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Transcript:

Ai docenti Agli alunni Ai genitori e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, ai tutor e agli affidatari Ai docenti collaboratori del dirigente scolastico Al DSGA Al personale ATA: Collaboratori Scolastici, Personale Amministrativo All RSPP All RLS d Istituto Al Medico competente All Albo Sito web della scuola: www.liceogiovio.gov.it Agli Atti Un educazione efficace dei giovani è il risultato di un azione coordinata tra famiglia e scuola, nell ottica della condivisione di principi ed obiettivi, evitando quei conflitti che hanno sempre gravi conseguenze sull efficacia del processo formativo (Direttiva Ministeriale, Prot. n. 30/dip./segr. del 15 marzo 2007) OGGETTO: Linee di indirizzo del dirigente scolastico in materia di utilizzo di telefoni cellulari, smartphone, personal computer, tablet, smartpen, smatwatch e di altri dispositivi elettronici funzionali alla didattica e alla comunicazione durante l attività didattica. Patto di corresponsabilità, osservanza del Regolamento d Istituto e dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei docenti e dei genitori. Premessa A seguito dell attuazione del PNSD (Piano nazionale per la scuola digitale), comma 56 della legge 107 del 2015, il concetto di lezione dei docenti ha subito una irreversibile e inequivocabile riprogettazione. Gli insegnanti, per poter meglio formare e guidare i loro studenti digital native, stanno progressivamente cambiando la loro metodologia e il loro approccio comunicativo durante le lezioni che sono diventate sempre di più digitali, non solo per l utilizzo del registro elettronico e delle LIM, ma soprattutto per l utilizzo di software, di piattaforme tecnologiche e Internet. A ciò si aggiunge l utilizzo di telefoni cellulari, smartphone, personal computer, tablet, smartpen, smart e di altri dispositivi elettronici funzionali alla didattica e alla comunicazione durante l attività didattica. Il telefono cellulare in particolare è uno strumento non solo utilizzato per telefonare, ma è dotato di altre potenzialità tecnologiche, che se non adeguatamente utilizzate dagli studenti possono avere effetti non sempre positivi per chi lo usa e per gli altri. Nonostante che la direttiva ministeriale del 15 marzo 2017 vieti l'uso dei cellulari in aula, nella nostra scuola, da tempo viene incentivato l uso delle tecnologie innovative nelle aule, compreso i telefonini, gli smartphone, i tablet e i personal computer per soli scopi didattici opportunamente autorizzati e controllati dai docenti in servizio in aula e affidati al diritto alla libertà di insegnamento e al senso di cittadinanza attiva degli alunni. Pag. 1 di 5

Anche la nostra scuola, grazie all'autonomia didattica (legge 59/97), per regolamentare e incentivare questo nuovo approccio metodologico digitale, ha messo in campo nuove azioni progettuali, metodologiche oltre alle numerose attività didattiche. Il nostro Regolamento di Istituto vieta l'uso del cellulare in classe durante le ore di lezione, sia per gli studenti che per il personale docente, per scopo personale. Il mancato rispetto di tale divieto si configura come un'infrazione disciplinare con l'erogazione di specifiche sanzioni disciplinari. Nell ottica di una personale e comune crescita culturale e formativa, l uso dei dispositivi informatici viene consentito qualora siano usati, su richiesta e autorizzazione del docente in classe per fini didattici, per incentivare e sviluppare ulteriormente i processi di apprendimento, per favorire la comunicazione veloce, sviluppare l acquisizione di informazioni o documenti e favorire così l apprendimento e la progettazione. L'uso consapevole e finalizzato alla didattica del cellulare può essere ancora di più incentivato se usato a favore delle disabilità, dei disturbi specifici di apprendimento, contro il cyberbullismo e per migliorare le strategie di apprendimento. E nostra convinzione che l'utilizzo consapevole e regolamentato di Internet come risorsa didattica favorirà nel tempo la sostituzione dei libri in formato cartaceo, nel rispetto dei docenti a cui deve essere lasciata la massima autonomia nelle scelte didattiche, e può essere un valido ausilio della limitazione delle varie forme di cyberbullismo. Direttiva e informazioni utili all uso consapevole dei dispositivi elettronici Il Dirigente Scolastico intende fornire, nel rispetto dell autonomia scolastica, della libertà di insegnamento e della garanzia del diritto allo studio, le seguenti direttive. Le disposizioni che seguono integrano e completano quanto già contenuto nel Regolamento d Istituto e i relativi allegati, nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria che è stato promulgato con il decreto del Presidente della Repubblica 249 del 24 giugno 1998 e nel Patto educativo di corresponsabilità. Resta inteso, come ha precisato anche la direttiva ministeriale, che nel caso in cui, durante lo svolgimento delle lezioni, vi siano eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, la scuola in ogni caso, garantisce, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa. Nei casi di particolare ed estrema gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni di pericolo per l incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica o a gravi fenomeni di bullismo e cyberbullismo sarà possibile applicare sanzioni più rigorose che potranno condurre anche alla non ammissione allo scrutinio finale o all esame di Stato conclusivo del corso di studi. Si ricorda agli alunni e a tutto il personale delle scuola che, quando sono all interno della scuola e durante le attività didattiche, è fatto obbligo di tenere spenti (non in stand-by, con modalità silenziosa o con modalità vibrazione) i telefonini ed altri dispositivi elettronici, interattivi e multimediali, funzionali alla comunicazione, e di tenerli in vigile custodia nelle proprie borse o negli zaini. Pag. 2 di 5

Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le lezioni, vale anche per il personale docente e ATA. Le conseguenze disciplinari da mettere in atto e dovute ad un uso non corretto dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l attività didattica e nei confini dell edificio scolastico, sono previste dalla Circolare Ministeriale del 15 Marzo 2007, e dal Regolamento d Istituto del Liceo Scientifico Linguistico Statale P. Giovio. Le disposizioni del Ministro dell Istruzione in materia di disciplina a scuola e la conseguente introduzione del voto di condotta nella valutazione degli alunni, inducono a tenere in alta considerazione le conseguenze di un voto di condotta inferiore a 6, indipendentemente dal profitto generale dell alunno. Cellulari - Tablet - Smartphone - Smartwatch L uso di cellulari, di tablet, di smartphone e smartwatch a scuola non è consentito, se non per soli fini strettamente personali e sempre nel rispetto delle persone, della loro riservatezza e dignità. I docenti sono pregati di tenere in considerazione gli usi impropri degli smartwatch durante le lezioni, le verifiche orali e in particolare durante lo svolgimento dei compiti i classe. Questi nuovissimi orologi intelligenti oltre ad indicare l ora, sono in grado di svolgere quelle funzioni che siamo abituati a compiere con uno smartphone. Alcuni modelli di smartwatch, attraverso un sistema operativo installato al loro interno, possono collegarsi allo smartphone e ad Internet, eseguire ed elaborare processi che oltre a garantire il suo funzionamento permettono l uso di app e di terze parti. Alcuni smartwatch sono dotati di SIM, microfono e di altoparlante, i quali permettono di effettuare e rispondere ad una chiamata, ricevere messaggi, scrivere sui social network e interagire con Google Assistant senza avere tra le mani il proprio smartphone. Altri ancora sono dotati di Bluetooth, requisito necessario per potersi interfacciare con il proprio smartphone. Privacy e Regolamenti d Istituto Il Garante per la privacy, in accordo con il MIUR, ha redatto nel 2010 il Vademecum «La privacy tra i banchi di scuola». Nel 2012 ha pubblicato «La privacy a scuola. Dai tablet alla pagella elettronica. Le regole da ricordare». Nello stesso si afferma che: «L uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali, ad esempio per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone. [ ] Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. E bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati. Stesse cautele vanno previste per l uso dei tablet, se usati a fini di registrazione e non soltanto per fini didattici o per consultare in classe libri elettronici e testi on line». La CM 30/2007 suggerisce che è opportuno che le istituzioni scolastiche prevedano nel regolamento di disciplina un adeguata scala di sanzioni, da irrogare in misura proporzionale alla gravità dell infrazione, ivi compresa quella del ritiro temporaneo del telefono cellulare durante le ore di lezione, in caso di uso scorretto dello stesso. Nello stesso tempo nel Vademecum è contemplata la possibilità per le scuole, nella loro autonomia, di vietare del tutto l uso dei dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività didattiche, se non espressamente autorizzato dal docente, e sotto la sua diretta vigilanza, o dal dirigente scolastico. Il regolamento (UE) 2016/679 (entrato in vigore in tutta la comunità Europea il 29 maggio 2018) rappresenta la direttiva emanata dal Parlamento Europeo in materia di privacy. Tale direttiva mira a indicare i parametri di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera Pag. 3 di 5

circolazione di tali dati. Questo regolamento General Data Protection Regulation, noto come GDPR, abroga la direttiva 95/46 (Direttiva che ha attivato in Italia il Codice della Privacy). Con l obiettivo di aiutare studenti, famiglie, docenti e la stessa amministrazione scolastica a muoversi agevolmente nel mondo della protezione dei dati, il Garante per la Privacy ha pubblicato il Vademecum "La scuola a prova di privacy" reperibile all indirizzo: http://194.242.234.211/documents/10160/0/vademecum+%22la+scuola+a+prova+di+privacy%22+pagina +doppia+%28anno+2016%29.pdf Il vademecum è stato realizzato prima dell applicazione del Regolamento UE 679/2016, avvenuta in data 25 maggio 2018, circostanza di cui occorre tener conto nella consultazione. Si pubblicano di seguito i seguenti i estratti: Cyberbullismo e altri fenomeni di rischio Gli studenti, anche i più giovani, rappresentano spesso l avanguardia tecnologica all interno della scuola, grazie alla loro capacità di utilizzare le opportunità offerte da smartphone, tablet e altri strumenti che consentono la connessione costante in rete. Tuttavia alla capacità tecnologica non corrisponde spesso eguale maturità nel comprendere la necessità di difendere i propri diritti e quelli di altre persone, a partire dagli stessi compagni di studio. I giovani devono essere consapevoli che le proprie azioni in rete possono produrre effetti negativi anche nella vita reale e per un tempo indefinito. Troppi ragazzi, insultati, discriminati, vittime di cyberbulli, soffrono, possono essere costretti a cambiare scuola o, nei casi più tragici, arrivare al suicidio. È quindi estremamente importante prestare attenzione in caso si notino comportamenti anomali e fastidiosi su un social network, su sistemi di messaggistica istantanea (come Whatsapp, Snapchat, Skype, Messenger, etc.) o su siti che garantiscono comunicazioni anonime. Se si è vittime di commenti odiosi, di cyberbullismo, di sexting o di altre ingerenze nella propria vita privata, non bisogna aspettare che la situazione degeneri ulteriormente. Occorre avvisare subito i compagni, i professori, le famiglie se ci si rende conto che qualcuno è insultato o messo sotto pressione da compagni o da sconosciuti. Si può chiedere al gestore del social network di intervenire contro eventuali abusi o di cancellare testi e immagini inappropriate. In caso di violazioni, è bene segnalare immediatamente il problema all istituzione scolastica, al Garante della privacy e alle altre autorità competenti. Smartphone e tablet L utilizzo di telefoni cellulari, di apparecchi per la registrazione di suoni e immagini è in genere consentito, ma esclusivamente per fini personali, e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte (siano essi studenti o professori) in particolare della loro immagine e dignità. Le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la possibilità di regolare o di inibire l utilizzo di registratori, smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici all interno delle aule o nelle scuole stesse. Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica, in ogni caso, non possono diffondere o comunicare sistematicamente i dati di altre persone (ad esempio pubblicandoli su Internet) senza averle prima informate adeguatamente e averne ottenuto l esplicito consenso. Immagini di recite e gite scolastiche Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o Pag. 4 di 5

amicale e non alla diffusione. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e sui social network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa infatti necessario, di regola, ottenere il consenso informato delle persone presenti nelle fotografie e nei video. Si deve quindi prestare particolare attenzione prima di caricare immagini e video su blog o social network, oppure di diffonderle attraverso mms o sistemi di messaggistica istantanea. Succede spesso, tra l altro, che una fotografia inviata a un amico o a un familiare venga poi inoltrata ad altri destinatari, generando involontariamente una comunicazione a catena dei dati personali raccolti. Tale pratica può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, e fare incorrere in sanzioni disciplinari, pecuniarie e in eventuali reati. Registrazione della lezione e strumenti compensativi È possibile registrare la lezione esclusivamente per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale. È vietato registrare le lezioni durante le prove orali (interrogazioni) e momenti di restituzione dei risultati delle verifiche sia scritte, orali e pratiche. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti ) e ottenere il loro esplicito consenso. Nell ambito dell autonomia scolastica, gli istituti possono decidere di regolamentare diversamente o anche di inibire l utilizzo di apparecchi in grado di registrare. In ogni caso deve essere sempre garantito il diritto degli studenti con diagnosi DSA (disturbi specifici dell apprendimento) o altre specifiche patologie di utilizzare tutti gli strumenti compensativi (come il registratore) di volta in volta previsti nei piani didattici personalizzati che li riguardano. A completamento delle raccomandazioni del Garante per la Privacy, va precisato che l uso della Smartpen (Livescribe, Pulse, Echo, Paper Repaly e altre marche), può a pieno titolo rientrare a completamento delle raccomandazioni del Garante sulla Privacy. Il docente coordinatore di classe e i genitori sono pregati di leggere e commentare con gli alunni, il contenuto della presente circolare circa il comportamento da tenere e le regole da osservare all interno della scuola e nelle sue pertinenze, al divieto dell uso dei telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici non espressamente autorizzati e regolamentati. I docenti, i genitori e il personale ATA sono invitati a collaborare efficacemente per una più efficace applicazione del Patto educativo di corresponsabilità tra le varie componenti. Nello specifico, ciò vale molto di più per il corretto uso del telefonino e altri dispositivi elettronici di comunicazione. Gli alunni sono chiamati ad essere maggiormente consapevoli di tutto quanto detto fin qui e a tenerne conto nel loro comportamento da cittadini attivi e nel loro processo di apprendimento quotidiano, affinché si rendano conto che l uso dei cellulari e di altri dispositivi durante le ore di lezione, oltre che arrecare disturbo allo svolgimento delle attività didattiche, può indurli alla distrazione e alla deconcentrazione. Cordiali saluti Il dirigente scolastico Marzio Caggiano (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) Pag. 5 di 5