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N. 01863/2010 REG.SEN. N. 00464/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 464 del 2010, proposto da: Team Service Sas di Serapiglia Marco & C., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Milani, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio Sez. di Latina, via A. Doria, 4; contro Comune di Sora, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Margherita Quadrini, con domicilio eletto presso il Tar del Lazio Sez. di Latina, via A. Doria, 4; nei confronti di Cooperativa di Solidarietà Sociale La Garderie, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Amenta, con domicilio eletto presso il Tar Lazio Sez. di Latina, via A. Doria 4;

per l'annullamento, previa sospensiva, dell esclusione della società Team Service sas dalla gara di appalto per la gestione dei servizi bibliotecari e dell archivio storico del comune di Sora per il periodo 1.4.2010 31.12.2014, adottata dalla Commissione nella seduta del 22.4.2010 ; del verbale di gara n. 11 della seduta del 22.4.2010, con il quale è stata disposta l aggiudicazione a favore della controinteressata; dell aggiudicazione definitiva adottata con determina n. 384 del 4.5.2010; della relazione depositata il 28.4.2010 da due dei tre componenti della Commissione di gara; del verbale di gara n. 2 del 15.3.2010, nella parte in cui la Commissione ha riammesso in gara la società La Garderie. Visto il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sora e della Cooperativa di Solidarietà Sociale La Garderie; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2010 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato in data 25-29 maggio 2010 e depositato il successivo giorno 31, la società Team Service sas ha impugnato gli atti in epigrafe elencati, relativi alla procedura di gara indetta dal comune di Sora per l affidamento dell appalto per la gestione dei servizi bibliotecari e dell archivio storico del Comune per il periodo 1.4.2010 31.12.2014 mediante il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell art. 83 del D.L.vo n. 163/06. La ricorrente sottopone a gravame l esclusione deliberata nei suoi confronti dalla Commissione giudicatrice e l aggiudicazione a favore della società Team Service a seguito della verifica delle giustificazioni a sostegno delle offerte economiche. 2) In particolare, l esclusione ai danni della ricorrente è stata decisa perché l offerta economica di 717.917,85 si discosta per 1.196,10 dal costo complessivo del personale pari a 719.113,95; la suddetta differenza, spiega l Amministrazione, è una perdita economica per la Team Service per cui l offerta economica della stessa risulta essere non adeguata; risultano, inoltre, non indicati i costi relativi a diverse migliorie e servizi aggiuntivi proposti nel progetto contenuto nella busta relativa all offerta tecnica; e, ancora, l offerta fa riferimento a contratti del personale part time a 12 ore, 8 ore e 2 ore settimanali, non giustificati e non applicabili, in quanto il CCNL stabilisce che per questa tipologia di attività la prestazione lavorativa non può essere inferiore al limite di 16 ore settimanali.

3) A sostegno del gravame, la ricorrente deduce le seguenti censure: I) Illegittimità dell esclusione. Violazione degli artt. 86 comma 5, 87, 88 e 89 del D.L.vo 163/06. Difetto di istruttoria. Violazione del principio di buon andamento e di imparzialità. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Nessuna delle motivazioni a sostegno dell esclusione corrisponde al vero: a) la differenza di prezzo di 1.196,10 tra l offerta effettiva e la somma indicata nel costo del personale è un mero errore di calcolo; b) la commissione non ha indicato quali presunti servizi aggiuntivi risulterebbero privi delle indicazioni dei costi; in realtà, in tutti i casi in cui le proposte migliorative comportavano costi, questi sono stati indicati nelle ultime due pagine della relazione illustrativa allegata all offerta economica; c) per i tre dipendenti in part time, l orario di lavoro indicato nell offerta economica concerne esclusivamente il lavoro da prestare nello svolgimento del servizio oggetto dell appalto, mentre svolgeranno le ore residue di lavoro all interno della struttura della ricorrente. II) Illegittimità della riammissione della Coop. La Garderie e illegittimità dell aggiudicazione provvisoria e definitiva. Violazione del bando di gara e del capitolato speciale d appalto. Violazione del principio di buon andamento e imparzialità. Eccesso di potere per disparità di trattamento.

Nella prima seduta di gara la controinteressata aggiudicataria era stata esclusa perché la documentazione allegata, relativamente al possesso dei requisiti economici finanziari non era conforme alle prescrizioni del bando di gara; nella seduta del 15.3.2010 la Commissione ha deciso la riammissione con una scelta illegittima e idonea a inficiare l aggiudicazione della gara alla stessa società. Inoltre, come indicato dal presidente della Commissione, messo in minoranza dagli altri componenti, l aggiudicazione è illegittima per la mancata dichiarazione del costo del personale riferito a tutta la durata dell appalto, in quanto indicato solo per il primo anno dell appalto. Inoltre, diversi servizi aggiuntivi proposti dalla citata società non prevedono i relativi costi e ciò è motivo di esclusione dalla gara. III) In via subordinata. Violazione dell art. 83 del D.L.vo 163/06. Violazione dell art. 3 L. 241/90 per difetto di motivazione. Violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell Amministrazione. Il bando di gara si limita a stabilire i punteggi assegnabili dalla Commissione, senza specificare i criteri utilizzabili nella valutazione delle diverse offerte tecniche. 4) In data 10 giugno 2010, si sono costituiti in giudizio il comune di Sora e la controinteressata coop. La Garderie eccependo l inammissibilità (tardività dell impugnazione e difetto di interesse) e l infondatezza del ricorso.

5) Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2010, la causa è stata riservata per la decisione. 6) Il ricorso è infondato. In sede di valutazione delle offerte economiche delle ditte ammesse alla gara in argomento (dopo che all esito della valutazione delle offerte tecniche la ricorrente risultava al quarto posto della graduatoria), la Commissione ha ritenuto non congrua l offerta della ricorrente per tre ordini di motivi, primo dei quali quello che l offerta economica di 717.917,85 si discosta per 1.196,10 da quello relativo al costo complessivo del personale pari a 719.113,95. Pertanto, rileva l Amministrazione, poiché detta differenza configura una perdita economica per la Team Service l offerta non può ritenersi adeguata. 7) Tanto premesso, osserva il Collegio che la motivazione dell esclusione sopra descritta è immune dalle censure dedotte dalla ricorrente e di per sé idonea a giustificare l esclusione dalla gara. 8) Secondo l interpretazione giurisprudenziale condivisa dal Collegio Nelle procedure indette per l'aggiudicazione di appalti con la Pubblica amministrazione la congruità dell'offerta economica, oltre che nei suoi singoli elementi, deve essere valutata globalmente, al fine di apprezzarne l'attendibilità complessiva, non essendo fondamentale la tenuità dell'utile che il concorrente si prefigge di conseguire, sempre che ci sia un margine di utile, dal momento che elementi rilevanti sono sia la certezza che l'offerta è da ritenersi seria,

nel senso che il concorrente non ha l'intenzione di trarre lucro dal futuro inadempimento delle obbligazioni contrattuali, sia i vantaggi indiretti che l'appalto può procurare in termini di prestigio, di entità del fatturato e di prequalificazione per i successivi appalti (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 28 gennaio 2009, n. 466). 9) Orbene, è evidente che nel caso che ci occupa l offerta economica della ricorrente non è in grado di superare la valutazione di incongruenza espressa dalla stazione appaltante, posto che tale offerta presenta uno scostamento con il costo complessivo dell appalto. Ciò in quanto risulta che i costi che la ricorrente andrebbe a sostenere per il personale ( 719.113,95 per tutta la durata dell appalto) valutati unitamente agli altri costi e al ribasso proposto sul prezzo di base, determinano un costo complessivo dell appalto di 765.946,10 superiore all offerta economica pari a 764.750,00. La differenza di 1.196,10 spiega l Amministrazione - grava sul costo del personale e pertanto non consente il rispetto del CCNL che la ditta ricorrente intende applicare in relazione al costo orario dei dipendenti indicato nella relazione illustrativa dell offerta economica. Di contro, la giustificazione dedotta da parte ricorrente che trattasi semplicemente di errore materiale non è sufficiente a capovolgere la corretta valutazione dell Amministrazione come sopra riportata. 10) Il motivo sopra rappresentato è di per sé sufficiente a giustificare

l esclusione della ricorrente dalla gara. 11) Ciò determina un difetto di interesse all impugnazione dell aggiudicazione a favore della soc. coop. Le Garderie, posto che la ricorrente non potrebbe conseguire alcun vantaggio dall eventuale accoglimento del ricorso su tale punto. 12) In via subordinata, viene esaminata la censura diretta a contestare la legittimità del bando di gara nella parte in cui si limiterebbe a stabilire i punteggi assegnabili dalla Commissione, senza specificare i criteri utilizzabili nella valutazione delle diverse offerte tecniche. 13) Il motivo è infondato, posto che l art. 7 del capitolato speciale d appalto indica i criteri di valutazione delle offerte e i relativi punteggi che appaiono affatto idonei di per sé a guidare l attività di valutazione della Commissione senza la necessità di una ulteriore specificazione. Infatti, Non è necessario che la Commissione di gara determini preventivamente i criteri e sub criteri per la valutazione delle offerte, quando essi risultino già stabiliti nel bando di gara, né tale obbligo può essere fatto risalire all'art. 83, 4 comma, del D. Lgs. n. 163/06 dopo che tale norma è stata abrogata (cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, sez. I, 17 dicembre 2009, n. 841). 14) In conclusione, quindi, il ricorso deve erre respinto siccome destituito di giuridico fondamento. 15) L infondatezza del ricorso dispensa il Collegio dall esame delle eccezioni di inammissibilità.

16) Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 464/2010, lo rigetta. Condanna la ricorrente alle spese e competenze del giudizio che liquida in 3.000 (tremila) a favore di ciascuna parte costituita. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati: Francesco Corsaro, Presidente Santino Scudeller, Consigliere Roberto Maria Bucchi, Primo Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 05/11/2010 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)