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Transcript:

Ai gentili Clienti Loro sedi C IRCOLARE I NFORMATIVA N. 9/2017 OGGETTO: MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE: LE PRINCIPALI SCADENZE Premessa In sede di premessa è utile ricordare che, da quest anno, cambiano le scadenze in merito al versamento delle imposte e contributi derivanti dalla liquidazione da Modello di Dichiarazione reddituale delle Persone Fisiche, ossia Modello Redditi/2017 (periodo d imposta 2016). In particolare: saldo 2016 e I acconto 2017, vanno versate entro il 30/06 (o 31 luglio con maggiorazione dello 0,40%); II o unico acconto 2017, va sempre versato entro il 30/11 (nessuna modifica, dunque, in merito). Modifiche NOVITÀ Cosa (Termine di versamento) Fino al 2016 Saldo imposte e contributi riferiti al periodo d imposta 2016 Entro il 30/06 (o successivi 30 giorni con I acconto imposte e contributi anno d imposta 2017 maggiorazione dello 0,40%) 16/06 (o successivi 30 giorni con maggiorazione 0,40%) II o unico acconto imposte e contributi anno d imposta 2017 30/11 30/11 anni. Si tenga presente che le predette scadenze potrebbero subire proroghe, come il Legislatore ormai ci abitua da 1

Non cambia il termine di presentazione del Modello Redditi/2017, che resta al 30/09 (che tuttavia, essendo quest anno di sabato, slitta al 02/10). Pertanto: Modifiche Cosa NOVITÀ Termine ordinario 02/10/2017 Termine tardivo 90 giorni successivi NOTA BENE Il Legislatore considera non omessa, bensì tardiva, la dichiarazione non presentata nel termine ordinario ma, comunque, presentata entro i 90 giorni successivi. In tal caso per sanare la tardività occorre versare una sanzione pari a 25 euro (codice tributo 8911). Quali imposte Sono interessate dalla nuova scadenza del 30/06, le seguenti imposte e contributi riguardanti le persone fisiche (da liquidazione Modello Redditi PF/2017). Quali imposte IRPEF e relative addizionali Anticipo Irpef 20% tassazione separata Imposta sostitutiva forfettari e regime di vantaggio Cedolare secca 2

IVIE e IVAFE Contributi INPS artigiani e commercianti (da quadro RR) Contributi Inps Gestione Separata (da Quadro RR) Slitta al 30/06 anche il diritto camerale annuale per le imprese iscritte o annotate nel R.I. (Registro imprese). Calendario Modello Redditi PF/2017 La nuova scadenza del 30/06 interessa sia soggetti titolari di partita IVA sia NON titolari di partita IVA e che presentano la dichiarazione reddituale attraverso il Modello Redditi PF/2017. Di seguito si vuole fornire un calendario completo delle scadenze legate appunto alla Dichiarazione Redditi delle persone fisiche, dal 30/06 a fine anno. Scadenze Scadenza Adempimento Versamento saldo imposte e contributi anno 2016 e I acconto 2017. Diritto annuale camerale (con F24 codice tributo 3850) Presentazione Modello Redditi PF/2017 per coloro che possono farlo in modalità cartacea presso qualsiasi ufficio postale. In particolare si tratta: dei contribuenti che pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730; dei contribuenti che pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello REDDITI (RM, 30/06/2017 RT, RW); dei contribuenti che devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti. Si ricorda, infatti, che i predetti contribuenti, possono presentare il Modello Redditi PF anche in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale nel periodo 2 maggio 30 giugno. Nulla vieta di poter trasmettere il modello in modalità telematica entro il 02/10/2017. Ravvedimento lungo per omesso/insufficiente versamento delle imposte e contributi da Modello Unico/2016 (periodo d imposta 2015) per i contribuenti che hanno presentato il 3

predetto Modello in forma cartacea (entro lo scorso 30/06/2016). Il ravvedimento comporta il versamento: dell imposta omessa; della sanzione del 3,75%; degli interessi al tasso annuo legale per ogni giorni di ritardo. Versamento della maggiorazione del 3% per adeguamento ricavi da studi di settore (codice tributo 4726). La maggiorazione è calcolata sulla differenza tra ricavi da adeguamento e quelli da scritture contabili. Versamento IVA da adeguamento studi di settore (codice tributo 6494) Dal 1 luglio al 31 luglio (poiché il 30 è domenica) è possibile versare, con maggiorazione dello 0,40%, gli importi del saldo imposte e contributi 2016 e I acconto 2017 non versati entro il 30/06. 31/07/2017 Versamento della maggiorazione del 3% per adeguamento ricavi da studi di settore (codice tributo 4726). La maggiorazione è calcolata sulla differenza tra ricavi da adeguamento e quelli da scritture contabili. Versamento IVA da adeguamento studi di settore (codice tributo 6494). 01/08/2017 20/08/2017 Sospensione feriale di ferragosto. Ravvedimento sprint per l omesso/insufficiente versamento dei tributi scaduti il 31/07. Il ravvedimento sprint è quello che può avvenire nei primi 14 giorni di ritardo e comporta il 21/08/2017 versamento: (poiché il 14/08 capita del tributo omesso (maggiorato dello 0,40%); nel periodo di della sanzione pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo; sospensione feriale) degli interessi al tasso annuo legale (oggi pari allo 0,1%) per ciascun giorno di ritardo. Ravvedimento breve per l omesso/insufficiente versamento dei tributi scaduti il 31/07. Il ravvedimento breve (per chi non ha fruito di quello sprint) è quello che avviene nei primi 30 giorni e comporta il versamento: 30/08/2017 del tributo omesso (maggiorato dello 0,40%); della sanzione pari allo 1,5%; degli interessi al tasso annuo legale (oggi pari allo 0,1%) per ciascun giorno di ritardo. 28/09/2017 Ravvedimento Modello Redditi PF/2017 tardivo per i contribuenti che possono presentarlo cartaceamente. Il ravvedimento comporta: 4

02/10/2017 (poiché il 30/09 è sabato) 02/01/2018 (poiché il 31/12 è domenica ed il 01/01 è festivo) la presentazione del Modello alla Posta; versamento della sanzione di 25 euro (codice tributo 8911). Presentazione Modello Redditi PF/2017 in modalità telematica. Ravvedimento Modello Redditi PF/2017 tardivo per chi ha saltato la scadenza del 02/10/2017. Il ravvedimento comporta: la presentazione del Modello alla Posta; versamento della sanzione di 25 euro (codice tributo 8911). Il calendario delle rate Tutti i contribuenti possono: versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di I acconto delle imposte, (compresi i contributi risultanti dal Quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale). In ogni caso la rateizzazione deve terminare a novembre; non possono rateizzare il II o unico acconto. Nel caso si scelga la rateizzazione occorre tener presente le seguenti regole: la rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in unica soluzione il saldo, o viceversa; sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda; gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all imposta, ma devono essere versati separatamente (con codice tributo a parte); è possibile effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2017 ovvero entro il 31 luglio 2017 maggiorando l importo dovuto dello 0,40% per cento a titolo d nteresse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi secondo la regola di cui al punto precedente. Poiché, da quest anno, sono cambiati i termini di versamento, come visto in premessa, di conseguenza, rispetto agli anni passati cambiano anche le scadenze del piano di rateizzo (dal saldo e I acconto). 5

In particolare: Soggetti NON TITOLARI DI PARTITA IVA (Fonte Istruzioni Modello Redditi PF/2017) Soggetti TITOLARI DI PARTITA IVA (Fonte Istruzioni Modello Redditi PF/2017) OSSERVA- In entrambe le ipotesi (non titolari di partita IVA o titolari di partita IVA) dove c è * significa che l importo da rateizzare va preventivamente maggiorato dello 0,40. Il versamento è con F24 Le imposte e contributi da Modello Redditi PF/2017 vanno versate con Modello F24. A tal fine si ritiene, pertanto, utile riportare le regole da seguire per il versamento alla luce delle novità introdotto con il D.L. 50/2016. Novità Modello F24 Titolari di partita IVA Non titolari di partita IVA 6

Se ci sono crediti compensati, c è obbligo si presentazione F24 solo attraverso i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate (direttamente o tramite intermediario). Se NON ci sono crediti compensati, il versamento dell F24 telematico potrà avvenire con una delle seguenti modalità: direttamente, mediante i servizi telematici Entratel o Fisconline dell Agenzia delle Entrate oppure mediante i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, o i servizi di remote banking offerti dal sistema bancario; tramite intermediario abilitato (al servizio telematico Entratel). L obbligo del modello F24 telematico sussiste solo qualora per effetto di compensazioni il saldo finale è pari a zero oppure se in presenza di compensazione, il saldo finale è positivo. Il versamento telematico potrà essere eseguito: direttamente dal contribuente tramite l home banking delle banche e di Poste Italiane oppure (se abilitato) mediante il servizio telematico (Entratel o Fisconline); oppure tramite intermediario abilitato (ai servizi telematici dell Agenzia Entrate). Tuttavia, se il saldo dell F24 è zero l home banking non può essere utilizzato. Nel caso di F24 con saldo positivo in assenza di compensazioni, è possibile la presentazione cartacea in banca/posta. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Ronciglione 29/05/2017 SERAFINELLI B ANNETTA E A SSOCIATI 7