Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 15 23.04.2014 Moratoria in bilancio Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Il 1 luglio 2013, l'abi e le Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno firmato l'intesa denominata "Accordo per il credito 2013" che propone misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti analoghe a quelle messe in campo con le Nuove misure per il credito alle Pmi del 28 febbraio 2012. Qualora un impresa avesse aderito a tale accordo in sede di chiusura del bilancio 2013 sarà necessario tenere in considerazione anche gli effetti derivanti da questa moratoria. Premessa Gli interventi finanziari previsti dall Accordo per il credito 2013 per le imprese sono di 3 tipi: operazioni di sospensione dei finanziamenti; operazioni di allungamento dei finanziamenti; operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività. Tra i principali elementi di novità figurano, per le operazioni di allungamento dei mutui, un più ampio periodo massimo di estendibilità degli stessi e, per le operazioni di sospensione, la possibilità di ricomprendere in tale tipologia di intervento anche i cosiddetti conti correnti ipotecari. In attesa del completamento delle procedure di adesione al nuovo accordo da parte delle banche, le Nuove misure per il credito alle Pmi sono state prorogate al 30 settembre 2013. Le richieste di attivazione degli strumenti previsti dal nuovo accordo potranno essere presentate fino al 30 giugno 2014; fanno eccezione le domande di allungamento dei mutui che a tale data dovessero trovarsi ancora in fase di sospensione, le quali potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2014. 1
Per quanto riguarda il leasing, l accordo ripropone quanto già previsto con le: Nuove misure per il credito alle Pmi del 28 febbraio 2012; e cioè la possibilità di sospensione per 12 mesi, ovvero per 6 mesi, del pagamento della quota capitale dei canoni di leasing, rispettivamente immobiliare o mobiliare. Riflessi in bilancio La dilazione di pagamento non varia la qualità e le caratteristiche del finanziamento né può comportare un aumento dei tassi o l applicazione di commissioni e spese di istruttoria. La sospensione comporta: la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo. Tuttavia gli interessi sul capitale verranno corrisposti alle date originarie. Quindi le quote capitale delle rate sospese: non si accodano dopo l ultima rata di ammortamento prevista dal piano originario; costituiscono le quote di capitale che l impresa dovrà rimborsare al termine del periodo di sospensione, con lo stesso tasso contrattuale e periodicità. La moratoria delle scadenze bancarie produce effettive conseguenze in termini fiscali e contabili per le operazioni di leasing, rispetto a cui si produce un allungamento della durata ed una traslazione della scadenza di riscatto. Ciò implica una rimodulazione dell importo dei canoni di leasing da appostare a Conto economico e quindi deducibili. La moratoria implica inoltre la necessità di rimodulare i tempi di imputazione a Conto economico del risconto del maxi-canone iniziale. Il maxicanone iniziale andrà reimputato in base alla maggior durata del contratto. Costo del bene originario: 100.000,00; durata originaria: 39 mesi; maxicanone iniziale: 10.000,00; scadenza rate : mensili; cospensione concessa: pari a 6 mesi; rate sospese: dalla sesta alla undicesima. 2
SITUAZIONE ANTE MORATORIA Scad. Rata q. capit. q. Int. Deb. Resid. Maxican. 10.000 10.000 0 90.000 1 2.424 1.984 440 88.016 2 2.424 1.994 430 86.022 3 2.424 2.002 422 84.020 4 2.424 2.012 412 82.008 5 2.424 2.022 402 79.986 6 2.424 2.032 392 77.954 7 2.424 2.042 382 75.912 8 2.424 2.052 372 73.860 9 2.424 2.062 362 71.798 10 2.424 2.072 352 69.726 11 2.424 2.082 342 67.644 12 2.424 2.092 332 65.552 13 2.424 2.104 320 63.448 SITUAZIONE ANTE MORATORIA Scad. Rata q. capit. q. Int. Deb. Resid. Maxican. 10.000 10.000 0 90.000 1 2.424 1.984 440 88.016 2 2.424 1.994 430 86.022 3 2.424 2.002 422 84.020 4 2.424 2.012 412 82.008 5 2.424 2.022 402 79.986 6 392 0 392 79.986 7 392 0 392 79.986 8 392 0 392 79.986 9 392 0 392 79.986 10 392 0 392 79.986 11 392 0 392 79.986 12 2.424 2.032 392 77.954 13.... L effetto netto della moratoria è quello di sospendere le quote capitale per un periodo di 6 mesi, lasciando maturare la sola quota interesse. 3
Alla scadenza della moratoria riprende il naturale piano di ammortamento complessivo, con un allungamento in coda, esattamente pari al periodo di sospensione. Le rate quindi da 39 diventano 45, di cui 6 rate centrali costituite solo da quota interessi e non da quota capitale. Scritture contabili nella situazione originaria Contabilizzazione rata 10: Canone leasing mobiliare a Banca C/c 2.424,00 Imputazione maxicanone: Canone leasing mobiliare a Risconto attivo per maxicanone 256,41 ( 10.000,00/39). Scritture contabili nella situazione post moratoria Contabilizzazione rata 10: Canone leasing mobiliare a Banca C/c 392,00 Imputazione maxicanone Canone leasing mobiliare a Risconto attivo per maxicanone 222,22 ( 10.000,00/45). Canoni di leasing deducibili nella situazione originaria per rate da 6 a 11: 2.424,00 x 6 = 14.544,00; Canoni di leasing deducibili nella situazione post-moratoria per rate da 6 a 11: 392,00 x 6 = 2.352,00. L allungamento del periodo di durata del contratto di leasing implica una rideterminazione ai fini IRES (meccanismo di cui all art. 96, TUIR) ed IRAP della parte di canone di leasing riferita ad interessi passivi. Per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali la formula da utilizzare con metodo forfetario è la seguente: Costo concedente (al netto riscatto) gg durata complessiva contratto X gg durata del contratto 4
Moratoria e nota integrativa In riferimento ai contratti di leasing: l art. 2427, n. 22, Codice civile, impone l obbligo di fornire in Nota integrativa una serie di informazioni riguardanti i beni acquisiti in leasing. In caso di accesso alla moratoria bancaria per ogni contratto di leasing è necessario dare atto al lettore di bilancio degli effetti della moratoria, in termini quindi sostanzialmente di maggior debito residuo e di allungamento del periodo contrattuale. Moratoria e relazione sulla gestione Per quanto riguarda il contenuto della relazione sulla gestione è necessario ricordare che l art. 2428, C.c. al n. 6-bis impone: le indicazioni in merito al rischio finanziario e di liquidità. Si tratta in particolare di specificare, se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell esercizio: a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste; b) l esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari. In questo contesto va menzionato l avvenuto accesso alla moratoria bancaria, quale evento determinato dal rischio di liquidità manifestato o non ancora manifestato per l impresa. La relazione sulla gestione deve sottolineare e dare notizia degli effetti della moratoria nell ambito della gestione del rischio di credito e di liquidità, anche se la verifica della situazione di continuità aziendale è già avvenuta in fase di concessione della moratoria, da parte della banca. - Riproduzione riservata - 5