Premessa Come noto, gli agenti e i rappresentanti di commercio, che operano sul territorio nazionale, sono tenuti all'iscrizione all'enasarco e alla relativa contribuzione. L Enasarco è l'ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio, che eroga agli agenti (di cui agli artt. 1742 e 1752 Codice Civile) la pensione di vecchiaia, inabilità, invalidità e superstiti (integrativa di quella prevista dalla L. 22.07.1966, n. 613 e successive modifiche e integrazioni). L'Enasarco persegue, inoltre, fini di formazione e qualificazione professionale a della categoria, e di solidarietà a favore degli iscritti e provvede alla gestione di altre provvidenze individuate dalla contrattazione collettiva. I contributi all'enasarco si calcolano su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente. Pertanto il riferimento al trimestre segue il principio di competenza (il periodo di maturazione delle provvigioni), mentre resta ininfluente il momento del pagamento. Se l'attività di agenzia è esercitata in forma societaria, in presenza di due o più agenti illimitatamente responsabili, il contributo: è dovuto per ciascuno di essi; è suddiviso tra tali soci sulla base delle quote sociali o, se diverse, in misura corrispondente alle quote di ripartizione degli utili previste dall atto costitutivo. In mancanza i contributi sono ripartiti in misura paritetica. L'eventuale modifica della quota di partecipazione societaria ai fini contributivi ha effetto dal trimestre successivo a quello della comunicazione all'enasarco. Per gli agenti che svolgono l attività in forma di ditta individuale ovvero di società di persone (snc/sas) i contributi sono dovuti nel rispetto di un minimale contributivo e di un massimale provvigionale annuo. Invece, per gli agenti che svolgono l attività in forma di società di capitali (spa / srl) non è previsto alcun minimale / massimale. Aliquote 2019 Le aliquote contributive sono diverse a seconda della forma societaria. Se l agente svolge l attività in forma di ditta individuale / società di persone l'aliquota 2019 (quindi per le provvigioni maturate a partire dall'1.1.2019) è fissata, nel rispetto dei minimali e massimali, nella misura del 16,50% e va ripartita al 50% tra agente e casa mandante, come da tabella che segue: Studio Ballardini 1
Si ricorda che l art. 4, comma 2 del Regolamento ENASARCO prevede un graduale aumento dell aliquota contributiva, fino al 2020: In caso invece di società di capitale si applica un aliquota differenziata per scaglioni, immutata dal 2016 e così ripartita tra casa mandante e agente: Massimali e minimali 2019 Come già accennato nella premessa, per gli agenti che esercitano l'attività in forma individuale e in società di persone (snc/sas) i contributi sono dovuti nel rispetto dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali, che ogni anno sono rivalutati secondo l'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo. Si ricorda fin da subito che: per massimale provvigionale si intende il massimo delle provvigioni su cui calcolare il contributo previdenziale, superato il quale non si deve più versare nulla; per minimale contributivo si intende il minimo di contribuzione da versare comunque nel corso dell'anno, purché si siano incassate provvigioni. Qualora il contratto inizi o termini durante l'anno, il minimale sarà proporzionale alla parte di anno di validità contrattuale. Per il 2019 gli importi sono stati aggiornati come illustrato nelle tabelle seguenti. Massimali provvigionali 2019: Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo. Il massimale provvigionale non è frazionabile. Studio Ballardini 2
In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci, pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili, in misura pari alle quote di partecipazione. I minimali contributivi per il 2019 invece sono i seguenti: Si ricorda che per determinare i minimali contributivi vanno considerati i seguenti principi: di produttività. Il minimale contributivo è dovuto soltanto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni, sia pure in misura minima, nel corso dell'anno. In tal caso, e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni, dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo. L integrazione dei contributi al minimale (differenza tra l entità dei contributi e l importo minimale da versare) è interamente a carico della casa mandante, che può eventualmente recuperarla dai contributi dovuti nei trimestri successivi. Se il rapporto di agenzia è rimasto improduttivo per tutto l'anno, il minimale contributivo non è dovuto; di frazionabilità. Il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali. Pertanto, nell'ipotesi di inizio o cessazione del rapporto di agenzia in corso d'anno, il minimale contributivo va calcolato per singolo trimestre. Il versamento va effettuato moltiplicando tale importo per il numero di trimestri in cui si è svolto il rapporto di agenzia. Ciò a condizione che in almeno un trimestre siano maturate provvigioni (principio di produttività). Variazioni di mandato Nel caso in cui nel corso dell'anno il rapporto si modifichi da "pluri" a "mono" mandatario o viceversa, Enasarco specifica che: Da pluri a monomandatario: se il contributo versato sino alla trasformazione è inferiore o pari al massimale per agenti plurimandatari è consentita l'integrazione dei contributi previdenziali obbligatori sino alla concorrenza del massimale annuo previsto per gli agenti monomandatari. Da mono a plurimandatario: se il contributo versato sino alla modifica contrattuale è superiore al massimale per agenti plurimandatari, nulla è più dovuto a titolo di contributi previdenziali obbligatori. In nessun caso, comunque, è previsto il rimborso delle somme versate in più rispetto al massimale da plurimandatario. Studio Ballardini 3
Modalità e termini di versamento La casa mandante è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell agente, e trattiene in seguito la parte a suo carico all atto della liquidazione delle relative competenze. A decorrere dall 1.2.2014 il pagamento va effettuato con una delle seguenti modalità: Bollettino bancario MAV (pagamento standard e automatico proposto dal sistema); Addebito su c/c bancario della ditta mandante (Mandato Sepa). Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2019, le scadenze sono le seguenti: Compilazione distinta online Prima di procedere con il versamento dei contributi è necessario inviare telematicamente un'apposita distinta, tramite il sito Internet www.enasarco.it. A tal fine la casa mandante deve registrarsi per accedere all'area riservata "inenasarco". Studio Ballardini 4
Per precauzione, in caso di addebito automatico in c/c, la distinta va confermata 5 giorni lavorativi prima della scadenza. Eventuali ritardi nell accredito automatico a Enasarco comportano infatti l addebito di sanzioni. Sulla distinta online va inserita la provvigione maturata da ciascun agente. Il sistema calcola in automatico il corretto importo da versare, tenendo conto di minimali e massimali. Le distinte vanno compilate anche dopo il raggiungimento del massimale contributivo. La compilazione della distinta online si compone di 4 fasi: 1. Generazione: si crea una "istantanea" dei mandati già presenti in archivio relativi all'azienda, (lo "schedone"). Si raccomanda particolare attenzione nella verifica o nuovo inserimento del tipo di mandato (MONO/PLURI) ad evitare la generazione di importi errati; 2. Salvataggio di una compilazione parziale (stato provvisorio) in archivio. È utile nel caso di distinte molto lunghe. Va posta attenzione al fatto che le bozze di distinte non confermate vengono eliminate alla scadenza dei versamenti; 3. Proseguimento della compilazione: È possibile ricaricare una distinta salvata in stato provvisorio e proseguirne la compilazione anche in giorni successivi; 4. Conferma della distinta: al termine della compilazione, la distinta deve essere confermata. Con questa operazione la ditta certifica che tutti gli importi indicati sono corretti. Non è più modificabile, ma può sempre essere visualizzata. Proroga versamenti per i territori colpiti dai sismi 2016-2017 Si ricorda che per le imprese preponenti colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 è stato prorogato al 01/06/2019 il termine per il pagamento dei contributi sospesi, che potranno essere saldati: in un unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, oppure mediante rateizzazione fino a 120 rate mensili di pari importo (non inferiore a 50,00). Le imprese interessate sono quelle dei Comuni elencati: negli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016 (contributi relativi al 3 e 4 trimestre 2016 e al 1 e 2 trimestre 2017). nell'allegato 2 bis (contributi relativi al 4 trimestre 2016 e al 1 e 2 trimestre 2017). Per la rateizzazione dei contributi sospesi è comunque necessario inviare la domanda entro il 30/04/2019. La richiesta va presentata tramite PEC, all indirizzo impresepreponenti.contribuzioni@pec.enasarco.it, specificando nell oggetto Sisma richiesta rateizzazione contributi sospesi, compilando il modello 2157/2017. Buon lavoro. Campodarsego 22.03.2019 Studio Ballardini Studio Ballardini 5