nella precedente ordinanza n. 34/2014 (Bisti Giorgio per euro 9.391,50 rispetto ai precedenti euro 9.873,60); presso la Banca d Italia, mediante mandato di pagamento predisposti dal Settore Contabilità della Regione; Ritenuto pertanto di impegnare e liquidare a valere sul capitolo 1311 della contabilità speciale n. 5750 eu ro 21.263,38 relativi ai contributi per i beni immobili distrutti o danneggiati dei privati a favore del Comune di Montepulciano; ORDINA - di approvare l elenco di n. 8 beneficiari del Comune di Montepulciano che hanno presentato la rendicontazione della spesa per i contributi per gli immobili distrutti o danneggiati, nei termini previsti dalle disposizioni approvate dal Commissario delegato con ordinanza n. 10/2013, riportati nella tabella allegato 1, per complessivi euro 21.263,38; - di impegnare e liquidare a favore del Comune di Montepulciano gli importi di cui all allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per complessivi euro 21.263,38 a valere sul capitolo 1311 della contabilità speciale n. 5750 intestata al sottoscritto presso la Banca d Italia Sezione di Firenze, ai sensi del DPCM 23/03/2013 - di disporre che la liquidazione a favore dei privati di cui all allegato 1 avvenga da parte del Comune di Montepulciano nel rispetto di quanto previsto dalle Disposizioni approvate dal Commissario delegato con ordinanza commissariale n. 10/2013; 5 Considerato che comunque l importo complessivamente erogabile al Comune di Montepulciano, di euro 21.263,38, rientra nelle risorse che sono state accantonate nel capitolo 1311 in base all ordinanza n. 34/2016; Considerato che in base alle sopra citate disposizioni, il Commissario trasferisce ai Comuni le risorse necessarie per la liquidazione dei contributi e questi ultimi, nei 60 giorni successivi a tale trasferimento, effettuano l erogazione ai privati beneficiari; Ritenuto di procedere alla liquidazione del contributo spettante ai predetti n. 8 beneficiari indicati nell allegato 1, con le modalità sopra indicate, a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 5750 intestata al sottoscritto - di pubblicare il presente atto, ai sensi dell art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/ regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza. Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell art. 18 della L.R. 23/2007. Il Commissario delegato Enrico Rossi SEGUE ALLEGATO

6 24.5.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 21

MODALITÀ TECNICHE PER L INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE Con l entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), cambiano le tariffe e le modalità per l invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T. Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it. Il materiale da pubblicare deve pervenire all Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione. La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l ente o il soggetto interessato. I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali: testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto); collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature; utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10; indicazione, all inizio del testo, della denominazione dell ente emettitore e dell oggetto dell atto sintetizzato nei dati essenziali; inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee. Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631