L acciaio per armature, la lavorazione nei centri di trasformazione e negli stabilimenti di prefabbricazione. Ing. Arch. Gianpiero Montalti Sezione Solai e Doppia Lastra Perugia 05 Maggio 2011 Contenuti della presentazione Inquadramento legislativo La vendita e l acquisto di acciaio per c.a.p. Lavorazione e controlli negli stabilimenti di prefabbricazione 2
Inquadramento Legislativo - 1 Direttiva Prodotti per le Costruzioni Dir 89/106/CEE Testo pubblicato sulla GUUE 11.02.89 Recepimento nazionale per l introduzione l cogente anche nel nostro paese DPR 21 Aprile 1993, n 246n 3 Inquadramento Legislativo - 2 Testo Unico per l Edilizia l DPR 380/01 e s.m.i. Norme Tecniche per le Costruzioni DM 14 Gennaio 2008 ( ( 11.3 Acciaio) Circolare esplicativa n 617 del 02 Febbraio 2009 4
La vendita e l acquisto di acciaio per c.a.p. 5 11.3.1.4 Identificazione e rintracciabilità dei prodotti qualificati Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per quanto concerne le caratteristiche qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite marchiatura indelebile depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, dalla quale risulti, in modo inequivocabile, il riferimento all Azienda produttrice, allo Stabilimento, al tipo di acciaio ed alla sua eventuale saldabilità. 11.3.3.1 Per quanto riguarda la marchiatura dei prodotti, generalmente costituita da sigillo o etichettatura sulle legature, vale quanto indicato al 11.3.1.4. 6
11.3.1.5 Forniture e documentazione di accompagnamento Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla copia dell attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale. L attestato può essere utilizzato senza limitazione di tempo. Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto. Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante stesso. Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore. 7 11.3.1.7 Centri di Trasformazione (anche per c.a.p.) Il Centro di trasformazione può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all origine, accompagnati dalla documentazione prevista al 11.3.1.5. Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l intervento l di un trasformatore devono essere accompagnati da idonea documentazione, specificata nel seguito,, che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso. Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata: a) da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell ll attestato di avvenuta dichiarazione di attività,, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione; b) dall attestazione attestazione inerente l esecuzione l delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l indicazione l dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. Qualora il Direttore dei Lavori lo richieda, all attestazione attestazione di cui sopra potrà seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei i giorni in cui la lavorazione è stata effettuata. Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà,, nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l eventuale l materiale lavorato. 8
I controlli sull acciaio da c.a.p. NTC - 11.3.3 Acciaio c.a.p. 9 I Centri di Trasformazione dei Prefabbricatori (o assimilati) 10
I Centri di Trasformazione Acciaio Centri di Trasformazione (propriamente detti) Si definisce Centro di trasformazione un impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per successive lavorazioni. Il Centro di trasformazione può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all origine, accompagnati dalla documentazione prevista al 11.3.1.5. Produttori di manufatti prefabbricati (Assimilati a ) 11 Differenze tra produttori di manufatti prefabbricati Qualificati Che producono manufatti prefabbricati non soggetti a marcatura CE e pertanto assoggettati obbligatoriamente alla Qualifica Ministeriale dello Stabilimento E prescritto: Controllo produzione FPC all interno di un SGQ del prodotto coerente ISO 9001:2008 + autorizzazione ministeriale Marcati CE Che producono manufatti prefabbricati soggetti a marcatura CE ed a nessun altra prescrizione ministeriale E prescritto: Controllo produzione secondo FPC di cui alle norme armonizzate 12
Alcune possibili casistiche Lavora acciaio da inserire esclusivamente all interno dei prodotti marcati CE Prefabbricatore: Lavora acciaio che inserisce all interno dei prodotti marcati CE e fornice acciaio esclusivamente a corredo/completamento dei manufatti prefabbricati Lavora acciaio che inserisce all interno dei prodotti marcati CE, ma fornice/vende acciaio anche per altre strutture oltre ai manufatti prefabbricati Lavora acciaio mediante contoterzisti operanti all interno del proprio stabilimento di prefabbricazione 13 1 - Lavora acciaio da inserire esclusivamente all interno dei prodotti marcati CE Ai sensi delle norme EN armonizzate non dovrebbe effettuare alcun controllo (prove) sugli acciai in barre, ma solo sui rotoli Alterne e controverse prese di posizione del STC Oggi è equiparato ad un CdT Acciaio a tutti gli effetti senza però gli adempimenti amministrativi. Il controllo è ricompreso nell FPC dei prefabbricati marcati CE 14
2 - Lavora acciaio che inserisce all interno dei prodotti marcati CE e fornice acciaio esclusivamente a corredo/completamento dei manufatti prefabbricati Rientra nelle stesse identiche prescrizioni previste per il caso 1 15 3 - Lavora acciaio che inserisce all interno dei prodotti marcati CE, ma fornice/vende acciaio anche per altre strutture oltre ai manufatti prefabbricati Deve possedere il Certificato dell FPC dello stabilimento rilasciato da Ente Notificato per la produzione di prefabbricati Deve possedere l Attestazione ministeriale quale CTA ( 11.3.1.7)( per la lavorazione dell acciaio 16
4 - Lavora acciaio mediante contoterzisti operanti all interno del proprio stabilimento di prefabbricazione In funzione della specificità della produzione/commercializzazione può rientrare nei casi 1 o 3 17 Documenti di accompagnamento CTA - 11.3.1.7 Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata: a) da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell attestato di avvenuta dichiarazione di attività, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione; b) dall attestazione inerente l esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. Qualora il Direttore dei Lavori lo richieda, all attestazione di cui sopra potrà seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata. Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà, nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l eventuale materiale lavorato. 18
Documenti di accompagnamento Prefabbricatori (Qualificati) 11.8.5 Tali istruzioni dovranno almeno comprendere, di regola: a) i disegni d assieme che indichino la posizione e le connessioni degli elementi nel complesso dell opera, compreso l elenco degli elementi forniti con relativi contrassegni; b) apposita relazione sulle caratteristiche dei materiali richiesti per le unioni e le eventuali opere di completamento; c) le istruzioni di montaggio con i necessari dati per la movimentazione, la posa e la regolazione dei manufatti; d) elaborati contenenti istruzioni per il corretto impiego e la manutenzione dei manufatti. Tali elaborati dovranno essere consegnati dal Direttore dei Lavori al Committente, a conclusione dell opera; e) per elementi di serie qualificati, certificato di origine firmato dal produttore, il quale con ciò assume per i manufatti stessi le responsabilità che la legge attribuisce al costruttore, e dal Direttore Tecnico responsabile della produzione. Il certificato, che deve garantire la rispondenza del manufatto alle caratteristiche di cui alla documentazione depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, deve riportare il nominativo del progettista e copia dell attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale; f) documentazione, fornita quando disponibile, attestante i risultati delle prove a compressione effettuate in stabilimento su cubi di calcestruzzo (ovvero estratto del Registro di produzione) e copia dei certificati relativi alle prove effettuate da un laboratorio incaricato ai sensi dell art. 59 del DPR n. 380/2001; tali documenti devono essere relativi al periodo di produzione dei manufatti. Copia del certificato d origine dovrà essere allegato alla relazione del Direttore dei Lavori di cui all art.65 del DPR n. 380/2001. 19 Documenti di accompagnamento Prefabbricatori (Marcati CE) CLS: per elementi marcati CE il solo estratto del Registro di Produzione Interno. Non si devono più fare le? prove presso i Laboratori Ufficiali. ACCIAIO: Per gli acciai già sottoposti a valutazione della conformità prima della consegna (caso Italiano dell acciaio qualificato) nulla in quanto non si dovrebbero sottoporre a prova tali acciai. (In tutta Europa avviene così) In Italia.. 20
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