TUTELALI ASSIMOCO. Protezione Persona. Linea. Mod. V TUTELALI AGEVOLATA SI 01 ED. 01/19

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TUTELALI ASSIMOCO FORMULA AGEVOLATA Mod. V TUTELALI AGEVOLATA SI 01 ED. 01/19 Assicurazione temporanea di Gruppo per il caso di morte e per il caso di invalidità totale e permanente. Linea Protezione Persona Il presente Set Informativo, contenente: - Documento Informativo Precontrattuale (DIP Vita) - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Vita) - Condizioni di Assicurazione - Glossario - Fac-simile della Proposta - Fac-simile della Scheda di Adesione deve essere consegnato alla Contraente prima della sottoscrizione della convenzione e al Richiedente prima della sottoscrizione della Proposta, ovvero, della Scheda di Adesione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo. Il presente Set Informativo si compone altresì della Proposta, ovvero, della Scheda di Adesione qualora sottoscritte dal Richedente e dall Assicurato.

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TUTELALI ASSIMOCO FORMULA AGEVOLATA ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE E PER IL CASO DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE (Tariffa 61A3) Mod. V TUTELALI AGEVOLATA SI 01 ED. 01/19 Il presente Set Informativo si compone delle seguenti parti: Documento Informativo Precontrattuale (DIP Vita) Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Vita) Condizioni di Assicurazione comprensive di: Allegato 1 Allegato 2 Dichiarazioni dell Assicurando Tassi della tariffa TUTELALI ASSIMOCO FORMULA AGEVOLATA - ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE E PER IL CASO DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE (Tariffa 61A3) Glossario Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 Fac-Simile della Proposta Fac-Simile della Scheda di Adesione

Assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e per il caso di invalidità totale e permanente a premio monoannuale Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d investimento assicurativi (DIP Vita) Assimoco Vita S.p.A. TUTELALI ASSIMOCO FORMULA AGEVOLATA Documento realizzato il 01/01/2019 Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Che tipo di assicurazione è? Si tratta di un assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e per il caso di invalidità totale e permanente, a premio monoannuale con tacito rinnovo, dedicata ai clienti con qualifica di Socio della Banca Contraente che ha stipulato un apposita convenzione con la Compagnia e ai clienti di una polizza vita scaduta a marchio Assimoco Vita S.p.A. Che cosa è assicurato/quali sono le prestazioni? LIMITI DI CAPITALE ASSICURATO Ti puoi assicurare per un capitale minimo di 5.000,00 Euro. Il capitale massimo consentito dipende dalla tua età al momento dell emissione della polizza e del suo rinnovo. L importo del capitale assicurato può essere modificato, in aumento o in diminuzione, nel corso di tutta la durata contrattuale, nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti. GARANZIE OFFERTE DALLA POLIZZA Le garanzie offerte dal prodotto sono: a) GARANZIA CASO MORTE: in caso di decesso dell assicurato nel periodo di copertura, la Compagnia paga il capitale assicurato al/ai beneficiario/i da te indicato/i. b) GARANZIA INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE: in caso di invalidità totale e permanente dell assicurato per infortunio o malattia nel periodo di copertura, la Compagnia paga il capitale assicurato con la relativa garanzia al/ai beneficiario/i da te indicato/i. Che cosa NON è assicurato? Non ti puoi assicurare se hai un età contrattuale inferiore a 18 anni o superiore a 60 anni. Non è assicurato un valore di riscatto o un capitale a scadenza. Infatti, se nel corso della durata della polizza non si è verificato il decesso dell assicurato o il suo stato di invalidità totale e permanente, alla scadenza annuale della copertura assicurativa nessun importo viene pagato dalla Compagnia. Non puoi sottoscrivere la polizza se non sei Socio della Banca Contraente o cliente titolare di una polizza vita scaduta a marchio Assimoco Vita S.p.A. Non sono assicurati gli eventi (morte o invalidità) che si verifichino dopo la scadenza annuale della copertura, se non viene rinnovata. Non sono assicurati gli eventi (morte o invalidità) se non sei in regola con il pagamento dei premi. Non puoi sottoscrivere la polizza se il tuo stato di salute viene valutato dalla Compagnia come non assicurabile. Ci sono limiti di copertura? Sì, ci sono limiti di copertura.! Le garanzie offerte dalla polizza prevedono dei casi in cui la Compagnia non presta la copertura. I principali casi di esclusione riguardano: dolo; delitti dolosi; fatti di guerra; corse di velocità; incidente di volo; suicidio o tentativo infruttuoso di suicidio; immunodeficienza acquisita (AIDS) o patologia ad essa collegata; svolgimento di una professione pericolosa; pratica di una attività sportiva pericolosa; infortuni e/o malattie precedenti la sottoscrizione della polizza; stato di ubriachezza; uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e sostanze psicotrope e simili.! Se sottoscrivi la polizza rispondendo alle domande del Questionario Assuntivo ma senza effettuare visita medica, per i primi 6 mesi le coperture sono limitate e operano solo in caso di evento causato da infortunio.! Sono previste limitazioni specifiche per morte o invalidità dovute a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) o patologie ad essa collegate.! Per la garanzia Invalidità la copertura non opera se il grado di invalidità totale e permanente riconosciuto è inferiore al 66%. Dove vale la copertura? La copertura è valida senza limiti territoriali salvo i casi di esclusione riportati alla sezione Ci sono limiti di copertura?. Pagina 1 di 2

Che obblighi ho? Hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni della Compagnia che potrebbero anche pregiudicare il diritto del/dei beneficiario/i di ottenere il pagamento della prestazione. Se l assicurato muore o se rimane invalido deve essere presentata richiesta scritta accompagnata dalla documentazione che segue: IN CASO DI DECESSO: certificato di morte; documento di identità valido di ogni Beneficiario; consenso di ogni Beneficiario al trattamento dei dati personali; modulo per l identificazione e l adeguata verifica di ogni Beneficiario; relazione medica sulle cause del decesso; in caso di decesso per malattia copia integrale delle cartelle cliniche; in caso di morte violenta copia del verbale predisposto dall Autorità competente che ha effettuato gli accertamenti relativi all accaduto; in presenza di Beneficiari minorenni o privi della capacità d agire, decreto del giudice tutelare che autorizzi il tutore legale alla riscossione della prestazione; atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell atto notorio autenticata, da cui deve risultare: a) se l assicurato abbia lasciato o meno testamento e, in caso affermativo, che il testamento sia l unico o l ultimo e non sia stato impugnato; b) l esatta individuazione degli eredi legittimi dell assicurato al momento del decesso, nel caso in cui sia stata utilizzata tale formula per la designazione dei Beneficiari. In caso di beneficiario società o ente, devono essere consegnati i seguenti ulteriori documenti: statuto o visura camerale; copia di un documento d identità e codice fiscale del legale rappresentante. Nel caso di contratti gravati da Vincolo o Pegno, è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio. IN CASO DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE: documento di identità valido di ogni Beneficiario modulo per l identificazione e l adeguata verifica di ogni Beneficiario; certificato medico rilasciato dal medico legale o dall INAIL (ASL) che attesti lo stato di invalidità totale e permanente di grado pari o superiore al 66%; copia integrale della cartella clinica relativa ad eventuale ricovero dell assicurato. Quando e come devo pagare? Puoi pagare il premio mediante addebito automatico in conto corrente, bonifico bancario, assegno bancario o circolare non trasferibile. Il premio è monoannuale e viene calcolato alla decorrenza della copertura e ricalcolato ad ogni successivo rinnovo annuale, in funzione dell età dell assicurato a quell epoca e della somma assicurata, mediante adozione di tassi di tariffa differenziati per età. Ogni anno la Compagnia ha la facoltà di modificare i tassi di premio. Il premio deve essere versato anticipatamente. I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. Quando comincia la copertura e quando finisce? La polizza ha una durata mono annuale e si rinnova ogni anno, salvo tua diversa volontà o nel momento in cui l assicurato ha raggiunto l età massima prevista. La polizza si intende conclusa nel momento in cui viene firmata e il premio di perfezionamento è pagato. La copertura ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza o dal giorno di pagamento del premio di perfezionamento se successivo al giorno di decorrenza e termina alle ore 24.00 del giorno di scadenza indicati sulla polizza. Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? Puoi revocare la proposta in qualunque momento prima della conclusione del contratto inviando una raccomandata alla Compagnia. Puoi recedere dal contratto inviando una raccomandata alla Compagnia entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto. Puoi altresì recedere dal contratto nel caso in cui la Compagnia modifichi i tassi di tariffa originariamente comunicati. Puoi risolvere il contratto inviando una comunicazione scritta alla Compagnia per richiedere che la polizza non venga più rinnovata. Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO La polizza non prevede né la facoltà di riscatto né quella di riduzione. Pagina 2 di 2

Assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e per il caso di invalidità totale e permanente a premio monoannuale Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita) Assimoco Vita S.p.A. TUTELALI ASSIMOCO FORMULA AGEVOLATA Documento realizzato il 01/01/2019 Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell impresa. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. Assimoco Vita S.p.A Compagnia di assicurazione sulla vita Società appartenente al Gruppo Assimoco (iscritto all Albo Gruppi IVASS al n. 051) e soggetta all attività di direzione e coordinamento di Finassimoco S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Centro Direzionale Milano Oltre Palazzo Giotto Via Cassanese 224; 20090; Segrate (MI); tel. 02/269621; fax 02/26920886; sito internet: www.assimoco.it; email: info@assimoco.it; Posta Elettronica Certificata (PEC): assimocovita@legalmail.it; Registro Imprese di Milano e C.F. n. 08407030587; R.E.A. n. 1451110; P.I. 11259020152; Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria, Commercio e Artigianato del 23.10.1990 G.U. n. 279 del 29.11.1990. Albo Imprese IVASS n. 1.00092. Con riferimento all ultimo bilancio d esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, si informa che il patrimonio netto totale della Società è pari a 140,52 milioni di Euro, la parte relativa al capitale sociale è pari a 76 milioni di Euro e il totale delle riserve patrimoniali è pari a 52,23 milioni di Euro. Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell Impresa (SFCR) disponibile sul sito internet https://www.assimoco.it/assimoco/gruppo/chi-siamo/informativa-economico-finanziaria di cui si specificano i seguenti importi, espressi in milioni di euro: Requisito patrimoniale di solvibilità (Requisito di Capitale - SCR) Fondi propri ammissibili per coprire l SCR Indice di solvibilità (solvency ratio) Requisito patrimoniale minimo (Requisito di Capitale Minimo MCR) Fondi propri ammissibili per coprire l MCR 92,09 179,21 195% 41,44 168,51 Al contratto si applica la legge italiana. Pagina 1 di 10

Che cosa è assicurato/quali sono le prestazioni? LIMITI DI CAPITALE ASSICURATO Ad integrazione delle informazioni che ti sono state fornite nel DIP Vita in merito ai limiti minimi e massimi di capitale assicurato, ti specifichiamo che il capitale massimo consentito dipende dalla tua età al momento dell emissione della polizza e del suo rinnovo. In particolare, il capitale assicurato può essere di importo massimo pari a: - 200.000,00 Euro se hai un età contrattuale inferiore o uguale a 60 anni; - 100.000,00 Euro se hai un età contrattuale compresa tra 61 e 65 anni; - 50.000,00 Euro se hai un età contrattuale compresa tra 66 e 70 anni. Per età contrattuale si intende l età espressa in anni, compiuta all ultimo compleanno. Qualora l ultimo compleanno preceda di 6 mesi o più la data di decorrenza della polizza o del suo rinnovo, l età compiuta viene aumentata di un anno. Il capitale assicurato per la garanzia invalidità totale e permanente può essere di importo pari o inferiore al capitale assicurato con la garanzia morte. Nel corso della durata contrattuale puoi richiedere di adeguare l importo del capitale assicurato in aumento o in diminuzione. In caso di richiesta in aumento la Compagnia ti chiederà informazioni relative al tuo stato di salute ed eventualmente accertamenti sanitari per poter accordare la richiesta. PRESTAZIONI PREVISTE DALLA POLIZZA Ad integrazione delle informazioni che ti sono state fornite nel DIP Vita in merito al pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia, trovi di seguito maggiori dettagli. PRESTAZIONE CASO MORTE Il capitale liquidabile in caso di morte è pari al capitale assicurato in essere alla data del decesso. La garanzia decade e non ha più efficacia nel momento in cui la Compagnia liquida una prestazione in seguito al verificarsi dello stato di invalidità totale e permanente dell assicurato. In tal caso i premi versati restano acquisiti dalla Compagnia poiché le garanzie sono alternative tra di loro. PRESTAZIONE INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE Il capitale liquidabile in caso di invalidità totale e permanente dell assicurato è pari al capitale assicurato in essere alla data di riconoscimento dello stato di invalidità totale e permanente. Una volta liquidato il capitale da parte della Compagnia la garanzia decade e pertanto nulla è più dovuto in caso di morte dell Assicurato. Se l Assicurato muore prima che venga riconosciuta l invalidità, il decesso equivale ad avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità. Rischi esclusi Che cosa NON è assicurato? Ad integrazione delle informazioni che ti sono state fornite nel DIP Vita in merito ai limiti di età, ti specifichiamo che la copertura assicurativa potrà essere prestata dalla Compagnia fino all età contrattuale massima dell assicurato di 70 anni per la copertura caso morte; fino all età contrattuale massima dell assicurato di 65 anni per la garanzia invalidità totale e permanente. Pertanto, qualora nel corso della durata della polizza l assicurato abbia raggiunto l età contrattuale di 65 anni, la garanzia invalidità totale e permanente decade in occasione del rinnovo annuale successivo. La copertura rimane operante per la sola prestazione principale in caso di morte. Pagina 2 di 10

Ci sono limiti di copertura? Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Vita in merito ai principali limiti di copertura ti specifichiamo i seguenti ulteriori dettagli.! 1. CASI ESCLUSI DALLE COPERTURE - La Compagnia non liquida il capitale assicurato nel caso in cui il decesso o lo stato di invalidità totale e permanente siano causati direttamente o indirettamente da: a) DOLO del Contraente, del Richiedente o del Beneficiario; b) partecipazione attiva dell Assicurato a DELITTI DOLOSI; c) partecipazione attiva dell Assicurato a FATTI DI GUERRA, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; d) PROFESSIONE PERICOLOSA svolta dall assicurato in qualità di: cavatore, pirotecnico, addetto a lavori in pozzi, cave, gallerie o miniere (con o senza l'uso di esplosivi), fabbricante o utilizzatore di esplosivi, gas e materie velenose, palombaro, sommergibilista, guardiafili, acrobata, controfigura e/o cascatore, domatore e/o addestratore di belve, pilota/membro di equipaggio di aereo charter, di aereo privato, di aereo cargo, di elicottero, di elicottero per soccorso e/o antincendio, e) partecipazione a CORSE DI VELOCITÀ E RELATIVI ALLENAMENTI, con qualsiasi mezzo a motore; f) INCIDENTE DI VOLO, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; g) ATTIVITÀ SPORTIVA PERICOLOSA, svolta dall Assicurato, come: alpinismo (oltre il 3 grado), scalate su ghiaccio, sci alpino fuori pista, bobsleigh (guidoslitta), skeleton (slittino), immersioni subacquee con autorespiratore, speleologia, salti dal trampolino con sci o idroscì, parasailing, gare di automobilismo e/o motociclismo, volo con ultraleggeri, aliante (volo a vela), aerostato (dirigibile, pallone libero, pallone ancorato) parapendio, deltaplano, paradiving, paracadutismo, rafting; h) SUICIDIO, se avviene nei primi due anni dall entrata in vigore dell assicurazione; i) TENTATIVO INFRUTTUOSO DI SUICIDIO, ancorché posto in atto nei primi due anni, che in qualsiasi momento della durata della copertura abbia provocato alla persona assicurata lesioni psico-fisiche permanenti; j) IMMUNODEFICIENZA ACQUISITA (AIDS) O PATOLOGIA AD ESSA COLLEGATA, se avvengono nei primi cinque anni dall entrata in vigore dell assicurazione; k) INFORTUNI E/O MALATTIE insorti, diagnosticati o curati in qualsiasi momento precedente la data di sottoscrizione della Scheda di Adesione, se non dichiarati e opportunamente valutati dalla Compagnia come assicurabili; l) STATO DI UBRIACHEZZA nonché USO NON TERAPEUTICO di stupefacenti, allucinogeni e sostanze psicotrope e simili. In tutti questi casi la Compagnia paga il solo importo della riserva matematica calcolata al momento del decesso o del riconoscimento dello stato di invalidità totale e permanente.! 2. MODALITA DI ASSUNZIONE DEL RISCHIO E CARENZA Per poter sottoscrivere la polizza la Compagnia deve accertare preventivamente le condizioni di salute dell Assicurato mediante compilazione di un questionario per la valutazione del rischio. Se dalle risposte fornite nel questionario non emergono fattori di rischio la polizza può essere stipulata senza visita medica, applicando il PERIODO DI CARENZA. In caso contrario dovrai presentare la documentazione medica necessaria affinché la Compagnia possa valutare se puoi stipulare la polizza. 2.1 CARENZA NEI PRIMI SEI MESI Se l Assicurato muore o viene riconosciuto invalido nei primi sei mesi dalla decorrenza della polizza e le cause del decesso o dell invalidità non sono conseguenza diretta di infortunio, la Compagnia non paga il capitale assicurato ma il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del riconoscimento dello stato di invalidità totale e permanente. Il periodo di carenza viene applicato anche in caso di aumento del capitale assicurato, sulla parte di capitale incrementato. ATTENZIONE Per abrogare il periodo di carenza, ossia per far sì che la copertura sia operante sin dalla decorrenza o dalla data di aumento del capitale, l assicurato può richiedere di sottoporsi a visita medica, anche se non espressamente richiesta dalla Compagnia. 2.2 CARENZA NEI PRIMI SETTE ANNI Se l assicurato muore o viene riconosciuto invalido nei primi sette anni dalla decorrenza della polizza e le cause del decesso o dell invalidità sono dovute alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), o ad altra patologia ad essa collegata, la Compagnia non paga il capitale assicurato ma il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso o del riconoscimento dello stato di invalidità totale e permanente.! 3. ASSICURATI CON PIU COPERTURE A PROPRIO CARICO Se l assicurato al momento della sottoscrizione della polizza ha già in corso con la Compagnia altre coperture per il caso di morte e se la somma dei capitali di queste coperture compresa quella che si sta sottoscrivendo - risulta superiore a 200.000,00 Euro, la polizza potrà essere sottoscritta solo previa presentazione degli accertamenti sanitari richiesti e accettazione da parte della Compagnia. Pagina 3 di 10

! 4. SINISTRO CHE COLPISCA PIU TESTE Se più persone assicurate con questa polizza vengono coinvolte contemporaneamente da un evento accidentale che causa il decesso del gruppo, l importo complessivo massimo liquidabile viene limitato a 6 volte il capitale medio assicurato e verrà suddiviso in base al numero degli assicurati deceduti e in proporzione ai rispettivi capitali assicurati. Che obblighi ho? Quali obblighi ha l Impresa? Cosa fare in caso di evento? Denuncia di sinistro. Ad integrazione delle informazioni che ti sono state fornite nel DIP Vita ti specifichiamo di seguito la documentazione che deve essere presentata alla Compagnia, o per il tramite di un intermediario abilitato dalla stessa. IN CASO DI DECESSO - CERTIFICATO ANAGRAFICO DI MORTE dell Assicurato; - CONSENSO da parte di ogni beneficiario al TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del Codice Privacy (Regolamento UE 2016/679); - modulo per l IDENTIFICAZIONE e l ADEGUATA VERIFICA DI OGNI BENEFICIARIO della prestazione; - RELAZIONE MEDICA sulle cause del decesso; - in caso di decesso per malattia: copia integrale delle CARTELLE CLINICHE, a partire dal primo ricovero nel corso del quale fu diagnosticata la malattia causa di decesso dell Assicurato; - in caso di morte violenta (infortunio, suicidio e omicidio): copia del VERBALE PREDISPOSTO DALL AUTORITÀ COMPETENTE che ha effettuato gli accertamenti relativi all accaduto (Procura della Repubblica, Carabinieri, Polizia e Vigilanza urbana) e dal quale si desumano le circostanze che hanno provocato il decesso dell Assicurato; - ATTO NOTORIO O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO NOTORIO AUTENTICATA, da cui deve risultare: a) se l Assicurato abbia lasciato o no testamento e, in caso affermativo, che il testamento (i cui estremi sono indicati nell atto) sia l unico o l ultimo e non sia stato impugnato. Nel caso in cui vi sia testamento, copia autentica del relativo verbale di pubblicazione; b) l esatta individuazione degli eredi legittimi dell Assicurato al momento del decesso, nel caso in cui sia stata utilizzata tale formula per la designazione dei Beneficiari; - in presenza di beneficiari minorenni o privi della capacità d agire: DECRETO DEL GIUDICE TUTELARE che autorizzi il tutore legale alla riscossione della prestazione. Qualora il beneficiario sia una società o un ente, dovranno essere consegnati i seguenti ulteriori documenti: - STATUTO O VISURA CAMERALE; - COPIA DI UN DOCUMENTO D IDENTITÀ E CODICE FISCALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE. La Compagnia potrà richiedere eventuale ulteriore documentazione che riterrà necessaria per la chiusura del rapporto contrattuale. Resta inteso che le spese relative all acquisizione dei suddetti documenti sono direttamente a carico dei Beneficiari della prestazione. Nel caso di contratti gravati da Vincolo o Pegno, è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio per poter procedere alla liquidazione della prestazione. IN CASO INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE - modulo per l IDENTIFICAZIONE e l ADEGUATA VERIFICA di ogni Beneficiario della prestazione; - CERTIFICATO MEDICO RILASCIATO DAL MEDICO LEGALE O DALL INAIL (ASL) che attesti lo stato di invalidità totale e permanente di grado pari o superiore al 66,00%; - copia integrale della CARTELLA CLINICA relativa ad eventuale ricovero dell Assicurato. La denuncia deve essere inviata alla Compagnia entro 60 giorni dalla data di riconoscimento dell invalidità. Prescrizione. Così come previsto dal Codice Civile, il beneficiario della polizza vita può esigere dalla compagnia il pagamento della prestazione prevista entro 10 anni da quando si è verificato l evento (decesso o riconoscimento dello stato di invalidità totale e permanente dell assicurato). Trascorso questo termine il beneficiario perde il diritto a incassare la prestazione e conseguentemente la polizza si prescrive mentre la Compagnia è tenuta a versare il relativo importo al Fondo costituito dal Ministero dell Economia e delle Finanze. Liquidazione delle prestazioni. La Compagnia, una volta verificato l obbligo di pagamento, provvede alla liquidazione entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa, comprensiva di quella necessaria all'individuazione di tutti i Beneficiari della prestazione. Trascorso il termine di 30 giorni, la Compagnia è tenuta a pagare ai beneficiari gli interessi moratori, a partire dal termine stesso. Ogni pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente del Beneficiario. Pagina 4 di 10

Dichiarazioni inesatte e reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. Quando e come devo pagare? Premio Rimborso Sconti Ad integrazione delle informazioni che ti sono state fornite nel DIP Vita in merito alla facoltà da parte della Compagnia di modificare ogni anno i tassi di premio, ti forniamo i seguenti ulteriori dettagli. La Compagnia, in occasione di ogni rinnovo annuale, ha la facoltà di modificare i tassi di tariffa applicabili al nuovo premio monoannuale e a quelli successivi. I nuovi tassi ti saranno comunicati 90 giorni prima della data della relativa applicazione e tu avrai diritto di recedere dalla copertura entro i successivi 30 giorni. Hai diritto al rimborso del premio nei seguenti casi: se eserciti il diritto di recesso, secondo quanto previsto nella sezione Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? Recesso. Ti verrà rimborsato il premio che hai versato, diminuito della parte di premio relativa al periodo durante il quale la polizza ha avuto effetto; se la polizza è abbinata a un mutuo o altro contratto di finanziamento che viene anticipatamente estinto o trasferito presso altro istituto di credito. In questo caso ti verrà rimborsata la parte di premio pagato e non goduto. In alternativa puoi richiedere che la Compagnia fornisca la copertura fino al termine dell anno assicurativo; in tutti i casi di chiusura del rapporto con la Banca Contraente. In alternativa puoi richiedere che la compagnia fornisca la copertura fino al termine dell anno assicurativo. Il contratto non prevede l applicazione di sconti. Durata Sospensione Quando comincia la copertura e quando finisce? Ad integrazione delle informazioni che ti sono state fornite nel DIP Vita in merito ai limiti minimi e massimi di durata della polizza, ti specifichiamo quanto segue. La garanzia cessa: in caso di decesso dell assicurato o alla data di riconoscimento della sua invalidità totale e permanente; in tutti i casi di chiusura del rapporto in essere con la banca contraente; il giorno di rinnovo coincidente o immediatamente successivo alla data in cui l assicurato supera l età contrattuale massima assicurabile. In particolare: 70 anni per la garanzia in caso di morte; 65 anni per la garanzia invalidità totale e permanente. Ciò significa che qualora nel corso della durata della copertura l assicurato abbia raggiunto l età contrattuale massima di 65 anni, la garanzia invalidità totale e permanente decade in occasione del rinnovo annuale successivo. La copertura rimane operante per la sola prestazione in caso di morte. La garanzia decade in caso di mancato pagamento del premio monoannuale. Inoltre, in caso di disdetta della Convenzione la polizza cesserà di operare al termine dell anno assicurativo nel corso del quale la Banca Contraente o la Compagnia avranno dato disdetta. Sarà cura della Banca Contraente dartene comunicare scritta almeno due mesi prima della scadenza. Non prevista Pagina 5 di 10

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? Revoca Recesso Risoluzione Puoi revocare la proposta in qualunque momento prima della conclusione del contratto. La revoca si effettua inviando una lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi della polizza, indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A. - Centro Direzionale MILANO OLTRE Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224-20090 SEGRATE (MI) o tramite PEC all indirizzo assimocovita@legalmail.it. Hai diritto di recedere entro sessanta giorni dal momento in cui il contratto è concluso, inviando una lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi della polizza, indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A. - Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224 20090 SEGRATE (MI) o tramite posta elettronica certificata all indirizzo assimocovita@legalmail.it Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio della relativa raccomandata o dalla ricevuta di consegna rilasciata dal gestore del proprio account di posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Compagnia provvede a rimborsarti, previa consegna dell originale di polizza e delle eventuali appendici, il premio che hai corrisposto diminuito della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto. Hai altresì diritto di recedere dal contratto nel caso in cui la Compagnia, in occasione di un rinnovo annuale di polizza, ti abbia comunicato la modifica dei tassi di tariffa. In tal caso dovrai inviare una lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi della polizza, indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A. - Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224 20090 SEGRATE (MI) o tramite posta elettronica certificata all indirizzo assimocovita@legalmail.it, entro 30 giorni dalla data di rinnovo annuale. Puoi risolvere il contratto, interrompendo il pagamento del premio monoannuale. In questo caso le garanzie non vengono rinnovate e le coperture decadono e non possono essere riattivate. Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO Valori di riscatto e riduzione Richiesta di informazioni Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. A chi è rivolto questo prodotto? Questo prodotto è rivolto a clienti che, attraverso il pagamento di un premio monoannuale, intendono destinare in caso di loro decesso, un capitale a favore di terze persone oppure un sostegno a proprio favore nel caso in cui si verifichi lo stato di invalidità totale e permanente. Il prodotto può essere sottoscritto anche nel caso in cui il contraente sia titolare di un mutuo o altro tipo finanziamento e abbia necessità di tutelare sé stesso o terze persone nel caso in cui non sia più in grado di far fronte all impegno economico a causa di suo decesso o di sua invalidità totale e permanente. Pagina 6 di 10

Quali costi devo sostenere? COSTI GRAVANTI SUL PREMIO I costi gravanti sui premi sono quelli di seguito indicati. Viene altresì riportata, con riferimento all esercizio 2017, la quota parte percepita in media dagli intermediari in valore percentuale, in relazione alle suddette tipologie di costo. COSTI APPLICATI AL PREMIO QUOTA PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAGLI INTERMEDIARI Caricamento sul premio 20,00% 80,00% del caricamento sul premio Costo fisso 10,00 Euro Non prevista ALTRI COSTI In tutti i casi in cui l assunzione del rischio comporti l effettuazione di visite mediche o accertamenti a carattere sanitario, gli stessi potranno essere effettuati presso medici o strutture prescelte dall Assicurato, con costo a suo carico. COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? All impresa Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per assicuratrice iscritto all Ufficio Reclami dell Impresa indicando i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio (Compagnia) del reclamante, denominazione dell Impresa, dell intermediario o del soggetto di cui si lamenta l operato, breve descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. L Impresa fornirà riscontro nel termine di 45 gg. dalla ricezione del reclamo. I recapiti sono i seguenti: Assimoco VITA S.p.A. Ufficio Reclami VITA - Centro Direzionale Milano Oltre Palazzo Giotto Via Cassanese n 224 20090 Segrate (MI); e-mail: ufficioreclamivita@assimocovita.it - pagina sito internet: www.assimoco.it - sez. Reclami. All IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all IVASS, Via del Quirinale, 21-00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it PRIMA DI RICORRERE ALL AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Mediazione Deve obbligatoriamente essere attivata, prima dell introduzione di un processo civile, presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. L esperimento del tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale Negoziazione Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. assistita Altri sistemi Nel caso in cui l invalidità dell assicurato non venga riconosciuta dalla Compagnia hai la facoltà di alternativi di richiedere l intervento di un Collegio Arbitrale formato da tre medici, di cui uno nominato dalla risoluzione Compagnia, l altro da te e il terzo scelto di comune accordo. Il Collegio Arbitrale decide a maggioranza. delle controversie Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto ( individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all Ivass che provvede all inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante. Pagina 7 di 10

REGIME FISCALE Trattamento fiscale applicato al contratto Imposta sui premi I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. Detrazioni fiscali dei premi I premi versati sul contratto danno diritto a una detrazione dall imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente per l anno in cui tali premi sono stati versati a condizione che l Assicurato sia il Contraente stesso o una persona fiscalmente a carico di questo. Tale detrazione è pari ad una percentuale dei premi pagati nell anno entro un limite massimo. La percentuale ed il limite massimo sono fissati dalla Legge. La percentuale ed il limite massimo sono rispettivamente pari a 19,00% e a 530,00 Euro. L'importo di 530,00 Euro è elevato a 750,00 Euro relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave accertata. Nel plafond di detraibilità rientrano anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione d imposta. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente documento e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto. Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in caso di morte dell Assicurato sono esenti dall IRPEF e dall imposta sulle successioni. Pagina 8 di 10

AVVERTENZE IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L IMPRESA HA L OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO. L IMPRESA HA L OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE (RICORRENZA ANNUALE DI POLIZZA), L ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA. PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE NELLO STESSO. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA. PER QUESTO CONTRATTO L IMPRESA NON DISPONE DI UN AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. Pagina 9 di 10

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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Le presenti Condizioni di Assicurazione sono aggiornate alla data del 01 gennaio 2019. Il presente contratto può essere sottoscritto esclusivamente dai Clienti con qualifica di Socio della Contraente e dai Clienti di una Polizza di assicurazione sulla vita scaduta a marchio Assimoco Vita S.p.A.. Art. 1 - Prestazioni assicurate Con la presente assicurazione collettiva, in relazione a ciascuna posizione individuale e per ogni periodo di copertura a fronte del versamento del relativo premio, la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari le prestazioni più avanti descritte. La copertura assicurativa è prestata per il rischio di morte e di invalidità totale e permanente, mediante il ricorso alla forma di ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE E PER IL CASO DI INVALIDITA TOTALE E PERMANENTE (Tariffa 61A3). La presente assicurazione, denominata TUTELALI ASSIMOCO FORMULA AGEVOLATA, è definita di puro rischio in quanto le prestazioni della Società sono legate esclusivamente al verificarsi degli eventi indicati nel contratto quali il decesso o l invalidità totale e permanente dell Assicurato. Pertanto, se durante il periodo di copertura non si verifica il decesso dell Assicurato o l invalidità dello stesso la posizione individuale si estingue e i relativi premi già pagati restano acquisiti dalla Società. L assicurazione può essere prestata a persone fisiche che abbiano un Età Contrattuale, alla data di adesione, compresa tra 18 e 60 anni e che siano in grado di sottoscrivere l apposito questionario relativo al proprio stato di salute contenute nella Proposta/Scheda di Adesione. La copertura assicurativa sarà prestata dalla Società fino all Età Contrattuale massima dell Assicurato di 70 anni per la copertura caso morte e 65 anni per la copertura caso morte e invalidità totale e permanente. Pertanto, la garanzia decade automaticamente alle ore 00.00 del giorno di rinnovo coincidente o immediatamente successivo alla data in cui l Assicurato abbia superato il settantesimo anno di Età Contrattuale per il rischio di morte e il sessantacinquesimo anno di Età Contrattuale per il rischio di morte e invalidità totale e permanente. L Età Contrattuale viene calcolata in anni interi, con arrotondamento all anno superiore, qualora siano trascorsi sei mesi o più dalla data dell ultimo compleanno. Nel caso di rapporti cointestati a più persone, ciascuna di esse potrà essere assicurata: - per un capitale pari all importo concesso dalla Contraente diviso per il numero dei cointestatari, oppure - per l intero importo concesso, fermi restando i limiti indicati all Art. 4 delle Condizioni di Assicurazione. Nel caso di rapporti intestati ad imprese individuali o Enti potranno essere ammesse in copertura al massimo due persone fisiche più direttamente interessate (titolare, amministratore, socio). Ne consegue che la copertura assicurativa potrà essere stipulata da una sola persona per la totalità dell importo, ovvero da due persone in proporzione (50% e 50%), sempre che, rispetto ad ognuna di esse, ricorrano le condizioni sopra elencate e fermi restando i limiti indicati all Art. 4 delle Condizioni di Assicurazione. Art. 1.1 - Prestazione in caso di decesso dell Assicurato In caso di decesso dell Assicurato verificatosi nel periodo di operatività della copertura assicurativa, la Società corrisponde al Beneficiario/ai Beneficiari indicati al successivo Art. 12 un importo pari al Capitale Assicurato in essere alla data del decesso. Poiché la presente prestazione è alternativa a quella descritta al successivo Art. 1.2, la copertura decade e pertanto non ha più efficacia nel momento in cui la Società corrisponde una prestazione in seguito al verificarsi dello stato di invalidità totale e permanente dell Assicurato. Mod. V TUTELALI AGEVOLATA SI 01 ED. 01/19 - Pagina 1 di 17

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Art. 1.2 - Prestazione in caso di invalidità totale e permanente dell Assicurato In caso di invalidità totale e permanente per infortunio o per malattia dell Assicurato, verificatasi nel periodo di operatività della copertura assicurativa e accertata dalla Società, la stessa corrisponde al Richiedente medesimo un importo pari al Capitale Assicurato in essere alla data di riconoscimento dello stato di invalidità totale e permanente. Al pagamento della presente prestazione da parte della Società, la copertura decade e pertanto nulla è più dovuto in caso di decesso dell Assicurato. In caso, invece, di decesso dell Assicurato che intervenga prima del riconoscimento dell invalidità da parte della Società, lo stesso equivale ad avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità. Si intende colpito da invalidità totale e permanente l Assicurato che per sopravvenuta infermità o per sopraggiunto difetto fisico o mentale, oggettivamente accertabile, abbia visto ridotta, durante il periodo di copertura, in modo permanente ed a meno di un terzo del normale la propria capacità generica allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla sua professione. Le invalidità pari o superiori al 66,00% sono equiparate al 100,00%. Per la determinazione delle percentuali di invalidità vengono prese a riferimento le tabelle INAIL. Verificatasi l invalidità dell Assicurato, il Richiedente o l Assicurato stesso devono farne denuncia alla Società entro i successivi 60 giorni per gli opportuni accertamenti. La Società si impegna ad accettare come valido il giudizio sullo stato di invalidità totale e permanente così come formulato: - dall INPS o altro Ente Previdenziale al quale obbligatoriamente appartiene l Assicurato, all atto del riconoscimento della pensione di inabilità ovvero del primo riconoscimento dell assegno di invalidità: - dall INAIL, in caso di invalidità di origine professionale e sempreché non ricorra l ipotesi precedente. Art. 2 - Decorrenza iniziale e durata della copertura Il contratto si intende concluso nel giorno in cui la Scheda di Adesione viene sottoscritta dal Richiedente e dall Assicurato, oppure gli stessi, a seguito della sottoscrizione della Proposta e accettazione del rischio da parte della Società, ricevono e sottoscrivono la suddetta Scheda di Adesione. Le garanzie entrano in vigore, a condizione che sia stato versato il premio di perfezionamento, alle ore 24.00 della data di conclusione del contratto indicata nella Scheda di Adesione (Data di Decorrenza iniziale), fatti salvi i periodi indicati al successivo Art. 3 (carenza) e al punto i) dei successivi Artt. 5 e 6 (limitazioni della garanzia per H.I.V.). Fermo restando quanto sopra esposto, nel caso in cui il pagamento del premio venga effettuato tramite addebito automatico sul conto corrente, la copertura risulterà in ogni caso operante anche nei giorni che intercorrono tra la data di decorrenza iniziale e l effettivo pagamento del premio, sempreché l effettivo pagamento del premio risulti verificato (addebito automatico andato a buon fine). La durata della copertura è fissata in un anno o frazioni di esso, da computarsi a partire dalla Data di Decorrenza. La copertura si rinnova tacitamente ogni anno il 1 ottobre con il pagamento del premio, salvo comunicazione di disdetta inviata dal Richiedente alla Società a mezzo raccomandata A.R. indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A. - Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224-20090 SEGRATE (MI) e/o tramite posta elettronica certificata all indirizzo assimocovita@legalmail.it, almeno 30 giorni prima dalla scadenza della ricorrenza annuale. Mod. V TUTELALI AGEVOLATA SI 01 ED. 01/19 - Pagina 2 di 17

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE La garanzia cessa: in caso di decesso dell Assicurato o alla data di riconoscimento dell invalidità totale e permanente dell Assicurato da parte della Società; in caso di chiusura del rapporto in essere tra la Contraente e il Richiedente e previa comunicazione da parte della Contraente stessa. In tal caso la Società provvede a fornire la copertura fino al termine dell anno assicurativo; alle ore 00.00 del giorno di rinnovo coincidente o immediatamente successivo alla data in cui l Assicurato abbia superato il settantesimo anno di Età Contrattuale per il rischio di morte e il sessantacinquesimo anno di Età Contrattuale per il rischio di morte e invalidità totale e permanente. La garanzia decade in caso di mancata corresponsione del premio monoannuale. Non è prevista la facoltà di riattivare il contratto. In caso di disdetta della Convenzione le garanzie in essere cesseranno di operare al termine dell anno assicurativo nel corso del quale la Contraente o la Società avranno dato disdetta. Sarà cura della Contraente manifestare ad ogni singolo Richiedente/Assicurato, almeno due mesi prima della scadenza, la propria volontà o quella della Società di esercitare la facoltà di recesso, tramite comunicazione scritta. Art. 3 - Operatività della copertura La presente assicurazione opera esclusivamente in applicazione dell apposita Convenzione che la Contraente stipula con la Società. La durata della Convenzione viene fissata in base agli accordi intercorsi tra la Contraente e la Società; alla sua scadenza, salvo disdetta o diversa pattuizione, si rinnova automaticamente di triennio in triennio. La copertura assicurativa si intende prestata in base alle modalità e ai tempi indicati al precedente Art. 2, senza visita medica, a condizione che l Assicurato abbia sottoscritto l apposito questionario (Allegato 1 alle Condizioni di Assicurazione). Se dalle risposte fornite in detto questionario non si rilevano fattori di rischio, la polizza può essere stipulata senza visita medica. In caso contrario, l emissione avviene previa sottoscrizione di una Proposta di assicurazione corredata della documentazione medica richiesta che sarà oggetto di valutazione da parte della Società. La Società avrà la facoltà di rifiutare o di accettare, anche a condizioni particolari, quelle coperture per le quali la stessa valuti un aggravamento del rischio, in funzione delle dichiarazioni rese dall Assicurando. La Società provvederà quindi a comunicare al Richiedente/Assicurato l accettazione o il rifiuto della Proposta e la conseguente conclusione o meno del contratto. Decorsi tre mesi dall entrata in vigore dell assicurazione, la polizza è incontestabile per reticenze o dichiarazioni erronee rese dal Contraente, dal Richiedente e dall Assicurato nella proposta o nella Scheda di Adesione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede e salvo la rettifica del capitale in base all età vera dell Assicurato, quando quella denunciata risulti errata. Per la copertura caso morte e invalidità totale e permanente è previsto un periodo di Carenza di sei mesi a partire dalla data di effetto della copertura nonché dalla data di eventuale modifica del Capitale Assicurato in aumento. In tale ultimo caso il periodo di carenza sarà operante per la quota di Capitale Assicurato incrementata. Per Carenza si intende il periodo di assicurazione durante il quale i rischi di morte e di invalidità totale e permanente sono coperti solo nel caso di morte o invalidità causata da Infortunio. In caso di operatività della carenza, la Società corrisponderà, in luogo del Capitale Assicurato, il solo importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso o dell insorgenza della malattia che ha determinato l invalidità. Mod. V TUTELALI AGEVOLATA SI 01 ED. 01/19 - Pagina 3 di 17