Gazzetta ufficiale C 422

Documenti analoghi
Gazzetta ufficiale C 384. dell Unione europea. Comunicazioni e informazioni. Informazioni. 54 o anno 31 dicembre Edizione in lingua italiana

Gazzetta ufficiale C 425

Bollettino cambi ferroviari, mese di: novembre 2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Evaluated Pricing Service. Precisione, trasparenza e indipendenza.

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Il tasso creditore viene riconosciuto ed applicato unicamente alle seguenti divise:

INFORMAZIONI SULLA BANCA CHE COS E IL CONTO MULTICURRENCY

CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA

Raiffeisen Obbligazionario Fondamentale Globale. Rendiconto provvisorio 2010/2011

FOGLIO INFORMATIVO. Il presente Foglio Informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art c.c.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

INFORMAZIONI SULLA BANCA CHE COS E IL CONTO MULTICURRENCY

Gazzetta ufficiale C 249

CONTO MULTICURRENCY INFORMAZIONI SULLA BANCA

SERVIZI ESTERO PREMIA Condizioni Standard

NEGOZIAZIONE VALORI ESTERI

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia

Nozioni di base sulle valute

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia

Gazzetta ufficiale C 344

Gazzetta ufficiale C 344

SCONTO DI EFFETTI IN FORMATO INTERNAZIONALE CON VOLTURA DI POLIZZA SACE

SCONTO DI EFFETTI IN FORMATO INTERNAZIONALE CON VOLTURA DI POLIZZA SACE

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia

ALLEGATO TABELLA DI CORRISPONDENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL TRATTATO DI LISBONA. A. Trattato sull'unione europea. Articolo 1bis Articolo 2

FOGLIO INFORMATIVO. Il presente Foglio Informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art c.c.

I SERVIZIO ESTERO MERCI

Gazzetta ufficiale C 433

EFFETTI SULL'ESTERO: SCONTO PRO SOLVENDO E ACCREDITO SALVO BUON FINE

Diversificare il portafoglio con le obbligazioni in valuta

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

I SERVIZIO ESTERO MERCI

25 Marzo Outlook della settimana CREDITORI BANCARI. CAMBIA LA MUSICA?

SERVIZIO ESTERO Servizi di Sportello / Disposizioni

NOTIZIARIO all 11 GIUGNO 2007 PARLAMENTO EUROPEO

Principi relativi ai tassi di cambio di riferimento dell euro

Offri un servizio senza confini con CartaSi e Dynamic Currency Conversion. Scopri come migliorare i servizi per i tuoi clienti stranieri.

5. Le agevolazioni sono concesse sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto per una serie di investimenti in impianti funiviari e piste da sci.

ANTICIPI/FINANZIAMENTI EXPORT E FINANZIAMENTI IMPORT

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO

Raiffeisen Obbligazionario. Rendiconto semestrale 2010

BANDO PUBBLICO. ASSE 3 Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell economia rurale

TABELLA DEI COSTI CONTRATTI PER DIFFERENZA (CFD)

I CAMBI. Corso di ESFA Lezione del Dott. Alberto Martinelli

Nuova esenzione per categoria degli aiuti de minimis modificata

NOTIZIARIO al 13 APRILE 2007 PARLAMENTO EUROPEO. Installazione di specchietti retrovisori sui veicoli commerciali pesanti

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 95/39

Cari collaboratori del Gruppo Stati Uniti, Oggi è il 26 gennaio 2008!!! Mi occorrono le seguenti informazioni.

Gazzetta ufficiale C 350

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Giovedì, 3 aprile 2014 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

TABELLA DEI COSTI CONTRATTI PER DIFFERENZA (CFD)

Operazioni di compravendita di divisa estera a termine e accessorio servizio di negoziazione a pronti di divisa (c.d.

Il nuovo pacchetto sugli aiuti di Stato relativi ai SIEG. DG Concorrenza

L 104/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

Ministero dello Sviluppo Economico

le Organizzazioni di Produttori

RELAZIONE DI GESTIONE - 31 DICEMBRE

FOGLIO INFORMATIVO NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

Bwin è un bookmaker fondato nel 1999 quotato alla borsa di Vienna.

SAXO BANK PROFILO ACTIVE Prezzi e Condizioni, validi a partire dal 7 dicembre 2015.

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 277/23

CALENDARIO CORSI: Giugno 2015

Il credito lombard La soluzione per una maggiore flessibilità finanziaria

Prezzi e condizioni per e-trading. Stato: 1 novembre 2014 Prezzi con riserva di modifica

INDICE. 1. Tipi di Carte Limitazioni Come eseguire un pagamento con carta di credito e debito...3

Vontobel Investment Banking. Vontobel Voncash Ottimizzare gli investimenti nel mercato monetario con divise e oro

Voglia inviare per fax le risposte al EUROMONEY SONDAGGIO SUL MERCATO DEI CAMBI 2006

Valuta Plus Certificates ABN AMRO.

MODULO PER RILEVAZIONE PRESENZE

ALLEGATOA alla Dgr n. 842 del 29 giugno 2015 pag. 1/6 PROGRAMMA REGIONALE

SETTIMANA DAL 02 MARZO AL 06 MARZO

Prova scritta del 10/09/2009

Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/

Foglio informativo n. 300/010. Operatività con l estero. Operazioni in cambi a pronti ed a termine e Servizio Greentrade.

Microsoft Office Starter 2010

Absolute Return EUR (a guadagno positivo in tutte le condizioni di mercato)

Prot. n. 1127/D Treviso, 14 novembre 2012

Gazzetta ufficiale C 99

Seminario ABN AMRO Markets Investire facilmente sui tassi di interesse e di cambio.

LUNEDI ORA I A II A III A I B II B III B I C I D LETTERE APPROF.TO RELIGIONE ARTE E IMMAGINE MATEMATICA MATEMATICA E SCIENZE MATEMATICA E SCIENZE

Sezione I - Informazioni sulla Banca

Conto corrente in divisa residenti

ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI. "Giuseppe Tomasi di Lampedusa" Via Parco degli Ulivi S. AGATA MILITELLO (ME)

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE - 31 DICEMBRE

Asse 4 - Attuazione dell approccio Leader BANDO PUBBLICO. ASSE 3 Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell economia rurale

TARIFFA PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

NOTA DI SINTESI DEL REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA E DEI TITOLI

La PBoC smuove il forex 17 agosto 2015

Alessandra Annoni, Listed Products Banca IMI Mario Romani, Ufficio Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SU MICRO FINANZIAMENTI CONCESSI DA BANCHE CONVENZIONATE

PROT. n del 1 LUGLIO 2014

BANCA DI SASSARI - FOGLIO INFORMATIVO (D. LGS. 385/93 ART. 116) SEZIONE 1.20 SERVIZI VARI / SERVIZI ALLO SPORTELLO - AGGIORNAMENTO 1.10.

CARTELLO RELATIVO A OPERAZIONI DI PAGAMENTO NON RIENTRANTI IN UN CONTRATTO QUADRO AI SENSI DEL D.LGS. N. 11/2010 (PSD)

Pagamenti con Carta di Credito e di Debito SCHEDA INFORMATIVA

Versione completa 3 giugno 2013

Foglio Informativo BONIFICI ESTERI

GUIDA TEMATICA I MODELLI INTRASTAT

Conti Correnti PMI PROMOZIONE 12 MESI

Transcript:

Gazzetta ufficiale C 422 dell'unione europea 61 o anno Edizione in lingua italiana Comunicazioni e informazioni 22 novembre 2018 Sommario II Comunicazioni COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA Commissione europea 2018/C 422/01 Comunicazione della Commissione che modifica gli Orientamenti per l esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell acquacoltura... 1 2018/C 422/02 Non opposizione ad un operazione di concentrazione notificata (Caso M.8984 HG/Vista/ Allocate) ( 1 )... 4 2018/C 422/03 Non opposizione ad un operazione di concentrazione notificata (Caso M.9132 ICF Novedis/CDC Habitat/Swiss LIFE REIM/Foncière Vesta) ( 1 )... 4 IV Informazioni INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA Commissione europea 2018/C 422/04 Tassi di cambio dell'euro... 5 2018/C 422/05 Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione... 6 IT ( 1 ) Testo rilevante ai fini del SEE.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO Autorità di vigilanza EFTA 2018/C 422/06 Giorni festivi del 2019: Stati EFTA del SEE e istituzioni SEE... 7 V Avvisi PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI Corte EFTA 2018/C 422/07 Sentenza della corte, del 27 ottobre 2017, nella causa E-21/16 Pascal Nobile contro DAS Rechtsschutz-Versicherungs AG (direttiva 87/344/CEE articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE assicurazione tutela giudiziaria libertà di scelta dell'avvocato)... 9 Rettifiche 2018/C 422/08 Rettifica dell invito a presentare proposte nell ambito del programma di lavoro 2018 per l assistenza finanziaria nel campo del meccanismo per collegare l Europa (Connecting Europe Facility, CEF) Settore telecomunicazioni, per il periodo 2014-2020 [Decisione di esecuzione C(2018)568 della Commissione] Invito CEF-TC-2018-4 «Sanità elettronica» (ehealth) (GU C 225 del 28.6.2018)... 10

22.11.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 422/1 II (Comunicazioni) COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA COMMISSIONE EUROPEA Comunicazione della Commissione che modifica gli Orientamenti per l esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell acquacoltura (2018/C 422/01) La comunicazione della Commissione - Orientamenti per l esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell acquacoltura ( 1 ) è modificata come segue: (1) il punto (9) è sostituito dal seguente: «Gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell acquacoltura si inseriscono nel quadro più ampio della politica comune della pesca (PCP). Di conseguenza, il ricorso agli aiuti di Stato può essere giustificato soltanto se è in linea con gli obiettivi della PCP. Pertanto, la Commissione applica e interpreta i presenti orientamenti conformemente alle norme della PCP. Nell ambito della PCP, l Unione fornisce sostegno finanziario al settore della pesca e dell acquacoltura attraverso il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). L impatto sociale ed economico del sostegno pubblico è lo stesso, a prescindere dal fatto che sia (anche parzialmente) finanziato dall Unione o solo dallo Stato membro. La Commissione ritiene pertanto che occorra assicurare la coerenza tra la sua politica in materia di controllo degli aiuti di Stato e il sostegno erogato nell ambito della PCP. Benché gli aiuti di Stato non debbano essere concessi in linea di principio per operazioni non ammissibili al sostegno del FEAMP, determinati aiuti di Stato, in ragione del loro contributo positivo agli obiettivi della PCP in circostanze specifiche, potrebbero essere tuttavia compatibili con il mercato interno.»; (2) il punto (35) è sostituito dal seguente: «Non devono essere concessi aiuti per attività che corrispondono a operazioni non ammissibili a norma dell articolo 11 del regolamento (UE) n. 508/2014, salvo se diversamente indicato nei presenti orientamenti.»; (3) il punto (38) è sostituito dal seguente: «La Commissione ritiene che le misure di aiuto che soddisfano le condizioni specifiche di cui alle sezioni 4, 5.1, 5.3, 5.4 e 5.6 bis dei presenti orientamenti contribuiscano al conseguimento di un obiettivo di interesse comune.»; (4) il punto (42) è sostituito dal seguente: «Ai fini dei presenti orientamenti, nel caso di aiuti che soddisfino le condizioni specifiche di cui alle sezioni 4, 5.1, 5.3, 5.4 e 5.6 bis dei presenti orientamenti, la Commissione ritiene che il mercato non sia in grado di conseguire gli obiettivi previsti senza un intervento dello Stato e che tale intervento sia quindi necessario.»; (5) il punto (44) è sostituito dal seguente: «La Commissione ritiene che gli aiuti che soddisfano le condizioni specifiche di cui alle sezioni 4, 5.1, 5.3, 5.4 e 5.6 bis dei presenti orientamenti costituiscano uno strumento d intervento adeguato. In tutti gli altri casi lo Stato membro deve dimostrare che non esistono altri strumenti d intervento meno distorsivi.»; (6) il punto (52) è sostituito dal seguente: «Per gli aiuti a carattere compensativo, quali gli aiuti che soddisfano le condizioni specifiche di cui alle sezioni 4, 5.3 e 5.4, gli aiuti che soddisfano le condizioni di cui alla sezione 5.6 e gli aiuti che soddisfano le condizioni specifiche di cui alla sezione 5.6 bis non è richiesto un effetto di incentivazione.»; ( 1 ) GU C 217 del 2.7.2015, pag. 1.

C 422/2 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 22.11.2018 (7) il punto (58) è sostituito dal seguente: «Gli aiuti a carattere compensativo, quali gli aiuti che soddisfano le condizioni specifiche di cui alle sezioni 4, 5.3 e 5.4, gli aiuti che soddisfano le condizioni di cui alla sezione 5.6 e gli aiuti che soddisfano le condizioni specifiche di cui alla sezione 5.6 bis sono considerati proporzionati.»; (8) il punto (62) è sostituito dal seguente: «Tenuto conto degli effetti positivi sullo sviluppo del settore, la Commissione ritiene che, se l aiuto rispetta le condizioni specifiche di cui alle sezioni 4, 5.1, 5.3, 5.4 e 5.6 bis, gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi siano limitati al minimo.»; (9) dopo il punto (114) della sezione 5.6 è inserita la sezione seguente: «5.6 bis. Aiuti per il rinnovo della flotta peschereccia nelle regioni ultraperiferiche (114 bis) Considerato lo status speciale delle regioni ultraperiferiche di cui all articolo 349 del trattato e le difficoltà che si frappongono al loro sviluppo socioeconomico a causa dei fattori specifici indicati in tale articolo, a seguito della comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2017 su un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell UE (*), che ha riconosciuto il ruolo della pesca sostenibile per lo sviluppo dell economia blu in tali regioni, e a fronte del contributo positivo dell aiuto alla PCP nelle regioni ultraperiferiche, in particolare per quanto riguarda le attività di pesca sostenibili sotto il profilo ambientale, i benefici economici, sociali e occupazionali e la disponibilità di prodotti alimentari, se l aiuto è destinato a sostenere i costi relativi all acquisizione di un nuovo peschereccio che sarà registrato in una regione ultraperiferica, la Commissione lo valuterà in base ai principi stabiliti nella sezione 3 dei presenti orientamenti e alle condizioni specifiche fissate nella presente sezione. (114 ter) Gli aiuti per l acquisizione di un nuovo peschereccio di cui alla presente sezione possono essere concessi solo se: a) il nuovo peschereccio rispetta le norme unionali e nazionali sull igiene, la salute, la sicurezza, le condizioni di lavoro a bordo e le caratteristiche dei pescherecci; e b) alla data della presentazione della domanda di aiuto il beneficiario ha il luogo principale di registrazione nella regione ultraperiferica in cui il nuovo peschereccio sarà registrato. (114 quater) Alla data di concessione dell aiuto, l ultima relazione, stilata conformemente all articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 prima di tale data, deve dimostrare che vi è equilibrio tra capacità di pesca e possibilità di pesca nel segmento di flotta della regione ultraperiferica cui il nuovo peschereccio apparterrà. Il sostegno non è concesso se la valutazione dell equilibrio in tale relazione per il segmento di flotta cui il peschereccio in questione apparterrà non è stata elaborata sulla base degli indicatori biologici, economici e di utilizzo del peschereccio definiti negli orientamenti comuni di cui all articolo 22, paragrafo 2, del medesimo regolamento (**). (114 quinquies) I limiti di capacità di pesca di ciascuno Stato membro e di ciascun segmento di flotta delle regioni ultraperiferiche di cui all allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto di ogni eventuale riduzione di tali limiti ai sensi dell articolo 22, paragrafo 6, di detto regolamento, non devono mai essere superati. L ingresso nella flotta di una nuova capacità acquisita grazie all aiuto deve avvenire nel pieno rispetto dei limiti di capacità e non deve comportare un superamento dei limiti. (114 sexies) L aiuto non deve essere subordinato all acquisizione del nuovo peschereccio presso un cantiere particolare. (114 septies) L intensità massima dell aiuto pubblico non deve superare il 60 % dei costi totali ammissibili per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, non deve superare il 50 % dei costi totali ammissibili per i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e inferiore a 24 metri e non deve superare il 25 % dei costi totali ammissibili per i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri.

22.11.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 422/3 (114 octies) Il peschereccio acquisito grazie agli aiuti deve rimanere registrato nella regione ultraperiferica per almeno 15 anni dalla data di concessione dell aiuto e durante tale periodo deve sbarcare la totalità delle sue catture in una regione ultraperiferica. Se la suddetta condizione non è rispettata, l aiuto deve essere rimborsato con importo proporzionale al periodo o all entità dell inosservanza. (*) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell UE (COM(2017) 623 final). (**) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Orientamenti per l analisi dell equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca, conformemente all articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca (COM(2014) 545 final).»; (10) il punto (115) è sostituito dal seguente: «Se un aiuto non corrisponde a nessuno dei tipi di aiuto di cui alle sezioni 4 e da 5.1 a 5.6 bis, in linea di principio non è compatibile con il mercato interno.».

C 422/4 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 22.11.2018 Non opposizione ad un operazione di concentrazione notificata (Caso M.8984 HG/Vista/Allocate) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2018/C 422/02) Il 22 agosto 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 1 ). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile: sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8984. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. ( 1 ) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1. Non opposizione ad un operazione di concentrazione notificata (Caso M.9132 ICF Novedis/CDC Habitat/Swiss LIFE REIM/Foncière Vesta) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2018/C 422/03) Il 15 novembre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 1 ). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile: sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore; in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M9132. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. ( 1 ) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

22.11.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 422/5 IV (Informazioni) INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA COMMISSIONE EUROPEA Tassi di cambio dell'euro ( 1 ) 21 novembre 2018 (2018/C 422/04) 1 euro = Moneta Tasso di cambio USD dollari USA 1,1409 JPY yen giapponesi 129,04 DKK corone danesi 7,4617 GBP sterline inglesi 0,89108 SEK corone svedesi 10,3143 CHF franchi svizzeri 1,1341 ISK corone islandesi 141,20 NOK corone norvegesi 9,7290 BGN lev bulgari 1,9558 CZK corone ceche 26,002 HUF fiorini ungheresi 321,63 PLN zloty polacchi 4,2995 RON leu rumeni 4,6632 TRY lire turche 6,0888 AUD dollari australiani 1,5725 Moneta Tasso di cambio CAD dollari canadesi 1,5144 HKD dollari di Hong Kong 8,9361 NZD dollari neozelandesi 1,6686 SGD dollari di Singapore 1,5663 KRW won sudcoreani 1 287,06 ZAR rand sudafricani 15,9020 CNY renminbi Yuan cinese 7,9121 HRK kuna croata 7,4318 IDR rupia indonesiana 16 655,14 MYR ringgit malese 4,7735 PHP peso filippino 59,593 RUB rublo russo 75,0963 THB baht thailandese 37,593 BRL real brasiliano 4,3262 MXN peso messicano 23,1180 INR rupia indiana 81,3520 ( 1 ) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

C 422/6 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 22.11.2018 Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione (2018/C 422/05) Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa da Monaco e destinata alla circolazione Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro ( 1 ). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 ( 2 ), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l Unione europea un accordo monetario relativo all emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione: Monaco Oggetto della commemorazione: François Joseph Bosio Descrizione del disegno: il disegno raffigura François Joseph BOSIO e una statua sullo sfondo. Nella parte superiore dell immagine, a semicerchio, è riportata la dicitura «MONACO». In basso, sempre a semicerchio, figurano due diciture: «FRANÇOIS JOSEPH BOSIO» e sotto «1768 - SCULPTEUR - 2018». A sinistra e a destra di queste due diciture sono riportati il segno della zecca e il segno del direttore della zecca. Sull anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell Unione europea. Tiratura: 16 000 Data di emissione: 1 o giugno 2018 ( 1 ) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002. ( 2 ) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

22.11.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 422/7 INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA Giorni festivi del 2019: Stati EFTA del SEE e istituzioni SEE (2018/C 422/06) Islanda Liechtenstein Norvegia Autorità di vigilanza EFTA Corte EFTA Martedì 1 o gennaio X X X X X Mercoledì 2 gennaio X X X Lunedì 18 febbraio X Martedì 5 marzo X Martedì 19 marzo X Giovedì 18 aprile X X X X Venerdì 19 aprile X X X X X Lunedì 22 aprile X X X X X Giovedì 25 aprile X Mercoledì 1 o maggio X X X X X Venerdì 17 maggio X Giovedì 30 maggio X X X X X Venerdì 31 maggio X X Lunedì 10 giugno X X X X X Lunedì 17 giugno X Giovedì 20 giugno X Lunedì 24 giugno X Lunedì 5 agosto X Giovedì 15 agosto X X X Venerdì 16 agosto X Lunedì 2 settembre X Venerdì 1 o novembre X X X Martedì 24 dicembre X X X X

C 422/8 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 22.11.2018 Islanda Liechtenstein Norvegia Autorità di vigilanza EFTA Corte EFTA Mercoledì 25 dicembre X X X X X Giovedì 26 dicembre X X X X X Venerdì 27 dicembre X X Lunedì 30 dicembre X X Martedì 31 dicembre X X X X Non sono elencati i giorni festivi che cadono di sabato e di domenica.

22.11.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 422/9 V (Avvisi) PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI CORTE EFTA SENTENZA DELLA CORTE del 27 ottobre 2017 nella causa E-21/16 Pascal Nobile contro DAS Rechtsschutz-Versicherungs AG (direttiva 87/344/CEE articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE assicurazione tutela giudiziaria libertà di scelta dell'avvocato) (2018/C 422/07) Nella causa E-21/16, Pascal Nobile contro DAS Rechtsschutz-Versicherungs AG ISTANZA della Corte d'appello del Principato del Liechtenstein (Fürstliches Obergericht) ai sensi dell'articolo 34 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia in merito all'interpretazione dell'articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la Corte, composta di Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen (giudice relatore) e Benedikt Bogason (ad hoc), giudici, si è pronunciata il 27 ottobre 2017 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente: l'articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE, preclude l'inserimento nel contratto di tutela giudiziaria di clausole e condizioni che svincolino l'impresa di assicurazione dagli obblighi impostile dal contratto se, senza il consenso di questa, l'assicurato incarica un avvocato di rappresentarlo nei suoi interessi in un momento in cui ha diritto di far valere una rivendicazione in virtù del contratto.

C 422/10 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 22.11.2018 RETTIFICHE Rettifica dell invito a presentare proposte nell ambito del programma di lavoro 2018 per l assistenza finanziaria nel campo del meccanismo per collegare l Europa (Connecting Europe Facility, CEF) Settore telecomunicazioni, per il periodo 2014-2020 [Decisione di esecuzione C(2018)568 della Commissione] Invito CEF-TC-2018-4 «Sanità elettronica» (ehealth) (Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 225 del 28 giugno 2018) (2018/C 422/08) La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, annuncia una rettifica dell invito a presentare proposte CEF-TC-2018-4: Sanità elettronica (ehealth) al fine di concedere sovvenzioni in conformità con le priorità e gli obiettivi definiti nel programma di lavoro 2018 per l assistenza finanziaria nel campo del meccanismo per collegare l Europa (CEF) - Settore telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale (2018/C 225/06) il 28 giugno 2018. La rettifica dell invito a presentare proposte è disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-call-ehealth

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica) ISSN 1725-2466 (edizione cartacea) IT