Proposta di legge n. 333/10^ di iniziativa del Consigliere regionale M. D'Acri recante:

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Consiglio regionale della Calabria Seconda Commissione Proposta di legge n. 333/10^ di iniziativa del Consigliere regionale M. D'Acri recante: "Norme per la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale da destinare alla vendita diretta" TESTO LICENZIATO DALLA SECONDA COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 2018 E SOTTOPOSTO ALL'ATTIVITA' DI DRAFTING

Relazione illustrativa. L'agricoltura contadina si basa sulla figura storica del contadino che svolge il suo lavoro applicando conoscenze e saperi di tecniche agronomiche a basso impatto ambientale. Questo metodo si fonda su due aspetti fondamentali : riproduzione dei mezzi di produzione ( terra, sementi, razze animali autoctone ) e tutela della biodiversità locale, da queste buone pratiche ne deriva quel valore aggiunto che contraddistingue il modello contadino dal modello agroindustriale. Oltre che ad una figura storica oggi questo modello può essere paragonato ad una concezione di resistenza di una pratica sociale che fronteggia i modelli di agricoltura industrializzati. Il settore agricolo ha subito con l'avvento della rivoluzione verde un processo di industrializzazione fondato sui liberi mercati, sull'accumulazione di profitto e sul modello di produzione intensiva grazie all'introduzione di tecniche agrochimiche. Questa rivoluzione subita del settore agricolo ha provocato una pressione sui sistemi locali e regionali di produzione alirrientare oltre che sui costi e ricavi, provocando cosi la marginalizzazione delle aziende medio/piccole. In Calabria con l'avvento della modernizzazione agricola ad essere emarginate sono state sopratutto le aree interne dove intere comunità si sono trasferite nelle zone maggiormente industrializzate. Il tipo di agricoltura che caratterizza questi territori è basato sulla multifunzionalità dove aziende di piccole dimensioni potrebbero trovare un ulteriore fonte di reddito dalla prima trasformazione dei prodotti aziendale senza avere dei costi e o effettuare degli investimenti che non sarebbero sopportabili dai fragile tessuto imprenditoriale. Le aziende che si rifanno al modello contadino sono di piccola scala, riconducibili ad una conduzione familiare, inserite nell'agrosistema locale dove la produzione è destinata all'autoconsumo o alla trasformazione nelle strutture locali per la successiva vendita diretta. In Calabria, più che nel resto del paese troviamo principalmente piccole aziende con una media di circa 5,13 ha che contribuiscono in modo importante alla produzione interna ma, a causa della ridotta superficie, trovano difficoltà ad interfacciarsi con i mercati subendo cosi una forte compressione della redditività aziendale. La presente proposta di legge opera nel quadro dei principi fissati dai regolamenti (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio ti. 178/2002, del 28 gennaio 2002, n. 852/2004 del 29 aprile 2004 e n. 853/2004 del 29 aprile 2004, oltre che di tutta la normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti al fine di ottenere prodotti sicuri. Sono fatte salve, quindi, le norme specifiche di settore. Le stesse piccole realtà di dimensione contadina contribuiscono, inoltre, alla difesa della campagna, delle zone montane altrimenti abbandonate e alla valorizzazione del paesaggio agricolo nel suo complesso. L'obiettivo è quello di tutelare, diversificare le piccole produzioni agricole e locali in analogia a quanto previsto con la legge regionale m 15 del 2009 e del regolamento regionale n. 8 del 2013 in materia di ittiturismo e pesca turismo nonché di conservare e preservare le tradizioni gastronomiche tipiche dei vari territori. La Regione mira, altresì, a sostenere (non con provvedimenti di carattere economico e finanziario) le piccole realtà produttive locali concorrendo a custodire antiche tradizioni, saperi, Sapori e prodotti agricoli locali. Non appare inutile sottolineare l'importanza dell'agricoltura su piccola scala il cui basso impatto ambientale consente colture diversificate ed un basso impiego di prodotti chimici e di pesticidi strettamente connessi ad una ragionevole riduzione di consumo di petrolio. Solo a fini esemplificativi e si citano le positive esperienze dei bio distretti o dei GAS. Normativa di riferimento Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004; Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004; D.Lgs. 18.05.2001 n.228 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i.. 1.r. Toscana n. 12 del 2018

Relazione tecnico finanziaria Come enunciato nell'art. 9, la presente pi. non comporta alcun nuovo o maggiore onere a carico del bilancio regionale ed ha mera natura onlinamentale per i motivi di seguito meglio specificati. Come si evince, infatti, dall'articolato della proposta di legge in questione (che detta disposizioni dirette a sostenere e preservare le piccole produzioni agricole e locali, ad agevolare la lavorazione, trasformazione ed confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva produzione aziendale) risulta che per le attività ivi previste la Regione non interviene ne con contributi finanziari ne con l'introduzione di nuovi capitoli di bilancio, ponendosi comeobiettivo quello di rispettare ed operare nel quadro dei principi fissati dai regolamenti (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 178/2002, del 28 gennaio 2002, n. 852/2004 del 29 aprile 2004 e n. 853/2004 del 29 aprile 2004, oltre che di tutta la normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti al fine di ottenere prodotti sicuri. Le attività amministrative, autorizzative e di controllo previste sono già istituzionalmente svolte dalle ASP e dai Comuni tramite i propri sportelli SUAP. La Regione, in qualità di organo legislativo, si adopera al fine di normare positivamente una parte dell'ordinamento giuridico al fine di offrire e creare la possibilità di crescita economica a piccole aziende già esistenti consentendogli di lavorare, trasformare, confezionare e vendere i prodotti di esclusiva provenienza aziendale. Anche per quanto attiene la lavorazione dei prodotti o le caratteristiche strutturali o igieniche dei locali di lavorazione, la Regione non prevede alcuna spesa a carico del bilancio regionale poiché le attività interessate fanno capo ad altri organismi ed enti pubblici a ciò già deputati.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria) Titolo : Legge regionale "Norme per la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale da destinare alla vendita. )9 La tabella I è utilizzata per individtiaree Classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento. Nella tolanna I va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata Nella colanna 2 si descrive con precisionela spesa Nella colonna 3 si Specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "Spesa d'investimento" Nella Colórind.4 si individua il carattere temporale della spesa: A " annuale, P " Pluriennale". Nella colonna 5 si indita l'ammontare previsto della spesa corrispondente. Tab. 1 - Oneri finanziari: Articolo Descrizione spese Tipologia Lo C 1 Non comporta spese perché indica gli obiettivi che la stessa intende perseguire. Il termine "sostenere" non è da intendersi in veste di aiuto economico-finanziario bensì solo al fine di tutelare il valore delle piccole realtà contadine nel segno della tradizione e della produzione locale. Non si prevede, infatti, alcun tipo di aiuto o provvidenza economico finanziaria a favore dei soggetti indicati nell'art. 2. 2 Non comporta spese poiché si limita ad indicare i soggetti destinatari della legge stessa 3 Non comporta spese poiché indica la normativa e le formalità burocratiche da rispettare al fine di avviare le attività di trasformazione e lavorazione dei prodotti Carattere Temporale A o P Importo

4 Non comporta spese in quanto indica i prodotti che potranno essere, lavorati; trasformati,e confezionati in azienda. 5 Non comporta spese. Tale articolo si riferisce ai locali aziendali e ai requisiti e alla destinazione elle gli stessi dovranno possedere. 6 Non comporta spese in quanto indica le condizioni da rispettare. durante lo svolgimento delle varie fasi di lavorazione dei prodotti. 7 Non comporta spese perché è di carattere ordina mentale prevedendo l'approvazione di un regolamento di attuazione e le linee Oda. 8 Non comporta spese perché si limita dìad indicare le sanzioni amministrative da irrogare nel caso di inosservanza delle disposizioni nella legge contenuta 9 E' la Clausola di invariatiia finanziaria IO Stabilisce l'entrata invigore Relazione tecnico finanziaria Come enunciato nell'art. 9, la, presente pd. non eomporta alcun nuovo -o maggiore onere a carico del bilancio regionale ed ha mera natura ordinamentale per i motivi di seguiturneglio specificati. Come si evince, infatti, dall'articolato della proposta di legge in questione (che detta disposizioni dirette a sostenere e preservare le piccole produzioni agricole e locali, ad agevolare la lavorazione, trasformazione ed confezionamento dei prodotti agricoli di.esclusiva produzione aziendale) risulta che per le annida ivi previste la Regione non interviene ne con contributi finanziari ne Con rintroduzione di nuovi capitoli di bilancio, ponendosi cotte obiettivo quelle di rispettare ed operare nel quadro dei principi.fissati dai regolamenti (CE) del Parlamento. europeo e del Consiglio n. 178/2002, del 28 gennaio.2002, n..852/2004 del 29 aprile 2004 e n. 853/2004 del 29

aprile 2004, oltre che di tutta la normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti al fine di ottenere prodotti sicuri. Le attività amministrative, autorizza tive e di controllo previste sono già istituzionalmente svolte dalle ASP e dai Comuni tramite i propri sportelli SUAP. La Regione, in qualità di organo legislativo, si adopera al fine di formare positivamente una parte dell'ordinamento giuridico al fine di offrire e creare la possibilità di crescita economica a piccole aziende già esistenti consentendogli di lavorare, trasformare, confezionare e vendere i prodotti di esclusiva provenienza aziendale. Anche per quanto attiene la lavorazione dei prodotti o le caratteristiche strutturali o igieniche dei locali di lavorazione, la Regione non prevede alcuna spesa a carico del bilancio regionale poiché le attività interessate fanno capo ad altri organismi ed enti pubblici a ciò già deputati. Criteri di quantificazione degli oneri finanziari, Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare: esatta determinazione: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale. stima parametriea: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari; tetto di spesa: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori; mancata indicazione: specificare le ragioni per cui si ritiene che ali oneri non sia determinati ed indeterminabili. Tab. 2 Copertura finanziaria: Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1. A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture: - l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale - riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; - nuovi o maggiori entrate; - imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista - altre forme di copertura Programma! capitolo Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Totale Totale / / / / /

Proposta di legge n. 333/10^ recante: "Norme per la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale da destinare alla vendita diretta" Art i (Obiettivi) 1. La presente legge stabilisce requisiti e procedure semplificate, in coerenza con gli obiettivi di flessibilità contenuti nel regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e nel regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale, finalizzati a sostenere e preservare le piccole produzioni agricole e locali, ad agevolare la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di allevamento di esclusiva produzione aziendale destinati alle degustazioni effettuate presso l'azienda e alla vendita diretta al consumatore finale con le modalità previste dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57). Art. 2 (Destinatari) 1. I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono: gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile; i coltivatori diretti di cui all'articolo 2083 c.c.; gli agricoltori iscritti alla Camera di commercio, industria e artigianato; le cooperative agricole che utilizzano esclusivamente il lavoro e i prodotti dei propri soci lavoratori; le reti d'impresa costituite esclusivamente dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d). Art. 3 (Avvio dell'attività) 1. Le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti di cui all'articolo 4, sono soggette a notifica sanitaria, da presentarsi ai competenti uffici dello sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune in cui ha

sede legale l'impresa o presso gli uffici SUAP del comune ove ha sede operativa l'impresa. L'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli, da effettuare tramite segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare al SUAP competente per territorio, si svolge nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 4 del d. Igs. 228/2001. Nel caso in cui la tipologia di attività preveda anche l'allevamento, l'operatore del settore alimentare (OSA) che inizia una nuova attività, oltre a quanto previsto al comma 1, provvede alla registrazione nella anagrafe zootecnica presso la Banca dati nazionale. Art. 4 (Prodotti) Le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento riguardano prodotti agricoli di allevamento di esclusiva produzione aziendale. Sono ammessi prodotti extra aziendali, quali sale, zuccheri, olio, aceto e similari, se tradizionalmente usati a fini conservativi. Art. 5 (Locali per la lavorazione e requisiti delle strutture) Le attività di cui all'articolo 4, comma 1, possono essere svolte presso i locali della propria azienda o abitazione. Le caratteristiche edilizie dei locali di cui al comma 1 rispettano quanto previsto dalla normativa per gli edifici a uso residenziale del comune in cui ha sede l'impresa anche tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici. La destinazione di un locale alle attività di cui all'articolo 4, comma 1, non determina la necessità di un cambiamento di destinazione d'uso dello stesso pur nel rispetto dell'attestazione di agibilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Per attività inerenti i prodotti di cui all'articolo 4, può essere utilizzata la cucina di civile abitazione, purché dotata delle caratteristiche igienico-sanitarie prescritte dal regolamento di cui all'articolo 7 e purché le lavorazioni e le trasformazioni avvengano in maniera distinta dall'uso ordinario del locale. I requisiti strutturali e igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature sono specificati con il regolamento di cui all'articolo 7, nel rispetto della normativa

statale e regionale in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e in coerenza con gli obiettivi di flessibilità di cui ai regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004. Trattandosi esclusivamente di produzione primaria, i requisiti sono quelli indicati dall'allegato I del regolamento (CE) 852/2004. Art. 6 (Condizioni di utilizzo del locale di lavorazione) 1. Per lo svolgimento delle diverse fasi di lavorazione dei prodotti di cui all'articolo 4 è consentito utilizzare uno stesso locale, nel rispetto delle procedure di autocontrollo redatto nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) e, comunque, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni: le attività siano effettuate in tempi diversi e intervallate da operazioni di pulizia e disinfezione, in modo da evitare pericoli per gli alimenti, con particolare riferimento alle contaminazioni crociate tra alimenti con diverso profilo microbiologico; le tempistiche e le modalità di preparazione e separazione degli alimenti rispettino le indicazioni sulle norme igienico- sanitarie. Art. 7 (Regolamento di attuazione e autocontrollo) 1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana: il regolamento di attuazione della presente legge, con cui sono definiti i requisiti strutturali e igienico-sanitari relativi alla lavorazione, trasformazione e confezionamento, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti (CE) 178/2002, 852/2004 e 853/2004. le linee guida relative alle procedure di autocontrollo secondo le modalità previste dai regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004. 2. Il regolamento di attuazione e le procedure di autocontrollo sono redatti in conformità ai principi e agli orientamenti stabiliti dal Piano regionale integrato dei controlli, di cui al decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Calabria n. 86 del 18 aprile 2018.

Art. 8 (Sanzioni) Chiunque non effettui la notifica sanitaria di cui all'articolo 3, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore). Chiunque non rispetti i requisiti strutturali e igienico-sanitari definiti nel regolamento di cui all'articolo 7 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Art. 9 (Clausola d'invarianza finanziaria) 1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Art. 10 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.