UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

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UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE PUBBLICITÀ NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DEL TRASFERIMENTO DI QUOTE DI S.R.L. A CURA DI UN INTERMEDIARIO ABILITATO (art. 36, comma 1 bis, L. 133/2008) Revisione 2 del 08/06/2009

Introduzione In base all art. 36, comma 1 bis, della legge 6 Agosto 2008 n. 133, concernente il trasferimento di partecipazioni di s.r.l., le parti possono, in alternativa alla redazione della scrittura privata autenticata da parte di un notaio, sottoscrivere digitalmente un contratto di cessione di quote ed avvalersi di un intermediario, abilitato ai sensi dell art. 31, comma 2 quater, della L. 340/2000 (iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati) ai fini del deposito per l iscrizione nel Registro delle Imprese. Ambito di applicazione L art. 36, comma 1 bis L. 133/2008 si applica alle sole cessioni del diritto di proprietà per atto tra vivi a titolo oneroso. Forma dell allegato Ai fini del deposito, l atto di trasferimento di quote deve essere un originale informatico sottoscritto digitalmente dal/i cedente/i e dal/dagli acquirente/i. Il formato del documento informatico accettato da parte dei sistemi camerali è il PDF/A standard. Tale formato fornisce idonee garanzie per l archiviazione a lungo termine dei documenti elettronici, ed esclude la possibilità che i documenti siano modificati. Non sono ammesse forme di digitalizzazione di secondo grado, ad es. atti di cessioni di quote firmati manualmente su carta, poi acquisiti a mezzo scanner ed infine sottoscritti digitalmente dai contraenti. Un punto di notevole attenzione riguarda l apposizione della marca temporale. L utilizzo del servizio di marcatura temporale prevede l acquisto preventivo delle relative marche, che può essere effettuato on-line sul sito Infocert: https://www.firma.infocert.it. Apposizione delle firme digitali e della marcatura temporale sul file la prima firma digitale dovrà essere apposta al file del contratto di cessione di quote in formato pdf, generando un file con estensione p7m ; per aggiungere ogni altra firma si dovrà richiamare il file p7m con le firme già apposte precedentemente; il file p7m contenente tutte le firme digitali verrà marcato temporalmente, assumendo l estensione m7m. La marcatura temporale potrà essere effettuata solo dopo che sono state apposte tutte le firme digitali dei contraenti sull atto di trasferimento quote o, in alternativa, all atto dell apposizione dell ultima firma digitale (mediante la funzione marca e firma ). 2

Dopo la marcatura temporale il files m7m non possono più essere firmati digitalmente. I documenti informatici possono essere marcati temporalmente una sola volta. La marca temporale determina la data dell atto e, quindi, la decorrenza del termine di trenta giorni per la richiesta di iscrizione al Registro delle Imprese. La data della marca temporale e la data riportata nel contratto devono essere uguali. La stessa data deve essere riportata sul Mod. S6. Imposta di Registro Prima che l atto sia depositato al Registro delle Imprese, dovrà essere sottoposto a registrazione presso l Agenzia delle Entrate, scontando l imposta di registro in misura fissa prevista dall art. 11 della tariffa allegata al D.P.R. 131/68 e pari ad Euro 168,00. L art. 65 del DPR 131/86 vieta all Ufficio del Registro delle Imprese di ricevere atti, soggetti ad imposta di registro, che non siano stati registrati. Si ricorda inoltre, che la recente risoluzione ministeriale n. 225/E del 5.6.2008, ha previsto che in caso di cessione plurima di un unica quota di partecipazione a più cessionari, l imposta di registro in misura fissa deve essere applicata tante volte quante sono le disposizioni negoziali poste in essere dalle parti, ovvero, più genericamente una tassa fissa per ogni cessione di quota contenuta nell atto. Per le modalità di registrazione si rinvia al Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 01.04.2009, in forza del quale, ai sensi dell art. 16 commi 10 bis e ter della legge 2/2009, a decorrere dal 1 Giugno 2009 è obbligatoria la registrazione telematica degli atti di trasferimento di quote di srl da parte degli intermediari abilitati ai sensi dell art. 31 c. 2 quater L. 340/2000. Alla pratica telematica presentata per l iscrizione al Registro delle Imprese dovrà essere allegata la comunicazione di avvenuta ricezione dell atto contenente gli estremi di registrazione rilasciata per via telematica dall Agenzia delle Entrate. Termine Trenta giorni dalla data dell atto (determinata dall apposizione della marca temporale). Obbligato al deposito E il professionista abilitato ai sensi dell art. 31, comma 2 quater, della L. 340/2000 iscritto nella sezione A dell Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Il professionista incaricato dovrà, quindi, provvedere alla trasmissione, apponendo la propria firma digitale e, qualora non sia in possesso del 3

certificato di ruolo, dovrà rendere, sotto la propria responsabilità, la seguente dichiarazione: Il sottoscritto dott./rag..nato a il / /, consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, dichiara: - di essere iscritto nella sezione A dell Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di. al n...; - di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi all esercizio della professione; - di essere stato incaricato alla trasmissione dell atto di trasferimento di quote da tutte le parti contraenti, sulla base dell atto medesimo/ della documentazione in proprio possesso e a disposizione dell ufficio del registro delle imprese. Competenza Ufficio del Registro delle Imprese della sede legale. Modulistica Modello S6, predisposto avvalendosi del programma FEDRA o equivalente. Codice Atto A18. Diritti di segreteria 90,00 con trasmissione telematica 120,00 su supporto informatico Imposta di bollo 65,00 Controllo dell Ufficio del Registro delle Imprese (Art. 11, comma 6, DPR 581/95) Il controllo dell ufficio è limitato alla verifica della regolarità formale della domanda accertando che: sia stato regolarmente compilato il modello di domanda (Mod S6); la domanda sia stata presentata e sottoscritta digitalmente da parte di un professionista abilitato ai sensi dell art. 31, comma 2 quater, della L. 340/2000; il certificato di sottoscrizione del professionista sia in corso di validità; l atto di cessione sia stato allegato e sottoscritto digitalmente dai contraenti e, dal 1 giugno 2009, dal professionista incaricato quale soggetto obbligato a chiederne la registrazione (Provvedimento del Direttore del Agenzia delle Entrate del 1 Aprile 2009) con apposizione della marca temporale; i certificati di sottoscrizione dei contraenti siano in corso di validità; 4

l atto sia stato sottoposto a registrazione secondo quanto stabilito dall Agenzia delle Entrate; sia stato effettuato il pagamento dei diritti di segreteria e dell imposta di bollo. La mancanza di una delle suddette condizioni determinerà il rifiuto della domanda di iscrizione. Si fa presente che l ufficio potrà procedere, successivamente all acquisizione, del trasferimento di partecipazioni, a controlli, anche a campione, sulle istanze presentate contenenti dichiarazioni sostitutive. Sanzioni In caso di trasmissione tardiva dell atto sarà irrogata la sanzione amministrativa prevista dall art. 2194 c.c. a carico del soggetto incaricato del deposito. Qualora per effetto dell atto di trasferimento di quote, la Srl diventi unipersonale o da unipersonale diventi pluripersonale, gli amministratori dovranno provvedere al deposito della dichiarazione di cui all art. 2470, comma 4, entro 30 giorni dall iscrizione al libro soci. 5

NOZIONI TECNICHE FIRMA DIGITALE È un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; MARCA O VALIDAZIONE TEMPORALE È il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi. La marca temporale consiste nell'associare una data e un'ora certe ad un documento informatico tramite la firma digitale. InfoCamere garantisce una marcatura temporale riferita al Tempo Universale Coordinato, assicurata dall'istituto Elettronico Nazionale Galileo Ferraris. È possibile apporre la marca temporale ad un documento tramite il software gratuito Dike. Tutti i documenti informatici da inviare alla Pubblica Amministrazione devono essere sottoscritti con la firma digitale qualificata e validati con la marcatura temporale. FIRMA DIGITALE DI RUOLO È un certificato di firma digitale - ovvero uno strumento informatico che sostituisce la firma autografa - che contiene anche una esplicita indicazione dell appartenenza del suo titolare all Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e l'espressa menzione dei relativi dati. Queste informazioni vengono costantemente aggiornate sulla base di comunicazioni effettuate direttamente dall Ordine. INCARICO PROFESSIONALE È l'incarico che viene conferito per la prestazione d'opera intellettuale che, in relazione al particolare adempimento previsto dalla disposizione in commento, si ritiene debba risultare dal dell atto di trasferimento, che deve essere stipulato e trasmesso al registro delle imprese. 6