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Consulta universitaria per la Storia del Cristianesimo e delle Chiese STATUTO Art.l. È costituita, sotto forma di associazione, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile, la "Consulta Universitaria per la Storia del Cristianesimo e delle Chiese", organismo permanente con il compito di elaborare, promuovere, sviluppare e coordinare iniziative scientifiche e culturali riguardanti l'organizzazione della didattica, della ricerca e della diffusione degli studi storicocristianistici, con particolare riferimento al settore scientifico-disciplinare M-STO/07. L'associazione, che non ha fini di lucro, ha sede ufficiale presso il Dipartimento Universitario al quale afferisce il Presidente pro tempore e può riunirsi, se necessario, anche in altre sedi. Art. 2. Sono soci di diritto, a richiesta, i docenti universitari di ruolo, fuori ruolo e in quiescenza, di prima e di seconda fascia, e i ricercatori delle #p# 1

discipline relative agli studi storicocristianistici (SSD M-STO/07). Il passaggio di uno dei soci ad altro SSD comporta automaticamente la perdita dello status di socio della Consulta. Tutti coloro i quali entreranno a far parte della Consulta entro quindici giorni dalla sua costituzione acquisiranno automaticamente la qualifica di soci fondatori al pari dei sottoscrittori dell'atto costitutivo. Il mancato pagamento della quota associativa comporta la perdita dell'elettorato attivo e passivo e dopo tre anni consecutivi la decadenza dalla qualifica di socio. È prevista la possibilità di recesso dalla Consulta. Art.3. Sono organi della Consulta: - l'assemblea generale - il presidente - la giunta - il collegio dei revisori dei conti. Art.4.

L'assemblea generale, costituita da tutti i soci, delibera sulle attività della Consulta e sul bilancio preventivo e consuntivo. Elegge a scrutinio segreto il presidente e la giunta ed è presieduta dal presidente della giunta, secondo le norme dei successivi artt. 5 e 12. È convocata dal presidente in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, e in seduta straordinaria ogni volta che la convocazione sia deliberata dalla giunta o sia richiesta da almeno 1/5 (un quinto) dei soci. L'assemblea generale può deliberare all'occorrenza di organizzarsi in sezioni e commissioni. Art. 5. Il presidente rappresenta la Consulta, convoca e presiede l'assemblea generale e la giunta, stabilendo l o.d.g. ed inserendovi anche argomenti su richiesta di almeno un membro della giunta o di almeno 1/5 (un quinto) dei soci. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un solo mandato. Il presidente ha la firma sociale della Consulta e può delegare il tesoriere per le spese correnti. #p# 3

Coadiuvato dal tesoriere, provvede inoltre all'amministrazione delle entrate e delle spese secondo le delibere dell Assemblea generale e secondo i bilanci da essa approvati; firma con il tesoriere gli ordini di pagamento. Nelle votazioni, in caso di parità, il voto del presidente prevale. Art. 6. La giunta è composta dal presidente che la presiede e da otto soci eletti dall'assemblea generale così ripartiti: tre ordinari, tre associati, due ricercatori. I membri della giunta durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un solo mandato; eleggono al loro interno il vicepresidente, il segretario, il tesoriere. La giunta coadiuva il presidente nella gestione della Consulta e nell'attuazione delle sue delibere, cura insieme con il Presidente la redazione dei bilanci e della relazione annuale; si occupa delle forme e delle modalità di cooperazione con le altre componenti universitarie. Si riunisce in via ordinaria almeno due volte

all'anno e in via straordinaria su convocazione del presidente o su richiesta della maggioranza dei membri. Art. 7. Il vicepresidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Art. 8. Il tesoriere coadiuva il presidente nella gestione amministrativa della Consulta e firma, congiuntamente con lui, gli ordini di pagamento. Può ricevere la delega del presidente per quanto riguarda le spese correnti. Art. 9. Il segretario cura l'attuazione delle delibere dell'assemblea generale, nonché il lavoro amministrativo ed organizzativo. Cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei soci e dei verbali delle assemblee e della giunta. Le modalità e le condizioni per l espletamento delle sue funzioni sono stabilite dalla giunta. Il segretario è coadiuvato dal tesoriere che fungerà anche da vicesegretario, a cui possono essere #p# 5

delegate determinate mansioni. Art. 10. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi (oltre a due supplenti) eletti per tre anni dall'assemblea generale tra i soci che non siano membri della giunta. Spetta loro il controllo della gestione finanziaria della Consulta, il cui patrimonio è costituito da: - quote sociali, - contributi di enti pubblici o privati, - donazioni, - altri eventuali redditi. Il collegio dei revisori dei conti è tenuto a presentare annualmente una relazione all'assemblea generale. Art. 11. Non sono consentiti più di due mandati consecutivi per le seguenti cariche: - presidente, - membro della giunta, - revisore dei conti. È anche fatto divieto di cumulo di tali cariche,

nonché per quelle di vicepresidente, di segretario e di tesoriere. Art. 12. Le adunanze dell'assemblea generale sono valide in prima convocazione, quando siano presenti almeno 2/3 (due terzi) dei soci, in seconda convocazione senza vincoli di presenza, fatta eccezione per quelle che hanno all'o.d.g. l'elezione o il rinnovo del presidente e degli organi collegiali e lo scioglimento anticipato dell'associazione. Sono ammesse deleghe; uno stesso socio non può ottenere più di tre deleghe di soci assenti. È possibile giustificare per iscritto la propria assenza. Nella verifica del numero legale, i soci giustificati abbassano il quorum necessario per la validità delle sedute. Le convocazioni devono essere comunicate ai soci insieme con l'o.d.g. scritto, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Per motivate ragioni di urgenza il presidente, sentita la giunta, può convocare l'assemblea generale e la giunta in via breve. #p# 7

Le sedute della giunta sono valide quando è presente la maggioranza dei membri. Le sedute, che hanno all'o.d.g. relazione o il rinnovo del presidente e degli organi collegiali, sono valide quando sia presente la metà più uno degli aventi diritto. In tal caso non sono ammesse più di due deleghe. Le votazioni per le elezioni devono avvenire a scrutinio segreto. Sia l elettorato attivo che quello passivo è riservato ai soli soci. Per l'elezione del presidente ogni elettore dispone di una preferenza: risulterà eletto il socio che raccoglierà un numero di suffragi pari alla metà più uno dei votanti e, se nel primo scrutinio non si raggiungerà tale maggioranza, in seconda votazione sarà eletto il socio che avrà il maggior numero di voti. In caso di parità di voto, sarà eletto il più anziano di ingresso nel ruolo universitario. Per l'elezione della giunta ogni elettore dispone di tre preferenze: risulteranno eletti i primi tre ordinari, i primi tre associati e i primi due ricercatori che avranno riportato il maggior numero

di suffragi. In caso di parità di voto, sarà nominato il più anziano di ingresso nel ruolo universitario. Per l'elezione del collegio dei revisori dei conti, ogni socio dispone di un voto: saranno eletti i membri che otterranno il maggior numero di suffragi. Le votazioni riferentisi a persone vengono effettuate a scrutinio segreto. Le restanti votazioni hanno luogo ordinariamente per alzata di mano; devono essere fatte a scrutinio segreto a richiesta anche di un solo socio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le riunioni per le elezioni devono aver luogo allo scadere di ogni triennio. Qualora nel corso del triennio si verifichino delle vacanze all'interno della giunta, subentrano i membri che seguono nella graduatoria stabilita in base ai voti ottenuti nell'ultima votazione effettuata, anche se inferiori al 25% (venticinque per cento) dei votanti. Qualora si verifichi la vacanza del presidente, si procede alla convocazione straordinaria #p# 9

dell'assemblea generale per l'elezione a tale carica. Art. 13. Le modifiche al presente statuto devono essere proposte all assemblea generale o dalla giunta o da almeno un quinto dei soci e devono essere integralmente notificate ai soci insieme con l'o.d.g. dell'assemblea generale, in cui saranno discusse: in tale o.d.g. devono costituire il primo punto. Le delibere dell assemblea generale in proposito sono valide se prese con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei votanti. Art. 14. Per tutto qui non espressamente previsto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi speciali in materia. Firmati: - Michele Buquicchio notaio (col sigillo).