CENTRO PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA MUSICALE



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CENTRO PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA MUSICALE D.R. 28 febbraio 2011, n.2854 Emanazione regolamento D.R. 7 giugno 2011, n. 7582 - modifiche art. 7 D.R. 14 novembre 2011, n. 14125 - Modifiche D.R. 5 dicembre 2014, n. 40435 - Modifiche Articolo 1 - Istituzione, finalità e sede È istituito il Centro per la diffusione della cultura e della pratica musicale (di seguito "Centro"), attraverso il Coro dell'università di Pisa (di seguito "Coro") e l'orchestra dell'università di Pisa (di seguito "Orchestra"). Il Centro intende allargare l'offerta formativa per gli studenti, in ambito culturale e di promozione sociale, e di favorire il radicamento della realtà socio-culturale pisana. A tal fine: - introduce gli studenti e il personale docente e tecnico-amministrativo dell'università: A) al grande repertorio corale insegnando loro le basi del canto corale e la disciplina richiesta per l'interpretazione e l'esecuzione di tale repertorio, B) alla conoscenza e alla pratica esecutiva del repertorio sinfonico, sinfonico-corale e cameristico, nonché ad esperienze di musica contemporanea e per film; - promuove la diffusione della musica nella realtà locale, nazionale ed internazionale, anche attraverso scambi con altri cori e orchestre universitari; - crea momenti di aggregazione e di socializzazione all'interno della comunità universitaria; - favorisce l'incontro fra studenti universitari, società ed istituzioni. Il Centro ha sede logistica presso il Polo Didattico Ricci e sede amministrativa presso l Università di Pisa Lungarno Pacinotti 43/44; le attività del Coro e dell'orchestra si svolgono presso i Poli Didattici Ricci, Carmignani. Il Centro utilizza per le sue attività il logo del "Cherubino". Articolo 2 - Organi del Centro Sono organi del Centro: - il Coordinatore - il Comitato di indirizzo. Articolo 3 - Il Coordinatore Il Coordinatore è nominato dal Rettore fra i docenti ed ex-docenti dell'università e sovrintende al buon andamento del Centro. In particolare: - presiede il Comitato di indirizzo di cui all'articolo 4; - predispone la programmazione generale, anche finanziaria, delle attività, in collaborazione coi maestri direttori del Coro e dell'orchestra di cui all'articolo 5, e ne da attuazione; - concorda il repertorio del Coro e dell'orchestra coi rispettivi maestri direttori; - incoraggia attività di fund raising; - si raccorda con gli uffici dell'amministrazione centrale per la gestione delle attività; - riferisce annualmente sulle attività svolte al Delegato del Rettore per i rapporti col Coro e con l'orchestra. Articolo 4 - Il Comitato di indirizzo Il Comitato di indirizzo promuove l'attività del Centro e approva le linee generali della programmazione annuale del Coro e dell'orchestra, in modo da assicurarne il buon andamento. È costituito da: - il Coordinatore; - il Delegato del Rettore per i rapporti col Coro e con l'orchestra; - il Prorettore per gli studenti; - il Direttore generale;

- i maestri direttori del Coro e dell'orchestra; - i responsabili organizzativi del Coro e dell'orchestra di cui all'articolo 10. Alle riunioni del Centro partecipano i referenti del Coro e i referenti dell'orchestra di cui all'articolo 11 con voto consultivo. Alle riunioni del Comitato, qualora il Coordinatore ne ravvisi la necessità, possono partecipare anche docenti e personale tecnico-amministrativo dell'università. Il Comitato si riunisce ordinariamente due volte l'anno. Articolo 5 - Il Maestro direttore del Coro e il Maestro direttore dell'orchestra Il maestri direttori sono sono nominati per un biennio attraverso procedura concorsuale comparativa; qualora gli incarichi siano remunerati si applicano le procedure previste dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. I maestri direttori: - collaborano col Coordinatore nella programmazione delle attività di cui all'articolo 9; - scelgono il repertorio insieme al Coordinatore, avendo sentito le rispettive commissioni di cui all'articolo 11; - stabiliscono i programmi musicali dei singoli concerti, informandone preventivamente il Coordinatore; - svolgono le audizioni e decidono sull'ammissione degli aspiranti cantori e musicisti orchestrali; - stabiliscono la cadenza e la durata delle prove; - dirigono le prove e i concerti. Articolo 6 - Ammissione e partecipazione La partecipazione al Coro e all'orchestra è gratuita. Per l'attività svolta può essere riconosciuto un rimborso per le spese di viaggio sostenute. Possono farne parte: A.1 gli studenti iscritti ai corsi di studio dell'università di Pisa; A.2 gli studenti partecipanti ai programmi di studio europei; A.3 il personale docente e tecnico amministrativo dell'università. Inoltre possono far parte del Coro: B.1 gli ex studenti universitari fino ad un massimo di otto anni dal conseguimento dell'ultimo titolo accademico; B.2 gli ex dipendenti universitari a discrezione del maestro direttore; B.3 persone esterne all'ateneo in percentuale non superiore al 10% a discrezione del maestro direttore. Inoltre possono far parte dell'orchestra: C.1 gli ex studenti universitari fino a un massimo di dieci anni dal conseguimento dell'ultimo titolo accademico; C.2 gli ex-dipendenti universitari a discrezione del maestro direttore; C.3 allievi degli Istituti Musicali Pareggiati "Mascagni" di Livorno e "Boccherini" di Lucca e del Conservatorio "Puccini" di La Spezia; C.4 altri soggetti non rientranti nelle precedenti categorie in percentuale non superiore al 40%. Per l'ammissione al Coro è richiesto il prerequisito minimo di intonazione e memoria musicale. Per l'ammissione all'orchestra è richiesto il possesso di buone capacità tecnico-musicali e la disponibilità dello strumento. Le ammissioni avvengono tramite audizioni coi rispettivi maestri direttori. Ulteriori norme per la partecipazione alle attività corali e orchestrali sono individuate in uno specifico regolamento interno del Coro e in uno specifico regolamento interno dell'orchestra, deliberato dal Comitato, in particolare con riguardo alle audizioni, alle prove e ai diritti e doveri dei coristi e dei musicisti orchestrali.

Articolo 7 - Riconoscimento Crediti Partecipando alle attività del Coro e dell'orchestra è possibile, coerentemente con il proprio percorso formativo, richiedere al proprio consiglio di corso di studio il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari (CFU), fino ad un massimo di tre, previa presentazione di una relazione scritta circa l'attività svolta; i rispettivi maestri direttori, esaminate le presenze alle prove e ai concerti, rilasciano dichiarazione scritta dell'impegno dello studente. Articolo 8 - Collaborazioni professionali esterne Su proposta dei rispettivi maestri direttori, in accordo col Coordinatore, il Coro e l'orchestra per la preparazione e la realizzazione dei concerti possono avvalersi della collaborazione professionale di musicisti. In particolare il Coro può avvalersi della collaborazione professionale di maestri sostituti, orchestrali, strumentisti solisti e cantanti solisti. In particolare l'orchestra può avvalersi della collaborazione di un musicista professionista per ciascun gruppo strumentale dell'orchestra (violini primi, violini secondi, viole, violoncelli, contrabbassi, flauti, oboi, clarinetti, fagotti, corni, trombe, percussioni), che svolge il ruolo di prima parte durante le prove e i concerti, e di strumentisti solisti e cantanti solisti. Per tali collaborazioni, se remunerate, si applicano le procedure previste dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Articolo 9 - Attività ordinarie del Coro e dell'orchestra L'attività del Coro e dell'orchestra si svolge da settembre a giugno. Costituiscono attività ordinaria del Coro: il concerto annuale nel Giugno Pisano; il concerto di Natale; la partecipazione alle cerimonie di inaugurazione dell'anno accademico, delle lauree honoris causa, del Cherubino, delle lauree con lode e dei 25 e 50 anni dalla laurea. Costituiscono attività ordinaria dell'orchestra: il Concerto d'autunno, il Concerto d'inverno, il Concerto di Primavera, la partecipazione alla cerimonia delle lauree con lode. L'attività del Coro e dell'orchestra può prevedere altresì la partecipazione a cerimonie e congressi organizzati dall'università, la realizzazione di concerti per committenze esterne, collaborazioni con altre istituzioni musicali e scambi culturali con altri cori e orchestre universitarie. La partecipazione a queste attività straordinarie è stabilita dai maestri direttori insieme al coordinatore. Per queste ulteriori attività, qualora il soggetto committente eroghi un compenso, lo stesso dovrà essere versato all Ateneo. Le somme relative, detratta la quota spettante all Ateneo, saranno utilizzate per le attività del Centro, ivi compresa la possibilità in deroga da quanto previsto dall art. 6, comma 1, di riconoscere ai partecipanti alle attività un rimborso forfettario definito dal Coordinatore del Centro su proposta del Maestro Direttore. Articolo 10 - Responsabili organizzativi Fra i partecipanti al Coro è individuato un responsabile organizzativo. Fra i partecipanti all'orchestra è individuato un responsabile organizzativo. I responsabili organizzativi sono scelti dal Coordinatore, su proposta dei maestri direttori. Svolgono la propria attività a titolo gratuito e sono coadiuvati dai referenti delle sezioni di cui all'articolo 11. Si occupano dell'organizzazione logistica delle prove e degli eventi e collaborano con altri eventuali enti organizzatori di manifestazioni per le quali è richiesta la prestazione del Coro e/o dell'orchestra. Sono consegnatari del materiale loro affidato. Articolo 11 - Commissioni e referenti All'interno del Coro è costituita una Commissione. All'interno dell'orchestra è costituita una Commissione. Le commissioni collaborano nell'organizzazione, nella conduzione e nella verifica delle attività; deliberano sulle questioni interne ed esprimono parere sul repertorio e sui programmi musicali.

La Commissione del Coro è formata da: - il Maestro direttore, che la presiede; - il responsabile organizzativo; - da massimo 7 coristi per il settore gestionale (segreteria, sito web e archivio musicale) e per il settore musicale (Soprani, Contralti, Tenori, Bassi), nominati dal Maestro direttore tra le varie categorie di cui all'articolo 6; - i referenti. La Commissione dell'orchestra è formata da: - il Maestro direttore, che la presiede; - il responsabile organizzativo; - da massimo 3 orchestrali per il settore gestionale (segreteria, sito web e archivio musicale), nominati dal maestro direttore tra le varie categorie di cui all'articolo 6; - i referenti. Le commissioni si riuniscono ordinariamente tre volte l'anno e il Coordinatore è invitato a parteciparvi. I referenti vigilano sulla propria sezione per quel che riguarda il regolare funzionamento del Coro e dell'orchestra, coordinano e gestiscono eventuali richieste, proposte o problemi dei singoli partecipanti. In particolare i referenti del Coro sono eletti tra coristi appartenenti alle categorie A.1 o B.1 di cui all'articolo 6, in numero di quattro, in rappresentanza delle sezioni del Coro: uno per i soprani, uno per i contralti, uno per i tenori, uno per i bassi. I Referenti dell'orchestra sono eletti fra gli orchestrali appartenenti alle categorie A.1 o C.1 di cui all'articolo 6, in numero di quattro, in rappresentanza delle sezioni dell'orchestra: due in rappresentanza degli archi, e due in rappresentanza delle altre famiglie orchestrali. I referenti del Coro e dell'orchestra restano in carica per un anno, con possibilità di più rielezioni. Articolo 12 - Collaborazioni fra Coro e Orchestra Il Coro e l'orchestra d'ateneo, in collaborazione col coordinatore di cui all'articolo 3, programmano e realizzano i propri concerti in modo autonomo ma evitando sovrapposizioni che impedirebbero ai membri di un gruppo di assistere a un concerto dell'altro gruppo. Con scadenza almeno biennale l'orchestra accompagna il Coro nel suo concerto annuale nel Giugno Pisano o nel Concerto di Natale, il cui programma e la cui direzione sono di pertinenza del Maestro direttore del Coro. Parimenti il Coro partecipa, con scadenza almeno biennale, ad un concerto tra quelli organizzati dall'orchestra, il cui programma e la cui direzione sono di pertinenza del Maestro direttore dell'orchestra. Articolo 13 - Gestione amministrativo contabile Abrogato. La gestione amministrativo-contabile del Centro è affidata all'amministrazione centrale dell'università, quale centro di spesa. I fondi sono comunque ripartiti in specifici sottoconti, per le attività del Coro e per le attività dell'orchestra. Articolo 14 - Entrate Le entrate del Centro sono costituite dai finanziamenti dell'università, di altri enti pubblici o privati, da lasciti o donazioni. Articolo 15 - Norme finali Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.

Eventuali modifiche sono proposte dal Comitato di indirizzo, sono approvate dai competenti organi di governo ed emanate con decreto rettorale.