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Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 152/2015 Novembre/10/2015 (*) Napoli 19 Novembre 2015 Con la Circolare n. 170 del 13 ottobre 2015, l INPS ha riepilogato le norme di compatibilità e cumulabilità delle prestazioni di lavoro accessorio e dei compensi da esse derivanti, rispetto alle prestazioni di sostegno al reddito, alla luce delle novità introdotte in merito dal D.Lgs n. 81/2015. Come noto, l articolo 48 del D.lgs. 81/2015 stabilisce che, per prestazioni di lavoro accessorio, si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. L articolo suddetto chiarisce che, fermo restando il limite complessivo dei 7.000 euro, per anno civile, nei confronti di committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative rese col sistema dei buoni lavoro possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, anche essi rivalutati annualmente. Orbene, l INPS con la circolare n. 170 del 13 ottobre 2015 dopo aver descritto in maniera sintetica, l istituto del lavoro accessorio, chiarisce alcuni punti riguardanti la sua compatibilità e cumulabilità con le prestazioni a sostegno del reddito. 1

LAVORO ACCESSORIO E PRESTAZIONI DI SOSTEGNO AL REDDITO L INPS al punto 2 della circolare in esame ricorda che l'art. 48 del D.lgs. n. 81/2015, al secondo comma, prevede che prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese, "in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, anche essi rivalutati, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio." Da una attenta e sistematica lettura dell articolo suddetto, è chiaro, precisa l Istituto previdenziale, che l intento del legislatore è stato quello di consentire ai percettori di ammortizzatori sociali di rendere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di corrispettivo per anno civile, (dal 1 gennaio al 31 dicembre), per cui la norma deve essere interpretata, nell ottica costituzionalmente orientata di tutela del lavoratore, come applicabile anche alle fattispecie in esame sorte già nel periodo del 2015 precedente all entrata in vigore del D.lgs. 81/2015. COMPATIBILITÀ E CUMULABILITÀ DEL LAVORO ACCESSORIO L INPS con la circolare in esame compie una disamina circa la cumulabilità e compatibilità dell istituto del lavoro accessorio con le seguenti prestazioni a sostegno del reddito: Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con l indennità di mobilità; Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la NASPI; Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la disoccupazione agricola; Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la Cassa Integrazione Guadagni. 2

COMPATIBILITÀ E CUMULABILITÀ DEL LAVORO ACCESSORIO CON L INDENNITÀ DI MOBILITÀ. Dal 1 gennaio 2015 l'indennità di mobilità è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Per i compensi che superano detto limite, fino a 7.000 euro per anno civile, il reddito derivante dallo svolgimento del lavoro accessorio sarà compatibile e cumulabile con l'indennità di mobilità nei limiti previsti dall'art.9, co.9, della legge n.223/1991. Il beneficiario dell'indennità di mobilità è tenuto a comunicare all'inps, entro cinque giorni dall'inizio dell'attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di indennità di mobilità, il reddito presunto derivante dalla predetta attività nell'anno solare, a far data dall'inizio della prestazione di lavoro accessorio. COMPATIBILITÀ E CUMULABILITÀ DEL LAVORO ACCESSORIO CON LA NASPI. In merito alla compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la NASPI, l INPS rimanda al contenuto della circolare n. 142 del 29 luglio 2015, al punto 9.1, così come sotto riportato. L'indennità Naspi è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 per anno civile. Per i compensi che superano detto limite e fino a 7.000 per anno civile la prestazione Naspi sarà ridotta di un importo pari all'80% del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. Anche in questo caso, il beneficiario dell'indennità Naspi è tenuto a comunicare all'inps entro un mese dall'inizio dell'attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di Naspi, il compenso derivante dalla predetta attività. 3

COMPATIBILITÀ E CUMULABILITÀ DEL LAVORO ACCESSORIO CON LA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA. Analoga compatibilità, come sopra analizzata per le altre prestazioni al reddito, è prevista per i trattamenti di disoccupazione agricola. Unica precisazione, in tal caso, riguarda l applicazione della norma in argomento, in considerazione del fatto che l indennità di disoccupazione agricola viene richiesta ed erogata nell anno successivo a quello in cui si è verificato lo stato di disoccupazione. Pertanto, la cumulabilità con tale prestazione deve essere valutata con riferimento all eventuale attività di lavoro accessorio svolta nell anno di competenza della prestazione. COMPATIBILITÀ E CUMULABILITÀ DEL LAVORO ACCESSORIO CON LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI. Anche per la C.I.G., l INPS conferma l integrale cumulabilità, entro i 3.000 euro. Mentre per i compensi compresi tra i 3.000 e 7.000 euro per anno civile, si applica la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione. Quindi si avrà: per emolumenti da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000 euro annui, l interessato non sarà obbligato a presentare all INPS la comunicazione preventiva di cui all art. 8, co. 3 del D.Lgs. n. 148/2015; per emolumenti da lavoro accessorio superiore al predetto limite dei 3.000 euro, il beneficiario della prestazione dovrà presentare preventivamente la suddetta comunicazione, prima che il compenso determini il superamento del predetto limite, anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell anno;!!! ATTENZIONE!!! Per concludere l analisi della circolare in esame, si ricorda che il modulo attualmente in uso per la comunicazione di nuova attività lavorativa in corso di fruizione del trattamento di mobilità o C.I.G., è il mod. COD. SR83, scaricabile dal sito web dell'inps nella sezione modulistica. 4

Ad maiora IL PRESIDENTE Edmondo Duraccio (*) Rubrica riservata agli iscritti nell Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori ED/FC/GC 5