PATENTI NAUTICHE Rinnovi, visite mediche, requisiti fisici Un contributo al fine di fornire chiarezza su una materia alquanto delicata Con Decreto n. 146 del 29 luglio 2008 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha diramato il Regolamento attuativo dell art. 65 del Decreto del 18 luglio 2055 n. 171 recante il Codice della Nautica da diporto; tralasciando il Titolo I focalizziamo l attenzione sul Titolo II Disciplina delle patenti nautiche ed in particolare sui sotto elencati articoli: Art. 25 Patenti di categoria A Le patenti di categoria A abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto per le seguenti specie di navigazione: a) entro 12 miglia dalla costa b) senza alcun limite dalla costa queste patenti abilitano al comando ed alla condotta unità a motore, a vela e quelle a propulsione mista. L interessato, a richiesta, può ottenere il rilascio per le sole unità a motore. Sono considerate a motore le unità il cui rapporto tra superficie velica in mq di tutte le vele inferite contemporaneamente e la potenza del motore in cavalli o in kilowat è inferiore rispettivamente a 1 o a 1,36. Art. 26 Patenti di categoria B Le patenti di categoria B abilitano al comando delle navi da diporto. Art. 27 Patenti di categoria C Le patenti di categoria C abilitano alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri ove sia presente a bordo un altra persona di età non inferiore a 18 anni, in qualità di ospite, idonea a svolgere funzioni manuali necessarie per la conduzione dell unità. Questa categoria di patente è rilasciata esclusivamente a soggetti portatori di patologie indicate nell allegato I paragrafo 2. Autorità preposte al rilascio della patente: a) Capitanerie di porto, Uffici circondariali marittimi, Uffici della Motorizzazione civile: per patenti entro le 12 miglia b) Capitanerie di porto, Uffici circondariali marittimi: per patenti senza limite dalla costa c) Capitanerie di porto: per patenti che abilitano al comando di navi da diporto.
Art. 36 Giudizio di idoneità Coloro che sono affetti da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche e minorazioni psichiche indicate nell allegato I, paragrafo 1, o siano dediti all uso di sostanze psicoattive non possono conseguire la patente nautica né la sua convalida. Coloro che sono affetti da malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell all. I, paragrafo 2, possono conseguire esclusivamente la patente di categoria C. Il giudizio di idoneità può essere espresso, sulla base dei requisiti di cui all allegato I dall Ufficio medico Legale dell Azienda Sanitaria territorialmente competente, da un medico delle Ferrovie dello Stato, da un medico militare in servizio effettivo, da un medico della Polizia di Stato. Il giudizio è demandato alla Commissione Medica Locale dell Azienda sanitaria, competente per provincia, in caso di malattie o minorazioni anatomo funzionali indicate allegato I, paragrafo 2. L accertamento sanitario deve risultare da una certificazione di data non anteriore a mesi sei. Avverso il giudizio delle Commissioni Medico Locali è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che decide avvalendosi del parere degli organismi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. Art. 38 Termine di validità delle patenti La patente ha validità 10 anni dalla data del rilascio o di convalida; la validità è di 5 anni per coloro che al rilascio o convalida hanno compiuto il sessantesimo anno di età. La patente di categoria C è soggetta ad un periodo più breve secondo le prescrizioni della Commissione Medica Locale. Art. 39 Revisione L Autorità che ha rilasciato la patente può disporre una nuova visita medica presso la Commissione Medico Locale qualora sorgano dubbi sulla idoneità psico fisica del titolare della patente. Art. 40 Sospensione La patente viene sospesa per la perdita temporanea dell idoneità fisica e psichica; viene altresì sospesa per comando e condotta dell unità in stato di ubriachezza o sotto l effetto di sostanze stupefacenti Art. 41 Revoca La patente viene revocata per la perdita, a carattere permanente, dell idoneità fisica e psichica A seguire l allegato I paragrafi 1-2 - 3