Quale tipo di società scegliere per il proprio business



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D A N I E L A C E R V I R E S P O N S A B I L E U F F I C I O E C O N O M I C O F I N A N Z I A R I O L E G A C O O P R E G G I O E M I L I A

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Quale tipo di società scegliere per il proprio business È possibile scegliere la forma giuridica più conveniente all interno di queste quattro categorie: 1) Impresa individuale 2) Società di persone 3) Società di capitali 4) Società cooperative 1) IMPRESA INDIVIDUALE L impresa individuale è la forma giuridica più semplice perché non prevede particolari adempimenti: solo l apertura di una partita IVA. - L imprenditore individuale ha una responsabilità illimitata nei confronti dei creditori e ne risponde con tutti i suoi beni, anche quelli personali. - Non è richiesto un capitale sociale minimo per avviare l attività. - È sufficiente la semplice iscrizione alla Camera di Commercio della provincia in cui ha sede l impresa individuale. - Semplicità della tenuta della contabilità. - Non c è l obbligo di redazione del bilancio. - Spesso hanno una limitata affidabilità creditizia. - Costi di gestione limitati. - per attività che non richiedono grandi investimenti - per attività che comportano rischi limitati - per attività che non creano ingenti utili netti.

2) SOCIETÀ DI PERSONE Le società di persone sono le più semplici ed economiche e per questo sono generalmente preferite dalla piccola impresa. Le società di persone sono: 1) Società semplice (s.s.) 2) Società in nome collettivo (s.n.c.) 3) Società in accomandita semplice (s.a.s.) - Nella società semplice (s.s.) e nella società in nome collettivo (s.n.c.), ogni singolo socio risponde verso i creditori con tutti i beni, anche quelli personali. - Nella società in accomandita semplice (s.a.s.), i soci accomandatari (che sono quelli che amministrano la società) rispondono verso i creditori con tutti i beni, anche quelli personali, mentre i soci accomandanti rispondono verso i creditori entro i limiti della quota di capitale che hanno conferito. - La società semplice (s.s.) può avere come oggetto solamente: - la gestione di immobili, - le attività professionali in forma associata, - le attività di tempo libero - le attività agricole. Mentre la società in nome collettivo (s.n.c.) e quella in accomandita semplice (s.a.s.) possono esercitare anche imprese commerciali. - Non è richiesto un capitale sociale minimo per avviare l attività. - La costituzione della società di persone avviene per atto pubblico in presenza di un notaio, tranne che per la società semplice (s.s.) per la quale non è necessaria alcuna scrittura se non nel caso in cui i soci conferiscano nella società beni immobili. - Le decisioni dei soci possono essere prese anche informalmente senza la necessità di convocare un assemblea dei soci. - Obbligo di redigere un rendiconto annuale: si tratta di un vero e proprio bilancio che tuttavia non è reso pubblico come invece è richiesto alle società di capitali. - La tassazione fa riferimento ai soci, cioè alla parte di reddito prodotto e proporzionale alla quota di capitale che i soci hanno conferito. - Le società di persone possono scegliere la contabilità semplificata. - per attività che non richiedono grandi investimenti - per attività che comportano rischi limitati - per attività che non creano ingenti utili netti.

3) SOCIETÀ DI CAPITALI I due tipi principali di società di capitali, la società per azioni (s.p.a.) e la società a responsabilità limitata (s.r.l.). Nelle società di capitali l elemento patrimoniale prevale rispetto a quello personale, nel senso che il socio pesa per la quota di capitale sottoscritta e non per le sue doti personali, come invece accade nelle società di persone. Le società di capitali hanno il vantaggio di separare nettamente il socio dalla società, la quale è dotata di personalità giuridica, ed i creditori non possono rivalersi sul patrimonio personale del socio. - La s.r.l. e la s.p.a. rispondono delle obbligazioni sociali (debiti) con il loro patrimonio, mentre la responsabilità del socio è limitata alla quota di capitale sottoscritta o ai beni conferiti e tutto il resto del suo patrimonio è salvo. - Nella s.p.a. vi è una separazione netta tra proprietà e amministrazione, e per questo la legge prevede, tra l altro, un organo obbligatorio di controllo sulla regolarità della gestione e sulla contabilità (collegio sindacale). - L amministratore può anche non essere socio della società, in tal caso, il socio concorrere solamente alla nomina dell organo amministrativo esprimendo il proprio voto in assemblea. - Le decisioni vengono prese collegialmente, con il diritto di voto che è proporzionale alla partecipazione al capitale. - La qualità di socio è trasferibile, per atto tra vivi o in caso di morte, senza modificare il contratto di società. - La s.r.l. può essere costituita con un capitale minimo di 10.000 euro, mentre il capitale minimo della s.p.a. è di 120.000 euro. - Prima di costituire la società, ciascun socio deve versare in banca almeno il 25% della quota di capitale che intende sottoscrivere. - Nella s.r.l. i soci possono conferire denaro, beni, opere e servizi. - Nella s.r.l. il capitale è suddiviso in quote sottoscritte dai soci, che corrispondono a una percentuale del capitale sociale. Nelle s.p.a. il capitale è suddiviso in azioni. - In base alle quote o azioni sottoscritte i soci si dividono gli utili e votano in assemblea, a meno che nello statuto siano previsti diritti particolari per uno o più soci. - Hanno maggiori costi di gestione rispetto alle società di persone. - Per attività che comportano un rischio elevato, poiché la responsabilità del socio è limitata alla quota di capitale sottoscritta. - La s.r.l. è solitamente preferibile per le società composte da pochi soci, da soci con legami familiari, da soci che prestano la loro attività nella società. - La s.r.l. è più indicata alle piccole imprese, poiché ha una struttura più semplice e più adattabile alle esigenze dei soci. - La s.p.a. è più adatta alla grande impresa, dove spesso i soci partecipano come soci di investimento.

3 bis) LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA È una nuova forma di s.r.l. (introdotta dall articolo 3, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) destinata esclusivamente ai soci con meno di 35 anni di età. - I soci non possono avere più di 35 anni di età e gli amministratori devono essere necessariamente scelti tra i soci. - È vietato il trasferimento delle quote di partecipazione a persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni di età, oppure a soggetti diverse dalle persone fisiche. - L atto costitutivo, stipulato per atto pubblico (davanti al Notaio), deve essere quello approvato dal Ministero della Giustizia (decreto 23 giugno 2012, n. 138 ed entrato in vigore dal 29 agosto 2012). I soci pertanto non possono adattare le clausole alle loro esigenze, come avviene normalmente nella s.r.l.. - Il capitale minimo della società a responsabilità limitata semplificata è di 1,00 euro e non può superare i 9.999,99 euro da versarsi integralmente in denaro al momento della costituzione agli amministratori della società, anziché in banca. - La denominazione sociale deve indicare la qualità di s.r.l. semplificata. - L atto costitutivo e l iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da spese notarili, da imposta di bollo e da diritti di segreteria, ma sono dovuti l imposta di registro (168 euro), i diritti camerali (in media 200 euro), i tributi per l apertura della partita Iva, nonché della tassa d archivio (di importo variabile, a seconda del capitale, da 3,7 euro ad 13 euro circa). Quindi il costo di start-up è di circa 380 euro. - I costi annuali di gestione della società (contabilità, redazione del bilancio, etc.) saranno uguali a quelli di una normale s.r.l. e superiori a quelli di una società di persone. - La società a responsabilità limitata semplificata risponde delle obbligazioni sociali (debiti) con il suo patrimonio, mentre la responsabilità dei soci è limitata alla quota di capitale sottoscritta. Attenzione che i fornitori, a fronte del patrimonio irrisorio della società, potrebbero richiedere garanzie personali dei soci o dei loro familiari o pagamenti anticipati o immediati. - A chi ha a disposizione pochi capitali e vuole ridurre al minimo le spese di costituzione. - A una società con unico socio o a base familiare. - A chi inizia un attività dal futuro incerto ma vuole garantirsi la limitazione di responsabilità.

3 ter) LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO Anche questa è una nuova forma di s.r.l. (art. 44 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) destinata alle persone fisiche che abbiano superato i 35 anni di età alla data della costituzione, ma secondo il Ministero dello sviluppo economico può farne parte anche chi non ha ancora compiuto i 35 anni (nota del 30 agosto 2012 n. 0182223). - Come la s.r.l. semplificata, anche la s.r.l. a capitale ridotto può avere un capitale compreso tra 1 euro e 9.999,99 euro. - I conferimenti possono avvenire solo in denaro, e devono essere versati interamente al momento della costituzione della società, direttamente agli amministratori della società, anziché in banca. - L amministrazione della società può essere affidata a una o più persone fisiche, anche diverse dai soci. - Lo statuto può essere liberamente adattabile alle esigenze dei soci. - È libero il trasferimento delle quote di partecipazione a persone fisiche. - La denominazione sociale deve indicare la qualità di s.r.l. a capitale ridotto. - Per tutto il resto la società è regolata dalle stesse norme della s.r.l. ordinaria. - Non sono infatti previste né agevolazioni fiscali, né esenzioni dalle spese notarili. - A chi ha a disposizione pochi capitali e vuole ridurre al minimo le spese di costituzione. - A una società con unico socio o a base familiare. - A chi inizia un attività dal futuro incerto ma vuole garantirsi la limitazione di responsabilità. - Ai giovani di età inferiore ai 35 anni poiché il comma 4 bis dell articolo 44 del D.L. 83/2012, introdotto con la legge di conversione, prevede la promozione di un accordo tra Ministero dell economia e delle Finanze e l ABI per favorire l accesso al credito, non previsto per la s.r.l. semplificata.

4) SOCIETÀ COOPERATIVE Le società cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico. La loro caratteristica è quella della prevalenza delle finalità mutualistiche nello svolgimento dell attività, (offrire ai propri soci condizioni di lavoro, prodotti e servizi migliori rispetto a quelli di mercato) e non quella della distribuzione degli utili, che ha carattere secondario. Si dividono in due categorie: a) a mutualità prevalente, che svolgono la loro attività prevalentemente a favore dei soci oppure ricevono da questi la maggior parte dei beni e servizi necessari per l attività sociale e sono le uniche a poter godere delle agevolazioni fiscali e b) quelle che non hanno questa caratteristica. Le agevolazioni fiscali sono riservate esclusivamente alle cooperative a mutualità prevalente. - Nello statuto possono essere adottate le norme sulla s.r.l. o quelle sulla s.p.a., fatta eccezione per alcuni aspetti espressamente regolati dalla legge. - La società si costituisce con atto pubblico con almeno 9 soci. Può essere costituita con un numero di 3 soci solo se questi sono persone fisiche e si adottano le norme della s.r.l.. - Il capitale delle società cooperative è variabile e il valore delle quote o delle azioni può andare da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro. In ogni caso nessun socio non può avere quote o azioni per un valore superiore a 100 mila euro. - L ingresso di nuovi soci può avvenire in qualsiasi momento e senza particolari formalità, salva l approvazione da parte dell organo amministrativo, che deve verificare la presenza dei requisiti previsti dallo statuto. - Nell assemblea, i soci non votano in base al capitale sottoscritto ma ogni socio ha un solo voto, salvo casi particolari. - Per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio, come nelle società di capitali. - Per quanto riguarda l amministrazione e il controllo della società, vengono applicate le norme dettate per le società di capitali. - La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori. - Alle cooperative a mutualità prevalente è limitata la ripartizione degli utili, è vietata la ripartizione delle riserve tra i soci cooperatori, in caso di scioglimento il patrimonio della cooperativa viene devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. - Tutte le cooperative devono iscriversi all Albo delle società cooperative appositamente istituito presso le Camere di Commercio. - Si possono ottenere agevolazioni di natura creditizia, finanziaria e previdenziale e vantaggi fiscali, contributi regionali a condizioni favorevoli, contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. Ad un gruppo di persone che svolgono la medesima attività, o operano nello stesso settore, o producono i medesimi beni o servizi, o vogliono gestire servizi socio-sanitari ed educativi o ricreativi.