REGOLAMENTO DEI DIRITTI DI ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI ED AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (Approvato con deliberazione n. 105 del 30.06.1997 del Consiglio Provinciale) Art. 1 Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni di cui al titolo V, art. 25 e seguenti, della L.R. n. 10 del 30/4/1991, disciplina le modalità di accesso ai documenti amministrativi della Provincia Regionale di Messina. Art. 2 SOGGETTI INTERESSATI I soggetti interessati, cittadini, rappresentanti di associazioni ed organismi vari per la tutela, di situazioni giuridicamente rilevanti per se stessi o per quanto rappresentato, possono accedere ai documenti ed atti amministrativi, cosi come definiti dall art. 25 della L.R. n. 10/91, salvo quanto previsto dalla succitata normativa. Art. 3 MODALITÀ DELLA RICHIESTA 1 - L istanza di accesso, redatta in carta semplice, sulla base del modello allegato sub a), indirizzata al Presidente della Provincia Regionale di Messina deve contenere le generalità del richiedente l indicazione delle rappresentanze, l esplicitazione dell interesse in relazione all accesso e le indicazioni del documento richiesto o comunque notizie per la sua individuazione. L istanza, comunque, deve essere motivata. 2 - L istanza di accesso, anche formulata in modo verbale, dai Consiglieri e dagli Assessori Provinciali, deve trovare accoglimento con la massima tempestività e, comunque, in ogni caso, entro e non oltre 24 ore. Art. 4 ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA 1 - La richiesta di accesso ai documenti amministrativi viene esaminata dal Responsabile del procedimento competente per materia che esprime parere sull accoglimento o meno della richiesta e ne da attestazione in calce all istanza autorizzata dal Dirigente. L atto di accoglimento della richiesta di accesso dovrà essere, tempestivamente, esaminato dall ufficio competente. 2 - L esercizio del diritto di visione dei documenti dovrà avvenire entro 7 gg. dalla richiesta, mentre il rilascio di copia entro il termine di 15 gg.
Art. 5 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO 1 - Il diritto di accesso si esercita mediante esame o estrazione di copia dei documenti amministrativi. 2 - L esame del documento è gratuito, ed avviene presso il settore competente. 3 - Il rilascio di copie di documenti, autorizzato con le medesime formalità di cui al comma precedente, è subordinato al pagamento della somma di. 500 a foglio, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo. Art. 6 PAGAMENTO DIRITTI DI ACCESSO 1 - I diritti previsti all art. 5 saranno introitati mediante l acquisto, da parte del richiedente, di bollini di pari importo, forniti dalla Provincia Regionale di Messina ed in carico del Responsabile del servizio. Il bollino sarà apposto in ogni singolo foglio ed annullato con il timbro rotondo dell Amministrazione. 2 - I bollini avranno le dimensioni di cm. 3,5 x cm. 4 e recheranno al centro lo stemma della provincia e nel lembo inferiore la cifra dell importo. Attorno la scritta Provincia Regionale di Messina, il colore predominante sarà il verde e le scritte in bianco. 3 - Al momento del ritiro dei bollini dalla tipografia sarà redatto, per carico all Economo, un verbale sottoscritto dal Segretario Generale e dal Ragioniere Generale in cui saranno specificatamente indicate la data, la quantità e il corrispondente totale importo. 4 - L Economo provinciale, a richiesta dei responsabili dei vari settori, consegnerà i bollini e, in tal senso, curerà un registro di carico e scarico, ed, a cadenza mensile, sarà effettuato il relativo rendiconto. L Economo curerà, altresì, le procedure di introito. Art. 7 LIMITAZIONI AL DIRITTO DI ACCESSO L eventuale rifiuto, differimento o limitazione dell accesso ai documenti amministrativi nei casi stabiliti dall art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, devono essere sempre motivati e comunicati al richiedente. Art. 8 DOCUMENTI SOTTRATTI ALL ACCESSO La Provincia Regionale di Messina, con Ordinanza Presidenziale motivata, ha la facoltà di sottrarre all accesso, di volta in volta, quei documenti, o parte di essi, nei quali ravvisi, per effetto della divulgazione la possibilità di arrecare danno o terzi e/o alla Provincia Regionale di Messina.
La Provincia Regionale di Messina si riserva, altresì la facoltà di differire, per il tempo strettamente necessario (30 gg.), l accesso ai documenti richiesti ove dalle loro conoscenze possa derivare ostacolo allo svolgimento dell azione amministrativa nell ipotesi di cui all art. 14 della L.R. n. 10/91. Art. 9 CATEGORIE DI DOCUMENTI INACCESSIBILI PER MOTIVI DI RISERVATEZZA DI TERZI, PERSONE. GRUPPI ED IMPRESE Ai sensi dell art. 8, comma s lett. d), del Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 ed in relazione all esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo, peraltro, ai medesimi, la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all accesso le seguenti categorie di documenti: a) accertamenti medico-legali e relativa documentazione relativi a dipendenti e loro familiari; b) documenti ed atti comunque relativi alla salute di dipendenti e loro familiari; c) documentazione attinente a procedimenti penali carico di dipendenti della Provincia Regionale di Messina; d) atti di gare in corso di svolgimento e comunque documentazione di imprese ed elaborati di liberi professionisti. Art. 10 DOCUMENTAZIONE PER L ACCESSO Le dichiarazioni ovvero le attestazioni rese per l esercizio del diritto di accesso potranno essere rese con le modalità di cui alla Legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Oggetto: Legge 7 agosto 1990, n. 241 e L.R. 30.4.1991, n. 10. Richiesta di accesso a documenti amministrativi. Data Al Sig. Presidente della Provincia Regionale di MESSINA _ l _ sottoscritt, nat_ a ( il, residente in, Via, in qualità di (legale rappresentante) CHIEDE di poter esaminare di estrarre copia semplice di ottenere copia autenticata del seguente documento amministrativo: Motivazione: Osservazioni dell Ufficio: Firma Data Il Responsabile del procedimento
Visto si autorizza: Il Dirigente del Settore Dichiaro di aver esaminato/ricevuto il documento sopra evidenziato. Data Firma Vista la sopraestesa richiesta; Ritenuto di non potervi dare accoglimento non consente la visione/il rilascio della copia, del documento richiesto. Ritenuto di non potervi dare accoglimento per differisce a tale data la visione/il rilascio, della copia del documento richiesto. Data Il Dirigente del Settore Visto: Il Segretario Generale