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Transcript:

Modernised EU Social Security Coordination La nuova regolamentazione comunitaria PARTE GENERALE DISPOSIZIONI COMUNI 1

Campo di applicazione soggettivo o ratione personae I nuovi regolamenti si applicano ai ai cittadini di di uno uno Stato membro agli apolidi e ai ai rifugiati residenti ai ai loro familiari e superstiti che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno Stato UE Articolo 2 par. 1 reg. 883/2004 2

Campo di applicazione soggettivo o ratione personae I nuovi regolamenti si applicano ai superstiti delle persone ai superstiti delle persone a prescindere dalla cittadinanza di dette persone se i superstiti sono che sono o sono state soggette alla legislazione di uno Stato UE cittadini di di uno Stato membro apolidi o rifugiati residenti Articolo 2 par. 2 reg. 883/2004 3

Campo di applicazione soggettivo o ratione personae I nuovi regolamenti si applicano alle persone attive e non attive a prescindere dalla qualifica 4

Campo di applicazione soggettivo o ratione personae I nuovi regolamenti non si applicano ai cittadini dei Paesi terzi ai cittadini degli Stati SEE e della Svizzera ai cittadini degli Stati comunitari che si avvalgono dell Accordo SEE o dell Accordo con la Svizzera Si continuano ad applicare i Regg. CEE nn. 1408/71 e 574/72 5

Campo di applicazione oggettivo o ratione materiae I nuovi regolamenti si applicano alle prestazioni di malattia prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali Articolo 3 reg. 883/2004 prestazioni pensionistiche prestazioni di maternità e paternità assimilate di di invalidità di di vecchiaia ai ai superstiti assegni in caso di morte 6

Campo di applicazione oggettivo o ratione materiae I nuovi regolamenti si applicano alle prestazioni di disoccupazione prestazioni di pensionamento anticipato prestazioni familiari prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo Articolo 3 reg. 883/2004 7

Campo di applicazione oggettivo o ratione materiae I nuovi regolamenti si applicano alle seguenti forme di assicurazione gestite dall INPS A.G.O A.G.Oper per invalidità, invalidità, vecchiaia vecchiaia e superstiti superstiti FPLD FPLD e Gestioni Gestioni Speciali Speciali per per i i lavoratori lavoratori autonomi autonomi Gestione separata separata Regimi speciali speciali di di assicurazione assicurazione per per l I.V.S. l I.V.S. Assicurazione obbligatoria obbligatoria per per la la tubercolosi tubercolosi Assicurazione obbligatoria obbligatoria per per DS DS involontaria involontaria Prestazioni familiari familiari Assicurazioni obbligatorie obbligatorie per per malattia malattia e maternità maternità 8

Campo di applicazione oggettivo o ratione materiae I nuovi regolamenti si applicano anche ai regimi speciali gestiti da INPGI ENPALS INPDAP CASSE PROFESSIONALI 9

Ambito di applicazione territoriale I nuovi regolamenti si applicano dal 1 maggio 2010 solo nei 27 Stati membri 10

Stati membri dell Unione Europea Austria Belgio Bulgaria Cipro Danimarca Estonia Finlandia Francia Germania Grecia Irlanda Italia Lettonia Lituania Lussemburgo Malta Paesi Bassi Polonia Portogallo Regno Unito Repubblica Ceca Svezia Romania Slovacchia Slovenia Spagna Ungheria 11

Ambito di applicazione territoriale I nuovi regolamenti non si applicano ai seguenti Stati Stati SEE Stati SEE Islanda Liechtenstein Norvegia SVIZZERA 12

Obblighi delle persone interessate informazioni L interessato deve fornire all Istituzione competente documenti certificazioni necessari per per determinare la la legislazione applicabile Articolo 76 reg. 883/2004 13

Obblighi delle Istituzioni nei confronti degli interessati fornire informazioni L Istituzione competente senza indugio o entro i i termini stabiliti dalla propria legislazione deve rilasciare documenti notificare le proprie decisioni comunicare mezzi e termini per ricorrere Articolo 76 reg. 883/2004 14

Valore giuridico dei documenti e delle certificazioni rilasciate in uno Stato membro Sono accettati dalle Istituzioni degli altri Stati membri fino a che non siano ritirati o dichiarati non validi dallo Stato in cui sono stati rilasciati In caso di dubbio l Istituzione emittente fornisce chiarimenti e, e, se se del del caso, ritira il il documento 15

Valore giuridico dei documenti: rapporti tra le Istituzioni L Istituzione del luogo di residenza, su richiesta dell Istituzione competente, procede, se è possibile, alla verifica dei documenti e delle informazioni fornite dall interessato In caso di disaccordo la questione può essere sottoposta alla Commissione amministrativa 16

Valore giuridico dei documenti: ruolo della Commissione amministrativa La Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale cerca una conciliazione dei punti di vista entro sei mesi 17

Applicazione provvisoria di una legislazione In In caso di di disaccordo si si applica in in via via provvisoria secondo il il seguente ordine la la legislazione a) dello Stato in cui è esercitata l attività b) dello Stato di residenza se in tale Stato è esercitata parte dell attività c) dello Stato di cui è stata chiesta in primo luogo l applicazione se l attività è esercitata in due o più Stati Articolo 6 par. 1 reg. 987/2009 18

Concessione provvisoria di prestazioni In caso di disaccordo tra due Stati membri le prestazioni in denaro o in natura sono erogate in via provvisoria secondo il seguente ordine a) dall Istituzione dello Stato di di residenza se la persona risiede in uno Stato membro b) dall Istituzione a cui cui la la domanda è stata presentata per per prima Articolo 6 par. 2 reg. 987/2009 se la persona non risiede in uno Stato membro 19

Concessione provvisoria di prestazioni Nel caso in cui l Istituzione che ha concesso prestazioni in via provvisoria non sia l Istituzione competente l Istituzione identificata come competente è considerata competente con con effetto retroattivo le prestazioni concesse a titolo provvisorio saranno oggetto di recupero Articolo 6 par. 4 e 5 reg. 987/2009 20

Calcolo provvisorio di prestazioni Se l Istituzione competente non possiede tutti gli elementi necessari per il calcolo definitivo di una prestazione a richiesta della persona interessata procede al al calcolo provvisorio della prestazione se se le le informazioni sono sufficienti Articolo 7 reg. 987/2009 21

Calcolo provvisorio di contributi Se l Istituzione competente non possiede tutti gli elementi necessari per il calcolo definitivo dei contributi procede al al calcolo provvisorio dei dei contributi se se le le informazioni sono sufficienti Articolo 7 reg. 987/2009 22

Procedure di dialogo e conciliazione Decisione Commissione amministrativa A1 del 12 giugno 2009 23

Procedure di dialogo e conciliazione In caso di disaccordo tra le Istituzioni di due o più Stati membri I nuovi regolamenti prevedono disposizioni specifiche in materia di procedure di dialogo e di conciliazione 24

Procedure di dialogo e conciliazione Fase 1 Dialogo tra le Istituzioni Obbligatorio massimo 6 mesi Fase 2 Dialogo tra le Autorità competenti Eventuale massimo 6 settimane Fase 3 Conciliazione - Commissione amministrativa Eventuale massimo 6 mesi 25

Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti Se alla titolaritàdi di prestazioni o altri redditi ad alcuni fatti o avvenimenti alla titolaritàdi di prestazioni o altri redditi ad alcuni fatti o avvenimenti sono attribuiti effetti giuridici dalla legislazione di uno Stato tali effetti sono riconosciuti anche Articolo 5 reg. 883/2004 che che siano prodotti o avvenuti in in un un altro Stato 26

Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti Il principio di assimilazione Non si applica ai periodi di assicurazione Non si applica ai periodi di assicurazione Non deve produrre effetti ingiustificati Non deve produrre effetti ingiustificati Non può può rendere applicabile la la legislazione di di uno Stato membro Considerando nn. 10 e 11 al reg. 883/2004 27

Totalizzazione dei periodi assicurativi regole di conversione Articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 Articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 987/2009 28

Totalizzazione dei periodi di assicurazione Se Se la la legislazione di di uno Stato prevede l esistenza di di determinati periodi di di assicurazione per per il diritto o la durata delle prestazioni l iscrizione all assicurazione l ammissione a un beneficio Obbligatoria volontaria o facoltativa L Istituzione di tale Stato prende in considerazione i periodi di assicurazione, occupazione, lavoro autonomo o residenza compiuti negli altri Stati membri Come se si trattasse di periodi compiuti secondo la propria legislazione 29

Totalizzazione dei periodi di assicurazione L Istituzione competente che procede al cumulo dei periodi di assicurazione tiene conto, nella misura necessaria, dei dei periodi maturati in in tutti gli gli altri Stati membri a condizione che che tali tali periodi non si si sovrappongano 30

Totalizzazione dei periodi di assicurazione L articolo 12 del regolamento (CE) n. 987/2009 riporta disposizioni specifiche per la trattazione delle sovrapposizioni tra Periodi di assicurazione obbligatoria e/o volontaria Periodi assimilati Periodi di residenza Nel caso non sia possibile la collocazione temporale di alcuni periodi essi si presumono non sovrapposti 31

Totalizzazione dei periodi di assicurazione L articolo 13 del regolamento (CE) n. 987/2009 riporta disposizioni specifiche per la conversione dei periodi espressi in unità diverse L Istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione i periodi sono stati maturati comunica quale unità debba essere utilizzata come base per la conversione 32

Conversione dei periodi di assicurazione tabella di equivalenza Regime basato su 1 giorno equivale a 1 settimana equivale a 1 mese equivale a 1 trimestre equivale a N. massimo di giorni in 1 anno civile 5 giorni 9 ore 5 giorni 22 giorni 66 giorni 264 giorni 6 giorni 8 ore 6 giorni 26 giorni 78 giorni 312 giorni 7 giorni 6 ore 7 giorni 30 giorni 90 giorni 360 giorni 33

Conversione dei periodi di assicurazione rapporto di equivalenza unità diverse dai giorni 3 mesi 13 settimane 1 trimestre 1 anno 1 anno 4 trimestri 12 mesi 12 mesi 52 settimane 52 settimane 34

Conversione dei periodi di assicurazione da settimane in mesi e viceversa Le settimane e i mesi sono convertiti in giorni secondo i criteri previsti per i regimi basati su sei giorni 52 settimane 52 settimane 312 giorni 312 giorni 12 mesi 12 mesi Per i periodi espressi in frazione le cifre sono convertite con approssimazione per difetto all unità intera più vicina 35

Conversione dei periodi di assicurazione Se Se dalle operazioni di di conversione risulti una una frazione di di unità il il risultato finale è approssimato per per eccesso L insieme dei periodi non può superare nel corso dell anno civile 12 mesi 52 settimane 4 trimestri Il numero massimo di giorni 264 312 360 36

Elementi per la determinazione della residenza Articolo 11 del regolamento (CE) n. 987/2009 37

Definizioni Residenza è il luogo in cui una persona risiede abitualmente Dimora è la residenza temporanea Dimora è la residenza temporanea 38

Obblighi delle Istituzioni nella determinazione della residenza Gli Stati membri hanno l obbligo di cooperare nel determinare la residenza In caso di opinioni divergenti in merito alla determinazione della residenza le Istituzioni stabiliscono di comune accordo quale sia il centro degli interessi della persona in causa 39

Elementi informazioni e fatti rilevanti per determinare la residenza Elementi oggettivi Durata e continuità della presenza nel territorio degli Stati membri interessati 40

Elementi informazioni e fatti rilevanti per determinare la residenza Elementi soggettivi Situazione personale e familiare dell interessato luogo di esercizio abituale dell attività durata del contratto di lavoro natura dell attività legami familiari fonte di reddito alloggio (quanto permanente) domicilio fiscale (per gli studenti la fonte del loro reddito) 41

Ulteriori elementi per determinare la residenza Se la valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi non permette di determinare la residenza la la volontà della persona risultante da da fatti e circostanze è determinante per per stabilire la la residenza 42

Esportabilità delle prestazioni abolizione delle clausole di residenza Le prestazioni in denaro dovute ai sensi della legislazione di uno Stato membro non non sono soggette ad ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per per il il fatto che che il il beneficiario o i i familiari risiedono in in uno uno Stato membro diverso da da quello dove si si trova l Istituzione debitrice 43

Clausole anticumulo In linea di massima non può essere attribuito né mantenuto il diritto a più prestazioni della stessa natura relative allo stesso periodo di assicurazione obbligatoria Articolo 10 reg. 883/2004 44

Convenzioni di sicurezza sociale tra due o più stati membri I nuovi regolamenti sostituiscono ogni altra Convenzione di sicurezza sociale esistente tra gli Stati membri Le disposizioni delle Convenzioni esistenti, ritenute più favorevoli o collegate a particolari circostanze storiche, che rimangono in vigore sono indicate nell allegato II del regolamento (CE) n. 883/2004 Due o più Stati membri possono concludere Convenzioni basate sui principi del regolamento (CE) n. 883/2004 Articolo 8 reg. 883/2004 45

Convenzioni di sicurezza sociale tra due o più Stati membri Per l Italia nell allegato II sono indicate le disposizioni della Convenzione italo - slovena che rimangono in vigore successivamente al 1 maggio 2010 Accordo sulle obbligazioni reciproche in in materia di di assicurazioni sociali riconoscimento dei dei periodi assicurativi maturati prima del del 18 18 dicembre 1954 Articolo 45 45 par. par. 3 della Convenzione italo - slovena riconoscimento dei dei periodi assicurativi maturati prima del del 5 ottobre 1956 46

Convenzioni di sicurezza sociale tra due o più Stati membri Le disposizioni di Convenzioni bilaterali pur mantenute in vigore dopo il 1 maggio 2010 che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e che non sono indicate nell allegato II, continuano ad essere in vigore,come ad esempio le disposizioni delle Convenzioni previgenti relative alla totalizzazione anche dei periodi assicurativi di uno Stato terzo (c.d. totalizzazione multipla) 47

Convenzioni di sicurezza sociale tra due o più Stati membri disposizioni di applicazione Le disposizioni di applicazione di Accordi bilaterali che rimangono in vigore ed i nuovi Accordi di applicazione bilaterali sono indicati nell allegato I del regolamento (CE) n. 987/2009 48

Accordi procedurali tra due o più Stati membri Due o più Stati membri possono concordare procedure diverse da quelle previste dal regolamento (CE) n. 987/2009 Le procedure concordate non devono ledere i diritti o gli obblighi degli interessati Articolo 9 reg. 987/2009 49

Disposizioni varie comuni a tutti i settori di sicurezza sociale Nell applicazione della normativa comunitaria le Istituzioni devono darsi reciproca assistenza, in linea di massima gratuita, come se si trattasse dell applicazione della propria legislazione Lo Lo scambio dei dei dati dati deve avvenire nel nel rispetto delle norme comunitarie in in materia di di protezione delle persone fisiche Gli Gli atti atti e i i documenti da da produrre per per l applicazione della normativa comunitaria sono dispensati dal dal visto di di legalizzazione delle Autorità diplomatiche e consolari 50

Alla base della nuova regolamentazione: una collaborazione più stretta ed efficace 51

Definizione di Stato e di Istituzione competente Secondo l articolo 1, lettere s) e q), del regolamento n. 883/2004 lo Stato membro competente è quello in cui si trova l Istituzione competente e l Istituzione competente è : l Istituzione alla quale l interessato è iscritto al momento della domanda di prestazione, oppure l Istituzione nei cui confronti l interessato ha diritto a prestazioni, oppure l Istituzione nei cui confronti l interessato avrebbe diritto a prestazioni se egli o i suoi familiari risiedessero nello Stato membro in cui si trova tale Istituzione l Istituzione designata dall Autorità competente dello Stato membro in questione (per l Italia l Autorità competente è il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali) 52