Le Organizzazioni internazionali come enti a soggettività parziale Corso di Diritto internazionale (A.A. 2008/2009) Andrea Caligiuri
1. DEFINIZIONE Convenzioni di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 e sul diritto dei trattati tra Stati e organizzazioni internazionali e tra organizzazioni internazionali del 1986: per il termine organizzazione internazionale si intende una organizzazione intergovernativa (art.2, 2 i) Rapporto della CDI 2003 Capitolo IV Responsabilità delle organizzazioni internazionali: Ai fini del presente progetto di articoli, si intende per organizzazione internazionale ogni organizzazione istituita da un trattato o da altro strumento retto dal diritto internazionale e dotata di una personalità giuridica internazionale propria. Oltre che da Stati, un organizzazione internazionale può comprendere tra i suoi membri degli enti diversi da Stati (art.2)
2. SOGGETTIVITA INTERNAZIONALE nella giurisprudenza della C.I.G Parere relativo alle riparazioni per i danni subiti dai funzionari delle NU nel corso del servizio prestato per le Nazioni Unite (1949): la Corte arriva alla conclusione che l Organizzazione è un soggetto di diritto internazionale. Questo non equivale a dire che l Organizzazione sia uno Stato, il che certamente essa non è, o che la sua personalità giuridica, i suoi diritti e i suoi obblighi siano gli stessi che quelli di uno Stato. (...) Allorché uno Stato possiede, nella loro totalità, i diritti e i doveri riconosciuti dal diritto internazionale, i diritti e i doveri di un ente quale l Organizzazione devono dipendere dai suoi fini e dalle sue funzioni, enunciate o implicite nel suo atto costitutivo e sviluppate nella prassi
segue Parere relativo all interpretazione dell accordo del 25.03.1951 tra OMS e Egitto (1980): l organizzazione internazionale è un soggetto di diritto internazionale, vincolato in quanto tale da tutti gli obblighi che derivano dalle regole generali del diritto internazionale, dal suo atto costitutivo e dagli accordi di cui è parte
segue Parere sulla liceità dell utilizzo di armi nucleari da parte di uno Stato in un conflitto armato (1996): La Corte ha appena bisogno di ricordare che le organizzazioni internazionali sono dei soggetti di diritto internazionale che non godono, al contrario degli Stati, di competenze generali. Le organizzazioni internazionali sono governate dal principio di specialità, cioè dotate dagli Stati che le creano di competenze d attribuzione
nella giurisprudenza italiana Secondo la Corte di Cassazione, sentenza Cristiani c. Istituto latinoamericano (1985), la personalità giuridica di un Organizzazione si fonda sulla posizione effettiva di tale ente nella comunità internazionale: - l Organizzazione deve costituire un unità collettiva distaccata dagli Stati membri ; - deve essere composta di organi sociali che non solo sono distinti da quelli propri di ciascuno Stato membro, ma non hanno neppure il carattere di organi comuni a tutti i membri e sono, quindi, organi propri dell organizzazione
Personalità giuridica di diritto interno Nei trattati istitutivi è generalmente prevista soltanto la personalità di diritto interno secondo due formule: la più generica, che parla della capacità necessaria per il raggiungimento degli obiettivi dell organizzazione e per l esercizio delle sue funzioni (es. ONU, WHO, ICAO); la più specifica che prevede in particolare la capacità di contrattare, di acquistare e disporre di beni mobili ed immobili e di promuovere azioni giudiziarie (es. ILO, BIRS, FMI, CE) Esempi: - Articolo 104 Statuto ONU - Articolo 282 TCE
3. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA PERSONALITA GIURIDICA INTERNAZONALE - Potere di stipulare trattati internazionali - Godimento di immunità e privilegi - Diritto alla protezione funzionale
Potere di stipulare trattati internazionali Tipologia di accordi: - Accordi di sede - Accordi sulle immunità e i privilegi dell organizzazione e dei suoi funzionari
segue: modalità di conclusione degli accordi Convenzione sul diritto dei trattati fra Stati e organizzazioni internazionali e fra organizzazioni internazionali del 1986 (non in vigore): la capacità di una organizzazione internazionale di concludere trattati è disciplinata dalle regole di detta organizzazione (art.6); Per norme dell organizzazione devono intendersi le norme statutarie, le decisioni e le risoluzioni adottate sulla base delle norme medesime, e la prassi consolidata dell organizzazione (art.2, 1 j); la violazione manifesta di una norma d importanza fondamentale dell organizzazione sulla competenza a stipulare comporta l invalidità del trattato (art.46).
Immunità e privilegi dell Organizzazione secondo alcune tesi della dottrina => le immunità ed i privilegi sarebbero stati inizialmente concessi alle organizzazioni internazionali sulla base di una interpretazione analogica della norma di diritto internazionale generale sulla immunità degli Stati e solo in seguito si sarebbe formata una norma consuetudinaria autonoma. Tale norma autonoma sarebbe stata poi ribadita da convenzioni come quella sui privilegi e immunità delle NU del 1946 e quella sui privilegi ed immunità degli Istituti specializzati del 1947, che avrebbero in sostanza un valore dichiarativo e non costitutivo => i privilegi ed immunità delle organizzazioni internazionali non sono ricollegabili alla eventuale soggettività di diritto internazionale delle organizzazioni, ma all obbligo di cooperazione tra gli Stati membri a favore delle organizzazioni internazionali da essi create, aventi o meno soggettività internazionale. Si tratta di un obbligo che vincola ogni Stato membro nei confronti degli altri Stati membri e dell organizzazione e che si concretizza negli accordi di sede e negli accordi sulle immunità ed i privilegi delle organizzazioni. Quanto agli Stati terzi, la concessione di privilegi e immunità ad una organizzazione avviene solo nei limiti di quanto previsto da appositi accordi internazionali, che tali Stati terzi concludono su base volontaria
segue inviolabilità della sede libero accesso alla sede privilegi fiscali immunità dalla giurisdizione civile per gli atti jure imperii
in particolare: immunità nelle controversie di lavoro Corte di Cassazione italiana (S.U. civ.), sentenza n. 20995/2005: non è sicura la formazione di una norma internazionale generale che garantisca l immunità alle organizzazioni internazionali in possesso di personalità giuridica internazionale; privilegi e immunità spettanti a queste possono derivare così solo da specifiche fonti scritte (convenzioni tra Stati membri dell organizzazione; accordi di sede) e per il tramite dell art. 11 Cost.; tuttavia l immunità dalla giurisdizione di un organizzazione internazionale (nella fattispecie era l Istituto Universitario Europeo), in deroga all art. 24 Cost., non può fondarsi su una convenzione, a meno che quella stessa convenzione, che prevede la sottrazione della cognizione di situazioni giuridiche soggettive al giudice italiano, non si preoccupi di assicurare la tutela di quelle stesse situazioni dinanzi ad un giudice imparziale e indipendente, sia pure scelto con criteri e procedure diverse da quelle vigenti nell ordinamento italiano
segue Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani: la Corte ha ammesso, in principio, il trasferimento di competenze statali a favore delle organizzazioni internazionali di cui gli Stati parti della Convenzione sono membri, sempre che i diritti fondamentali dell individuo ricevano, all interno di tali organizzazioni, una protezione equivalente a quella prevista negli ordinamenti nazionali (caso Beer e Regan c. Germania - sentenza 18 febbraio 1999; caso Waite e Kennedy c. Germania - sentenza 18 febbraio 1999; caso Bosphorus c. Irlanda - sentenza 30 giugno 2005)
segue Va notato che varie organizzazioni internazionali hanno creato appositi tribunali interni per derimere le controversie nascenti dai rapporti di lavoro (es. Tribunale Amministrativo dell ONU; Tribunale Amministrativo dell OIL; Tribunale della funzione pubblica dell UE). In altre organizzazioni internazionali vi sono, invece, degli Ombusdman che svolgono solo funzioni di mediazione e conciliazione nelle controversie di lavoro (es. OMS, UNESCO, FMI, Banca Mondiale).
Immunità dei funzionari Gli Stati membri di ciascuna Organizzazione concludono generalmente appositi accordi circa le immunità da garantire ai funzionari internazionali. Le immunità garantite sono, generalmente, quelle riconosciute, in base al diritto consuetudinario, agli agenti diplomatici Se lo Stato ospite viola l obbligo di proteggere con azioni preventive o repressive il funzionario, l Organizzazione agisce in protezione funzionale
Definizione di organi e agenti dell organizzazione - gli organi sono individuati dal trattato istitutivo - Parere relativo alle riparazioni per i danni subiti dai funzionari delle NU nel corso del servizio prestato per le Nazioni Unite (1949): la Corte intende il termine agente nel senso più ampio, indicando con esso chiunque, funzionario remunerato o no, impiegato a titolo permanente o no, incaricato da un organo dell Organizzazione di esercitare, o di aiutare ad esercitare, una delle sue funzioni, in breve ogni persona attraverso la quale l Organizzazione agisce
Protezione funzionale il caso Bernadotte Parere relativo alle riparazioni per i danni subiti dai funzionari delle NU nel corso del servizio prestato per le Nazioni Unite (1949): nel caso in cui un agente delle Nazioni Unite subisce, nell esercizio delle sue funzioni, un danno che coinvolge la responsabilità di uno Stato membro dell Organizzazione, le Nazioni Unite in quanto Organizzazione ha la capacità di presentare contro il governo responsabile de jure o de facto un reclamo internazionale in vista di ottenere la riparazione dei danni causati alle Nazioni Unite [e] alla vittima o ai suoi aventi diritto