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DELIBERAZIONE 19 GIUGNO 2014 290/2014/S/RHT AVVIO DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE IRES SUI PREZZI AL CONSUMO E CONTESTUALE EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO Nella riunione del 19 giugno 2014 VISTI la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81); l articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95); l articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; l art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11); il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244; l articolo 81, commi 16 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: decreto-legge 112/08); la deliberazione dell Autorità per l energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 27 settembre 2012, 394/2012/E/Rht (di seguito: deliberazione 394/2012/E/Rht); l Allegato A alla deliberazione dell Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com recante Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com); la deliberazione dell Autorità 19 dicembre 2013, 600/2013/E/Rht (di seguito: deliberazione 600/2013/E/Rht); la deliberazione dell Autorità 17 aprile 2014, 176/2014/E/Rht (di seguito: deliberazione 176/2014/E/Rht); la deliberazione dell Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A (di seguito: deliberazione 124/2014/A). 1

CONSIDERATO CHE l articolo 81, comma 18, del decreto-legge 112/08 attribuisce all Autorità il compito di vigilare sulla puntuale osservanza, da parte degli operatori economici interessati, del divieto di traslazione sui prezzi al consumo dell onere derivante dalla maggiorazione d imposta, stabilita dal comma 16 del medesimo articolo (di seguito: divieto di traslazione d imposta); con deliberazione 394/2012/E/Rht, l Autorità ha disposto il Riordino delle disposizioni in materia di vigilanza sulla puntuale osservanza del divieto di traslazione della maggiorazione d imposta di cui all articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133 ; al fine di vigilare sulla puntuale osservanza del divieto di traslazione, l articolo 3 della medesima deliberazione richiede, agli operatori tenuti al rispetto del divieto, di trasmettere all Autorità, secondo le modalità di cui al successivo art. 8, alcune informazioni e documenti ed in particolare: il bilancio d esercizio, unitamente all eventuale bilancio consolidato (comma 1); gli importi relativi al reddito imponibile ed all addizionale IRES (comma 2); i costi, i ricavi ed eventuali rimanenze, relativi ai prodotti oggetto di vigilanza con indicazione delle rispettive quantità sottostanti; per gli operatori con fatturato totale superiore a quello previsto dalla c.d. soglia antitrust di cui all articolo 16, comma 1, della legge 287/90, dette informazioni devono essere ripartite tenendo conto anche delle transazioni infra ed extra gruppo, nazionali ed estere secondo quanto indicato nei prospetti predisposti dall Autorità (comma 3 ed articolo 4, comma 1); le riconciliazioni, mediante note di raccordo, relative ai dati comunicati qualora questi ultimi siano difformi da quelli esposti nelle voci A1, A2, B6 e B11 del bilancio d esercizio (comma 4); la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la veridicità e la conformità dei dati trasmessi ai dati ufficiali aziendali, rilasciata dal rappresentante legale della società (comma 6); l articolo 8, della deliberazione 394/2012/E/Rht prevede che tutti i dati contabili, i documenti e le informazioni, di cui al precedente articolo 3, devono essere trasmessi mediante il Sistema Informativo, accessibile attraverso il sito internet dell Autorità; l articolo 9, della deliberazione 394/2012/E/Rht prevede che, fatti salvi i casi previsti dall articolo 2638 del Codice civile, la mancata ottemperanza agli obblighi informativi rappresenta presupposto per l irrogazione da parte dell Autorità di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95; la società Enpower 3 S.r.l. (di seguito: Enpower 3 o Società) non avendo ottemperato ad alcuno degli adempimenti richiesti dalla deliberazione 394/2012/E/Rht, relativamente all anno di esercizio 2011, è stata intimata con deliberazione 600/2013/E/Rht, ad adempiere agli obblighi informativi, necessari per vigilare sulla puntuale osservanza del divieto di traslazione, entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento, con l avvertenza che la mancata ottemperanza avrebbe costituito presupposto per l avvio di 2

un istruttoria formale volta all adozione di un provvedimento di cui all articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95; i termini previsti dalla deliberazione 600/2013/E/Rht sono spirati senza che la Società abbia effettuato la trasmissione dei dati e documenti richiesti, così come specificato nell Allegato A di cui alla deliberazione stessa. CONSIDERATO, INOLTRE, CHE: l articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 prevede che l Autorità disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l accordo dell impresa destinataria dell atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie; in attuazione dell articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l articolo 5, comma 1, dell allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che l Autorità, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, si riserva la facoltà, nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggono sufficientemente la fondatezza della contestazione, di determinare, nella deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio, l importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all esito del procedimento e che contestualmente alla notifica della deliberazione di avvio vengono allegati i documenti su cui si basa la contestazione; nei caso di cui al citato articolo 5 comma 1, il destinatario della deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio può, entro trenta giorni dalla notifica della stessa: RITENUTO CHE: effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del valore di quella determinata nella delibera di avvio, estinguendo in questo modo il procedimento sanzionatorio (articolo 5, comma 2, dell Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com); in alternativa al punto precedente, proseguire con l ordinario procedimento e con i connessi diritti di contraddittorio e difesa (articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e articolo 16, dell Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com); gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Enpower 3; gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentono ai sensi dell articolo 5 dell Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di determinare nella presente deliberazione di avvio l importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all esito del procedimento secondo i criteri di cui all articolo 11 della legge 689/81 e di cui all allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com ed in particolare tenendo conto che: quanto al criterio della gravità della violazione, la condotta della Società contrasta con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali 3

allo svolgimento dell attività di vigilanza demandata all Autorità. In particolare, i dati e i documenti richiesti servono all Autorità per vigilare sulla puntuale osservanza del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta stabilito dall articolo 81, comma 18, del decreto-legge 112/08. La violazione ha riguardato la mancata trasmissione di tutti i dati e di tutte le informazioni contabili per l esercizio relativo al 2011; con riferimento all opera svolta dall agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenza della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante; per quanto riguarda il criterio della personalità dell agente, la Società non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell Autorità; in merito alle condizioni economiche dell agente, non si dispone di alcun dato relativo ai ricavi realizzati dall esercente per l anno 2013; gli elementi sopra evidenziati consentono pertanto, tenuto altresì conto delle dimensioni della Società e del prevalente interesse alla rapida definizione del procedimento, di determinare la sanzione nella misura di euro 12.000 (dodicimila) DELIBERA 1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di Enpower 3 S.r.l.. per la mancata ottemperanza alle richieste di informazioni di cui in motivazione, ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95; 2. di nominare, ai sensi dell art. 12, comma 1, lett. g) e dell art. 13, comma 3, lett. b), dell Allegato A, del punto 2.4 dell Allegato B e del punto 6 della deliberazione 124/2014/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni; 3. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell istruttoria; 4. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 3, il termine per l adozione del provvedimento finale; 5. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell articolo 8 dell Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni ed Impegni; 6. di determinare, ai sensi dell articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell articolo 5, comma 1, dell allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l importo della sanzione amministrativa pecuniaria che potrebbe essere irrogata all esito del procedimento nella misura di euro 12.000 (dodicimila); 7. di allegare, ai sensi dell articolo 5, comma 1, dell allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com i documenti su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1 (Allegato A); 8. di avvisare che le comunicazioni di cui all art. 33, dell Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo 4

atto utile, l eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento; 9. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, può: i. ai sensi dell articolo 5, comma 2 dell allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella determinata al precedente punto 6, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello F23 (recante codice ente QAE e codice tributo 787T ), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237; ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l ordinario procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento; 10. di prevedere che l eventuale pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 9.i. - che dovrà essere comunicato all Autorità mediante l invio di copia del documento attestante il versamento effettuato - determini ai sensi dell articolo 5, comma 2, dell allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l estinzione del presente procedimento sanzionatorio; 11. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Enpower 3 S.r.l., Via Montalbino n. 3/5, 20129 Milano (MI) e di pubblicarlo sul sito internet dell Autorità www.autorita.energia.it. 19 giugno 2014 per IL PRESIDENTE Rocco Colicchio 5