REGOLAMENTO DELLA FIERA AGRICOLA AUTUNNALE

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C O M U N E D I C O D O G N O ( Provincia di Lodi ) REGOLAMENTO DELLA FIERA AGRICOLA AUTUNNALE (Art. 5 c. 2 L.R. 10/12/2002 n. 30) Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 107 del 22.12.2004 Ripubblicato dal 19.01.2005 al 02.02.2005 Pag. n. 1 di 6

ART. 1 La Fiera Agricola Autunnale di Codogno si svolge presso il Quartiere Fieristico G. Vezzulli sito in Codogno (LO), Viale Medaglie d Oro 1, il 3 MARTEDI e MERCOLEDI del mese di novembre. L Amministrazione comunale si riserva la facoltà di estendere la manifestazione fieristica dal venerdì precedente la terza settimana del mese di novembre alla domenica successiva. Alla Fiera Agricola Autunnale di Codogno, in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali in materia (Regolamento Regionale n. 5 del 12 aprile 2003 n. 5 Attuazione della L.R. n. 30 del 10 dicembre 2002 Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo ), è attribuita la qualifica di Manifestazione Fieristica Regionale. ART. 2 Il Quartiere Fieristico mette a disposizione degli espositori le seguenti aree: a) Settore macchine agricole e attrezzature varie, area esterna; b) Esposizione bestiame area coperta ripartita in: 1) Capannone Bovini PADIGLIONE G. VEZZULLI 2) Tensostruttura per manifestazione suinicola 3) Capannone Ovini Conigli PADIGLIONE EX APE 4) Sala Polivalente c) Esposizione bestiame area scoperta: 1) Equini- asini- ovini- caprini d) Settore Agroalimentare all interno di apposita tensostruttura e) Settore Autovetture area scoperta f) Settore Pubblicità mediante l ausilio di striscioni ubicati sia all interno che all esterno delle strutture. ART. 3 Le tariffe per le aree espositive di cui all art. 2 sono determinate da apposito atto deliberativo comunale. Le condizioni contrattuali a carico dei singoli espositori devono rispondere a criteri di trasparenza, non devono contenere clausole discriminatorie e devono prevedere tariffe equivalenti a parità prestazione. ART. 4 L Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare in gestione tutte o alcune delle aree espositive di cui all art. 2 ad Enti Morali o Associazioni qualificate, previa delibera della Giunta Comunale. Pag. n. 2 di 6

ART. 5 Le prenotazioni per le aree espositive devono essere effettuate nel mese di ottobre presso gli Uffici Comunali competenti, secondo gli orari di apertura al pubblico, versando contestualmente l importo dovuto secondo le modalità stabilite dalla delibera comunale di cui all art. 3. ART. 6 Gli espositori che hanno partecipato alla precedente edizione della manifestazione possono avvalersi del diritto di prelazione confermando il posteggio in base alle modalità stabilite dall art. 5. A tutti gli espositori interessati e qualificati per l attività è comunque garantita la pari opportunità di accesso. ART. 7 Gli allestimenti inerenti la Fiera Agricola Autunnale iniziano alle ore 8:00 del venerdì precedente la Fiera e devono terminare entro le ore 10:00 del martedì. Trascorso tale termine l ufficio preposto si riserva la facoltà di assegnare i posteggi rimasti liberi ad altri espositori senza obbligo di rimborso. Al termine della manifestazione, la merce ed i macchinari esposti non potranno essere rimossi dal posteggio se non dopo le ore 18:00 di mercoledì. Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dal funzionario responsabile preposto. ART. 8 L Assegnazione degli spazi espositivi sarà effettuata dall ufficio preposto in base al settore merceologico del richiedente, fatti salvi i diritti di prelazione, nonché delle eventuali particolarità ed esigenze tecniche. L Ufficio Fiera si riserva altresì il diritto di effettuare cambiamenti di posteggio per cause di forza maggiore. ART. 9 Ogni espositore può svolgere azione pubblicitaria, all interno del proprio spazio espositivo per la propria società e/o rappresentanze, purché ciò avvenga in conformità delle disposizioni di legge. Pag. n. 3 di 6

Le disposizioni del D.L. 114/1998 non si applicano all attività di vendita effettuata durante lo svolgimento della manifestazione, purché la vendita stessa riguardi le sole merci oggetto di esposizione e non si estenda oltre il periodo di svolgimento della manifestazione. ART. 10 Il Comune provvede, nel proprio interesse, ad un servizio di vigilanza notturna delle aree impegnate per la manifestazione, senza peraltro assumere alcuna responsabilità nei confronti degli espositori per eventuali furti o danneggiamenti dei beni presenti ed esposti nei posteggi o comunque giacenti all interno del Quartiere Fieristico. La custodia e la sorveglianza dei posteggi competono ai rispettivi espositori, sia nell intera giornata della manifestazione che in quelle successive, sia nella fase di allestimento che nella fase di disallestimento. ART. 11 E facoltà di ogni espositore di assicurarsi presso Compagnie o Società da Lui scelte per tutto il periodo della manifestazione, contro tutti gli eventuali rischi, compresi quelli del furto, incendio, R/C verso terzi, infiltrazioni e cadute d acqua ecc. L espositore è comunque responsabile per tutti i danni a persone e cose, causati dalle proprie attrezzature presenti nell area messa a disposizione. ART. 12 Previo assenso degli uffici comunali, i macchinari esposti possono essere azionati, purché ciò non costituisca pericolo e/o molestia per alcuno. E fatto obbligo agli espositori di dotare i macchinari/attrezzature esposti di dispositivi atti a pervenire gli infortuni, gli incendi, i rumori, i cattivi odori e le emissioni di gas o liquidi. Gli espositori, inoltre, sono tenuti ad ottemperare alle verifiche ed alle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore, al fine di ottenere dalle competenti Autorità i necessari nulla-osta. In particolare si richiama l osservanza delle norme ENPI (Ente Nazionale Prevenzione Infortuni) sia per i macchinari, gli impianti e le attrezzature in azione che per quelli in esposizione. Sono tassativamente vietati i carichi sospesi. Anche in questi casi nessuna responsabilità assume o potrà essere imputata all organizzazione dell Ente comunale. Pag. n. 4 di 6

ART. 13 Il materiale di allestimento dei posteggi dovrà essere in regola con le norme vigenti in materia di prevenzione incendi e sicurezza come da Circolare Ministero degli Interni n. 12 del 17 maggio 1980 e Decreto Ministero dell Interno, Direzione Generale della Protezione Civile, del 26 giugno 1984 Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi. Per quanto sopra l espositore dovrà munirsi delle apposite certificazioni che dovranno essere conservate nell ambito dello stand, a disposizione per eventuali controlli da parte di personale preposto dalle amministrazioni di controllo. Per le installazioni elettriche dovrà essere prodotta dichiarazione di conformità degli impianti alla regola d arte, redatta da soggetti abilitati, ai sensi dell art. 9 della Legge n. 46 del 05 marzo 1990 secondo le modalità previste dall art. 7 del D.P.R. n. 447 del 06 dicembre 1991 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1992). Ove l allestimento non sia conforme alla normativa vigente, l Ente comunale disporrà la chiusura dello stand senza alcun diritto di risarcimento per l espositore. ART. 14 I posteggi ed i prodotti esposti non potranno essere fotografati/cinematografati o comunque riprodotti senza l autorizzazione degli Espositori interessati e dell Ufficio Fiera. Il Comune si riserva il diritto di riprodurre o di autorizzare la riproduzione di vedute d insieme o di dettaglio esterne ed interne. ART. 15 Non sono ammessi all interno del Quartiere Fieristico i veicoli degli espositori e del personale addetto ai posteggi. Eventuali deroghe sono previste per i veicoli ed i mezzi agricoli necessari alla custodia e cura del bestiame esposto. I veicoli non autorizzati, oltre alle sanzioni previste dall art. 19, possono essere rimossi a insindacabile giudizio del funzionario responsabile e custoditi presso il deposito comunale. ART. 16 Qualora per cause di forza maggiore l Amministrazione Comunale deliberi di annullare la manifestazione fieristica gli espositori avranno diritto al solo rimborso delle tariffe di cui all art. 3 debitamente quietanzate. Pag. n. 5 di 6

ART. 17 L ingresso del pubblico è a pagamento secondo orari prestabiliti, verranno messe a disposizione degli espositori tessere personalizzate e cartoline invito; queste ultime possono essere ritirate presso l Ufficio Fiera versando contestualmente l importo totale dovuto. Le cartoline invito non utilizzate NON VERRANNO RIMBORSATE. ART. 18 Lo svolgimento della manifestazione fieristica autunnale è comunque subordinata all ottenimento di parere favorevole dalla C.P.V.L.P.S., ai sensi dell art. 80 del TULPS, e dal Dipartimento A.S.L. della Provincia di Lodi, U.O. Veterinaria. Qualora non si ottenga, per qualsiasi motivo, il suddetto parere favorevole la manifestazione fieristica può essere annullata senza alcun diritto degli espositori al rimborso delle spese sostenute. ART. 19 Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscono reato, sono punite secondo quando previsto dalla Legge n. 689/1981 e dal presente articolo. Le violazioni delle disposizioni di al presente Regolamento e l applicazione delle relative sanzioni sono effettuate secondo quanto previsto dalle Sezioni I e II, Capo I, della Legge n. 689 del 24 novembre 1981. Le somme relative ad infrazioni sono stabilite come segue: - art. 7 del Regolamento da 25,00 a 500,00 - art. 12 del Regolamento da 100,00 a 500,00 - art. 13 del Regolamento da 100,00 a 500,00 - art. 15 del Regolamento da 50,00 a 500,00 Pag. n. 6 di 6