84 20.7.2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29 Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà Settore Politiche per la Qualità dei Servizi Sanitari DECRETO 14 giugno 2005, n. 3469 Data visto contabile certificato il 23-06-2005 L.R. 8/99: accertamento funzionalità: Presidio Associazione di Pubblica Assistenza Maria Bouturlin ved. Dini - Barberino di Mugello - per la disciplina di medicina dello sport. IL DIRIGENTE Omissis DECRETA 1. è accertata la funzionalità rispetto agli indirizzi della programmazione regionale del presidio Associazione di Pubblica Assistenza Maria Bouturlin ved. Dini, ubicato a Barberino di Mugello in Corso B. Corsini, 109 - gestito da Associazione di Pubblica Assistenza Maria Bouturlin ved. Dini, per la disciplina di Medicina dello sport. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. 9/95, in quanto conclusivo di procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell art. 3, comma 2, della L.R. 18/96 e successive modifiche ed integrazioni. Il Dirigente Marco Menchini Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà Settore Sanità Pubblica Veterinaria DECRETO 14 giugno 2005, n. 3471 certificato il 23-06-2005 Approvazione Procedura organizzativa per il trasporto, il deposito e la consegna ai laboratori di analisi dei campioni di alimenti da mantenere in regime di temperatura controllata tramite la catena del freddo. IL DIRIGENTE Visto l art. 3 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni; Visto l art. 8 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44; Visto il decreto n. 7369 del 3 dicembre 2003 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Sanità Pubblica Veterinaria; Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi generali della legislazione alimentare, istituisce l Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare; Visti i regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabiliscono rispettivamente norme sull igiene dei prodotti alimentari ed in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti; Atteso che, ai sensi dell art. 8 del regolamento (CE) 882/2004, i controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti sono eseguiti secondo procedure documentate, le quali comportano informazioni ed istruzioni per il personale che esegue i controlli ufficiali in relazione, tra l altro, agli ambiti tematici di cui all allegato II, capo II; Rilevato che tra i suddetti ambiti rientrano anche i compiti, le responsabilità e gli obblighi del personale, la procedura di campionamento, nonché qualsiasi altra attività o informazione necessaria per il buon funzionamento dei controlli ufficiali; Visto il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123 Attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ; Vista l ordinanza ministeriale 11 ottobre 1978, Limiti di cariche microbiche tollerabili in determinate sostanze alimentari e bevande ; Vista l ordinanza ministeriale 7 dicembre 1993, Limiti di Listeria monocytogenes in alcuni prodotti alimentari ; Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1993, Individuazione delle sostanze alimentari deteriorabili alle quali si applica il regime di controlli microbiologici ufficiali ; Visto il regolamento (CEE) n. 2568/1991 della Commissione dell 11 luglio 1991 relativo alle caratteristiche degli oli d oliva e degli oli di sansa d oliva nonché ai metodi ad essi attinenti;
20.7.2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29 Visto il progetto speciale La sicurezza alimentare di cui al punto 3.2.12 del Piano sanitario regionale 2005 2007, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 16 febbraio 2005, n. 22; Vista la deliberazione della Giunta regionale del 8 marzo 2004, n. 206 Il sistema veterinario regionale per la sicurezza alimentare e la tutela sanitaria delle produzioni zootecniche ; Vista la deliberazione della Giunta regionale del 23 febbraio 2004, n. 164 Programmazione regionale di vigilanza e controllo alimenti - Anni 2004-2006 ; Considerato che, qualora il controllo riguardi campioni di alimenti da mantenere a temperatura controllata tramite la catena del freddo, talune fasi (trasporto dei campioni dalla sede del prelievo al deposito presso l autorità sanitaria procedente; stoccaggio e deposito temporaneo presso l autorità sanitaria; trasporto dei campioni dal luogo di deposito al laboratorio di analisi) possono costituire fonte di rischio per la conservazione dei campioni e, conseguentemente, per l attendibilità degli esiti analitici; Considerato che tale rischio sussiste anche per altre tipologie di campioni che per loro natura, determinazioni analitiche o specifiche prescrizioni normative richiedono, dal momento del prelievo alla consegna al laboratorio di analisi, il mantenimento di una temperatura controllata tramite la catena del freddo; Considerato, inoltre, che il rischio di alterazione dei campioni rende incerta la verifica del rispetto delle norme vigenti in materia di controlli microbiologici, nonché la salvaguardia dei diritti di difesa della controparte nei confronti dell autorità che procede al controllo; Ritenuto che, al fine di evitare le possibili conseguenze dell alterazione dei campioni nelle ipotesi sopra richiamate, risponda alla logica delle più recenti norme comunitarie la definizione di una procedura organizzativa che, garantendo il mantenimento della temperatura secondo la catena del freddo in tutte le fasi del processo di controllo, assicuri il buon funzionamento dei controlli ufficiali; 85 Ritenuto, altresì, che la suddetta procedura debba essere condivisa e rispettata da tutti i soggetti incaricati dell effettuazione dei controlli ufficiali sul territorio regionale, in modo da assicurare che essi siano condotti uniformemente e siano costantemente di alto livello (così la considerazione 14 del regolamento (CE) n. 882/2004); Tenuto conto dei valori termici osservati dall Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana in relazione all accettazione dei campioni di alimenti deteriorabili; Vista la Procedura organizzativa per il trasporto, il deposito e la consegna ai laboratori di analisi dei campioni di alimenti da mantenere in regime di temperatura controllata tramite la catena del freddo di cui all allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; Dato atto che la citata procedura è stata concordata con il Dirigente del Settore Igiene Pubblica, in quanto applicabile a campioni di alimenti anche non di origine animale che richiedano comunque il mantenimento di una temperatura controllata tramite la catena del freddo; Valutata la necessità, per le ragioni sopra esposte, di procedere all approvazione della suddetta procedura DECRETA 1. di approvare la Procedura organizzativa per il trasporto, il deposito e la consegna ai laboratori di analisi dei campioni di alimenti da mantenere in regime di temperatura controllata tramite la catena del freddo di cui all allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato alla piena conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero, unitamente all allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell art. 2, comma 3, della legge regionale 18/96. Il Dirigente Andrea Leto SEGUE ALLEGATO
86 20.7.2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29 Allegato A Procedura organizzativa per il trasporto, il deposito e la consegna ai laboratori di analisi dei campioni di alimenti da mantenere in regime di temperatura controllata tramite la catena del freddo Finalità Il presente atto definisce una procedura organizzativa finalizzata a: assicurare il mantenimento delle temperature di conservazione dei campioni per evitarne l alterazione e le possibili conseguenze sull esito analitico; garantire il rispetto delle norme di legge e la salvaguardia dei diritti della controparte; diminuire l incidenza di errori formali da parte degli operatori e produrre idonea documentazione relativa all attività effettuata nel rispetto della procedura. Obiettivi Obiettivi specifici della procedura sono: garantire il corretto mantenimento della temperatura dei campioni delle sostanze alimentari in ogni fase del processo (dal momento del prelievo alla consegna al laboratorio d analisi); garantire l ottimizzazione delle modalità e dei tempi sia di trasporto che di sosta temporanea presso il servizio prelevatore dei campioni; uniformare e condividere la procedura a livello di Regione Toscana. Campo di applicazione La presente procedura si riferisce specificatamente al trasporto di campioni di alimenti da mantenere a temperatura controllata tramite la catena del freddo. La medesima può essere applicata anche ad altre tipologie di campioni che per loro natura, determinazioni analitiche o per specifiche prescrizioni normative richiedono, dal momento del prelievo alla consegna al laboratorio di analisi, il rispetto ed il mantenimento della catena del freddo. La presente procedura si applica alle seguenti fasi: trasporto dei campioni di alimenti dal luogo del prelievo al laboratorio d analisi (direttamente); trasporto dei campioni di alimenti dal luogo del prelievo al deposito presso il servizio; stoccaggio e deposito temporaneo dei campioni presso il servizio; trasporto dei campioni dal servizio al laboratorio d analisi. Definizioni Campione a temperatura controllata: campione di sostanza alimentare che, per le sue caratteristiche o per specifiche normative, non deve essere mantenuto a temperatura ambiente; Campione a temperatura refrigerata: campione di sostanza alimentare che deve essere mantenuto in frigorifero ad una temperatura di +2 C ± 2; Campione a temperatura di congelazione: campione di sostanza alimentare che deve essere mantenuto in congelatore ad una temperatura di -18 C; Servizio: autorità sanitaria competente;
20.7.2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29 87 Deposito presso il servizio: fase di stazionamento del campione all interno di idonea apparecchiatura frigorifera posta presso gli uffici dell autorità sanitaria competente che ha effettuato il campionamento in attesa del successivo conferimento al laboratorio d analisi. Riferimenti normativi D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123 Attuazione della direttiva 98/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ; O.M. 11 ottobre 1978, Limiti di cariche microbiche tollerabili in determinate sostanze alimentari e bevande ; O.M. 07 dicembre 1993, Limiti di Listeria monocytogenes in alcuni prodotti alimentari ; D.M. 16 dicembre 1993, Individuazione delle sostanze alimentari deteriorabili alle quali si applica il regime di controlli microbiologici ufficiali ; Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti. Tabella dei valori termici osservati dall Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana all'accettazione dei campioni di alimenti deteriorabili. Responsabilità Le responsabilità dell'applicazione della presente procedura è demandata ad ogni singola Unità Funzionale. All interno delle singole Unità Funzionali vengono individuate le persone direttamente responsabili dei vari adempimenti; l assegnazione delle attività e delle relative responsabilità deve essere documentata come di seguito indicato. Tabella Attività/Responsabilità Attività Personale responsabile (Nome, cognome e qualifica) Personale coinvolto (Nome, cognome e qualifica) Personale informato (Nome, cognome e qualifica) Pianificazione attività Assegnazione incarichi Programmazione intervento Trasporto campione prelievo - servizio Stoccaggio campione presso il servizio Trasporto campione servizio - laboratorio Gestione documentazione Descrizione delle attività Il trasporto e la consegna dei campioni al laboratorio di analisi possono essere effettuati principalmente con due metodiche:
88 20.7.2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29 A) trasporto e consegna diretta ed immediata al laboratorio di analisi da parte dello stesso personale che ha effettuato il prelievo; B) trasporto e consegna differita nel tempo al laboratorio da parte dello stesso personale che ha effettuato il prelievo o da parte di altro personale. In tale ipotesi il campione viene prima trasportato presso la struttura di riferimento del servizio, dove viene conservato in idonea apparecchiatura frigorifera per essere in seguito trasportato e consegnato al laboratorio. Pertanto, salvo il caso in cui venga adottata la metodica A, la procedura organizzativa può suddividersi in tre fasi: 1. trasporto dei campioni dalla sede del prelievo al deposito presso il servizio; 2. stoccaggio e deposito temporaneo presso il servizio; 3. trasporto dei campioni dal servizio al laboratorio di analisi. Nelle fasi che precedono la consegna dei campioni al laboratorio, l eventuale disponibilità di un termografo registratore può semplificare le operazioni e assicurare la registrazione nel tempo della temperatura. 1. Fase di trasporto dei campioni dalla sede del prelievo al deposito presso il servizio Per tale fase deve essere utilizzata apparecchiatura frigorifera portatile con le seguenti caratteristiche: frigo-congelatore portatile a doppia alimentazione, con controllo digitale della temperatura e visore (display) esterno, che permetta il raggiungimento e mantenimento della temperatura in un intervallo compreso come minimo tra + 10 C e 18 C. Per il trasporto campioni si considerano idonee anche altre apparecchiature, purché forniscano le medesime garanzie circa il mantenimento della temperatura di trasporto e sia assicurato un monitoraggio e una verifica strumentale della temperatura nelle fasi previste dalla presente procedura L apparecchio frigorifero deve essere precedentemente acceso, in modo tale da raggiungere, prima dell effettuazione del prelievo, le seguenti temperature: per campione refrigerato: +2 C ± 2 per campione congelato: -18. Tali temperature devono essere rilevate leggendo il display esterno del frigo-congelatore portatile. Se il frigo-congelatore non ha raggiunto la temperatura richiesta non si procede al campionamento. Al momento dell accensione dell apparecchio frigorifero l operatore deve porre al suo interno un contenitore (recipiente alto circa 15 cm munito di tappo) contenente acqua distillata, per i campioni refrigerati, o alcool etilico (assoluto), per i campioni congelati. Tali contenitori devono essere prelevati rispettivamente dal frigorifero o dal congelatore fisso presente presso il servizio e servono per effettuare la misurazione della temperatura di trasporto. 1.1 Dopo il prelievo il campione viene collocato all interno del frigo-congelatore portatile. Prima dell apertura del frigo-congelatore, l operatore legge sul display esterno la temperatura indicata e la trascrive, annotando anche ora e data, sulla scheda di rilevazione delle temperature (Appendice 1), che viene firmata nella parte relativa alla fase.
20.7.2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29 89 La scheda di rilevazione delle temperature segue il campione in tutte le successive fasi della procedura, fino alla consegna dello stesso al laboratorio di analisi, e rimane agli atti del servizio come allegato al campionamento. Qualora venga riscontrata una temperatura superiore ai limiti tollerabili previsti dalle norme vigenti in relazione alla tipologia di alimento campionato (O.M. 11 ottobre 1978, Tabella C; D.M. 16 dicembre 1993, artt. 1-4), l operatore effettua una misurazione della temperatura di trasporto con il termometro a sonda, immergendo la sonda nel contenitore con acqua od alcool. La temperatura misurata viene annotata sulla scheda sotto a quella rilevata dal display. Se la temperatura misurata non rientra nei limiti previsti, sono attivate procedure interne di valutazione. 1.2 Dopo il prelievo, il campione può essere portato direttamente al laboratorio di analisi (metodica A); in tal caso l operatore prosegue come indicato al punto 3.2, compilando la scheda di rilevazione delle temperature solamente nelle parti relative alle fasi svolte. 1.3 Diversamente (metodica B), l operatore effettua il trasporto del campione alla struttura di riferimento del servizio. All arrivo e prima dell apertura del frigo-congelatore di trasporto, l operatore verifica la temperatura indicata dal display e la annota, indicando anche data e ora, sulla scheda di rilevazione delle temperature, che viene firmata nella parte relativa alla fase. Qualora venga riscontrata una temperatura superiore ai limiti tollerabili previsti dalle norme vigenti (O.M. 11 ottobre 1978, Tabella C; D.M. 16 dicembre 1993, artt. 1-4), l operatore effettua una misurazione della temperatura di trasporto immergendo la sonda del termometro nel contenitore con acqua od alcool. La temperatura misurata viene annotata sulla scheda sotto a quella rilevata dal display. Se la temperatura misurata non rientra nei limiti previsti, sono attivate procedure interne di valutazione. 2. Fase di stoccaggio e deposito temporaneo presso il servizio Per tale fase devono essere utilizzate apparecchiature frigorifere fisse con le seguenti caratteristiche: conservazione di campioni a temperatura refrigerata: frigorifero che garantisca il mantenimento della temperatura a +2 C ± 2 e che sia munito di display esterno e registratore (grafico o digitale) delle temperature; conservazione di campioni a temperatura di congelazione: congelatore che garantisca il mantenimento della temperatura a -18 C che sia munito di display esterno e registratore (grafico o digitale) delle temperature. Le singole Unità Funzionali adottano specifiche procedure per la gestione e la manutenzione dei frigoriferi fissi, dei frigo-congelatori portatili e dei termometri a sonda. L operatore, giunto alla struttura di riferimento del servizio, dopo aver annotato la temperatura del frigo-congelatore di trasporto come descritto nella fase precedente, estrae il campione e lo dispone all interno del frigorifero o del congelatore di stoccaggio (a seconda della tipologia del campione stesso), dove il campione rimane fino al momento del trasporto al laboratorio di analisi. Il controllo delle temperature dei frigo-congelatori fissi presso il presidio è assicurato dal lettore grafico o digitale (data logger) installato. La gestione di tali attrezzature è demandata a procedure gestionali specifiche delle singole Unità Funzionali.
90 20.7.2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29 3. Fase di trasporto dei campioni dal servizio al laboratorio di analisi Per tale fase deve essere utilizzata apparecchiatura frigorifera portatile con le seguenti caratteristiche: frigo-congelatore portatile a doppia alimentazione, con controllo digitale della temperatura e visore (display) esterno, che permetta il raggiungimento e mantenimento della temperatura in un intervallo compreso come minimo tra + 10 C e 18 C. Per il trasporto campioni si considerano idonee anche altre apparecchiature purché forniscano le medesime garanzie circa il mantenimento della temperatura di trasporto e sia assicurato un monitoraggio e una verifica strumentale della temperatura nelle fasi previste dalla presente procedura. L apparecchio frigorifero deve essere precedentemente acceso, in modo tale da raggiungere, prima dell effettuazione del trasporto, le seguenti temperature: per campione refrigerato: +2 C ± 2; per campione congelato: -18 C. Tali temperature devono essere rilevate attraverso il display esterno del frigo-congelatore portatile. Qualora la temperatura visualizzata sul display esterno del frigo-congelatore superi i limiti tollerabili previsti dalla normativa in relazione all alimento campionato, non si procede al trasporto del campione al laboratorio finché il frigo-congelatore non abbia raggiunto la temperatura richiesta. Al momento dell accensione dell apparecchio frigorifero l operatore deve porre al suo interno un contenitore (recipiente alto circa 15 cm munito di tappo) contenente acqua distillata, per i campioni refrigerati, oppure alcool etilico (assoluto) per i campioni congelati. Tali contenitori sono prelevati rispettivamente dal frigorifero o dal congelatore fissi presenti presso il servizio e servono per effettuare la misurazione della temperatura di trasporto. 3.1 Prima dell apertura del frigo-congelatore portatile per l immissione del campione al suo interno, l operatore legge sul display esterno la temperatura. Se la temperatura visualizzata sul display esterno del frigo-congelatore rientra nei limiti previsti dalla normativa in relazione all'alimento campionato (O.M. 11 ottobre 1978, Tabella C; D.M. 16 dicembre 1993, artt. 1-4), l operatore la trascrive, annotando anche ora e data, sulla scheda rilevazione delle temperature, che viene firmata nella parte relativa alla fase. 3.2 Se la temperatura visualizzata sul display è idonea, l operatore effettua il trasporto del campione al laboratorio di analisi. L'operatore, giunto al laboratorio, legge la temperatura indicata dal display e la trascrive, annotando anche ora e data, sulla scheda di rilevazione delle temperature che viene firmata nella parte relativa alla fase. Qualora venga riscontrata una temperatura superiore ai limiti previsti dalla normativa in relazione all alimento campionato (O.M. 11 ottobre 1978, Tabella C; D.M. 16 dicembre 1993, artt. 1-4), l operatore effettua una misurazione della temperatura di trasporto immergendo la sonda del termometro nel contenitore con acqua od alcool. Tale misurazione viene annotata sulla scheda di rilevazione delle temperature, sotto a quella indicata dal display. Se anche la temperatura misurata non rientra nei limiti previsti, l operatore informa il Responsabile dell Unità Funzionale o la persona designata per l attivazione delle procedure interne conseguenti. 3.3 Se la temperatura indicata dal display rientra nei limiti previsti, l operatore avverte il personale del laboratorio, il quale procede alla misurazione della temperatura di trasporto direttamente dal
20.7.2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29 91 frigo posizionato sull automezzo di servizio mediante propria procedura. La temperatura rilevata dal laboratorio all accettazione viene riportata sulla scheda di rilevazione delle temperature. In caso di accettazione con riserva del campione da parte del laboratorio per temperatura superiore ai limiti di accettabilità, l operatore avverte il Responsabile dell Unità Funzionale o la persona designata per l attivazione delle procedure interne conseguenti. Aggiornamento e verifica Si prevede una prima revisione della procedura decorso 1 anno dalla sua attivazione. Successivamente sarà prevista una revisione biennale e comunque ogni volta che vengano variati i presupposti legislativi e/o organizzativi che ne hanno determinato la definizione. Appendice 1 SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE TEMPERATURE Allegato al campionamento N. del 1. Partenza dal luogo di prelievo del campione Data Ora - Lettura display: C - (Se ritenuto necessario) Temperatura misurata: C Firma operatore 2. Arrivo al presidio di deposito Data Ora - Lettura display: C Firma operatore - (Se ritenuto necessario) Temperatura misurata C 3. Partenza dal presidio di deposito Data Ora - Lettura display: C Firma operatore 4. Consegna al laboratorio Data Ora - Lettura display: C Firma operatore - (Se ritenuto necessario) Temperatura misurata C - Temperatura misurata dal laboratorio all accettazione C N.B. In ipotesi di trasporto immediato del campione dal luogo di prelievo al laboratorio di analisi (metodica A, punto 1.2 della procedura organizzativa), l operatore compila solamente le parti n. 1 e n. 4 della scheda di rilevazione.
92 20.7.2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29 Appendice 2 TABELLA DELLE TEMPERATURE OSSERVATE DALL ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA ALL ACCETTAZIONE DEI CAMPIONI DI ALIMENTI DETERIORABILI Alimenti congelati e surgelati Tipologia alimento Temperatura massima di trasporto Rialzo termico tollerabile Gelati - 15 C + 3 C Prodotti della pesca congelati o surgelati - 18 C + 3 C Altri surgelati - 18 C + 3 C Carni congelate - 10 C + 3 C Burro o altre sostanze grasse congelate - 18 C + 3 C Frattaglie, uova sgusciate, pollame e selvaggina congelata - 10 C + 3 C Altri congelati - 10 C + 3 C Alimenti freschi Tipologia alimento Latte crudo dalla produzione al centro di raccolta Latte crudo dal centro di raccolta al trattamento termico Latte trattato termicamente sfuso Latte trattato termicamente confezionato Prodotti lattiero caseari Temperatura di trasporto Temperatura massima tollerabile + 8 C - da 0 + 4 C - da 0 + 4 C - da 0 + 4 C - da 0 + 4 C per panna, crema di latte pastorizzata e ricotta: + 9 C yogurt e altri latti fermentati in confezione, formaggi freschi prodotti con latte pastorizzato: + 14 C per non più di 3 ore Burro da 0 + 4 C + 14 C per non più di 3 ore Prodotti della pesca freschi da 0 + 4 C - Carni da 1 a + 7 C + 10 C Pollame e conigli da 1 a + 4 C + 8 C Selvaggina e frattaglie da 1 a + 3 C + 8 C Molluschi eduli lamellibranchi in confezione + 6 C -