RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRAPANI. Il sottoscritto. ( ) il, residente. ( ), via. n., cod. fisc., PREMESSO



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Transcript:

RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRAPANI OGGETTO: Avviso di accertamento per infedele denuncia T.I.A. n. Il sottoscritto nato a ( ) il, residente a ( ), via n., cod. fisc., PREMESSO che in data gli veniva notificato l avviso di accertamento di cui all oggetto per un totale da pagare di comprendente somme per tariffa, t.a.p., sanzioni, interessi e spese di notifica relative alla TIA 2005-2006- 2007 per l utenza sita in ( ), via n., propone formale RICORSO nei confronti di Belice Ambiente SpA ATO TP 2 in liquidazione, ente impositore della Tariffa d'igiene Ambientale, in persona del suo rappresentante legale, con sede a Santa Ninfa, Centro Servizi Area Artigianale 91029 Santa Ninfa (Trapani) al fine dell annullamento dell atto impugnato ritenendolo illegittimo per i seguenti MOTIVI 1. Decadenza del potere impositivo. In base al disposto di cui all art. 1, co. 161, della Legge n. 296/06 (Legge Finanziaria 2007), gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a 1

pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie. Pertanto, il potere di richiedere il pagamento della TIA deve essere esercitato entro cinque anni dall'anno di imposta cui si riferisce l l avviso di accertamento impugnato. Nel caso di specie, questo è stata notificato ben oltre tale termine (notifica perfezionata nel 2012) previsto dalla norma su richiamata, essendo relativa a somme ritenute dovute anche per gli anni 2005. Tale norma, introdotta dal 1 gennaio 2007, riguarda tutti i tributi locali compresa la TIA in questione ed ha la sua ratio nell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici e nell'esigenza di tutelare il contribuente. E ciò in considerazione dei sovraordinati principi della necessità di non lasciare il contribuente e- sposto indefinitamente all azione esecutiva del fisco e della sottoposizione a termini perentori delle attività esecutiva. Pertanto, alla luce delle considerazioni su esposte, si eccepisce preliminarmente l'illegittimità della notifica dell avviso di accertamento impugnato, per violazione dei termini legali entro cui l'ente "apparentemente" impositore può richiedere il pagamento. 2. Illegittimità delle somme pretese per Iva. Dal combinato disposto degli artt. 2 e 19 del d.lgs 546/1992 si ricava la sussistenza della giurisdizione tributaria su taluni atti contenenti una pretesa tributaria, tra i quali appunto l'avviso di liquidazione. Ne deriva che in quanto atti aventi natura tributaria (Cass. Sez. civile I, 05/03/09 n. 5299, 5298, 5297, Corte di Cass. SS.UU. 8/3/06 n. 4895 e 9/8/07 n. 1752, Corte Costituzionale n. 238/2009 del 24/09/2009) non possano essere soggetti ad ulteriore tassazione, come riconosciuto con sentenza n. 238/2009 con cui la Corte Costituzionale ha riconosciuto la natura tributaria della Tariffa d'igiene 2

ambientale e, da ultimo, con sentenza della Corte di Cassazione (sent. n. 3756 del 9 marzo 2012) che ha ribadito che la tariffa rifiuti non deve essere assoggettata a Iva. Si tratta di un'entrata tributaria che, in quanto tale, non può mai costituire il corrispettivo di un servizio reso. Pertanto illegittima risulta essere l'iva richiesta su un tributo per il generale divieto del ne bis in idem e illegittimo è l atto è impugnato. 3. Richiesta illegittima per mancata istituzione e regolamentazione del tributo da parte del Consiglio Comunale. E oramai acclarato che le tariffe determinate dagli Ato e non dai Consigli Comunali sono illegittime (sentenze: CGA Regione Sicilia n.48/2009; TAR di Palermo n.2290/2007 e n.2295/2007 del 17/05/2007; TAR di Catania n.1245 del 7/7/2009). Anche codesta Commissione adita si è pronunciata nel merito con diverse sentenze, tra le altre la sent. n.153/2/08 del 15/10/2008, la sent. n. 89/01/11del 13/04/2011, la sent.n.08/04/12 del 22/02/2010 con la quale ha stabilito l illegittimità della tariffa determinata dall Ato-Belice Ambiente Spa dichiarando che tale potestà spetta al consiglio comunale ; la sentenza n. 278/03/11 depositata il 25.11.2011, con la quale la Commissione tributaria di Trapani ha accolto il ricorso proposto da un utente di Gibellina contro la Tariffa d igiene ambientale (T.I.A.) determinata per il 2005 dal Comune di Gibellina, annullando l atto impugnato sulla base di diverse motivazioni (mancata istituzione e regolamentazione della Tariffa d Igiene Ambientale da parte del Consiglio comunale, mancata approvazione del piano finanziario da parte del consesso civico, mancata assunzione del costo del servizio nel bilancio comunale, mancata disciplina dei criteri generali della tariffa di riferimento TIA come previsto dal D.P.R 158/99, l illegittimità del metodo di calcolo applicato dal Comune per determinare il quantum dovuto dagli utenti). 3

Quindi, è il consiglio comunale il legittimo ed esclusivo titolare della competenza a determinare la tariffa sia per l'anno d'imposta 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e seguenti, finché non interverranno le modifiche predisposte dal D.Lgs 152/06, previa espressa abrogazione della tariffa di cui all art.49 D.Lgs.22/97 e sulla base dei criteri fissati dal regolamento da emanarsi entro sei mesi. Tale regolamento non è stato ancora emanato e conseguentemente il D.Lgs152/06, relativamente al profilo della titolarità della determinazione della tariffa, non è mai entrato in vigore (come confermato recentemente dalla Commissione tributaria di Messina, sent. n. 58.11.08 del 5/2/08). Nel caso di specie, il Comune ove è ubicato l immobile non ha mai disciplinato, per gli anni 2005, 2006 e 2007, 2008c e 2009 i criteri generali della tariffa di riferimento né approvato il piano finanziario (come riconosciuto dalla richiamata sentenza della Commissione di Trapani n. 278/03/11 depositata il 25.11.2011). In mancanza di tali atti prodromici, l atto notificato è illegittimo perché si basa su tariffe determinate dalla società d ambito. Inoltre, (penultimo capoverso del 4 punto della sent.cga Regione Sicilia n.48/2009) Essendosi escluso in radice il potere della società d ambito di determinare (omissis.) la tariffa (omissis.), resta assorbita l ulteriore censura volta a contestarne l applicazione retroattiva (omissis.),in base al principio di irretroattività dell imposizione tributaria. 4. Mancata allegazione di atti endoprocedimentali - Violazione del diritto di difesa del Contribuente (Comm.Trib. Reg. Piemonte, Sez XXXI, sentenza del 31/10/2003, n.19). E noto come tra i requisiti essenziali dell accertamento vi sia l obbligo di una adeguata e congrua motivazione affinché l atto di contestazione assolva ad una funzione essenziale e insostituibile, che è quella di mettere in grado il contribuente di cono- 4

scere i rilievi mossi. La legge n 241/90 ha in generale disposto all art.3 che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato con l obbligo di allegazione o di produzione del contenuto essenziale degli stessi. Tale allegazione, oltre ad essere richiesta specificamente dall'art.7 Legge 212/2000 e dall'art. 42 del DP.R. 600/73, e' finalizzata alla tutela del diritto di difesa del contribuente che, nel caso della mancata allegazione, sarebbe penalizzato e diminuito, in quanto sottrae al contribuente la possibilità di contestare la ragione vera dell'atto impositivo. Nella fattispecie, nell accertamento impugnato non si capisce quale sia la base dati dalla quale sono stati attinti i metri quadrati accertati e quali siano stati i criteri di misurazione, in quanto, contrariamente a quanto riportato nel 10 rigo del testo dell avviso << Nel prospetto allegato viene dettagliato con il calcolo analitico delle aree assoggettate, >>, manca in realtà sia il calcolo analitico delle aree assoggettate, sia l identificativo catastale delle stesse, mentre nell avviso si dice soltanto, in maniera generica: <<Nell ambito della verifica incrociata delle banche dati in ns possesso, è emerso che la S.V. ha dichiarato, ai sensi dell art.7 del vigente Regolamento TIA, in modo errato gli immobili da Lei posseduti e/o utilizzati nel Comune>>. Ma a quale preciso immobile e a quale unità immobiliare catastale è riferito l accertamento non è dato sapere. Inoltre la Cassazione in una recente sentenza (22/03/2005, n 6201) ha anche chiarito che se nell avviso di accertamento viene effettuato un riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all avviso, e anche tale allegazione è mancante nell atto di accertamento. Infine, tra i requisiti previsti dall art.71 comma 2 del D.lgs 507/93 vi è l obbligo di indicare nella motivazione sia la tariffa che la relativa delibera d istituzione, cosa puntualmente disattesa dalla società Belice Ambiente SpA per il caso di specie. Quindi, sulla base delle argomentazioni esposte, l accertamento è nullo per la man- 5

cata allegazione degli atti endoprocedimentali che hanno portato alla determinazione dell'imposta. 5. Illegittimità dell accertamento per veridicità della denuncia presentata al Comune e conseguente inesistenza di infedele denuncia per la TIA. Il sottoscritto, illo tempore, in regime TARSU, presentava regolarmente presso il Comune denuncia del locale oggetto dell accertamento indicando la superficie tassabile relativamente alla propria abitazione (in relazione a quanto disposto dal regolamento TARSU del Comune ). Successivamente a far data dal 01/01/2005 tale denuncia veniva acquisita dalla Belice Ambiente che non comunicava al sottoscritto niente di nuovo in merito alla superficie a suo tempo dichiarata in relazione al nuovo Regolamento TIA di cui non si veniva a conoscenza perché mai pubblicato nelle forme di legge e mai reso noto ai cittadini. Oggi, a distanza di ben sette anni di applicazione del nuovo Regolamento e della nuova tariffa TIA, la società Belice Ambiente contesta l infedeltà dell anzidetta denuncia asserendo (nel 2 capoverso dell avviso) la S.V. ha dichiarato ai sensi dell art. 7 del vigente Regolamento TIA, in modo errato gli immobili da Lei Posseduti e/o utilizzati, quando, in realtà, il sottoscritto non ha mai reso dichiarazioni ai sensi del nuovo Regolamento TIA e, conseguentemente, non ha presentato nessuna infedele denuncia. Si rappresenta, peraltro, che la Tia - tanto nella versione del Dlgs 22 del 1997 (decreto "Ronchi", articolo 49), quanto nella versione del Dlgs 152 del 2006 ("codice ambientale", articolo 238) - non contempla obblighi di dichiarazione o di autotassazione (né altri obblighi tipici delle normative tributarie). Quindi, sulla base delle argomentazioni esposte, l avviso è da ritenere nullo non sussistendo l infedeltà della dichiarazione. 6

6. Illegittimità dell accertamento per violazione dell art. 12 del D.lgs n 473/97 del 18/12/1997 in materia di sanzioni. La Belice Ambiente nell irrogare le sanzioni, porta a conoscenza del contribuente la possibilità di aderire all accertamento entro 60 giorni dalla notifica, con diritto ad una riduzione del 30% (citando come sua fonte l art. 12 del proprio regolamento (non allegandolo). Tale comunicazione risulta errata ed fonte di ennesimo arbitrio: il sistema sanzionatorio vigente è regolato dal D.lgs n 473/97 del 18/12/1997 che all articolo 12 spiega che laddove il contribuente aderisce all accertamento entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, ha diritto ad una riduzione delle sanzioni ad un quarto delle stesse che tradotto in termini percentuali vuol dire una riduzione del 75% e non del 30 %. Quindi secondo la Belice Ambiente si dovrebbe pagare ben il 45% in più dovuto per le sanzioni di cui all accertamento. Peraltro, sulla base di quanto riportato al punto 5, sono immotivate sia la sanzione che gli interessi addebitati al lettore: la prima, infatti, presuppone un obbligo violato. I secondi, invece, postulano un obbligo di pagamento (in autotassazione) la cui scadenza è predeterminata (per legge, per contratto, per atto amministrativo) e sorge indipendentemente dalla richiesta che ne faccia il creditore. E palese come l accertamento sia illegittimo per evidente arbitrio e violazione di legge. Ritenuto quanto sopra, VOGLIA L ADITA COMMISSIONE annullare l atto impugnato e dichiarare che nulla deve il ricorrente in relazione alla TIA per gli anni 2005-2006-2007 per i motivi sopra esposti. Si rappresenta che codesto organo adito si è già pronunciato favorevolmente all'utente, in casi simili a quello esposto nel presente ricorso, con sentenza n. 7

295/02/11 depositata il 27/6/2011 sez. 2 e n. 2010/03/2011 depositata il 8.7.2011 sez. 3. Nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, disporre la massima rateazione delle somme richieste ed ordinare il pagamento del solo importo iscritto esente da sanzioni e interessi per i motivi meglio specificati nelle superiori argomentazioni. Con vittoria di spese e competenze di causa. Si dichiara che il valore della presente controversia è pari a euro. Pertanto, ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002, è dovuto il contributo unificato pari a. Il presente atto è copia confermo di quello notificato alla Belice ambiente Spa. Si allegano: 1) ricevuta invio ricorso alla Belice Ambiente; 2) copia dell avviso impugnato; 3) fotocopia del documento d'identità e del cod. fiscale. Luogo, data Firma del ricorrente 8