SOMMARIO 1. INTRODUZIONE... 2 2. LA DISCIPLINA DEI MEDIATORI CREDITIZI... 3. 2.1 Legge 7 Marzo 1996, art. 16... 4

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SOMMARIO 1. INTRODUZIONE... 2 2. LA DISCIPLINA DEI MEDIATORI CREDITIZI... 3 2.1 Legge 7 Marzo 1996, art. 16.... 4 2.2 D.P.R. 28 Luglio 2000, n. 287 e Provvedimento UIC 29 Aprile 2005... 6 2.3 La nuova disciplina: Decreto Legislativo 13 Agosto 2010, n. 141... 9 2.4 Le finalità della riforma... 10 3. MODALITÁ DI COLLOCAMENTO DEI PRODOTTI FINANZIARI... 12 4. MEDIAZIONE CREDITIZIA ED EVIDENZE EMPIRICHE... 15 5. MEDIATORI, CREDITO AL CONSUMO E CRISI ECONOMICA... 20 6. LOGICHE COMMERCIALI E PRINCIPI ETICO-FINANZIARI... 22 7. CONCLUSIONI... 25 1

1. INTRODUZIONE Prima di procedere con l analisi del fenomeno della mediazione creditizia occorre evidenziare le differenze sostanziali che sussistono tra questa e l attività di intermediazione finanziaria. L attività di intermediazione finanziaria consiste, così come disciplinato dall art. 106 del TUB 1, nella concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, ed è riservata esclusivamente ai soggetti iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d Italia. Come disciplinato dal secondo comma del predetto articolo, gli intermediari finanziari, preventivamente autorizzati, possono emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento, di investimento e svolgere altre attività previste dalla legge. Da ciò si evince che lo stesso intermediario conclude il contratto finale con il consumatore. Il mediatore creditizio, come disciplinato dall art. 128 sexies del TUB, può solo mettere in relazione intermediari finanziari o banche e potenziale clientela, attraverso la sua attività di consulenza. A differenza dell intermediario, il mediatore non si configura come parte del contratto di vendita stipulato con il cliente. Nel linguaggio comune, spesso, si tende ad utilizzare questi termini in maniera indistinta, ma dagli enunciati suddetti si può notare come le differenze tra le due attività siano sostanziali. La prima consiste nella vendita di prodotti finanziari, la seconda si limita alla consulenza, quindi favorisce l incontro tra domanda ed offerta di questi prodotti. L'attività bancaria dell'ultimo decennio risulta essere particolarmente segnata da due fenomeni, strettamente connessi all'evoluzione dei tempi : la disintermediazione degli istituti stessi e la loro progressiva delocalizzazione 2. Per quanto concerne il primo concetto, lo sviluppo e l'attenzione dedicata al mercato finanziario ha di fatto determinato il progressivo allontanamento degli intermediari stessi dal concetto di attività bancaria propriamente definita dall'art. 10 del TUB come la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito. La globalizzazione dei mercati e l'accresciuta mobilità dei fruitori dei servizi bancari ha comportato il logoramento del ruolo svolto in passato dalle mura della filiale, sede fisica in cui avviene l'incontro tra domanda ed offerta, tra cliente ed intermediario. In questo contesto la figura dell'operatore bancario si spersonalizza per essere affiancato, con sempre maggiore frequenza, da nuove figure che supportano l'attività 1 Testo Unico Bancario: Decreto Legislativo 1 Settembre 1993, n. 385. 2 DE GIOIA-CARABALLESE, P., 2007. L attività fuori sede da parte di banche e imprese. L intermediazione finanziaria e assicurativa aggiornata al ddl n.7/2007. 7 ed. Matelica (MC): Halley Editrice. 2

dell'intermediario stesso. Sulla base di tali caratteristiche si assiste ad un cambiamento epocale circa le modalità di offerta degli intermediari; l' offerta di questi ultimi non avviene esclusivamente all'interno della filiale, ma sono gli stessi operatori a cercare la potenziale clientela sulla base di logiche concorrenziali e politiche di contenimento dei costi. Il venir meno del ruolo svolto dalla filiale e il mutamento delle caratteristiche del mercato focalizzano l'attenzione degli istituti di credito sulle modalità di offerta fuori sede, sul potenziamento di canali distributivi che si avvalgono di collaboratori esterni. All'interno di questo contesto si inserisce la figura del mediatore creditizio. 2. LA DISCIPLINA DEI MEDIATORI CREDITIZI L'art. 1754 del c.c. definisce la figura del mediatore come colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. La figura del mediatore ha subito molte trasformazioni nel corso degli anni, a seguito di numerosi mutamenti del contesto economico e, conseguentemente, normativo. Il mediatore deve essere in grado di capire i bisogni e le possibilità della clientela, svolgendo la propria attività in maniera professionale. Di conseguenza il compito del mediatore è quello di mettere in contatto le parti dell'affare, senza presentare interessi nell'operazione da compiere. Sulla base dell'art. 1755 c.c. il mediatore ha diritto al compenso, se l' affare si è concluso per effetto del suo intervento, a carico di entrambe le parti, qualora non vi siano patti, tariffe od usi che stabiliscano diversamente. I mediatori creditizi sono dei soggetti qualificati iscritti in un apposito Elenco, che professionalmente fungono da tramite o svolgono attività di consulenza tra banche o intermediari finanziari e la potenziale clientela, per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ed attività connesse. Queste figure si caratterizzano per imparzialità ed equidistanza, poiché nello svolgere la loro attività non presentano legami di dipendenza, collaborazione o rappresentanza con gli intermediari che conferiscono l'incarico. L' obiettivo principale del mediatore è quello di individuare le migliori offerte disponibili sul mercato e di indirizzare il cliente verso quelle più consone alle caratteristiche dello stesso (es. tasso di finanziamento migliore, tempi per la concessione del credito). I mediatori non possono svolgere attività promozionale o di collocamento per conto di banche o intermediari finanziari, erogare finanziamenti, gestire forme di pagamento o di incasso di denaro contante, gestire titoli di credito. Eventuali richieste di fido dovranno essere 3

inoltrate all'ente erogante e il mediatore potrà solo effettuare una prima istruttoria per velocizzare i tempi della concessione del credito. La proiezione del mercato del credito su un'ottica prettamente internazionale ha focalizzato l'attenzione degli intermediari sul potenziamento dei nuovi canali distributivi, avvalendosi sia di strumenti informatici (internet banking) sia di collaboratori esterni. Questi canali guidano gli operatori bancari su mercati che potrebbero risultare completamente sconosciuti, e non privi di rischi. Da ciò deriva l'intervento del legislatore, che nel corso degli anni ha cercato di definire, con sempre maggiore attenzione, la figura del mediatore e di tutti quei soggetti che partecipano all'offerta fuori sede, al fine di tutelare non solo l'intermediario, ma anche, e soprattutto, il consumatore finale che si avvale di tali strumenti. Nell ultimo ventennio la figura del mediatore creditizio ha subito numerose variazioni dal punto vista normativo. Il primo passo verso la definizione di tale figura si compie con la Legge 7 Marzo 1996 e con il relativo D.P.R. 28 Luglio 2000, n.287, regolamento di attuazione dell art. 16 della L. 7 Marzo 1996. Con questa legge viene stabilito che l attività di mediazione viene riservata ai soggetti iscritti in un apposito albo, tenuto presso il Ministero del Tesoro, che si avvale dell Ufficio Italiano Cambi (d ora in poi UIC ). Con il passare degli anni, vista la grande valenza che la figura del mediatore assume all interno delle reti distributive degli intermediari, viene introdotto nel nostro ordinamento il Provvedimento UIC 29 Aprile 2005, con il quale vengono disciplinate le procedure da seguire per l iscrizione, la cancellazione e la sospensione dall Albo e vengono definite le regole per quanto concerne gli adempimenti in merito alla trasparenza delle condizioni contrattuali. Ultimo, ma non per importanza, è il Decreto legislativo 13 Agosto 2010, n.141, emanato per dare attuazione alla Direttiva comunitaria n. 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito dei consumatori. Lo scopo del D. Lgs. 141/2010 è quello di definire la professionalità e la responsabilità delle figure degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, per cercare di fornire una maggiore tutela al consumatore. 2.1 Legge 7 Marzo 1996, art. 16. La figura del mediatore creditizio viene introdotta nell'ordinamento italiano con l'art. 16 della Legge 7 Marzo 1996 n. 108 Disposizioni in materia di usura, per cercare di regolamentare una figura che in passato aveva dato vita a numerosi fenomeni ascrivibili al reato di usura. Ai sensi del primo comma di tale articolo l'attività di mediazione o di consulenza nella concessione dei finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è riservata ai soggetti iscritti in un apposito albo istituito presso il Ministero del 4

tesoro, che si avvale dell'ufficio italiano dei cambi. Aver riservato tale attività esclusivamente ai soggetti iscritti in appositi elenchi ha di fatto legittimato la figura del mediatore creditizio, qualificandolo sulla base dell'oggetto della mediazione. Come si deduce dal primo comma del predetto articolo l'attività del mediatore si limita esclusivamente alla mera consulenza, vietando in maniera categorica qualsiasi attività promozionale o di collocamento. L'accesso all'albo dei mediatori viene subordinato al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 109 del decreto legislativo 1 Settembre 1993 n. 385 (TUB), necessari per ricoprire le cariche di amministratore, sindaco e direttore generale negli intermediari finanziari. In particolare, tali cariche non possono essere ricoperte da coloro che: 1. si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall' art. 2382 c.c.; 2. sono stati sottoposti alle misure di prevenzione stabilite dalla legge 27 Dicembre 1956 n. 1423 o dalla legge 31 Maggio 1965 n.575, salvo gli effetti della riabilitazione; 3. sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori immobiliari, di strumenti di pagamento; alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V c.c.; alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica o per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore ai due anni per un qualunque delitto non colposo. Tale dettato stabilisce che nella pubblicità a mezzo stampa il mediatore deve obbligatoriamente indicare gli estremi dell'iscrizione all'albo. La legge 7 Marzo 1996, avendo introdotto la figura del mediatore creditizio nel nostro ordinamento, prevede anche delle sanzioni per gli operatori che nell'esercizio dell'attività di mediazione perseguono condotte illecite. Il comma 9 dell'art. 16 stabilisce che, chi nell'esercizio dell'attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie e finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con l'arresto fino a due anni ovvero con l'ammenda da quattro a venti milioni di lire. Quindi vengono introdotte sanzioni penali 5

sia per chi opera pur non essendo iscritto negli appositi albi, sia per chi indirizza una persona verso soggetti non autorizzati. Con la legge del 7 Marzo 1996 il legislatore non si preoccupa di stabilire i requisiti di professionalità che il mediatore deve possedere, definendo questa attività compatibile con l'esercizio di altre professioni. Nonostante l'ordinamento abbia definito la figura del mediatore creditizio e abbia imposto dei requisiti minimi necessari per lo svolgimento di tale attività, la potenziale clientela potrebbe ritrovarsi di fronte soggetti che non presentano le adeguate conoscenze economiche per lo svolgimento dell attività di consulenza. È importante porre in rilievo il fatto che, con tale dettato, il legislatore abbia definito la figura del mediatore creditizio e imposto requisiti di onorabilità per l esercizio di tale attività, ma questi potrebbero rivelarsi insufficienti per tutelare la clientela. 2.2 D.P.R. 28 Luglio 2000, n. 287 e Provvedimento UIC 29 Aprile 2005 Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 Luglio 2000, n. 287 è stato emanato per dare attuazione all art. 16 della L. 7 Marzo 1996. Il mediatore creditizio viene definito, dall art. 2 del succitato decreto, come colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione dei finanziamenti sotto qualsiasi forma. Tale regolamento è riuscito a delineare nello specifico la figura del mediatore creditizio e l oggetto caratterizzante l attività di mediazione creditizia, a differenza della L. 7 Marzo 1996 che presenta una definizione piuttosto vaga. Il mediatore, nello svolgimento dell attività, non deve essere legato da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza con nessuna delle parti. Il d.p.r. mette in risalto i principi di autonomia e indipendenza che il mediatore deve perseguire e fa esplicito diniego all erogazione di finanziamenti, ad ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante o altri mezzi di pagamento. Quindi si pone grande attenzione al concetto di indipendenza del mediatore, affinché l attività di consulenza non venga svolta in presenza di conflitto di interessi. I requisiti necessari per l iscrizione all Albo sono ancora più stringenti. Per le persone fisiche, oltre ai requisiti di onorabilità stabiliti dall art.109 TUB, è necessario che abbiano domicilio in Italia e che siano in possesso almeno di un diploma di scuola superiore, ovvero siano iscritti nei ruoli degli agenti in affari di mediazione. Invece, per le società, è necessario che abbiano sede legale in Italia, oppure sede legale all estero ma organizzazione stabile in 6

Italia; l oggetto sociale deve prevedere l attività di mediazione e i soggetti, che esercitano il controllo oppure svolgono attività di amministrazione della società, devono possedere i già citati requisiti di onorabilità previsti dall art. 109 del TUB. Inoltre, l attività di mediazione deve essere esercitata per il tramite di soggetti iscritti all Albo. L art. 6 del d.p.r stabilisce le modalità di cancellazione e di sospensione dall Albo. Ciò avviene quando il mediatore perde i requisiti di onorabilità oppure in mancanza degli adempimenti previsti dal Titolo VI del TUB in tema di disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali. Si può ravvisare come la tutela del risparmiatore assuma un importanza sempre maggiore all interno del contesto normativo. Sulla base di tali disposizioni, risulta evidente l importanza attribuita dal decreto al concetto di indipendenza e di neutralità del mediatore nello svolgimento dell attività di consulenza, rispetto all intermediario di riferimento. Ai sensi dell art. 5, comma 1, del d.p.r. 28 Luglio del 2000 è stato adottato il Provvedimento UIC 29 Aprile 2005, volto a definire le procedure per la richiesta di iscrizione, cancellazione e sospensione dall Albo, e le regole in merito agli adempimenti relativi alla trasparenza delle condizioni contrattuali. L iscrizione, la cancellazione o la sospensione dall Albo dipendono esclusivamente dalla sussistenza in capo al mediatore dei requisiti già menzionati. Con tale provvedimento l UIC, in quanto autorità di controllo, vuole definire le modalità e la documentazione necessaria per effettuare le richieste di iscrizione e cancellazione dall Albo, e i casi in cui è prevista la sospensione. Gli adempimenti stabiliti, in tema di trasparenza contrattuale, hanno lo scopo di rendere edotti i clienti circa gli elementi essenziali del rapporto (forme obbligatorie di pubblicità e informazione precontrattuale), di definire i requisiti di forma e di contenuto dei contratti, di definire aspetti comportamentali che il mediatore deve perseguire nello svolgimento dell attività fuori sede. Con tale provvedimento viene stabilito che il mediatore deve fornire al cliente: - l avviso contenente i diritti e i principali strumenti di tutela a suo favore; - il foglio informativo che contiene informazioni sul mediatore, spese, provvigioni e rischi derivanti dal servizio richiesto; - copia del contratto, prima della conclusione di quest ultimo; - documento di sintesi delle condizioni contrattuali, insieme al testo del contratto di mediazione. 7

Si deduce come l obbiettivo di tale provvedimento sia quello di tutelare la parte debole del contratto di mediazione, imponendo ai mediatori gli stessi adempimenti, in tema di trasparenza delle contrattazioni, previsti per gli intermediari di riferimento. 8

2.3 La nuova disciplina: Decreto Legislativo 13 Agosto 2010, n. 141 Il Decreto Legislativo 141/2010 ha lo scopo di recepire nel nostro ordinamento la Direttiva Comunitaria 2008/48/CE, la quale apporta numerosi cambiamenti in tema di credito al consumo. Notevoli sono i mutamenti in tema di trasparenza e correttezza dei rapporti intrattenuti, dagli intermediari e dalla propria rete distributiva, con la clientela, ridisegnando la figura di mediatore creditizio e di agente in attività finanziaria. L art.11 del D. Lgs. 141/2010, al fine di rendere operativa la nuova disciplina, inserisce nel TUB il Titolo VI bis, in riferimento alle nuove figure di mediatore creditizio e di agente in attività finanziaria (artt. 128 quater-128 quaterdecies). L art. 128 sexies definisce mediatore creditizio colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. È necessario che il mediatore sia iscritto in un apposito Organismo per poter svolgere la propria attività. Con tale dettato viene cancellato l Albo tenuto dall UIC, confluito nel 2008 in Banca d Italia, e viene istituito un Organismo ad hoc. Viene riconosciuta al mediatore la possibilità di compiere attività connesse o strumentali, ma è necessario che il tutto si svolga senza che il soggetto sia legato con alcuna delle parti da rapporti di collaborazione o altri legami, nel rispetto del principio di indipendenza. Sulla base del d. Lgs 141/2010, l iscrizione all apposito Organismo è subordinata al possesso di determinati requisiti: il mediatore deve costituirsi in forma di società di capitali e, così come disciplinato dall art. 2327 c.c., deve essere versato un capitale non inferiore ai centoventimila euro; sede legale in Italia o stabile organizzazione nel territorio italiano, per i soggetti comunitari; possesso da parte dei soggetti che svolgono attività di controllo, amministrazione e direzione della società dei requisiti di onorabilità e professionalità, previo superamento di un apposito esame; stipula di una polizza di assicurazione per i danni arrecati nell esercizio dell attività di mediazione da condotte proprie o di terzi; possesso di una casella di posta elettronica e firma digitale. Come nella precedente disciplina, il mediatore non può né concludere contratti con la clientela né erogare finanziamenti o incassare ogni forma di pagamento. 9

Con il recepimento della Direttiva comunitaria, è vietata la contestuale iscrizione nell elenco dei mediatori e degli agenti in attività finanziaria; i dipendenti e i collaboratori di banche non possono svolgere attività di mediazione o esercitare controllo e attività di amministrazione in società di mediazione. L art. 128 undecies prevede la costituzione di un apposito Organismo avente una propria autonomia statutaria, finanziaria ed organizzativa per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, e dotato di poteri sanzionatori. Sulla base di tale articolo è stato costituito l OAM, acronimo di Organismo degli agenti e dei mediatori, il quale agisce a partire dal 31 Ottobre del 2012. I mediatori devono comunicare all OAM l elenco dei propri dipendenti e attestare che questi siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dal D. Lgs, ma anche per i dipendenti l iscrizione sarà subordinata al superamento di una prova valutativa. Inoltre, le società di mediazione risulteranno responsabili in solido dei danni arrecati dai propri dipendenti o dai collaboratori, di cui si avvalgono per lo svolgimento dell attività di mediazione. 2.4 Le finalità della riforma Tutti i punti che interessano la nuova riforma della figura del mediatore creditizio, perseguono particolari obiettivi. L obbligo di stipula di una polizza assicurativa, a carico del mediatore, per i danni arrecati in seguito allo svolgimento dell attività di mediazione, ha lo scopo di introdurre maggiore responsabilità e prevenire condotte lesive nei confronti della clientela. Il mediatore, qualora si avvalga di collaboratori, per i danni causati da questi nello svolgimento dell attività, risulterà obbligato in solido. Un maggior grado di responsabilizzazione dovrebbe mitigare la possibilità che il mediatore persegua condotte lesive nei confronti della parte debole della contrattazione. Da ciò potrebbe derivare una consulenza più trasparente, con riferimento alle condizioni contrattuali, e prossima a principi di buona fede. L impossibilità della contestuale iscrizione nell albo dei mediatori e degli agenti ha l obiettivo di dare un immagine più professionale a queste figure. Sulla base della precedente disciplina l esercizio dell attività di consulenza poteva essere anche contestuale allo svolgimento di altre professioni. Questo fenomeno, spesso, determinava il nascere di conflitti di interesse tra le attività, a discapito della qualità della consulenza prestata. Inoltre, non è consentito alle società di mediazione di detenere, anche indirettamente, quote partecipative in società di intermediazione, al fine di garantire il rispetto del principio di indipendenza del mediatore. In tale ottica si colloca l impossibilità, per i dipendenti o i collaboratori degli 10

intermediari, di avere il controllo o esercitare attività di amministrazione di società di mediazione. Vengono introdotti maggiori requisiti necessari per l iscrizione all OAM, soprattutto quelli professionali. Requisiti di onorabilità e professionalità erano già previsti dalla precedente disciplina, ma con il D. Lgs. 141/2010 vengono introdotti maggiori requisiti professionali, patrimoniali ed informatici. In particolare, coloro che intendono iscriversi all Organismo devono essere in possesso almeno di un diploma di scuola secondaria superiore, avere un adeguata formazione di carattere economico e aver superato un apposito esame stabilito dall OAM. Sono esonerati dallo svolgimento della prova d esame i mediatori iscritti all Albo che abbiano svolto per tre anni, in maniera continuativa, l attività di mediazione. I mediatori, per svolgere l attività di consulenza, dovranno affiliarsi alle società di mediazione in possesso dei requisiti patrimoniale succitati, vietando la possibilità di svolgere in proprio tale attività. Il rafforzamento dei requisiti professionali non ha solo lo scopo di rendere più selettivo l ingresso all esercizio di tale professione, ma vuole anche tutelare il cliente fornendo una consulenza più qualificata. La riforma mira a introdurre nel mondo finanziario consulenti che sappiano scegliere forme di investimento consone al profilo finanziario del cliente, poiché quest ultimo, spesso, non gode delle conoscenze economico-finanziarie necessarie. Per quanto concerne la consulenza finanziaria il legislatore europeo si era già mosso verso questa direzione con l emanazione della Direttiva 2004/39/CEE (c.d. MiFID ), con effetto dal 1 Novembre 2007. Con il recepimento di tale direttiva il servizio di consulenza viene compreso tra i servizi di investimento, implicando maggiori responsabilità. La MiFID definisce l attività di consulenza come la prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore di servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è adatta al cliente e alle caratteristiche dello stesso. Qualora sia diffusa attraverso canali di distribuzione, la raccomandazione perde la caratteristica di personalizzazione. Quindi è necessario che l attività di consulenza sia determinata e specifica per ogni cliente e per ogni servizio offerto. Il consistente intervento legislativo nel campo della consulenza finanziaria dimostra come l attenzione del legislatore, nei confronti del soggetto meno informato della contrattazione, sia cresciuta in maniera esponenziale. 11

3. MODALITÁ DI COLLOCAMENTO DEI PRODOTTI FINANZIARI Il mediatore creditizio promuove i prodotti finanziari degli intermediari di riferimento sulla base di una convenzione stipulata, purché il contenuto di questa non comprometta il principio di indipendenza e neutralità del mediatore. Infatti, devono essere evitate clausole che impongano l esercizio dell attività di mediazione in via esclusiva per la banca con la quale è stata stipulata la convenzione. Lo scopo di tali convenzioni è quello di delimitare l operatività del mediatore e di standardizzare i prodotti offerti alla potenziale clientela. L attività del mediatore si sostanzia, in concreto, nella raccolta delle richieste di finanziamento firmate dal cliente, nel compimento di una prima fase di istruttoria e nell inoltro della richiesta alla banca erogante il finanziamento. Con l attuazione del D. Lgs. 141/2010 diventano più specifiche e stringenti le norme relative all informazione precontrattuale, alla pubblicità, alle comunicazioni da rendere al cliente, al calcolo del Taeg, alle responsabilità nella valutazione del merito creditizio 3. I destinatari di tale dettato legislativo sono gli istituti di credito e finanziari, questi ultimi definiti dall art. 121, comma 1 del TUB, come qualsiasi soggetto, diverso dal finanziatore, che dietro un corrispettivo economico assiste il cliente nella conclusione del contratto, presenta proposte di credito ai consumatori o stipula contratti in nome e/o per conto del finanziatore. Sulla base dell articolo appena enunciato, la normativa esposta nel D.Lgs. trova applicazione anche per la figura del mediatore. I mediatori creditizi devono osservare gli stessi obblighi di trasparenza previsti per gli intermediari committenti, poiché costituiscono parte integrante del processo di offerta dei prodotti. È necessario, di conseguenza, che i mediatori ispirino il loro comportamento a principi di buona fede e correttezza. Per quanto concerne la trasparenza delle informazioni fornite al cliente, assume valenza cruciale l informativa precontrattuale e le forme di pubblicità messe a disposizione del consumatore finale. Prima della stipula del contratto di mediazione, il mediatore deve fornire al cliente: - l avviso contenente le principali norme di trasparenza, i diritti e gli strumenti di tutela a favore del cliente; - il foglio informativo, contenente informazioni sul mediatore, sul costo della mediazione, sugli oneri e sui rischi relativi all attività; - la copia completa del contratto di mediazione; 3 FANTETTI, F. R., 2011. Da agenti e mediatori un credito ai consumatori più trasparente. Diritto e Pratica delle Società, n. 4 (Aprile), 18-23. 12

- il documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, insieme al testo del contratto. Nell avviso il mediatore deve fare esplicito richiamo all impossibilità di concludere contratti di finanziamento, erogare finanziamenti per conto di intermediari finanziari, incassare qualsiasi forma di contante. La struttura dei fogli informativi deve essere di facile interpretazione, in maniera tale da facilitare il confronto tra diverse offerte, da parte del cliente. Dopo aver adempiuto a questi obblighi il mediatore deve adempiere alle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali previste per le banche e gli intermediari finanziari nell offerta di prodotti alla clientela. In particolare, i mediatori devono: - ricevere dalla banca la documentazione necessaria per adempiere agli obblighi di pubblicità a proprio carico; - consegnare al cliente l avviso contenente le principali norme di trasparenza e il foglio informativo relativo all operazione di finanziamento offerto; - acquisire dal cliente un attestazione dell avvenuta consegna della documentazione. Gli obblighi di trasparenza in fase precontrattuale, in capo al finanziatore e al mediatore, hanno lo scopo di consentire al cliente una scelta consapevole e più consona alla propria posizione finanziaria; infatti, sulla base di tali disposizioni, il Taeg deve essere comprensivo di tutti i costi derivanti dall operazione di finanziamento, tra cui la provvigione spettante al mediatore. Una volta raccolta la richiesta di finanziamento da parte del cliente, il mediatore effettua un primo scoring circa il merito creditizio del potenziale cliente e l eventuale congruità del prodotto richiesto con la propria posizione finanziaria. L analisi svolta dal mediatore ha il mero scopo di velocizzare il processo di affidamento, poiché l esito circa l affidabilità del cliente spetta esclusivamente alla banca erogante. Tutta la documentazione raccolta dal mediatore e il suo parere sulla fattibilità dell operazione vengono inoltrati all intermediario di riferimento, il quale avvierà le opportune valutazioni circa la solvibilità e l affidabilità del cliente sulla base di banche dati e centrali rischi. Il mediatore maturerà il diritto alla provvigione solo se, ottenuto un parere di fattibilità positivo, il finanziamento viene erogato a favore del cliente (buon esito dell affare). Qualora il parere risulti negativo, il mediatore non maturerà alcun diritto alla provvigione. 13

Lo scopo della riforma introdotta dal D. Lgs. 141/2010, per quanto concerne le modalità di offerta dei prodotti, ha lo scopo di rafforzare la trasparenza nelle comunicazioni pubblicitarie e in fase precontrattuale. L imposizione in capo ai mediatori e a tutti i soggetti che partecipano al processo di concessione del credito dei medesimi obblighi previsti per il finanziatore, ha l obbiettivo di responsabilizzare tutte le parti e di incrementare la tutela del consumatore. Tutto ciò assottiglia notevolmente il divario informativo, derivante dalla scissione di responsabilità tra il soggetto finanziatore e il proponente del prodotto, tra le parti contraenti. 14

4. MEDIAZIONE CREDITIZIA ED EVIDENZE EMPIRICHE L analisi descritta di seguito ha lo scopo di analizzare i fattori determinanti della crescita esponenziale del numero dei mediatori creditizi negli ultimi anni. L indagine, condotta da membri di Banca d Italia, si focalizza principalmente nel periodo compreso tra il 2004 e il 2008, anno in cui viene emanata la Direttiva Comunitaria 2008/48/CE. Tale analisi non può essere estesa anche agli ultimi anni, poiché non si dispone di evidenze empiriche circa gli effetti derivanti dall attuazione del D. Lgs. 141/2010, dato che quest ultimo è entrato a pieno regime solo negli ultimi mesi del 2012. Lo scopo dell indagine è quello di dimostrare che in Italia esiste un legame tra la diffusione dei mediatori creditizi e le caratteristiche socio-economiche del territorio preso in considerazione, oltre che al livello di bancarizzazione dello stesso 4. Al 31 Dicembre 2008 il numero di soggetti iscritti all Albo dei Mediatori era di 107.643 (98.614 persone fisiche e 9.029 persone giuridiche), mentre nel 2009 e nel 2010 la crescita è risultata piuttosto limitata, riflettendo gli effetti della nuova riforma introdotta dal D. Lgs. 141/2010, il quale prevede norme più stringenti per l accesso all organismo preposto (OAM). La Figura 1 5 mostra l andamento delle istanze di iscrizione nel periodo 2007/ 2010. Figura n. 1 Fonte: Banca d Italia, 2011. 4 TURTURRO, R., PIANI, E., 2010. Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi: un analisi empirica. Bancaria, n.10, 60-69. 5 Fonte: BANCA D ITALIA, Giugno 2011. Relazione al Parlamento e al Governo. Roma. Disponibile su <http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relapago/2011/rel_parlamento_governo_2011.pdf>. 15