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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI, PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE Determinazione n. 127 / SA del 7.3.2013 Oggetto: Determinazione e ripartizione del contingente di permessi sindacali retribuiti spettanti alle OO. SS. rappresentative e alla RSU provinciale anno 2013 Visti: Il Dirigente il CCNL integrativo del CCNL del personale dipendente delle amministrazioni del comparto Regioni Autonomie Locali stipulato il 6 luglio 1995, firmato in data 13 maggio 1996; il Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali stipulato in data 7/08/1998 (CCNQ 7/08/1998); il Contratto collettivo quadro d integrazione del CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali del 7 agosto 1998 stipulato in data 24/09/2007 (CCNQ 24/09/2007); il Contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2008/2009 stipulato in data 26/09/2008 (CCNQ 26/09/2008); il Contratto collettivo quadro di modifica del CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2008/2009 del 26/09/2009, stipulato in data 09/10/2009 (CCNQ 09/10/2009), che modifica il CCNQ del 26/09/2008; il Contratto collettivo nazionale quadro di integrazione e modifica del CCNQ 9 ottobre 2009, stipulato in data 3 novembre 2011; 20/07/2012 il Contratto collettivo nazionale quadro di modifica del CCNQ 9 ottobre 2009 stipulato in data 20 luglio 2012; la circolare ARAN 4 luglio 2003 prot. n. 5126 ad oggetto: Nota di chiarimenti sulle clausole degli artt. 8 e 9 del CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni in relazione alla determinazione del monte ore aziendale dei permessi orari sindacali ; il parere ARAN 19 marzo 2008 prot. n. 3243 avente ad oggetto Chiarimenti in merito alla rappresentatività sindacale ; la Delibera ARAN n. 15 del 19 marzo 2009; la Nota ARAN prot. 521 del 25 gennaio 2010; la Nota ARAN prot. 3610 del 13 maggio 2010; il Parere del Consiglio di Stato n. 00551del 03 febbraio 2011. 1

Richiamati gli artt. 8, 9 e 10 del CCNQ 7/08/1998, i quali, fermo restando che le riunioni con le quali l Ente assicura i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti avvengono normalmente al di fuori dell orario di lavoro, riconoscono ai dirigenti sindacali, come individuati dall art. 10, c. 1, il diritto di usufruire di permessi sindacali retribuiti per l espletamento del loro mandato, per la partecipazione a trattative sindacali, nonché per presenziare convegni e congressi di natura sindacale (c. 1 e 3, art. 10, CCNQ 7/08/1998); Visto l art. 2 del CCNQ del 09/10/2009, in base al quale viene confermato che i permessi sindacali fruibili in ogni amministrazione sono confermati nel loro complesso in un valore pari a 90 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre dell anno precedente a quello di riferimento e che detti permessi sono ripartiti in misura pari a: n. 30 minuti alle RSU (c. 2, art. 2, CCNQ 09/10/2009); n. 41 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative (c. 3, art. 2, CCNQ 09/10/2009); n. 19 minuti al contingente dei permessi sindacali cumulati (c. 5 art. 2 CCNQ 09/10/2009). Evidenziato, inoltre, che dall 1/01/1999, ai fini della ripartizione proporzionale dei permessi, la rappresentatività viene accertata in sede locale in base alla media tra il dato associativo ed il dato elettorale. Il dato associativo, risultante alla data del 31 gennaio di ogni anno, è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell ambito considerato; il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell ultima elezione della RSU rispetto al totale dei voti espressi nell ambito considerato (c. 4, art. 9, CCNQ 7/08/1998); Visto il parere dell Aran prot. n. 13119/2012 del 23/03/2012, richiesto con nota protocollo n. 5811 del 28/02/2012, che rammenta le modalità di rilevazione delle deleghe; Dato atto che in data 5 e 7 marzo 2012 ha avuto luogo la consultazione elettorale per il rinnovo della RSU e che, pertanto, si rende necessario il calcolo del monte ore in riferimento a due distinte frazioni anche al fine della corretta imputazione dei permessi già goduti: la prima, per il periodo compreso tra il 01/01/2012 e il 15/03/2012, relativa alle elezioni RSU 2007; la seconda, per il periodo 16/03/2012 e 31/12/2012, relativa alle elezioni RSU 2012. Considerato che: - ai sensi dell art. 43 del D. Lgs. 165/2001 sono considerate rappresentative le OO.SS. ammesse alla trattativa nazionale; - per il quadriennio normativo 2006/2009 - secondo biennio economico di contrattazione 2008/2009 risultano rappresentative nel comparto Regioni e Autonomie Locali le organizzazioni sindacali indicate nella tavola 2bis allegata al CCNQ del 20 luglio 2012 di modifica del CCNQ 9 ottobre 2009 e di seguito elencate: CGIL FP CISL FPS UIL FPL 2

- tale tavola avrà valore sino ad un nuovo contratto conseguente al successivo accertamento della rappresentatività (commi 1 e 2 art. 9 CCNQ del 09/10/2009); - che le organizzazioni sindacali non rappresentative non sono titolari di alcuna prerogativa sindacale; - che presupposto affinché venga riconosciuta la titolarità dei permessi sindacali è la preventiva comunicazione di accreditamento, da parte delle OO. SS., dei dirigenti sindacali aventi titolo, da inoltrarsi ogni anno all amministrazione. Dato atto che nel caso in cui le OO.SS. utilizzano permessi in misura superiore a quella spettante, ove le stesse non restituiscano il corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti, l Amministrazione compensa l eccedenza nell anno immediatamente successivo detraendo dal monte ore di spettanza il numero di ore risultante eccedente nell anno precedente, fino a capienza del monte ore stesso. Per l eventuale differenza si darà, comunque, luogo a quanto previsto dall art. 19 del CCNQ del 07/08/1998 (art. 9, comma 8 CCNQ 09/10/2009); Ritenuto di dover determinare e ripartire tra le organizzazioni sindacali rappresentative e le RSU il contingente massimo dei permessi sindacali spettanti presso questa Amministrazione, nell anno 2012, in base alla normativa precedentemente citata; Accertato che i permessi sindacali retribuiti di cui all art. 10 del CCNQ 7/08/1998: sono giornalieri o orari; sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato (c. 4, art. 10, CCNQ 7/08/1998). Visto, infine, l art. 12 del CCNQ 7/08/1998, per il quale i dirigenti sindacali hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a giorni otto all anno, cumulabili anche trimestralmente; Dato atto che l utilizzo di permessi di cui agli artt. 10 e 11 del CCNQ 7/08/1998 non deve comunque pregiudicare la funzionalità della struttura o dell unità operativa di appartenenza del dipendente e, a tal fine, deve essere preventivamente avvertito il Dirigente / Responsabile della stessa e, almeno 3 (tre) giorni prima, il Settore Gestione del personale, per la conseguente trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso il sistema informatico GEDAP; Preso atto, infine, che i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo ad usufruire delle prerogative e libertà sindacali specificate nel CCNQ, tra le quali, in particolare, i permessi sindacali sopra descritti, devono essere comunicati annualmente all Amministrazione da parte delle associazioni sindacali rappresentative (c. 2, art. 10 CCNQ 7/08/1998); Visto l'allegato prospetto nel quale vengono analiticamente quantificati i permessi sindacali retribuiti, suddivisi per le diverse tipologie, quantificati per l'anno 2013 sulla base del personale in servizio al 31/12/2012, nelle due frazioni sopra specificate; Richiamata la corrispondenza intercorsa tra l O.S. CGIL, nota prot. n. 123/fp/09 del 28/12/09 u.s., assunta al prot. dell Ente al n. 1 del 04 gennaio u.s. e la nota di riscontro, prot. n. 4792 del 02/03/2010, riguardante le deleghe sindacali; 3

Dato atto che il contingente di permessi di spettanza delle RSU è da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito (co. 4 art. 9 CCNQ del 7/8/1998); Considerato che, sulla base di quanto previsto dal CCNL del comparto delle Regioni Autonomie Locali, sottoscritto il 14 settembre 2000, ciascun dipendente ha a disposizione 12 ore annue pro capite retribuite per partecipare ad assemblee durante l'orario di lavoro, assemblee che possono riguardare la generalità dei dipendenti o una parte di essi; Visti: il D.Lgs. n. 165/01 il D.Lgs. n. 267/2000; il Regolamento Provinciale di Organizzazione; DETERMINA 1. Di prendere atto che, che per il quadriennio normativo 2006/2009 - secondo biennio economico di contrattazione 2008/2009 - risultano rappresentative nel comparto Regioni e Autonomie Locali le organizzazioni sindacali indicate nella tavola 2bis allegata al CCNQ del 20 luglio 2012 di modifica del CCNQ 9 ottobre 2009, valida sino ad un nuovo contratto conseguente al successivo accertamento della rappresentatività (commi 1 e 2 art. 9 CCNQ del 09/10/2009 e di seguito elencate: CGIL FP CISL FPS UIL FPL 2. Di dare atto che nel caso in cui le OO.SS. utilizzano permessi in misura superiore a quella spettante, ove le stesse non restituiscano il corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti, l Amministrazione compensa l eccedenza nell anno immediatamente successivo detraendo dal monte ore di spettanza il numero di ore risultante eccedente nell anno precedente, fino a capienza del monte ore stesso. Per l eventuale differenza si darà, comunque, luogo a quanto previsto dall art. 19 del CCNQ del 07/08/1998 (art. 9, comma 8 CCNQ 09/10/2009); 3. Di calcolare e ripartire, per le motivazioni e con le modalità in premessa illustrate che qui si intendono trasfuse, il contingente di permessi sindacali retribuiti, spettanti per l anno 2013 alla RSU provinciale ed alle Organizzazioni sindacali rappresentative, come da prospetto che si allega al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale e le cui risultanze sono le seguenti: a. Permessi per l espletamento del mandato (ex art. 10 CCNQ del 07/08/1998, come confermati dall art. 2 del CCNQ del 09/10/2009): Permessi RSU : ore 59.30 Permessi OO.SS. rappresentative: ore 81.19: 4

OO. SS. ORE MINUTI CGIL FP 37 34 UIL FPL 23 58 CISL FPS 19 46 4. Di invitare, contestualmente all invio della nota relativa alla fruizione dei permessi sindacali, le organizzazioni sindacali rappresentative a comunicare i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo ai permessi specificati al precedente punto 2); Dispone 1. che la presente venga trasmessa alle RSU ed alle OO. SS. aziendali rappresentative. IL DIRIGENTE Dott.ssa Anna Maria Congiu f.to 5

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N 127 DEL 07 /03/2013 CALCOLO PER LA DISTRIBUZIONE DEL MONTE ORE DI AMMINISTRAZIONE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO 2013 CON RIFERIMENTO ELEZIONI RSU 2012 OO.SS. VOTI 2012 % VOTI DELEGHE % DELEGHE % MEDIA % MEDIA RAPP. MEDIA RIPROP. A 100 TOT MONTE ORE MINUTI MINUTI PER OO.SS. DISTRIB. ORE CISL 37 33,04 6 15,00 24,02 24,02 24,32 4.879 1.187 19.46 UIL 26 23,21 14 35,00 29,11 29,11 29,48 4.879 1.438 23.58 CGIL 49 43,75 19 47,50 45,63 45,63 46,20 4.879 2.254 37.34 USB PI 0 0,00 1 2,50 1,25 TOTALE 112 100,00 40 100,00 100,00 98,75 100,00 4.879 81.19 6