CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Documenti analoghi
SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 1119)

Fiscal Approfondimento Il Focus di qualità

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE ZAMPA, BOCCADUTRI, ROTTA, LOSACCO

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Disegno di legge A.S. n. 1305

Legge 4 aprile 1956, n. 212 Norme per la disciplina della propaganda elettorale* Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 dell 11 aprile 1956

D.M. 18 marzo 2010 (1).

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, BENEFICI ECONOMICI E PATROCINIO AD ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI OD ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI

Approvata definitivamente dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 2012

COMUNE DI NIBIONNO PROVINCIA DI LECCO REGOLAMENTO COMUNALE PER L ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE

XVI LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE ////////////////////////////////////////////////////

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3234

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 30 novembre 2011 (v. stampato Senato n. 1693)

Circ. n. 199 Breda di Piave, 20/04/2016

Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all entrata in funzione degli archivi informatici

Decreto Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (in GU 17 febbraio 1998, n. 39)

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DELLA VEDOVA, GOZI

` Ç áàxüé wxääëxvéçéå t x wxääx Y ÇtÇéx

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GIANCARLO GIORDANO, FRATOIANNI, COSTANTINO

XIII Legislatura. Legge 21 dicembre 1999, n.508 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000 n.2

Freecom è l etichetta gestita direttamente dagli artisti in quanto DOC è una cooperativa di artisti e operatori dello spettacolo.

Norme in materia di leggibilità delle informazioni inerenti l'origine dei prodotti alimentari.

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010, n. 264

Legge n. 27 del 24 marzo 2012

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Cogeme Set S.p.A. sugli argomenti posti all ordine del giorno dell Assemblea Straordinaria

Città di Latisana VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA. Registro delibere di Giunta N. 132

Studio di Economia e consulenza Aziendale s.r.l. Contratto di apprendistato: le sanzioni applicabili dopo la conversione del DL n.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA SARDEGNA

Paolo Ferrario, Dispensa didattica n. 18, LE BIOPOLITICHE, con particolare attenzione al TESTAMENTO BIOLOGICO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato DI STANISLAO. Istituzione del servizio di psicologia scolastica

Edizione del: 29/07/14 Dir. Resp.: Maurizio Belpietro. Estratto da pag.: 17. Peso: 15% Servizi di Media Monitoring

Progetto. Sito internet per la valorizzazione dei progetti di educazione ambientale

COMUNE di CROGNALETO Provincia di Teramo

Comune di Candia Lomellina. REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE e FESTE DEL PAESE

- Consiglio comunale n. 98 dell'08/09/1994 (C.R.C. n del 26/09/1994)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

SOCI San Paolo, Paoline, Messaggero di Sant Antonio, Elledici, Dehoniane SCOPI STATUTARI

Estratto Agenda dei Lavori Parlamentari. Settimana 8 12 giugno

Oggetto: Adozione libri di testo per l a.s. 2016/2017.

COMUNICATO STAMPA. Consultazione on line delle informazioni ipocatastali

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 7 ottobre 2010

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 11/2014

Anno Accademico 2009/2010. La comunicazione esterna

14880 N BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA Parte I

Art. 9. Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento

COMUNE DI SPILAMBERTO

REGIONE PIEMONTE ASSESSORATO CACCIA E PESCA

PIANO DI LAVORO ANNUALE di COMUNICAZIONE GRAFICA DOCENTE: GLORIA BORNANCIN

COMUNE DI MONTIRONE Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER LE AFFISSIONI DIRETTE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

COMUNE DI MARACALAGONIS PROVINCIA DI CAGLIARI

LEGGE REGIONALE N. 3 DEL REGIONE LAZIO. Disciplina della professione di accompagnatore di media montagna

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE UMBRIA N.43 DEL 23 AGOSTO 1995.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.F.GALIANI MONTORO

COMUNE DI FOSCIANDORA Provincia di Lucca. UFFICIO RAGIONERIA n. 48 del Registro Servizio DETERMINAZIONE

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Comune di Rieti Provincia di Rieti. REGOLAMENTO COMUNALE PER l UTILIZZO DEL LOGO DEL COMUNE DI RIETI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER ATTIVITA ANNUALE ASSOCIAZIONI SPORTIVE (CATEGORIA 1)

PROPOSTA PUBBLICITARIA

SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINAZIONE A CONTRARRE

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE AI SENSI ART. 5 COMMA 3 DEL CONTRATTO DI

COMUNE DI ESTE PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERA N. 255/11/CONS CLASSIFICAZIONE DEI DECODIFICATORI PER LA RICEZIONE DEI PROGRAMMI TELEVISIVI IN TECNICA DIGITALE L AUTORITA

CONVENZIONE PER L INSTALLAZIONE GRATUITA DI MANUFATTI URBANI PER IL SUPPORTO DI STRISCIONI

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 28 gennaio 2013 n. 120 Emana il seguente regolamento:

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MAZZOCCHI, GAVA

C I R C O L A R E N. 6

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa degli onorevoli D ANNA - VACCARO

REGOLAMENTO DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

!Y~ch/~~rh; ~ Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

PROCEDURA PER L AFFIDAMENTO IN FINANZA DI PROGETTO DI UN CONTRATTO DI CONCESSIONE PER L ESTENSIONE E LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA LOGISTICA NAZIONALE

COMUNE DI CESENA (Provincia di FORLI -CESENA)

Servizio di documentazione tributaria art. 8 Imposta sostitutiva sul risultato di gestione degli organismi di investimento collettivo del risparmio.

Articolo 1 Oggetto. Articolo 2 Tariffario

Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività. Prime istruzioni.

Interessi di mora più cari dal 1 maggio 2013.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Comune di Ronchis Provincia di Udine

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2073

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PECORELLA, COSTA

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITÀ E LA TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

Art. 9 D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009. Adozione misure organizzative atte a garantire la tempestività di pagamenti da parte dell'ente

Art. 7 D.L. 13/09/2012, n.158, convertito in Legge 8/11/2012 n. 189

MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

La Chimica nella Scuola

COMUNE DI FINALE EMILIA

COMUNICATO CAPDI & LSM N 23 del 30 maggio 2015 Gli emendamenti Capdi al ddl n.1934 proposti al Senato

Regolamento per la disciplina delle missioni e delle spese di viaggio e soggiorno degli Amministratori del Comune di Venezia

25/2014 Febbraio/10/2014 (*) Napoli 19 Febbraio 2014

Regolamento Comunale per il Servizio di Economato

Provvedimento di Determinazione N. 921 del 30/12/2014

REGOLAMENTO PREMIO ABBADO Sezioni: Design del prodotto Design sociale

COMUNE DI BALZOLA Provincia di Alessandria

Transcript:

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1257 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI LEVI, BACHELET, BARBIERI, COSCIA, DE BIASI, DE PASQUALE, DE TORRE, GHIZZONI, GINEFRA, LOLLI, MAZZARELLA, NICO- LAIS, PES, PICIERNO, ROSSA, ANTONINO RUSSO, SIRAGUSA Nuova disciplina del prezzo dei libri Presentata il 5 giugno 2008 ONOREVOLI COLLEGHI! La presente proposta di legge intende disciplinare le modalità con le quali si determina il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale e i limiti agli sconti che possono essere praticati rispetto al prezzo fissato. L articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, recante nuove norme sull editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, costituisce la vigente disciplina del prezzo dei libri. Essa è stata già oggetto di modifiche successive apportate dal decreto-legge n. 99 del 2001, convertito dalla legge n. 198 del 2001. A seguito di specifiche audizioni degli operatori del settore dell editoria, che il Governo organizzò nella scorsa legislatura al fine di pervenire a una complessiva riforma del prodotto editoriale, del relativo mercato e delle provvidenze, il Governo approvò un disegno di legge che, seppure oggetto di una prima discussione nelle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, non ebbe modo di completare il proprio percorso parlamentare a causa dell anticipata conclusione della legislatura. Un articolo di quel disegno di legge riguardava, in modo specifico ed esclusivo, il tema del prezzo del libro ed è precisamente quell articolo che qui si ripropone come autonoma proposta di legge. Nel sottoporre agli onorevoli colleghi questo testo, giova sottolineare che su di

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 1257 esso si è formato, a seguito delle larghe e approfondite consultazioni che hanno portato alla sua elaborazione, un fermo consenso da parte delle organizzazioni rappresentative tanto degli editori quanto dei librai. Questo testo è considerato da editori e librai come un equo compromesso tra le rispettive posizioni sulla questione, da anni dibattuta, dei modi di determinazione del prezzo del libro. Schematizzando, si può dire che a questo riguardo esistono due modelli estremi. Un primo modello praticato in Germania e tradizionalmente favorito in Italia dai librai più piccoli e indipendenti, prevede un prezzo fisso senza alcuna possibilità di sconto. Un secondo modello, praticato nel Regno Unito e tradizionalmente favorito in Italia dagli editori più grandi, prevede un prezzo di vendita assolutamente libero. In Italia, la prassi commerciale si è tradizionalmente collocata in una posizione mediana tra questi due estremi, con politiche di promozione sul prezzo e sconti applicati, però, senza un preciso e condiviso quadro di riferimento. Un tale assetto è ciò che intende offrire questa proposta di legge. Essa stabilisce infatti, un tetto massimo allo sconto praticabile sul prezzo di vendita, fissandolo al 15 per cento, ma consente sconti ulteriori in occasione di campagne promozionali, campagne, però, che non possono durare più di un mese e alle quali i librai possono scegliere di non aderire. Su questa proposta per una nuova disciplina per la determinazione del prezzo finale di vendita di libri si è formato, giova ripeterlo, un consenso da parte sia degli editori che dei librai, tanto che essi stessi ne hanno più volte e pubblicamente chiesto l approvazione. Tale normativa, che comporta sicuri benefìci anche per i consumatori, è sottoposta all approvazione del Parlamento nell articolo 1 della presente proposta di legge. L articolo 1, comma 1, attribuisce all editore o all importatore il diritto di stabilire il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale. Il comma 2 limita al 15 per cento lo sconto praticabile sul prezzo di vendita al consumatore finale indipendentemente dalle modalità di vendita. Il comma 3 riconduce al potere di determinazione del prezzo di vendita da parte dell editore o dell importatore anche la possibilità di realizzare campagne promozionali che, per un periodo non superiore a un mese, prevedano sconti a vantaggio del consumatore finale, salva la facoltà del rivenditore al dettaglio di non aderire a tali campagne. Il comma 4 prevede alcune ipotesi in cui è possibile praticare uno sconto massimo del 20 per cento. Il comma 5 esclude dalla disciplina in materia di prezzo di vendita al dettaglio e di sconti alcune categorie particolari di prodotti librari, quali libri per bibliofili, libri d arte, libri antichi o edizioni esaurite, libri usati, fuori catalogo, pubblicati da almeno venti mesi, edizioni destinate a rapporti associativi o libri venduti attraverso il commercio elettronico. Il comma 6 prevede l ipotesi di prezzo complessivo di collane, collezioni o grandi opere, diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi. Il comma 7 esclude l applicazione di norme in materia di vendite promozionali alle vendite di libri. Il comma 8 individua le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni in materia. Il comma 9 attribuisce ai comuni la vigilanza sul rispetto delle disposizioni. L articolo 2 abroga il citato articolo 11 della legge n. 62 del 2001.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 1257 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Disciplina del prezzo dei libri). 1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall editore o dall importatore ed è da questo apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato. 2. È consentita la vendita ai consumatori finali dei libri, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, con uno sconto sul prezzo fissato purché non superiore al 15 per cento. 3. Agli editori è consentita la possibilità di realizzare campagne promozionali, per un periodo non superiore a un mese, con sconti sul prezzo fissato che eccedano il limite stabilito al comma 2. È comunque fatta salva la facoltà dei dettaglianti di non aderire a tali campagne promozionali. 4. È consentita la vendita di libri con sconti fino a una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo fissato: a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni; b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università, i quali siano consumatori finali; c) quando sono venduti per corrispondenza.

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 1257 5. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti: a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un àmbito ristretto e di elevata qualità formale e tipografica; b) libri d arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale; c) libri antichi e di edizioni esaurite; d) libri usati; e) libri posti fuori catalogo dall editore; f) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio; g) edizioni destinate ad essere cedute nell ambito di rapporti associativi; h) libri venduti nell àmbito di attività di commercio elettronico; 6. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete e grandi opere, fissato ai sensi del comma 1 in via preventiva, può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono. 7. Alla vendita dei libri non si applicano le norme in materia di vendita promozionali, di saldi di fine stagione e di disciplina del settore della distribuzione commerciale di cui ai commi 1, lettere e) e f), 3 e 4 dell articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 8. La vendita di libri al consumatore finale, effettuata in difformità dalle disposizioni del presente articolo, comporta l applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 1257 9. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all accertamento e all irrogazione delle sanzioni previste al comma 8; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo. ART. 2. (Abrogazione) 1. L articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e successive modificazioni, è abrogato.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

0,35 *16PDL0008770* *16PDL0008770*