sul ricorso numero di registro generale 3834 del 2014, proposto da:

Documenti analoghi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ORDINANZA

contro nei confronti di per l'annullamento, previa sospensione

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2016, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 683 del 2019, proposto da

Si pubblica, altresì, in calce l'elenco dei soggetti controinteressati.

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 177 del 2017, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 748 del 2005, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2017, proposto da:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 173 del 2017, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA. II Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2017, proposto da:

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 975 del 2016, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6769 del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale 5910 del 2018, proposto da

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 1016 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA. contro. per l'annullamento

contro nei confronti per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

Giustizia Amministrativa. Indietro. Pubblicato il 17/01/2019 N /2019 REG.PROV.CAU. N /2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale del 2017, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 630 del 2018, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 275 del 2019, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 6655 del 2014, proposto da:

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 9410 del 2013, proposto da:

contro nei confronti di ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

contro nei confronti di per l'annullamento

."r F \ - _. #4I *Ii. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3012 del 2019, proposto da

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

N /2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA

STUDIO LEGALE LEOTTA Via Buccari, Roma web:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo. (Sezione Prima) ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 7685 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) SENTENZA

contro nei confronti di ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 600 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 634 del 2015, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 8160 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 690 del 2019, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 225 del 2016, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa - Document Viewer. Indietro Pubblicato il 01/09/2017

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

sul ricorso numero di registro generale 5196 del 2018, proposto da

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

sul ricorso numero di registro generale 2918 del 2018, proposto da

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Roberto Belmonte, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Romano, Michela Forte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza)

sul ricorso numero di registro generale 499 del 2016, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

contro nei confronti di per l'annullamento

Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

Transcript:

N. 01230/2015 REG.PROV.COLL. N. 03834/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 3834 del 2014, proposto da: Simone Petrillo, quale rappresentante della società Iside S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Serino ed Egidio Lizza, con domicilio eletto presso lo studio dell avv. Ernesto Procaccini in Napoli, corso Vittorio Emanuele, n. 670; contro Regione Campania, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio eletto presso l Avvocatura regionale, in Napoli, via S. Lucia, n. 81.; nei confronti di Terre di Valter di Landi Emanuela & C. Società Semplice Agricola, Pietro Rubinaccio, Belpiero Antonio, Società Agricola Terre di Montemarano, non costituitisi in giudizio; per l'annullamento https://www.giustizia amministrativa.it/cdsavvocati/ucmproxy 1/6

DEL DECRETO DELLA REGIONE CAMPANIA N.112 DEL 3 GIUGNO 2014 CONTENENTE L APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE ISTANZE AMMESSE AL FINANZIAMENTO RELATIVAMENTE AL PSR CAMPANIA 2007/2013 MISURA 112/121 - DEGLI ATTI DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER IL FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE DI AIUTO RELATIVE ALLA SOLA MISURA 121 DENOMINATA AMMODERNAMENTO AZIENDE AGRICOLE. Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania; Vista l ordinanza cautelare n. 1476 del 12 settembre 2014 di questo TAR; Vista l ordinanza di appello cautelare n. 5241 del novembre 2014 del Consiglio di Stato; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2015 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Premesso che: - relativamente ai controinteressati, parte ricorrente ha notificato il presente ricorso: 1) con riferimento alla misura 112/121, a: Terre di Valter di Landi Emanuela & C., Società semplice agricola e a Rubinaccio Pietro, rispettivamente prima e quinto nella graduatoria definitiva delle istanze https://www.giustizia amministrativa.it/cdsavvocati/ucmproxy 2/6

ammissibili; 2) con riferimento alla misura 121, a: Società agricola Terre di Montemarano ed a Belpiero Antonio, rispettivamente decimo nella graduatoria definitiva delle istanze ammissibili e centotreesimo della graduatoria definitiva delle iniziative in over-booking; - ad avviso del Collegio, ai fini della decisione di merito, va considerata la situazione degli altri soggetti in capo ai quali l approvazione delle graduatorie impugnate ha consolidato posizioni di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall eventuale accoglimento del presente ricorso; - nella specie, tali soggetti vanno individuati in coloro che, utilmente posizionati nelle due graduatorie, in conseguenza dell eventuale accoglimento del presente ricorso verrebbero esclusi per consentire il subingresso del ricorrente ovvero, in ogni caso, retrocederebbero nell ordine di graduatoria, circostanza che, pur senza comportare automaticamente il venire meno dell ammissibilità del finanziamento, assumerebbe comunque potenziali effetti lesivi. In considerazione di quanto sopra, si rende necessario integrare il contraddittorio con notificazione individuale, da eseguire nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione ovvero, se precedente, dalla notifica della presente ordinanza, depositando la prova dell'intervenuta notifica entro il termine di giorni 10 (dieci), nei confronti dei seguenti soggetti: - La Manna Gabriele, ultimo nella graduatoria definitiva delle istanze finanziate relative alla misura 112/121; - Cerrone Maria, ultima in graduatoria definitiva delle istanze finanziate relative alla misura 121; Per gli altri soggetti utilmente posizionati nelle due graduatorie, il https://www.giustizia amministrativa.it/cdsavvocati/ucmproxy 3/6

Collegio ritiene sufficiente ed idonea la notificazione per pubblici proclami con le modalità di semplificazione di seguito descritte. Va premesso, sul punto, che la notificazione per pubblici proclami è prevista dall art. 41, comma 4, e dall art. 49, co. 3, cod. proc. amm., nonché analiticamente disciplinata dall art. 150 cod. proc. civ.. L art. 52, comma 2, cod. proc. amm. stabilisce che il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell art. 151 cod. proc. civ.. In considerazione dei margini di discrezionalità operativa riservati dall art. 41, comma 4, cod. proc. amm. al giudice amministrativo, cui è demandata la determinazione delle modalità di notifica, il successivo art. 52, comma 2, può applicarsi, ad avviso del Collegio, anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, tramite ordine di pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito Internet dell amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte. In relazione a quanto sopra, il procedimento per la notifica per pubblici proclami può svolgersi secondo le modalità e nei termini seguenti: - l avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale dovrà contenere le seguenti indicazioni: a) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di Registro Generale del procedimento giurisdizionale; c) il nominativo della parte ricorrente; d) gli estremi del principale provvedimento impugnato; e) che i nominativi dei controinteressati ed il testo integrale del ricorso sono consultabili sul sito Internet dell'amministrazione resistente (nella specie:http://www.regione.campania.it/it/utilita/atti-di-notifica); https://www.giustizia amministrativa.it/cdsavvocati/ucmproxy 4/6

Parte ricorrente dovrà, quindi, avere cura: a) che l'avviso sia pubblicato sulla Parte Seconda della Gazzetta Ufficiale, con le modalità innanzi descritte, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione ovvero, se precedente, dalla notifica della presente ordinanza, depositando la prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine di giorni 10 (dieci) successivi; b) che siano inseriti sul sito della Regione Campania: - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, - l indicazione nominativa dei controinteressati (così come desumibili dagli elenchi definitivi approvati ed allegati al decreto dirigenziale n. 112 del 3 giugno 2014, pubblicato sul BUR Campania n. 39 del 9 giugno 2014); inoltre, in calce al testo del ricorso dovranno essere puntualmente riportati i seguenti estremi identificativi del provvedimento impugnato: decreto dirigenziale n. 112 del 3 giugno 2014, pubblicato sul BUR Campania n. 39 del 9 giugno 2014 nonché il seguente avviso: La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania, Napoli, del, n., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati ; c) di richiedere tale inserimento sul sito Internet, tramite apposita istanza alla Regione Campania, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione ovvero, se precedente, dalla notifica della presente ordinanza; alla richiesta deve seguire il deposito, presso la segreteria del Tribunale adito, della prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine di giorni 15 (quindici) successivi al termine predetto (30 gg.). La Regione ha l obbligo di inserire sul proprio sito web gli atti in questione rilasciandone attestato al ricorrente. Si prescrive che la https://www.giustizia amministrativa.it/cdsavvocati/ucmproxy 5/6

pubblicazione del ricorso integrato dall'avviso non sia comunque rimossa dal sito dell amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) - ordina che la parte ricorrente provveda all integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini di cui in motivazione; - fissa alla data del 2 luglio 2015, l udienza pubblica per la decisione della controversia nella sede di merito; Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati: Fabio Donadono, Presidente FF Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore Alfonso Graziano, Primo Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 24/02/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) https://www.giustizia amministrativa.it/cdsavvocati/ucmproxy 6/6