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Transcript:

N. 00013/2015 REG.PROV.COLL. N. 01863/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1863 del 2009, proposto da: Olga Giuseppa Protopapa, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Caracuta, Oronzo Marco Calsolaro, con domicilio eletto presso Oronzo Marco Calsolaro in Lecce, Via Imbriani, 36; Luigi Romolo Protopapa, rappresentato e difeso dagli avv. Oronzo Marco Calsolaro, Carlo Caracuta, con domicilio eletto presso Oronzo Marco Calsolaro in Lecce, Via Imbriani, 36; contro Comune di Martano, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Millefiori, con domicilio eletto presso Tommaso Millefiori in Lecce, Via Mannarino N. 11/A; per l'annullamento - dell'ordinanza di demolizione n. 11/09 del 6.10.2009; - del verbale di sopralluogo dell'1.9.2009 a firma del Responsabile del 3 Settore e del Comandante della Polizia Municipale di Martano. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Martano; 1

Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2014 la dott.ssa Antonella Lariccia e uditi per le parti i difensori E' presente l'avv. T. Millefiori.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con ricorso notificato in data 7/12/2009 e successivo atto di riassunzione notificato in data 15 marzo 2013, i sigg.ri Olga Giuseppa Protopapa e Romolo Protopapa nella qualità di eredi dell originaria ricorrente sig.ra Maria Assunta Sicuro impugnavano gli atti in epigrafe indicati lamentando: - violazione e falsa applicazione degli artt. 27. 31, 33, 37 e 44 d.p.r. 6.6.2001, n. 380, violazione e falsa applicazione dell'art. 3 Cost., violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e.6 l. n. 241/90, violazione del principio del legittimo affidamento, violazione del principio di proporzionalità, eccesso di potere (carenza di motivazione, difetto istruttoria, omessa comparazione degli interessi pubblici e privati, contraddittorietà e perplessità dell'azione amministrativa), per non avere l A.C. indicato, in relazione all entità e tipologia dell abuso e del tempo trascorso, lo specifico interesse pubblico idoneo a giustificare il sacrificio del privato; - violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 31, 32, 33, 37 e 44 d.p.r. 6.6.2001, n. 380, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6, l. n. 241/90, violazione del principio del giusto procedimento, violazione del principio di trasparenza dell azione amministrativa, eccesso di potere (travisamento dei fatti, difetto istruttorio, manifesta illogicità e contraddittorietà, carenza di motivazione), per non avere l A.C. compitamente indicato la fattispecie oggetto di contestazione, con conseguente impossibilità per il privato di comprendere le ragioni dell ingiunto ordine demolitorio; - violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 31, 33, 37 e 44 d.p.r. 6.6.2001, n. 380, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6, l. n. 241/90, eccesso di potere (travisamento dei fatti, difetto istruttorio, manifesta illogicita e contraddittorietà, carenza di motivazione), perché, anche a volere ammettere la ricorrenza nella specie di una contestazione ai sensi dell art. 31 d.p.r. citato, l ordinanza impugnata sarebbe in ogni caso illegittima non contenendo neppure l esatta individuazione dell area da acquisire al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all ordine di demolizione; 2

Violazione e falsa applicazione della legge n. 257 del 1992 nonché del d.m. 6.9.1994, eccesso di potere (omessa istruttoria travisamento dei fatti, carenza di motivazione), incompetenza, per non dare conto il provvedimento di alcuna verifica compiuta dalle Autorità preposte alla salvaguardia della salute pubblica, ed in ogni caso perché promanante da organo sprovvisto di qualsivoglia competenza in materia di smaltimento dei rifiuti. Esponevano in particolare i ricorrenti di essere proprietari, in qualità di eredi di Sicuro Maria Assunta, originaria ricorrente defunta dopo la proposizione del ricorso, di un area sita nel Comune di Martano in Catasto a fl 1 plla 117 su cui, fin dal 1980 era stato realizzato un edificio di due piani e che, con l ordinanza impugnata, l A.C. a distanza di ben trent anni dalla realizzazione delle opere ne aveva ingiunto la demolizione sul presupposto della relativa abusività. Tanto premesso il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. Ed invero, risulta in fatto incontestato che il manufatto insistente sul suolo di proprietà dei ricorrenti sia stato realizzato a suo tempo in assenza di qualsivoglia titolo abitativo e che, proprio in ragione del carattere abusivo dell opera, ne sia stata ingiunta la demolizione. Al riguardo, non può ritenersi che il potere sanzionatorio dell Amministrazione venga meno o possa essere esercitato solo in presenza di un rafforzato corredo motivazionale quando sia decorso un notevole lasso di tempo dalla realizzazione dell abuso, come sostengono i ricorrenti nel primo motivo di ricorso; in proposito appare sufficiente richiamare la copiosa giurisprudenza, in primo luogo del Consiglio di Stato, che univocamente afferma che tutte le volte in cui risulti realizzato un manufatto abusivo, nonostante il decorso del tempo l amministrazione deve senza indugio emanare l ordine di demolizione per il solo fatto di avere riscontrato opere abusive e che il provvedimento deve intendersi sufficientemente motivato con l affermazione dell accertata abusività dell opera, essendo in re ipsa l interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione (cf r. Consiglio Stato, sez. IV n. 395572010, Consiglio di Stato sez. V, n. 4892/2014, n. 3568/2014, n. 3281/2014). Parimenti infondati si palesano il secondo ed il terzo motivo di ricorso secondo cui l ordinanza sarebbe illegittima perché non conterrebbe alcuna qualificazione giuridica dell abuso realizzato, non recando alcuna specifica indicazione della norma violata ed ingiungendo aprioristicamente la demolizione delle opere, peraltro senza neanche contenere l indicazione dell area che verrebbe acquisita al patrimonio comunale. Al riguardo osserva il Collegio che l ordinanza impugnata richiama espressamente l articolo 27 del del d.p.r. 380/2001 che prevede proprio il potere di demolizione da parte del responsabile dell UTC nell esercizio del potere di vigilanza e la medesima ordinanza, pur non individuando esplicitamente la norma applicata, afferma espressamente che nessun titolo autorizzativo è stato richiesto e/o rilasciato per l esecuzione delle opere suddette con ciò pertanto legittimando l applicazione della 3

disciplina di cui all articolo 31 d.p.r. citato e quindi l ingiunta demolizione; quanto poi alla mancata indicazione dell area da acquisire al patrimonio comunale in caso di mancata demolizione, ci si limita ad osservare che tale omissione non è idonea ad inficiare da sola la legittimità dell ordinanza di demolizione, potendo e dovendo tale indicazione essere effettuata nel successivo eventuale provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale. Quanto poi all ultimo motivo di ricorso, osserva il collegio che il potere dovere di repressione degli abusi edilizi, riconosciuto dagli articoli 27 e 31 d.p.r. 380/2001 al responsabile dell UTC, non può essere inibito dalla disciplina dettata in materia di amianto invocata dai ricorrenti, trattandosi nel caso che ci occupa di opere in eternit realizzate in assenza di qualsivoglia titolo abitativo; ragionando a contrario infatti dovrebbe pervenirsi alla paradossale conclusione per cui la realizzazione di opere in amianto in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo, dunque nella situazione di potenziale massima lesività per l ordinato assetto del territorio, farebbe comunque venir meno il potere dovere dell organo competente alla repressione degli abusi edilizi di espletare i propri compiti. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Sussistono gravi ed eccezionali motivi in ragione della complessità della natura tecnica dell oggetto del giudizio per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati: Luigi Costantini, Presidente Giuseppina Adamo, Consigliere Antonella Lariccia, Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 4

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 05/01/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 5