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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DEL CIMITERO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E CONSEGUENTE ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 86 AL P.R.G.C. IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che: - nel Cimitero della Frazione di Muscoli con l'anno 2013 è entrato in servizio il Crematorio Intercomunale realizzato nell'ambito dell'accordo quadro di data 03.06.2009 tra l'associazione Intercomunale Cervignanese e la Regione Friuli Venezia Giulia; - il Concessionario, che gestisce il Crematorio Intercomunale, anche su sollecitazione dell'amministrazione Comunale, ha presentato, nell'ambito della concessione n. 7486 del 07.12.2011 e del diritto sancito dall'art. 13, comma 4 della concessione e dall'art. 143, comma 3 del D.Lgs. 12.04.2006, n 163 di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati, una proposta per la realizzazione nell'area del Cimitero della Frazione di Muscoli del Cimitero degli animali d'affezione. CHE con deliberazione di data odierna avente ad oggetto ISTITUZIONE DEL POLO DEI SERVIZI CIMITERIALI NEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI MUSCOLI ISTITUZIONE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL CIMITERO DEGLI ANIMALI si è provveduto ad istituire il Polo dei servizi cimiteriali presso il Cimitero della Frazione di Muscoli, istituire il Servizio per la gestione del cimitero degli animali d'affezione, accogliere la proposta del Concessionario del Crematorio Intercomunale per la progettazione, costruzione e gestione del Cimitero degli animali d'affezione. VISTO che la AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 2 Bassa Friulana Isontina Dipartimento Prevenzione Servizio Igiene Sanità Pubblica SOS Medicina Legale, con parere con nota n. 37085 del 30.06.2015, in merito ai seguenti aspetti: - localizzazione del cimitero degli animali d'affezione; - deroga alla fascia di rispetto cimiteriale del Cimitero della Frazione di Muscoli; - variante urbanistica; - regolamento per il funzionamento e la gestione del cimitero per gli animali d'affezione; ha dato, dal punto di vista igienico-sanitario, parere positivo prescrivendo: - il mantenimento delle dimensioni del cimitero degli animali entro i limiti dell'area individuata in progetto per assicurare l'eventuale ampliabilità del cimitero umano nelle altre direzioni; - il mantenimento dell'ubicazione, o eventualmente la dislocazione a maggiore distanza dal cimitero umano verso ovest, per le ragioni igienico sanitarie indicate nel parere stesso; - la delimitazione dell'area del cimitero per animali con idonea recinzione; - il mantenimento del decorso del limite esterno della fascia di rispetto cimiteriale al massimo disponibile rispetto alle preesistenze dei luoghi; - il mantenimento al limite dell'attuale zonizzazione della fascia di rispetto verso EST; - alcune lievi modifiche al contenuto del Regolamento per il funzionamento e la gestione del cimitero degli animali d'affezione;

e che a tali prescrizioni si è adeguata sia l'amministrazione Comunale con l'approvazione, sopra richiamata, della deliberazione di data odierna avente ad oggetto ISTITUZIONE DEL POLO DEI SERVIZI CIMITERIALI NEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI MUSCOLI ISTITUZIONE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL CIMITERO DEGLI ANIMALI, sia il Concessionario nella redazione del Progetto Preliminare per la realizzazione Cimitero degli animali d'affezione, oggetto del presente atto deliberativo. VISTO che il Concessionario in data 17.09.2015 ha presentato, unitamente alla proposta come sopra approvata, il Progetto Preliminare per la realizzazione del Cimitero degli animali d'affezione, nell'area libera da manufatti del crematorio intercomunale concessa al concessionario stesso in diritto di superficie per un periodo pari alla durata della concessione, costituito da: - Progetto preliminare Inquadramento territoriale; - Progetto preliminare Planimetria generale; - Progetto preliminare Relazione descrittiva; - Variante n. 86 Fascicolo variante; - Variante n. 86 - Relazione di coerenza; - Verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica; VISTO l art. 11, comma 2, della L.R n. 19 del 18 novembre 2009 secondo il quale l approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche o di pubblica utilità da parte del consiglio comunale, se non conformi alle specifiche destinazioni degli strumenti urbanistici comunali, costituisce adozione di variante non sostanziale degli strumenti urbanistici; DATO ATTO che la variante comporta: - l'adeguamento dell'area a destinazione cimiteriale alla estensione risultante dall'offerta di gara per l'affidamento della concessione di progettazione, costruzione e gestione del Crematorio Intercomunale in quanto il Concessionario in sede di offerta ha messo a proprio carico l'estensione dell'area da destinare al Crematorio rispetto a quella del progetto preliminare come sopra approvato; - la localizzazione del Cimitero degli animali da affezione a fianco del Cimitero della Frazione di Muscoli in relazione alla proposta del Concessionario, all'uopo sollecitato dall'amministrazione Comunale, al fine di dare risposta all'esigenza sempre più presente nella cittadinanza in tale ambito; - la rideterminazione della fascia di rispetto cimiteriale tenendo conto della modifiche intervenute e delle nuove necessità insorte in particolare nell'ambito dell'istituzione del polo dei servizi cimiteriali presso il Cimitero della Frazione di Muscoli con l'obbiettivo di concentrare in tale luogo, nei prossimi anni, tutti i sevizi cimiteriali. Ed in particolare vengono apportate le seguenti modifiche alle previsione del P.R.G.C. inerenti il Cimitero della Frazione di Muscoli: - estensione dell'area cimiteriale - Zona NP - fino al limite della particella catastale come catastalmente individuata in sede di esproprio dell'area; - eliminazione della zonizzazione V in quanto non pertinente in questo ambito; - l'individuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 12.12.2006, n 26 - Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione, dell'area per la localizzazione del cimitero per gli animali da affezione; - rideterminazione della fascia di rispetto cimiteriale in relazione a: - alla nuova configurazione dell'area cimiteriale;

- alla presenza dell'edificazione, verso NORD e verso SUD; - alla presenza dello scalo ferroviario, verso OVEST, fino a lambire la recinzione dello stesso. (A riguardo va fatto notare che l'attuale zonizzazione del piano particolareggiato dello scalo ferroviario trasborda tale limite fisico, ciò è evidentemente una non corretta traslazione nella cartografia della zonizzazione del piano, dell'ambito di pertinenza dello scalo stesso, che andrà corretta e che comporta, tra l'altro, lo spostamento verso EST della fascia di verde di rispetto che non corrisponde alla realtà in loco); - alla istituzione del polo dei servizi cimiteriali in modo da garantire una sufficiente estensione della fascia di rispetto per un futuro ampliamento che garantisca tale funzione. ed in particolare la fascia di rispetto viene così ridotta, rispetto alla distanza massima di m. 200 prevista dalla norma misurata dal muro di cinta del cimitero (perimetro del crematorio compreso): - lato NORD: riduzione di m. 88; - lato SUD: riduzione di m. 89; - lato OVEST: riduzione di m. 46; da ciò deriva che l'estensione della fascia di rispetto, sempre misurata dal muro di cinta del cimitero (perimetro del crematorio compreso): - lato NORD: estensione di m. 112; - lato SUD: estensione di m. 111; - lato OVEST: estensione di m. 154; ed inoltre l'area cimiteriale del Cimitero di Muscoli viene destinata alle seguenti destinazioni urbanistiche: - NP - : area cimitero; - NP* - : area cimitero per gli animali di affezione; - P - : aree di parcheggio a servizio dell'area cimiteriale. tutte le sopra descritte destinazioni sono normate dalla N.N.A.A. del vigente P.R.G.C., con le seguenti integrazioni: - per la zonizzazione NP : si specifica che le attività previste sono regolate dal Regolamento di polizia mortuaria e dalle norme nazionali e regionali in materia; - per la zonizzazione NP* : si specifica che le attività previste saranno regolate dal Regolamento per il funzionamento e la gestione del cimitero degli animali da affezione, che dovrà essere approvato da parte del Consiglio Comunale, e dalle norme nazionali e regionali in materia, in particolare dalla L.R. 12.12.2006, n 26 - Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione. VISTO che agli elaborati della variante urbanistica sono allegati (nella relazione): - l'asseverazione geologica, redatta ai sensi dell'art. 10 - comma 4-ter - della L.R. n. 27/1988 come introdotto dall'art. 4-2 comma - della L.R. n. 15/1992;

- l'asseverazione, redatta ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 08.09.1997, n 357, con la quale si assevera che, data l'esiguità della variante proposta, non risulta necessaria l'attivazione delle procedure di Valutazione d'incidenza di cui al predette D.P.R.; - l'asseverazione dalla quale risulta che le modifiche da apportare allo strumento urbanistico non hanno per oggetto variazioni alla destinazione d'uso e alle modalità di intervento su beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio della Stato o della Regione; - l'attestazione, rilasciata ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n, 42, con la quale si attesta che gli interventi previsti dalla variante prevista allo strumento urbanistico non interessano beni e località sottoposti a vincolo architettonico di cui al D.Lgs. 22.01.2004 n, 42, parte II; - l'attestazione, rilasciata ai sensi del D.Lgs.22.01.2004 n, 42, con la quale si attesta che gli interventi previsti dalla variante prevista allo strumento urbanistico non interessano beni e località sottoposti a vincolo architettonico di cui al D.Lgs. 22.01.2004 n, 42, parte III; DATO ATTO che l'intervento previsto dal progetto preliminare e dalla relativa variante non comporta acquisizione di aree di proprietà privata essendo realizzato totalmente su proprietà Comunale (Realizzazione del Cimitero degli animali d'affezione). DATA LETTURA dei pareri favorevoli, espresso dalla Commissione Urbanistica nella seduta n. 07 di data 17.09.2015; VISTA la L.R. 23.02.1975, n. 5 e s.m.i.. VISTO il D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres. e s.m.i.. VISTO l art. 4 della L.R. 05.12.2008, n. 16 e s.m.i.. VISTA la L.R. n. 21/2003. VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. VISTO lo statuto comunale. ACQUISITI i pareri e le attestazioni previste. CON VOTI D E L I B E R A 1) DI APPROVARE, per i motivi espressi nelle premesse, facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, ai sensi dell art. 11 della L.R n. 19 del 18.11.2009 il PROGETTO PRELIMINARE per la REALIZZAZIONE DEL CIMITERO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE nell'area libera da manufatti del crematorio intercomunale concessa al Concessionario (ALSA Srl) del Crematorio Intercomunale (Atto di concessione n. 7486 del 07.12.2011) in diritto di superficie per un periodo pari alla durata della concessione. costituito da: - Progetto preliminare Inquadramento territoriale; - Progetto preliminare Planimetria generale; - Progetto preliminare Relazione descrittiva;

2) DI ADOTTARE, ai sensi dell art. 11 della L.R n. 19 del 18.11.2009, la conseguente variante n. 86 al vigente P.R.G.C.. 3) DI RICONOSCERE quali elementi costitutivi di tale progetto e parti contestuali della presente deliberazione i seguenti elaborati: Progetto preliminare Inquadramento territoriale; - Progetto preliminare Planimetria generale; - Progetto preliminare Relazione descrittiva; - Variante n. 86 Fascicolo variante; - Variante n. 86 - Relazione di coerenza; - Verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica. 3) DI DARE ATTO che con la presente variante si provvede alla localizzazione dell'area per la realizzazione del Cimitero per gli animali d'affezione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 3 della L.R. 12.12.2006, n 26 - Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione nell'area cimiteriale della Frazione di Muscoli, come indicato negli elaborati della Variante n. 86, come sopra adottata. 4) DI DARE ATTO che con la presente variante si provvede a modificare la fascia di rispetto del Cimitero della Frazione di Muscoli come indicato negli elaborati della Variante n. 86, come sopra adottata, e precisamente la fascia di rispetto viene così ridotta, rispetto alla distanza massima di m. 200 prevista dalla norma misurata dal muro di cinta del cimitero (perimetro del crematorio compreso): - lato NORD: riduzione di m. 88; - lato SUD: riduzione di m. 89; - lato OVEST: riduzione di m. 46; da ciò deriva che l'estensione della fascia di rispetto, sempre misurata dal muro di cinta del cimitero (perimetro del crematorio compreso): - lato NORD: estensione di m. 112; - lato SUD: estensione di m. 111; - lato OVEST: estensione di m. 154. 5) DI RICHIEDERE, ad avvenuta esecutività del presente atto, alla AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 2 Bassa Friulana Isontina Dipartimento Prevenzione Servizio Igiene Sanità Pubblica SOS Medicina Legale, attraverso opportuna istanza, l'emissione del relativa parere sulla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale che permetterà l'esecuzione della riduzione stessa. 6) DI DARE ATTO che con la presente variante si provvede a modificare le vigenti N.N.A.A. del vigente P.R.G.C., con le seguenti integrazioni:

- per la zonizzazione NP : si specifica che le attività previste sono regolate dal Regolamento di polizia mortuaria e dalle norme nazionali e regionali in materia; - per la zonizzazione NP* : si specifica che le attività previste saranno regolate dal Regolamento per il funzionamento e la gestione del cimitero degli animali da affezione, che dovrà essere approvato da parte del Consiglio Comunale, e dalle norme nazionali e regionali in materia, in particolare dalla L.R. 12.12.2006, n 26 - Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione. 7) DI TRASMETTERE alla Giunta comunale il rapporto di verifica di assoggettabilità a VAS per gli adempimenti di competenza previsti dal D.Lgs. n. 152 del 3.04.2006 e s.m.i. e dall art. 4 della L.R. n. 16 del 5.12.2008.