RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TFR - MODULISTICA



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Circolare n. 35 del 23 febbraio 2007 Decorrenza: immediata Serie: PERSONALE Argomento: Normativa e contrattualistica Oggetto: RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TFR - MODULISTICA Facendo seguito alla nota informativa inviata dall Azienda tramite messaggio di posta elettronica nel mese di dicembre u.s., si rende noto che in data 1 febbraio u.s. sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale due Decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, che danno attuazione alle previsioni della Legge finanziaria per l anno 2007 in materia di riforma della previdenza complementare, ed in particolare alle modalità di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) maturando. La scelta circa la destinazione del TFR maturando di cui alla presente Circolare riguarda i lavoratori dipendenti che sono stati assunti presso le società del Gruppo e si sono iscritti al Fondo pensione prima del 28 aprile 1993 (cd. vecchi iscritti ) oppure, pur se assunti a partire dal 28 aprile 1993 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n.124/1993) non si sono mai iscritti al Fondo pensione. In entrambi i casi il TFR maturato sino al 31/12/2006 è accantonato presso l Azienda di appartenenza ove rimarrà, senza nessuna modifica, qualunque sia la scelta che verrà effettuata. Infatti l opzione di conferimento del TFR alla previdenza complementare (Fondo pensione), ovvero il mantenimento dello stesso in Azienda, si riferisce esclusivamente al TFR maturando dal 01/01/2007 restando di conseguenza immodificata la collocazione del TFR maturato alla data del 31/12/2006. Non sono tenuti invece ad esprimere alcuna scelta in merito al conferimento del TFR maturando: - i lavoratori dipendenti iscritti alla previdenza obbligatoria (cioè che versano i contributi previdenziali all INPS) in data successiva al 28 aprile 1993 (cioè gli assunti di prima occupazione), iscritti ad un Fondo pensione alla data del 31/12/2006, che già versano tutto il TFR alla previdenza complementare; - i lavoratori che, pur iscritti alla previdenza obbligatoria entro il 28 aprile 1993, già abbiano destinato l intero TFR al Fondo pensione entro il 31/12/2006. In questi due casi infatti il TFR continuerà ad essere versato senza soluzione di continuità al Fondo pensione di iscrizione (cfr. estratto conto annuale che viene inviato dal Fondo pensione a ciascun iscritto nel quale viene indicata anche la quota del TFR). Per effettuare la scelta circa la destinazione del TFR devono essere obbligatoriamente utilizzati i moduli allegati alla presente Circolare denominati TFR1 e TFR2 all uopo predisposti dal Ministero del lavoro (cfr. allegati n.1 e n.2) e secondo le indicazioni di seguito riportate. Per quanto concerne tempi e modi di tale espressione, si rimanda per completezza di informazione alle disposizioni operative contenute nel prosieguo della presente circolare, a cui si raccomanda di prestare particolare attenzione. Cordiali saluti. Allegati: n.1 - Modulo TFR1. n.2 - Modulo TFR2.

segue Circolare Serie Personale n. 35 del 23 febbraio 2007 pag. 2 di 7 RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TFR - MODULISTICA Indice 1. Premessa. 2. Modalità di scelta per la destinazione del trattamento di fine rapporto: istruzioni per la compilazione dei moduli TFR1 o TFR2. 3. Indicazioni circa la scelta esplicita e tacita.

segue Circolare Serie Personale n. 35 del 23 febbraio 2007 pag. 3 di 7 1. Premessa. In conformità alle previsioni della Legge finanziaria per l anno 2007 (Legge n.296/2006) il lavoratore dipendente ha la facoltà di destinare in maniera esplicita (cioè con apposita comunicazione all azienda) ovvero tacita (silenzio assenso) il trattamento di fine rapporto (TFR) maturando alla previdenza complementare, oppure mantenere lo stesso presso l azienda (cfr. allegata tabella). Tale scelta può essere effettuata dal 1 gennaio al 30 giugno 2007 (se il lavoratore è assunto entro il 31/12/2006) ovvero entro sei mesi dalla data di assunzione se avvenuta dopo il 31/12/2006. DATA DI 1A OCCUPAZIONE ISCRIZIONE AL FONDO PENSIONE FACOLTA DI SCELTA PER IL CONFERIMENTO DEL TFR RESIDUO PRIMA DEL 29 APRILE 1993 ATTUALMENTE ISCRITTO AL F.DO PENSIONE SENZA O CON PARZIALE VERSAMENTO TFR SI ATTUALMENTE ISCRITTO AL FONDO PENSIONE CON TOTALE VERSAMENTO TFR NO ATTUALMENTE NON ISCRITTO AL F.DO PENSIONE SI DAL 29 APRILE 1993 ATTUALMENTE ISCRITTO AL F.DO PENSIONE ATTUALMENTE NON ISCRITTO AL F.DO PENSIONE NO (PERCHE IL TFR E GIA INTERAMENTE DESTINATO AL F.DO PENSIONE) SI Con riferimento alle scelte esplicite eventualmente effettuate dal lavoratore con apposita comunicazione all Azienda (ad es. mediante messaggio di posta elettronica) nel periodo compreso dal 1 al 31 gennaio 2007 il Ministero precisa che è fatta salva la decorrenza degli effetti dalla data della scelta già compiuta a condizione che tale scelta sia confermata mediante la compilazione del modulo TFR1 o TFR2. Il Personale che si trova nella situazione suddetta deve inoltrare all Azienda il documento di opzione iniziale (es. messaggio di posta elettronica) unitamente al modulo TFR1 o TFR2 allegati alla presente Circolare entro il 2 marzo 2007 con le modalità di seguito indicate al successivo punto 2). E del tutto evidente che, in caso di difformità di opzione tra il documento iniziale ed il modulo TFR1 o TFR2, varrà ad ogni effetto la scelta effettuata con quest ultimo. Il restante Personale che intende effettuare la scelta circa la destinazione del TFR deve rispettare i termini previsti dalla vigente normativa e cioè il 30 giugno 2007 (se assunto entro il 31/12/2006) ovvero entro sei mesi dalla data di assunzione (se avvenuta dopo tale data).

segue Circolare Serie Personale n. 35 del 23 febbraio 2007 pag. 4 di 7 2. Modalità di scelta per la destinazione del trattamento di fine rapporto: istruzioni per la compilazione dei moduli TFR1 o TFR2. Per effettuare la scelta esplicita circa la destinazione del TFR devono essere obbligatoriamente utilizzati i moduli allegati alla presente Circolare denominati TFR1 e TFR2 all uopo predisposti dal Ministero del lavoro (cfr. allegati n.1 e n.2). Il modulo TFR1 (allegato n.2) deve essere utilizzato dai lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006. Il modulo TFR2 (allegato n.3) deve essere utilizzato dai lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006. Entrambi i moduli sono suddivisi in sezioni ; il lavoratore deve compilare solo la sezione alla quale appartiene. Con riferimento alla compilazione dei citati moduli si precisa che gli assunti dopo il 31/12/2006, e comunque i nuovi iscritti al Fondo pensione dopo tale data, sono tenuti ad allegare al modulo di scelta per destinazione del TFR (TFR1 o TFR2), la copia del modulo di adesione al Fondo pensione. A tale proposito si precisa che per il Fondo Pensione del Gruppo Banca Lombarda e Piemontese e per il Fondo Pensione Complementare per i dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A. lo stesso è disponibile sul Corporate Portal aziendale al link Risorse Umane - Fondo Pensione e, per il Fondo Pensione Previbank sul sito internet www.previbank.it. Per quanto riguarda il Fondo Pensioni Dipendenti Ex Banca San Paolo di Brescia come è noto dal 01/01/1999 non possono esserci nuove iscrizioni essendo un Fondo a gruppo chiuso. Per contro, il lavoratore già iscritto al Fondo pensione non è tenuto ad allegare la copia del modulo di adesione allo stesso e, se non conosciuta, può omettere altresì di indicare la data di iscrizione al Fondo poiché tali informazioni sono già nella disponibilità dell Azienda. Per effettuare la scelta esplicita circa il conferimento del TFR il lavoratore deve: 1) compilare e sottoscrivere il modulo (TFR1 o TFR2) avendo particolare riguardo alla compilazione della sezione alla quale il lavoratore appartiene; 2) inoltrare il modulo (TFR1 o TFR2) debitamente compilato e sottoscritto a Banca Regionale Europea / Area Risorse Umane; 3) allegare al suddetto modulo originale (TFR1 o TFR2) una fotocopia dello stesso che l Azienda avrà cura di restituire timbrata per ricevuta al mittente. A tale proposito si invitano gli interessati ad indicare con precisione negli appositi spazi del modulo l Azienda di appartenenza e l unità operativa di inquadramento al fine di facilitare l invio della copia di ricevuta. 3. Indicazioni circa la scelta esplicita e tacita. Si riassumono di seguito alcune indicazioni circa la scelta esplicita e tacita con particolare riferimento alla data di iscrizione alla previdenza obbligatoria (INPS) in data successiva al 28 aprile 1993 ovvero antecedente al 29 aprile 1993.

segue Circolare Serie Personale n. 35 del 23 febbraio 2007 pag. 5 di 7 A) LAVORATORI DIPENDENTI ISCRITTI ALLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA (INPS) IN DATA SUCCESSIVA AL 28 APRILE 1993 NON ISCRITTI AD UN FONDO PENSIONE 1) SCELTA ESPLICITA Il lavoratore dipendente sceglie in forma esplicita inoltrando all azienda il relativo modulo debitamente compilato e sottoscritto (cfr. allegato modulo TFR1 e TFR2) entro il 30 giugno 2007, se assunto entro il 31/12/2006, ovvero entro sei mesi dalla data di assunzione, se avvenuta dopo il 31/12/2006. In tal caso le scelte possibili sono: a) mantenere il TFR maturando in Azienda. In caso di Azienda con almeno 50 dipendenti, la quota di TFR maturato a decorrere dal 01/01/2007 (o dalla data di assunzione se successiva), viene trasferita dal datore di lavoro al Fondo di Tesoreria gestito dall INPS ( Fondo per l erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all art.2120 del codice civile ) purché l opzione venga esercitata entro il 30/06/2007 (o entro la scadenza dei sei mesi per gli assunti dall 01/01/2007). In tal caso il TFR mantiene, ad ogni fine, le caratteristiche di cui all art. 2120 del codice civile. Presso le Aziende con meno di 50 dipendenti il TFR non è trasferito al Fondo di tesoreria gestito dall INPS ed è trattenuto comunque in Azienda. b) conferire il TFR maturando al Fondo pensione. In tal caso il TFR maturando viene interamente trasferito, a partire dal 01/07/2007, al Fondo pensione di riferimento del personale dell Azienda di appartenenza con decorrenza dal mese di paga in cui avviene la scelta. Il TFR maturato dal 1 gennaio 2007 al mese in cui avviene la scelta rimane in azienda. Nel caso di lavoratori dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 2006 il TFR maturando viene interamente trasferito dal mese successivo a quello della scelta esplicita del lavoratore (ad eccezione degli assunti entro il 30/06/2007 per i quali il versamento non potrà avvenire prima del 1 luglio 2007). Il TFR maturato tra la data di assunzione e quella della scelta confluisce al Fondo di Tesoreria istituito presso l INPS Gli assunti dopo il 31/12/2006, e comunque i nuovi iscritti al Fondo pensione dopo tale data, sono tenuti ad allegare al modulo di scelta per destinazione del TFR (TFR1 o TFR2), la copia del modulo di adesione al Fondo pensione. 2) SCELTA TACITA (silenzio assenso) Se il lavoratore dipendente non effettua alcuna scelta esplicita entro il 30 giugno 2007, se assunto entro il 31/12/2006, ovvero entro sei mesi dalla data di assunzione se avvenuta dopo il 31/12/2006, l Azienda trasferisce al Fondo pensione di riferimento del personale dell Azienda di appartenenza il TFR maturando dal 1 luglio 2007, ovvero dal mese successivo alla scadenza del termine per esercitare la scelta (sei mesi per gli assunti dall 01/01/2007). Il TFR maturato nel periodo dal 01/01/2007 al 30/06/2007 rimane in Azienda se il lavoratore è in servizio al 31/12/2006, ovvero trasferito al Fondo di Tesoreria gestito dall INPS se assunto dopo il 01/01/2007. B) LAVORATORI DIPENDENTI ISCRITTI ALLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA (INPS) IN DATA SUCCESSIVA AL 28 APRILE 1993 (C.D. NUOVI ISCRITTI ) GIA ISCRITTI AD UN FONDO PENSIONE Non sono tenuti ad esprimere alcuna scelta in merito al conferimento del TFR maturando i lavoratori dipendenti iscritti alla previdenza obbligatoria (cioè che versano i contributi previdenziali all INPS) in data successiva al 28 aprile 1993 (cioè gli assunti di prima occupazione), iscritti ad un Fondo pensione alla data del 31/12/2006, e che già versano tutto il TFR alla previdenza complementare.

segue Circolare Serie Personale n. 35 del 23 febbraio 2007 pag. 6 di 7 In questo caso infatti il TFR continua ad essere versato senza soluzione di continuità al Fondo pensione di iscrizione. C) LAVORATORI DIPENDENTI ISCRITTI ALLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA (INPS) IN DATA ANTECEDENTE AL 29 APRILE 1993 GIA ISCRITTI AD UN FONDO PENSIONE ALLA DATA DEL 31.12.2006 1) SCELTA ESPLICITA Il lavoratore dipendente, che già non abbia destinato l intero TFR al fondo pensione entro il 31 dicembre 2006, sceglie in forma esplicita inoltrando all azienda il relativo modulo debitamente compilato e sottoscritto (cfr. allegato modulo TFR1 e TFR2) entro il 30 giugno 2007. In tal caso le scelte possibili sono: a) mantenere il TFR maturando in Azienda. In caso di Azienda con almeno 50 dipendenti la quota di TFR maturato a decorrere dal 01/01/2007 viene trasferito dal datore di lavoro al Fondo di Tesoreria gestito dall INPS ( Fondo per l erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all art.2120 del codice civile ) purché l opzione venga esercitata entro il 30/06/2007. In tal caso il TFR mantiene, ad ogni fine, le caratteristiche di cui all art. 2120 del codice civile. Presso le Aziende con meno di 50 dipendenti il TFR non è trasferito al Fondo di tesoreria gestito dall INPS ed è trattenuto comunque in Azienda. b) conferire il TFR al Fondo pensione. In tal caso il TFR viene interamente trasferito, dal 01/07/2007, al Fondo pensione di iscrizione con decorrenza dal mese di paga in cui avviene la scelta. Il TFR maturato dal 01/01/2007 fino al momento della scelta rimane in Azienda, unitamente al TFR maturato al 31/12/2006. 2) SCELTA TACITA (silenzio assenso) Se il lavoratore dipendente non effettua alcuna scelta esplicita entro il 30 giugno 2007 l Azienda trasferisce interamente il TFR maturando dal 1 luglio 2007 al Fondo pensione cui il lavoratore è iscritto. Il TFR eventualmente maturato nel periodo dal 01/01/2007 al 30/06/2007 rimane in Azienda. D) LAVORATORI DIPENDENTI ISCRITTI ALLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA (INPS) IN DATA ANTECEDENTE AL 29 APRILE 1993 NON ISCRITTI AD UN FONDO PENSIONE 1) SCELTA ESPLICITA Il lavoratore dipendente sceglie in forma esplicita inoltrando all azienda il relativo modulo debitamente compilato e sottoscritto (cfr. allegato modulo TFR1 e TFR2) entro il 30 giugno 2007. In tal caso le scelte possibili sono: a) mantenere il TFR maturando in Azienda. In caso di Azienda con almeno 50 dipendenti, la quota di TFR maturato a decorrere dal 01/01/2007, viene trasferito dal datore di lavoro al Fondo di Tesoreria gestito dall INPS ( Fondo per l erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all art.2120 del codice civile ), purché l opzione venga esercitata entro il 30/06/2007. In tal caso il TFR mantiene le caratteristiche di cui all art. 2120 del codice civile. Presso le Aziende con meno di 50 dipendenti il TFR non è trasferito al Fondo di tesoreria gestito dall INPS ed è trattenuto comunque in Azienda. b) conferire il TFR al Fondo pensione. In tal caso il TFR viene interamente trasferito, a partire dal 01/07/2007, al Fondo pensione di riferimento del personale dell Azienda di appartenenza con decorrenza

segue Circolare Serie Personale n. 35 del 23 febbraio 2007 pag. 7 di 7 dal mese di paga in cui avviene la scelta e nella misura fissata dagli accordi collettivi (100%) (e comunque in misura non inferiore al 50%). In caso di destinazione parziale, la quota di TFR eventualmente non destinato alla previdenza complementare confluisce nel Fondo di Tesoreria gestito dall INPS così come il TFR maturato tra l 01/01/2007 e la data di scelta. Rimane invece in Azienda il TFR maturato nel suddetto periodo nel caso di destinazione del 100%. Gli assunti dopo il 31/12/2006 e comunque i nuovi iscritti al Fondo pensione dopo tale data sono tenuti ad allegare al modulo di scelta per destinazione del TFR (TFR1 o TFR2), la copia del modulo di adesione al Fondo pensione. 2) SCELTA TACITA (silenzio assenso) Se il lavoratore dipendente non effettua alcuna scelta esplicita entro il 30 giugno 2007 l Azienda trasferisce il TFR maturando dal 1 luglio 2007 al Fondo pensione di riferimento del personale dell Azienda di appartenenza. Il TFR eventualmente maturato nel periodo dal 01/01/2007 al 30/06/2007 rimane in Azienda.