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Regolamento Comunale Per la disciplina dell attività dei Centri di Telefonia Internazionale Approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 30/06/2006

ART. 1 Oggetto e finalità Il presente regolamento ha per oggetto l insediamento, la disciplina e la regolamentazione dei centri di telefonia internazionale nel rispetto dei principi costituzionali di libertà, di comunicazione e di libera iniziativa economica, nella prospettiva di garantire servizi minimi all utenza e di prevenire qualsiasi disfunzione sociale legata all utilizzo improprio dei centri stessi. ART. 2 Definizione Il presente regolamento viene adottato in riferimento alla Legge Regionale N 6 del 3 marzo 2006 Norme per l insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa. Ai fini di tale legge si intende per: a) centro di telefonia in sede fissa, qualsiasi struttura ove è svolta l attività commerciale in via esclusiva di cessione al pubblico di servizi telefonici. b) cessione al pubblico di servizi telefonici, ogni attività commerciale che importi una connessione telefonica o telematica allo scopo di fornire servizi di telefonia vocale indipendentemente dalle tecnologie di comunicazione utilizzate, da realizzarsi nei locali o sulle superfici aperti al pubblico e a tale scopo attrezzati, nonché l attività di vendita di schede telefoniche. c) titolare del centro di telefonia in sede fissa, il soggetto che, direttamente o per mezzo di altri soggetti da esso controllati o ad esso collegati, sia titolare della regolare autorizzazione. d) gestore del centro di telefonia in sede fissa, il soggetto che direttamente o per mezzo di altri soggetti operatori, pone materialmente in essere le attività di cessione dei servizi telefonici. Nei centri di telefonia in sede fissa sono ammesse le sole attività di servizi telefonici. E inoltre consentita la sola installazione di distributori automatici di bevande ed alimenti nel rispetto delle procedure previste dalle leggi vigenti in materia. ART. 3 Orari e modalità di esercizio I centri di telefonia in sede fissa possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ventidue. All interno di questa fascia oraria gli esercenti possono determinare l orario di apertura e di chiusura, non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere. I centri di telefonia osservano la chiusura di una giornata settimanale. In ogni caso l orario adottato deve essere pubblicizzato mediante l esposizione di appositi cartelli all interno e all esterno dell esercizio e comunicato al comune.

ART. 4 Procedure e modalità per l esercizio dell attività 1) Titolare e gestore dei centri di telefonia devono possedere i requisiti morali richiesti dall art.3 della L.R. N 6-3 marzo 2006 (non devono aver subito fallimenti o condanne). In caso di gestione societaria dell attività, i requisiti previsti devono essere posseduti da tutti i soci per la società di persone e dal legale rappresentante per la società di capitali. 2) Il comune competente provvede al rilascio delle autorizzazioni previste dalla L.R. N 6-3 marzo 2006. 3) La domanda di autorizzazione o di trasferimento deve contenere l indicazione della denominazione o ragione sociale, della residenza o sede legale e della nazionalità del richiedente, nonché dell ubicazione del locale e della superficie nei quali si intende esercitare l attività. Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti morali di cui al punto 1 di tale articolo. 4) L esame della domanda ed il rilascio dell autorizzazione sono subordinate alla: a) disponibilità, all atto della presentazione della domanda o nel corso dell istruttoria, dei locali e delle superfici nei quali si intende esercitare le attività. b) indicazione del gestore preposto all esercizio, se diverso dal richiedente dell autorizzazione. c) presentazione del certificato igienico-sanitario relativo ai locali e alle superfici. d) autocertificazione di aver ottemperato alle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994-n 626 riferite alle misure di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi. 5) L accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato all interessato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. 6) Prima di iniziare l attività, il richiedente deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza. 7) L autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali ed alle superfici in essa indicati. 8) Entro dieci giorni dal rilascio dell autorizzazione, il comune ne comunica gli estremi, anche in via telematica, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) territorialmente competente, corredati dalle informazioni necessarie alla corretta tenuta del registro di cui all art.5 della L.R. N 6-3 marzo 2006. 9) Il comune può svolgere controlli sul permanere dei requisiti morali di cui all art.4 del presente regolamento.

ART. 5 Requisiti e prescrizioni igienico-sanitari L esercizio dell attività di cessione di servizi di telefonia in sede fissa è consentito nei locali e nelle superfici aperte al pubblico aventi i requisiti e nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) allacciamento alla rete idrica dell acquedotto pubblico. b) allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura. c) sistemi di ventilazione naturale e sistemi di aerazione artificiale conforme alle norma UNI per la destinazione d uso degli ambienti commerciali. d) illuminazione naturale conforme ai requisiti dei regolamenti locali d igiene per attività terziaria e illuminazione artificiale conforme ai requisiti minimi generali delle specifiche norme UNI. e) un servizio igienico in uso esclusivo del personale dipendente. f) un servizio igienico riservato al pubblico, anche prossimo al locale nel caso di servizi già attivi all entrata in vigore della L.R. N 6-3 marzo 2006, ma ad uso esclusivo dello stesso; interno al locale nel caso di esercizi successivamente autorizzati, per il locale con superficie fino a 60mq; un ulteriore servizio igienico per il locale di dimensioni superiori. g) rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche e presenza di almeno una postazione telefonica effettivamente fruibile dai disabili. h) spazio di attesa all interno del locale di almeno 9mq fino a 4 postazioni telematiche, provvisto di idonei sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo; la sala di attesa dovrà essere aumentata di 2mq ogni postazione aggiuntiva. i) ogni postazione deve avere una superficie minima di 1mq ed essere dislocata in modo da garantire un percorso di esodo, libero da qualsiasi ingombro ed avere una lunghezza minima di 1,2m. j) devono essere osservate le prescrizioni specifiche richieste dall ASL competente. k) devono essere rispettate tutte le norme previste per la sicurezza dei lavoratori e di prevenzione incendi di cui al D.lgs 626/1994 e degli impianti di cui alla legge 5 marzo 1990 n 46. ART. 6 Revoca dell autorizzazione. Vigilanza e sanzioni L autorizzazione è revocata quando il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su istanza motivata, non attivi l esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o sospenda l attività per un periodo superiore a dodici mesi. L autorizzazione è inoltre revocata quando il titolare o il gestore non risultano più in possesso dei requisiti morali di cui al punto 1 dell art.4 di tale regolamento. L autorizzazione è inoltre revocata quando il titolare non abbia adempiuto agli obblighi di cui all art.4 di tale regolamento e in tutti gli altri casi riportati nell art. 9 della L.R. N 6-3 marzo 2006. Per violazioni e sanzioni fare riferimento all art. 10 della L.R. N 6-3 marzo 2006.

ART. 7 Compiti e funzioni della polizia locale 1) La polizia locale svolge attività di vigilanza e controllo, nonché di prevenzione e di contrasto delle situazioni e dei comportamenti posti in violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento. 2) L operatore di polizia locale ha accesso ai locali e alle superfici, controlla e accerta le generalità delle persone presenti all interno degli stessi. Può in particolare: a) diffidare dalla prosecuzione dell attività in caso di accertata e palese violazione delle condizioni dell autorizzazione, dandone immediata comunicazione al comune. b) intimare la chiusura immediata dell esercizio in caso di inosservanza degli orari di apertura. c) accertare il possesso delle autorizzazioni, licenze e altri atti di assenso previste per l esercizio delle attività. d) segnalare alla polizia postale l eventuale uso distorto degli strumenti e delle tecnologie quali veicoli di illegalità o più in generale a fini di illecito. 3) Gli operatori di polizia locale chiedono l intervento delle forze dell ordine, ove necessario, e prestano ausilio alle stesse nel rispetto delle disposizioni vigenti. ART. 8 Norme transitorie I titolari dei centri di telefonia fissa già attivi devono porsi in regola con tutte le disposizioni della L.R. N 6-3 marzo 2006, riportate in tale regolamento, entro un anno dall entrata in vigore della stessa.