Verbania Intra, 1 febbraio 2019 di Mutualità ed Assistenza del Verbano Cusio Ossola Verbania Intra www.cassaedilevco.it info@cassaedilevco.it Comunicazione 01/2019 Spett.li Imprese iscritte Spett.li Studi di consulenza ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A SEGUITO RINNOVO CCNL Come anticipato con la mail dello scorso 25 gennaio, si è tenuto ieri l incontro tra le Associazioni datoriali dell artigianato e le Organizzazioni sindacali per il rinnovo del contratto nazionale. La definizione della parte economica del contratto è stata differita ad un prossimo incontro fissato per il 27 febbraio 2019, mentre è stato siglato l accordo sull istituzione dei fondi nazionali e sulla contribuzione agli Enti bilaterali, in conformità con quanto già previsto nel rinnovo del CCNL per l industria e la cooperazione del 18 luglio 2018. Se per l industria e cooperazione la decorrenza resta fissata al 1 ottobre 2018, con necessità di inserimento nella denuncia MUT di gennaio 2019 di un contributo aggiuntivo pari allo 0,55% a valere sugli imponibili delle denunce di ottobre, novembre e dicembre 2018, per l artigianato invece la decorrenza è fissata al 1 gennaio 2019, con previsione però, al fine di garantire l omogeneità delle aliquote contributive per tutte le imprese, di un versamento aggiuntivo pari allo 0,55% a valere sulle denunce MUT di gennaio, febbraio e marzo 2019. Poiché, come detto, l accordo è stato firmato solo ieri, restiamo in attesa della definizione delle procedure informatiche relative alle modalità per l indicazione in denuncia MUT dei contributi pregressi per le imprese industriali e cooperative e del contributo aggiuntivo per le imprese artigiane. Prevediamo di poter fornire tutte le indicazioni necessarie entro la metà del corrente mese. Nell attesa, forniamo in allegato l aggiornamento delle tabelle contributive mentre il testo dell accordo è disponibile online sul nostro sito. Di seguito, in sintesi, l illustrazione delle principali modifiche intervenute, precisando che, limitatamente agli operai, tutte le percentuali indicate fanno riferimento all imponibile Cassa Edile composto da paga base, contingenza, indennità territoriale e EDR. CONTRIBUTO FONDO GESTIONE (5/6 a carico impresa e 1/6 a carico lavoratore) Viene transitoriamente fissato al 2,50% e dovrà essere gestito dalla Cassa Edile sulla base della seguente suddivisione:
- 1,05% a favore delle imprese per il conguaglio dei trattamenti economici integrativi nei casi di malattia o infortunio e norme premiali con modalità da definire; - 0,45% (che sommato allo 0,60% per il fondo prestazioni sanitarie forma anche qui l 1,05%) a favore degli operai per prestazioni di carattere non sanitario; - 0,25% temporaneamente destinato alla Cassa Edile, per prestazioni di carattere sanitario, da erogare agli operai in attesa della piena operatività del neocostituito fondo sanitario; - 0,75% destinato alla gestione della Cassa Edile. Non appena il fondo sanitario sarà operativo, con contestuale cessazione dell erogazione da parte della Cassa Edile di prestazioni sanitarie agli operai, avrà termine il contributo temporaneo dello 0,25% ed il contributo Fondo Gestione verrà conseguentemente ridotto al 2,25%. CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE SANITARIO SANEDIL - OPERAI Viene transitoriamente fissato allo 0,35%, da versare su un minimo di 120 ore mensili, in attesa della piena operatività del fondo, quando il contributo sarà definitivamente stabilito allo 0,60%, comprendendo, come detto sopra, lo 0,25% fino ad allora versato alla Cassa Edile. Per le imprese industriali e cooperative il contributo decorre dal 01/10/2018 e sarà necessario provvedere, nei tempi e nei modi che provvederemo a comunicare, al calcolo ed al versamento del contributo dello 0,35% afferente le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2018. Le imprese artigiane, al fine di salvaguardare l omogeneità delle aliquote per tutte le imprese, dovranno invece versare lo 0,35% quale contributo aggiuntivo sulle denunce di gennaio, febbraio e marzo 2019. CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE SANITARIO SANEDIL IMPIEGATI E determinato nella misura dello 0,26% di paga base, contingenza, EDR e premio di produzione degli impiegati, e, a discrezione dell impresa, potrà essere versato alla Cassa Edile attraverso la denuncia MUT ovvero direttamente al fondo. Per le imprese industriali e cooperative il contributo decorre dal 01/10/2018 e sarà necessario provvedere, nei tempi e nei modi che provvederemo a comunicare, al calcolo ed al versamento dei contributi afferenti le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2018. Per le imprese artigiane il contributo decorre dal 01/01/2019 ma, sempre ai fini dell omogeneità delle aliquote, limitatamente alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2019 dovrà essere calcolato con l aliquota dello 0,52%, per poi tornare, da aprile 2019 allo 0,26%. CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PREPENSIONAMENTI Sostituisce, per industria e cooperazione dal 01/10/2018 e per l artigianato dal 01/01/2019, il fondo lavori usuranti e pesanti ed è determinato nella misura dello 0,20%.
Per le imprese industriali e cooperative, si dovrà provvedere al calcolo ed al versamento di un aliquota dello 0,10% sulle denunce di ottobre, novembre e dicembre 2018, mentre per l altro 0,10% non c è necessità di recupero in quanto verranno utilizzati gli importi già versati e destinati al dismesso fondo lavori usuranti e pesanti. Le imprese artigiane dovranno invece versare lo 0,10% quale contributo aggiuntivo sulle denunce di gennaio, febbraio e marzo 2019. CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE INCENTIVO ALL OCCUPAZIONE E determinato nella misura dello 0,10%. Per le imprese industriali e cooperative, si dovrà provvedere al calcolo ed al versamento di un aliquota dello 0,10% sulle denunce di ottobre, novembre e dicembre 2018, mentre per le imprese artigiane lo 0,10% dovrà essere versato quale contributo aggiuntivo sulle denunce di gennaio, febbraio e marzo 2019. In attesa di potervi informare nel dettaglio su tutte le procedure operative per la gestione della nuova contribuzione, porgiamo cordiali saluti. Cassa Edile VCO Allegati c.s.d.
GENNAIO 2019 CONTRIBUZIONI A CARICO DATORI DI LAVORO E LAVORATORI % impresa % lavoratore % totale CASSA EDILE (0,75) + ONERI MUTUALIZZATI (1,05) + PRESTAZIONI SANITARIE (0,25) E NON SANITARIE (0,45) 2,0800 0,4200 2,5000 S.E.For.S. 1,0000 0 1,0000 FONDO NAZIONALE ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE * 3,8000 0 3,8000 FONDO NAZIONALE SANITARIO ** 0,3500 0 0,3500 FONDO NAZIONALE INCENTIVO OCCUPAZIONE 0,1000 0 0,1000 FONDO NAZIONALE PREPENSIONAMENTI 0,2000 0 0,2000 QUOTE ADESIONE CONTRATTUALE TERRITORIALI 0,5555 0,5555 1,1110 QUOTE ADESIONE CONTRATTUALE NAZIONALI 0,2222 0,2222 0,4444 8,3077 1,1977 9,5054 Percenutali da applicare all'imponibile contributivo costituito da: paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale, EDR. * Contribuzione soggetta al minimo contrattuale di 46,00 mensili per singolo lavoratore. ** Contribuzione da versare su un minimo di 120 ore. FONDO NAZIONALE SANITARIO IMPIEGATI: versamento dello 0,26% di paga base, contingenza, EDR, premio produzione. CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANCE (Per le sole imprese associate ANCE) % impresa % lavoratore % totale CONTRIBUTO IN PROVINCIA 0,5000 0 0,5000 (Imprese iscritte alla Sezione ANCE presso l'unione Industriali VCO) CONTRIBUTO FUORI PROVINCIA 1,3000 0 1,3000 (Imprese iscritte a Sezioni ANCE diverse dall'unione Industriali VCO) Percenutali da applicare all'imponibile contributivo costituito da: paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale, EDR. CONTRIBUTO PER LE SOCIETA' DI LAVORO TEMPORANEO % impresa % lavoratore % totale CONTRIBUTO FORMAZIONE 3,8680 0 3,8680 CONTRIBUTO EVENTI METEREOLOGICI 0,3000 0 0,3000 Percenutali da applicare all'imponibile contributivo costituito da: paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale, EDR.
CONTRIBUTO CONTRATTUALE PREVIDENZA COMPLEMENTARE CCNL INDUSTRIA E COOP (PREVEDI) CONTRIBUTO MENSILE IMPIEGATI Importo impresa Importo operaio Importo totale Livello 8 (Cooperative) 20,00 0 20,00 Livello 7 16,00 0 16,00 Livello 6 14,40 0 14,40 Livello 5 12,00 0 12,00 Livello 4 11,20 0 11,20 Livello 3 10,40 0 10,40 Livello 2 9,36 0 9,36 Livello 1 8,00 0 8,00 CONTRIBUTO ORARIO OPERAI Importo impresa Importo operaio Importo totale Quarto livello * 0,0767 0 0,0767 Operio specializzato * 0,0712 0 0,0712 Operaio qualificato * 0,0641 0 0,0641 Operaio comune * 0,0548 0 0,0548 Custodi Guardiani Portinai Fattorini Uscieri Inservienti * 0,0457 0 0,0457 Custodi Portinai Guardiani con alloggio * 0,0457 0 0,0457 CONTRIBUTO APPRENDISTI Importo impresa Importo operaio Importo totale Impiegati (valore mensile) 8,00 0 8,00 Operai (valore orario) * 0,05 0 0,05 CCNL PICCOLE E MEDIE IMPRESE (FONDAPI) CONTRIBUTO MENSILE IMPIEGATI Importo impresa Importo operaio Importo totale Livello 7 16,00 0 16,00 Livello 6 14,40 0 14,40 Livello 5 12,00 0 12,00 Livello 4 11,20 0 11,20 Livello 3 10,40 0 10,40 Livello 2 9,36 0 9,36 Livello 1 8,00 0 8,00 CONTRIBUTO ORARIO OPERAI Importo impresa Importo operaio Importo totale Quarto livello * 0,0767 0 0,0767 Operio specializzato * 0,0712 0 0,0712 Operaio qualificato * 0,0641 0 0,0641 Operaio comune * 0,0548 0 0,0548 CONTRIBUTO APPRENDISTI Importo impresa Importo operaio Importo totale Impiegati (valore mensile) 8,00 0 8,00 Operi (valore orario) * 0,05 0 0,05 * Il contributo mensile complessivo di ciascun operaio deve essere arrotondato all'euro.
CCNL ARTIGIANATO (PREVEDI) CONTRIBUTO MENSILE IMPIEGATI Importo impresa Importo operaio Importo totale Livello 7 16,40 0 16,40 Livello 6 14,40 0 14,40 Livello 5 12,00 0 12,00 Livello 4 11,12 0 11,12 Livello 3 10,40 0 10,40 Livello 2 9,20 0 9,20 Livello 1 8,00 0 8,00 CONTRIBUTO ORARIO OPERAI Importo impresa Importo operaio Importo totale Quinto livello * 0,0821 0 0,0821 Quarto livello * 0,0762 0 0,0762 Operio specializzato * 0,0712 0 0,0712 Operaio qualificato * 0,0630 0 0,0630 Operaio comune * 0,0548 0 0,0548 Custodi Guardiani Portinai Fattorini Uscieri Inservienti * 0,0456 0 0,0456 Custodi Portinai Guardiani con alloggio * 0,0456 0 0,0456 CONTRIBUTO APPRENDISTI Importo impresa Importo operaio Importo totale Impiegati (valore mensile) 8,00 0 8,00 Operi (valore orario) * 0,05 0 0,05 * Il contributo mensile complessivo di ciascun operaio deve essere arrotondato all'euro. PERCENTUALI GRATIFICA NATALIZIA E FERIE % lorda % netta ORE ORDINARIE E FESTIVE 18,50 14,20 ORE MALATTIA 18,50 14,20 ORE INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE: Giorni di carenza INAIL 18,50 14,20 Dal 4 al 90 giorno 7,40 5,70 Dal 91 giorno in poi 4,60 3,60 TRATTAMENTO ECONOMICO FESTIVITA' Retribuzione di 8 ore in busta paga con corrispondente accantonamento GNF presso la Cassa Edile per le seguenti festività (anche se cadono nei giorni di sabato o domenica): 1 gennaio Maria Santissima Madre di Dio 6 gennaio Epifania del Signore Lunedì dell'angelo 25 aprile Festa della liberazione
1 maggio 2 giugno 15 agosto 1 novembre 8 dicembre 25 dicembre 26 dicembre Festa del lavoro Festa della Repubblica Assunzione di Maria Tutti i Santi Immacolata Concezione Santo Natale Santo Stefano Santo Patrono Retribuzione di 8 ore in busta paga senza accantonamento GNF presso la Cassa Edile per le seguenti festività (anche se cadono nei giorni di sabato o domenica): 4 novembre Giorno dell'unità nazionale e festa delle Forze Armate ASSOGGETTAMENTO CONTRIBUTI CASSA EDILE ASSOGGETTAMENTO PREVIDENZIALE 1,19% Contributo figurativo che incrementa l'imponibile previdenziale. Percentuale del 15% sui contributi dovuti alla Cassa Edile (escluse quote di adesione contrattuale, quote associative e contributi alla previdenza complementare) da sommare alla retribuzione lorda imponibile al netto della quota a carico lavoratore del contributo Fondo Gestione. Rif. DL n 82 24/04/1990 - Circolare INPS 05/06/1990. ASSOGGETTAMENTO FISCALE 0,63% * Contributo figurativo che incrementa l'imponibile fiscale del lavoratore in busta paga. Percentuale del contributo Cassa Edile utilizzata per l'erogazione di prestazioni a carattere sanitario e non sanitario. Rif. DL n 314 02/09/1997 - Circolare Ministero Finanze n 55/E 04/03/1999 - Decreti Ministero Lavoro 31/03/2008 e 27/10/2009, * Valore determinato sui dati 2018 da adottarsi provvisoriamente per la determinazione dell imponibile fiscale degli operai per l anno 2019, fatta salva la necessità di un eventuale conguaglio, che provvederemo a comunicare qualora nell anno in corso si verifichino variazioni in base alle prestazioni assistenziali erogate.