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LOTTO N. 3 CAPITOLATO ASSICURAZIONE INFORTUNI CONDUCENTI

SCHEDA DI POLIZZA Le Norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate sui moduli della Compagnia assicuratrice eventualmente allegati alla presente polizza e quindi s intendono abrogate e prive di effetto. DEFINIZIONI Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato: Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Assicurazione: il contratto con il quale la Società, verso il pagamento di un premio, si obbliga a corrispondere l indennizzo pattuito al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione. Franchigia: la parte di danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell Assicurato. Indennizzo/risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Polizza: il documento che prova l'assicurazione. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società. Scoperto: la parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell Assicurato. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società: l'impresa assicuratrice. Beneficiario: la persona fisica o giuridica alla quale la Società deve liquidare l indennizzo in caso di infortunio mortale dell Assicurato. Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un invalidità permanente. Invalidità permanente: la perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. 2

Contraente/Assicurato : Comune di Tortona Domicilio : Via Alessandria n. 62 15057 Tortona (AL) Codice Fiscale/Partita Iva: 00384600069 Durata ed effetto: decorrenza dalle ore 24 del 30/09/2013 scadenza alle ore 24 del 30/09/2016 con frazionamento annuale Personale assicurato: Conducenti dei mezzi elencati in polizza Somme assicurate pro-capite: Caso Morte 51.645,00 Caso Invalidità Permanente 51.645,00 ELENCO DEI MEZZI 3

MARCA E MODELLO Autovettura Fiat 500 CAT Autovettura Fiat Panda 1100 I.E. Autovettura Fiat Brava 1.4 Autovettura Fiat 600 Autovettura Renault Kangoo 1.4 CAT Autovettura Autovettura Fiat Punto Autovettura Ford Transit Combi 300 S 2.0 TD Autocarro Renault Trafic Autoveicolo speciale Autocarro Porter Autocarro Ford Transit Autocarro Fiat Ducato Autocarro Fiat Iveco Autocarro Fiat Ducato Autoveicolo uso speciale Fiat Scudo 2.0 JTD Motocarro Piaggio M4R2T Ciclomotore Piaggio Sfera Moto BMW F650 FL Polizia Moto BMW F650 FL Polizia Motociclo Motociclo Rimorchio Rimorchio Rimorchio Autobus Iveco 59E12 Autobus Iveco 49E10 Autobus Iveco 59E12 Autobus Iveco 32 Autobus Mercedes AG670 TARGA AD297LB AH110XK AP823FJ BB074NF BH612DD ZA573SP BN946LH CF095RF AB691BW YA376AB AN102LV AP154FP BL632YG BY257AW CS304RN BT382DM AH37254 Tel. 291015LMX AB55547 AB55548 DB66579 DB66580 AB65507 AB17254 AC48254 BC966YF BT685YV BH073DF CL806PE DP223EL NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE 4

1) Durata e proroga del contratto Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 30/09/2013 fino alle ore 24 del 30/09/2016 (scadenza anniversaria 30 Settembre di ogni anno), e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le Parti. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza. Resta inteso che, in caso di recesso della Società o del Contraente dal presente contratto, tale recesso si intenderà esteso a tutti i contratti in corso con la Società aggiudicati a fronte del medesimo lotto. 2) Pagamento del premio L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell art. 1901 del C.C. In caso di premio frazionato in più rate (semestrali etc ) il suddetto termine di rispetto si applica anche alle rate così frazionate. 3) Recesso in caso di sinistro Dopo ogni denuncia e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall assicurazione con preavviso di 90 gg. In tale caso essa, entro 15 gg. dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. Resta inteso che in caso di recesso della Società dal presente contratto, tale recesso s intenderà esteso a tutti gli altri eventuali contratti che l Assicurato ha in corso con la Società. La suddetta facoltà di recesso è applicabile anche all Assicurato e/o Contraente. 4) Aggravamenti di rischio L Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art. 1898 C.C.) L'omissione da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso. 5) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Buona fede Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. L'omissione da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso. 6) Assicurazioni presso diversi assicuratori Il Contraente o l Assicurato deve comunicare alla Società l esistenza e la successiva 5

stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell art. 1910 del Codice Civile. 7) Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell Assicurato o del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. La riduzione del premio avrà decorrenza dalla data di ricevimento, da parte della Società, della lettera di richiesta di diminuzione. La Società provvederà altresì a rimborsare la parte di premio (imposte escluse) relativa al periodo di rischio non corso. 8) Foro competente Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede il broker cui è assegnata la polizza ovvero dove ha sede legale il Contraente o l Assicurato. 9) Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni all assicurazione devono essere provate per iscritto 10) Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico dell Assicurato 11) Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni alle quali l Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, telex, fax, posta elettronica o altro idoneo mezzo indirizzato alla Società o al broker. Le comunicazioni fatte al broker s intendono come fatte alla Società, parimenti ogni comunicazione fatta dalla Società al broker s intende come fatta all Assicurato. 12) Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le condizioni di legge 13) Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, a favore dell Assicurato o degli aventi causa, al diritto di surroga spettantele ai sensi dell art. 1916 del C.C. verso le persone delle quali l Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso altre persone fisiche o giuridiche alle quali i beni vengono concessi in uso o altro (compresi gli utenti) purchè l Assicurato, a sua volta, non eserciti l azione verso il responsabile. 14) Interpretazione del contratto Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. 15) Clausola Broker Alla Società Ital Brokers S.p.a è affidata, per l intera durata dell appalto, la gestione e l esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del 6

contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all art.55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato. La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 12% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l Ente essendo la stessa parte dell aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta. 16) Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto. NORME RELATIVE ALL ASSICURAZIONE 1) Oggetto dell assicurazione L assicurazione è prestata, entro i limiti e alle condizioni indicate in polizza, per gli infortuni che i dipendenti del Contraente ed altri soggetti specificatamente autorizzati a servirsi dei mezzi di proprietà o in uso del Contraente stesso, limitatamente al tempo strettamente necessario per 7

l esecuzione delle prestazioni di servizio, subiscano alla guida dei mezzi elencati in polizza. Devono intendersi assicurate anche le persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. E compresa in garanzia anche la sosta forzata nonché la salita e la discesa dai mezzi sopramenzionati. L assicurazione vale anche per gli infortuni: derivanti dall uso e guida di autoveicoli e motoveicoli o natanti a motore esclusi i mezzi aerei e subacquei; sofferti a seguito di imperizia, imprudenza, negligenze gravi, annegamento; sofferti a seguito di aggressioni, tumulti popolari ed atti violenti, anche con movente politico sociale, ai quali l Assicurato non abbia preso parte attiva; cagionati da colpa grave dell assicurato; sofferti a seguito di atti compiuti dall Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; sofferti a seguito di malessere, malore o stato di incoscienza purché non determinati da abuso di psicofarmaci ed uso di sostanze stupefacenti e di allucinogeni; conseguenti ad operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortuni indennizzabili a termini di polizza; conseguenti ad infezioni (comprese quelle tetaniche) dovute ad infortunio indennizzabile a termini di polizza; quelli derivanti da qualsiasi evento naturale quali ad esempio:movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, tempeste, franamento del terreno e simili. Massimo risarcimento 1.500.000,00 per evento Sono inoltre considerati infortuni: l asfissia dovuta ad involontaria aspirazione di gas e vapori; i colpi di sole, di calore, le vertigini nonché altre influenze termiche ed atmosferiche; le lesioni muscolari da sforzo, escluso l infarto, le ernie traumatiche nonché le rotture sottocutanee, tendinee e muscolari, distaccamenti di retina traumatici ed ernie discali vertebrali traumatiche; 2) Esclusioni Sono esclusi dall assicurazione: gli infortuni causati da abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene; gli infortuni causati dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; sono tuttavia compresi in garanzia gli infortuni subiti dall Assicurato anche se in possesso di patente scaduta, a condizione che lo stesso rinnovi il documento entro 3 mesi; l assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso; gli infortuni causati dall uso di aeromobili in genere, di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (ad esempio deltaplani, parapendio, ultraleggeri etc..), nonché di mezzi subacquei; gli infortuni derivanti dalla pratica professionale di qualsiasi sport; gli infortuni causti da ubriachezza nonché, salvo che l Assicurato provi che l infortunio non ebbe alcun rapporto con tali eventi, gli infortuni: verificatisi in occasionedi guerra ed insurrezione salvo quanto disposto all articolo Rischio Guerra 14 gg ; verificatisi in occasione di delitti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; causati da operazioni chirurgiche o da trattamenti non resi necessari da infortunio derivanti dalle conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell atomo, come pure di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; derivanti dalle conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche a seguito di atti terroristici o di guerra. 8

3) Persone non assicurabili Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS, epilessia, o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche, cerebrali, disturbi schizzofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive. L assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni. Per quelle che superano tale limite di età l assicurazione in corso cessa alla scadenza annuale successiva al compimento di tale età, senza che in contrario possa essere opposto l eventuale incasso di premi scaduti successivamente e che, in tal caso,verranno restituiti. 4) Estensione territoriale L assicurazione vale per tutto il mondo 5) Ininfluenza degli obblighi assicurativi di legge Ai fini della presente assicurazione è ininfluente qualsiasi obbligo dovesse derivare al Contraente da leggi vigenti o future. 6) Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato o chi per esso devono darne avviso scritto alla Società entro quindici giorni giorni da quello in cui l infortunio si è verificato o da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell art. 1913 del Codice Civile. Quando l infortunio abbia causato la morte dell Assicurato, deve darne avviso immediato alla Società. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art. 1915 del Codice Civile. 7) Criteri di indennizzo La Società corrisponde l indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti; pertanto l influenza che l infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure per il pregiudizio che esse possano portare all esito delle lesioni prodotte dall infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti. 8) Assicurazione per conto altrui Poiché la presente assicurazione può essere stipulata anche per conto altrui, in tal caso gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall Assicurato, così come disposto dall art. 1891 del Codice Civile. 9) Prestazione per il caso Morte Morte presunta Qualora si verifichi un infortunio, risarcibile a termini di polizza, la Società effettua in caso di morte, il pagamento della somma assicurata ai beneficiari designati, o, in mancanza di designazione, agli eredi testamentari o legittimi in parti uguali tra loro. L indennizzo viene riconosciuto purchè la morte avvenga entro tre anni dal giorno dell infortunio ancorché successivamente alla scadenza successiva della polizza. Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell Assicurato non venisse ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquida la somma assicurata prevista in caso di morte. La liquidazione della somma assicurata non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli articoli 60 e 62 del Codice Civile. Se successivamente è provata l esitenza in vita dell Assicurato. O risulti che la morte non è 9

dipesa da infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società avrà diritto alla restituzione della somma liquidata. 10) Prestazione per il caso Invalidità Permanente Se l infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifichi anche successivamente alla scadenza di polizza entro due anni dal giorno in cui è avvenuto l infortunio - la Società liquida un indennizzo calcolandolo sulla somma assicurata per invalidità permanente totale secondo le disposizioni seguenti ed in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, come in vigore al 24 luglio 2000 e successive modificazioni, con rinuncia della Società all applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. La perdita totale ed irrimediabile dell uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi della limitazione della funzionalità, le percentuali stabilite dalla tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere il massimo valore del 100%. In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, la Società riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, la valutazione dell invalidità permanenteè effettuata tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell Assicurato. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità previste dalla suddetta tabella di legge per l arto superiore destro e la mano destra varrano per l arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Il deficit visivo va valutato quale risulta con correzione tollerata. Qualora permanga un residuo deficit visivo verrà corrisposta una maggiorazione di 3 punti percentuali per l uso di occhiali o di lenti a contatto a permanenza. 11) Valutazione del danno - Ricorso all arbitrato In caso di controversia di natura medica sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente,o se assicurata la prestazione, sul grado e durata dell inabilità temporanea nonché sull applicazione dei criteri di indenniozzabilità, le Parti hanno facoltà di conferire per iscritto mandato di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle aprti di comune accordo o in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico. Il collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale più vicinop al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico ad essa designato, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le qiali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essre raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbal, tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo. E data facoltà al collegio di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell invalidità permanate ad epoca da fissarsi dal collegio stesso, in tal caso il collegio può disporre la concessione di uin anticipo secondo quanto disposto dall art.3 del capitolo Condizioni 10

Particolari. 12) Prova E a carico di chi domanda l indennità di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di polizza 13) Liquidazione dell indennità Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento entro 30 giorni 14) Cumulo di indennizzi L indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l Assicurato muore entro due anni dal giorno dell infortunio ed in conseguenza di questo, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza fra l indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario. Gli altri indennizzi sono invece cumulabili. 15) Regolazione del premio Qualora la garanzia sia prestata nella forma Multipli di retribuzione o Numerica a regolazione premio sono operative le seguenti norme: a) il Contraente è esonerato dalla preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l dentificazione delle medesime, per la determinazione delle rispettive somme assicurate e per il computo del relativo premio si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione del Contraente ed agli altri registri per le assicurazioni sociali, documenti che il Contraente stesso si obbliga ad esibire in qualsiasi momento alle persone incaricate dalla Società di effettuare accertamenti e controlli. b) per retribuzione s intende tutto quanto, al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni: oltre allo stipendio, tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo, ivi comprese le provvigioni, i premi di produzione ed ogni altro compenso ed indennità, anche se non di ammontare fisso, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e di emolumenti a carattere eccezionale. Fa parte della retribuzione anche l equivalente del vitto e dell alloggio eventualmente dovuti al dipendente nella misura convenzionalmente concordata. Per la liquidazione dell indennizzo si considera retribuzione quella che l infortunato ha percepito per i titoli di cui sopra, nei dodici mesi precedenti quelli in cui si è verificato l infortunio, comprese le somme relative a retribuzioni non pagabili ricorrente in ciascun mese, purchè su esse sia conteggiato o sia conteggiabile il premio di assicurazione. Se al momento dell infortunio l Assicurato non ha raggiunto il primo anno di servizio, si considera retribuzione annua presunta spettante al dipendente a norma del relativo contratto di lavoro previa richiesta di apposita certificazione del datore di lavoro. c) entro 120 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità assicurativa o del minor periodo di durata del contratto il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il consuntivo degli elementi di rischio variabili presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo concordato, d) le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate nei 45 giorni successivi al ricevimento della relativa appendice di regolazione. Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati suddetti e il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società potrà agire giudizialmente nei suoi confronti ed addebiterà anche le eventuali maggiori spese sostenute. 16) Esonero dall obbligo di denuncia di altre assicurazioni Il Contraente è esonerato dall obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio con altre Società. 11

17) Esonero dalla denuncia di infermità, mutilazioni e difetti fisici Il Contraente è esonerato dall obbligo di denunciare le infermità, le mutilazioni o i difetti fisici da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire. 18) Obblighi informativi della Società per i sinistri La Società alle scadenze del terzo mese successivo ad ogni annualità assicurativa si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei singoli sinistri così suddivisi: numero del sinistro data di accadimento tipologia di avvenimento importo pagato importo riservato importo franchigia data del pagamento o della chiusura senza seguito Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l esaurimento di ogni pratica. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. 19) Responsabilità del Contraente Poiché il presente contratto viene stipulato dal Contraente anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del sinistro, si conviene che qualora l infortunato o, in caso di morte i beneficiari ( o soltantoqualcuno di essi) non accettino, a completa tacitazione per l infortunio, l indennità dovuta ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente pretese a titolo di responsabilità civile, detta indennità, nella sua totalità, deve essere accantonata per essere computata nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione. Qualora l infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall azione di responsabilità civile o rimanganoin essa soccombenti, l indennità accantonata verà pagata agli stessi sotto deduzione, a favore del Contraente, delle spese di causa da lui sostenute. CONDIZIONI PARTICOLARI 1) Anticipo indennizzi Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza fossero quantificabili, in via preventiva e secondo parere esclusivo della consulenza medica della Società, postumi di invalidità permanenti superiori al 20% della totale, la Società metterà a disposizione, quale anticipo indennizzo, un importo pari al 50% di quello presumibilmente indennizzabile con il massimo di 100.000,00. Tale acconto verrà conguagliato in sede di liquidazione definitiva, salvo recupero di quanto anticipato dalla Società nei casi di eventuale inoperatività della garanzia oppure di eventuali 12

eccedenze pagate. 2) Invalidità permanente speciale Nel caso in cui l invalidità permanente da infortunio sia di grado superiore al 60%, l indennizzo per invalidità permanente verrà liquidato al 100% sulla somma assicurata in polizza per invalidità permanente, fermo restando in ogni caso il disposto Criteri di indennizzabilità. 3) Rischio guerra 14 gg. L assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) o da insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall inizio delle ostilità, se ed in quanto l Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all estero. Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla partecipazione attiva a tali eventi. 13