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COMUNE di RIPARBELLA Provincia di Pisa VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SESSIONE ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA Seduta del 13 Agosto 2015 Verbale n. 31 COPIA OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE I.R.P.E.F ANNO 2015 L'anno Duemilaquindici, il giorno tredici del mese di agosto alle ore 17.00 nella Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: COGNOME NOME Fantini Renzo Fusi Moreno Conforti Mirco Papini Valeria Regoli Lisa Mancini Emilio Lucibello Piani Alessandro Vittorio Assegnati n. In carica n. 7 7 CARICA Presente Sindaco Consigliere minoranza Consigliere minoranza Assente Presenti n. 5 Assenti n. 2 Partecipano altresì gli Assessori esterni: Giorgio Fiorella Signorini e Semprini Assiste all adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Castallo che provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Renzo Fantini nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza dell adunanza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato.

Relazione il sindaco sul contenuto della delibera. IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l art. 48, commi 10 e 11, della legge 27.12.1997, n. 449, che delegava il governo ad istituire l addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, a copertura degli oneri delle funzioni e compiti trasferiti ai Comuni, ai sensi del capo I della legge 15.03.1997, n. 59, con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali; Visto l art. 7, comma 3 bis della legge 15.03.1997, n. 59, aggiunto con l art. 1, comma 10, della legge 16.06.1998, n. 191; Richiamato il decreto legislativo 28.09.1998, n. 360, che istituisce a decorrere dal 1 gennaio 1999, l addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, ed in particolare dispone che: - con Decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e dell Interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l aliquota dell addizionale da applicare a partire dall anno successivo ed è conseguentemente determinata la equivalente riduzione delle aliquote IRPEF; - i Comuni possono deliberare la variazione dell aliquota dell addizionale che complessivamente non può eccedere 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti; la deliberazione può essere adottata anche in mancanza del decreto di cui al punto precedente, entro il 31 ottobre, con effetto dall anno successivo; - l addizionale è dovuta da tutti i soggetti tenuti per il medesimo anno al pagamento dell IRPEF, al Comune ove il contribuente ha il domicilio fiscale ovvero, per i redditi di lavoro dipendente o assimilato, al Comune ove il sostituto ha il domicilio fiscale alla data delle operazioni di conguaglio IRPEF; Vista la circolare del Ministero delle Finanze n. 247/E del 29.12.1999 ad oggetto: Legge finanziaria 2000 e altri recenti provvedimenti normativi di natura tributaria. Primi chiarimenti; Vista la Circolare del Ministero delle Finanze n. 289/E del 22.12.1998 - Addizionale Comunale all I.R.PE.F. Decreto Legislativo 28.09.1998, n. 360 - Pubblicazione delle deliberazioni comunali; Vista la Circolare del Ministero delle Finanze n. 241/E del 29.12.2000, pubblicata sulla G.U. n. 6 del 09.01.2001, che parzialmente modifica la precedente circolare n. 289/E; Visto l art. 2 comma 21 della legge 24.12.2003, n. 350; Visto il Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 31.05.2002 con il quale è stato individuato il sito informatico e le modalità per pubblicare le delibere dei Comuni relative all addizionale comunale all IRPEF; Atteso che, in materia di addizionale comunale all IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell aliquota, il

legislatore ha allentato i limiti disposti dall articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1 gennaio 2012 di incrementare l aliquota dell addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011); Richiamato in particolare l articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita: 11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può: variare l aliquota dell addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell 0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa; Dato atto che, questo comune, per l anno 2014, con deliberazione di G.M. n 48 del 24 Luglio 2014, esecutiva, ratificata in consiglio ha fissato l addizionale comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all art.1, commi 1 e 3 del D. Lgs. 28/09/1998 n.360, nella misura complessiva dello 0,2% (zero virgola due per cento) con esenzione per i soggetti passivi che hanno un reddito imponibile complessivo ai fini irpef, al netto degli oneri deducibili, fino ad 10.000,00 annui, con la precisazione che per i redditi superiori ad 10.000,00 annui l addizionale si applica sull intero reddito e non solo su quello eccedente la soglia di esenzione; Ritenuto necessario, nell ambito della manovra di bilancio per il triennio 2015-2017, in ogni caso confermare per l anno 2015 l aliquota dell addizionale di competenza comunale già determinata per l anno 2014;

Quantificato presuntivamente in 27.000,00 il gettito dell addizionale IRPEF derivante dall applicazione dell aliquota unica di cui sopra, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF relativi all anno d imposta 2012, messi a disposizione dal Ministero dell Economia e delle Finanze; Visto il T.U. approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; Visto lo Statuto Comunale; Visti i pareri allegati resi ai sensi dell art. 49 del T.U. approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; Con voti favorevoli n.4, n. 1 contrari (Mancini),e n. 0 astenuti su n. 5 Consiglieri presenti e votanti D E L I B E R A 1) Di confermare per l anno 2015, l addizionale comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all art.1, commi 1 e 3 del D. Lgs. 28/09/1998 n.360, nella misura complessiva dello 0,2% (zero virgola due per cento) con esenzione per i soggetti passivi che hanno un reddito imponibile complessivo ai fini irpef, al netto degli oneri deducibili, fino ad 10.000,00 annui, con la precisazione che per i redditi superiori ad 10.000,00 annui l addizionale si applica sull intero reddito e non solo su quello eccedente la soglia di esenzione 2) Di disporre a cura del Responsabile dell Area Contabile, ai fini della pubblicazione prevista dall art.1, comma 3, del Decreto Legislativo 28.09.1998, n. 360 e successive modifiche, l invio di copia autentica della presente deliberazione, al Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento per le Politiche Fiscali Ufficio per il Federalismo Fiscale; 3) Di disporre che siano adottate le misure più idonee per fornire all amministrazione finanziaria dell Erario le informazioni e notizie utili ai fini dell accertamento dell addizionale. I N D I Con separata, successiva votazione formale, dichiara il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell art.134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 del T.U. delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali.

COMUNE DI RIPARBELLA Provincia di Pisa Pareri di cui all articolo 49 comma 1. e 147/bis del D.lgs. n. 267/2000 Proposta deliberazione consiliare ad oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE I.R.P.E.F ANNO 2015 PARERE REGOLARITA' TECNICA Il sottoscritto Responsabile del servizio esprime parere favorevole dal punto di vista della regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto. Riparbella, lì 7 Agosto 2015 IL RESPONSABILE SERVIZIO AREA GESTIONE ENTRATE UNIONE f.to Claudia Cosimi PARERE REGOLARITA' CONTABILE Il sottoscritto Responsabile del servizio esprime parere favorevole dal punto di vista della regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto. Riparbella, lì 7 Agosto 2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Rag. Serena Modric

Delibera C.C. n. 31 del 13.08.2015 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. IL SINDACO f.to Renzo Fantini f.to Dott.ssa Maria Castallo La presente copia è conforme all originale. Riparbella, lì 31 Agosto 2015 Dott.ssa Ilaria Luciano Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione è pubblicata in data 31 Agosto 2015 all Albo Pretorio online di questo Comune (articolo 32, comma 1. Legge 18 Settembre 2009 n. 69) e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall articolo 124 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. Riparbella, lì 31 Agosto 2015 f.to Dott.ssa Ilaria Luciano Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d ufficio, - che la presente deliberazione: ATTESTA è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4. del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267); che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dall inizio della sua pubblicazione. Riparbella, lì 31 Agosto 2015 f.to Dott.ssa Ilaria Luciano