Ordinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSISVet)



Documenti analoghi
Contenuto del SISVet e diritti d accesso

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

Rapporto esplicativo concernente l ordinanza sul sistema d informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali

Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani

Ordinanza sull elaborazione di dati personali nell Intranet e nell Extranet del DFAE

Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi

Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale

Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione

Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Codice civile svizzero (Atti pubblici)

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Ordinanza sui sistemi d informazione nel campo dell agricoltura

Ordinanza sull esecuzione di procedure di sicurezza relative alle aziende nel quadro dei programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS

Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008)

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)

Legge federale sulla promozione del settore alberghiero

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:

Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Ordinanza sulla geologia nazionale (OGN) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008)

ATTI AMMINISTRATIVI. Prefettura di Firenze - Protezione dei dati personali

Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1

REGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI DI VOLONTARIATO

REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol. Direttiva

del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)

Ordinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato

Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera

Politica per la Sicurezza

Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona

Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo

Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l organizzazione e l attività della Banca d Italia

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura

del 6 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2008)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 26 aprile 2011, n. 789

Legge federale sulla politica regionale

AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

DELIBERAZIONE N. 30/7 DEL

Trattato

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Riforma "Specialista del commercio al dettaglio" Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al

Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)

IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Manuale delle Procedure ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Ordinanza relativa alla tassa sul CO 2

Regolamento CFSL. Nr Edizione ottobre Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra

Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero

Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Settore Affari Generali e Istituzionali. Disciplinare per le Pubblicazioni on line

Effettuare gli audit interni

COMUNE DI RENATE Provincia di Monza e Brianza

R E G O L A M E N T O C O M U N A L E S U I

Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Allegato A al CCNL 2006/2009 comparto Ministeri

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione

Ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo.

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

852.1 Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero

CAPO I PROGETTAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti (Legge FATCA)

Istruzioni per l applicazione delle funzioni di vigilanza da parte di incaricati (stato: maggio 2007)

Dipartimento federale dell interno DFI. Ufficio federale della sanità pubblica UFSP. Dicembre Rapporto esplicativo

CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Transcript:

Ordinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSISVet) del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 54a della legge del 1 luglio 1966 1 sulle epizoozie (LFE), decreta: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la gestione del sistema informatico centrale giusta l articolo 54a LFE per il Servizio veterinario pubblico (SISVet). Vi figurano in particolare disposizioni relative: a. alle competenze; b. alla struttura e al contenuto del SISVet; c. agli obblighi di notifica; d. ai diritti di accesso; e. alla comunicazione dei dati; f. alla protezione dei dati e alla sicurezza informatica; g. all archiviazione; h. ai particolari relativi al finanziamento. Art. 2 Scopo del SISVet Il SISVet serve a trattare i dati di cui la Confederazione e i Cantoni necessitano per lo svolgimento dei compiti d esecuzione del Servizio veterinario pubblico nei settori epizoozie, protezione degli animali e igiene delle derrate alimentari. Art. 3 Definizioni I seguenti termini significano: a. terzi incaricati: persone o organizzazioni cui l autorità competente fa ricorso mediante contratto per svolgere i compiti d esecuzione prescritti per legge nei settori epizoozie, protezione degli animali e igiene delle derrate alimentari; b. gestione: prestazioni ricorrenti, assistenza, manutenzione, migliorie tecniche e specialistiche e correzioni che garantiscono il corretto funzionamento del SISVet, nonché adeguamenti in base alle esigenze esecutive; c. UFV: Ufficio federale di veterinaria, ivi compreso l Istituto di virologia e di immunoprofilassi; d. UFAL: Unità federale per la filiera alimentare dell Ufficio federale della sanità pubblica, dell UFV e dell Ufficio federale dell agricoltura; e. servizio specializzato: servizio specializzato dell UFV per il SISVet; f. postazione d accesso: installazione che, unita a una licenza, consente l accesso al SISVet. Sezione 2: Competenze Art. 4 Responsabilità del sistema 1 L UFV gestisce il SISVet presso l Information Service Center del Dipartimento federale dell economia (DFE). 2 In particolare: a. conclude i contratti con i fornitori di prestazioni e gli accordi di utilizzazione con i Cantoni; b. emana le prescrizioni tecniche necessarie all utilizzo del sistema e all inserimento dei dati; c. redige il budget annuo e il conto annuale relativo alla gestione. 3 L UFV si assume la responsabilità per il SISVet. In particolare, intraprende le misure necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati. 4 Le autorità d esecuzione che utilizzano il SISVet sono responsabili, per il loro settore, delle misure necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati. I Cantoni, in particolare, garantiscono l accesso sicuro al SISVet, attraverso misure tecniche e organizzative. RS 916.402 1 RS 916.40 2006-2642 1

5 L Information Service Center del DFE predispone l infrastruttura e i servizi necessari alla gestione del SISVet. 6 L Ufficio federale dell informatica e della telecomunicazione garantisce l accesso sicuro alla rete della Confederazione e la relativa gestione. Art. 5 Servizio specializzato Il servizio specializzato è competente per: a. il supporto degli utenti (help desk). Rientra tra le competenze del servizio specializzato anche informare gli utenti in merito agli aspetti tecnici, alle novità e a eventuali modifiche; b. l adeguamento del SISVet alle esigenze esecutive; c. il coordinamento e la sorveglianza degli incarichi affidati ai diversi fornitori di prestazioni; d. l eliminazione di inconvenienti in collaborazione con i fornitori di prestazioni; e. la concessione dei diritti di accesso agli utenti e la loro amministrazione; f. l esecuzione di corsi di formazione. Art. 6 Comitato misto 1 Il comitato misto è composto da tre rappresentanti dell UFV e quattro rappresentanti dei Cantoni. Esso provvede autonomamente alla propria organizzazione. 2 Il comitato misto: a. interviene nella redazione del budget annuo relativo alla gestione del SISVet; b. consiglia l UFV in merito ad aspetti tecnici e finanziari legati alla gestione; c. interviene nella pianificazione degli adeguamenti del SISVet alle esigenze esecutive e nella relativa definizione delle priorità; d. formula proposte per l ulteriore sviluppo del SISVet. 3 Può conferire incarichi al servizio specializzato. 4 Per la risoluzione di questioni specifiche il comitato misto può ricorrere a esperti esterni. Sezione 3: Struttura e contenuto del SISVet Art. 7 Struttura del SISVet 1 Il SISVet è costituito da una banca dati che si interfaccia alle banche dati di cui all articolo 8 lettera a e da moduli necessari all adempimento dei compiti d esecuzione. 2 Si tratta in particolare di moduli per: a. la gestione delle crisi in caso di focolai di epizoozie; b. l amministrazione di progetti, casi, autorizzazioni, rapporti e documenti; c. le impostazioni di sistema e l amministrazione degli utenti. Art. 8 Fonte dei dati registrati I dati registrati nel SISVet provengono dalle seguenti fonti: a. Vengono rilevati: 1. dalla banca dati sul traffico di animali (BDTA) giusta gli articoli 3 e 4 dell ordinanza BDTA del 23 novembre 2005 2, 2. dal sistema d informazione sulla politica agricola AGIS/SIPA dell Ufficio federale dell agricoltura giusta l articolo 15 capoverso 1 dell ordinanza del 7 dicembre 1998 3 sui dati agricoli, 3. dal Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) giusta l allegato dell ordinanza del 30 giugno 1993 4 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti, 4. dalla banca dati dei laboratori gestita dall UFV giusta l articolo 312 capoverso 4 dell ordinanza del 27 giugno 1995 5 sulle epizoozie, 5. dalla banca dati Geoservices dell Ufficio federale di topografia giusta...; b. Vengono inseriti: 6. dalle autorità d esecuzione dei Cantoni e della Confederazione, 7. da terzi incaricati (art. 16). 2 RS 916.404 3 RS 919.117.71 4 RS 431.903 5 RS 916.401 2

Art. 9 Contenuto del SISVet 1 Il SISVet contiene quattro tipologie di dati: a. dati di base relativi a persone e aziende: questi dati servono a identificare le persone e le aziende. Vengono importati dall AGIS/SIPA, dalla banca dati sul traffico di animali (BDTA), dal RIS e dalla banca dati Geoservices oppure vengono inseriti manualmente dalle autorità d esecuzione dei Cantoni e della Confederazione; b. dati specifici dell esecuzione: dati rilevati nel quadro dei compiti d esecuzione nei settori epizoozie, protezione degli animali e igiene delle derrate alimentari, inclusi i dati provenienti dalle notifiche giusta l articolo 10; c. dati utili all amministrazione e all adeguamento del sistema alle esigenze esecutive: liste di riferimento, configurazioni di sistema per i processi d esecuzione, formulari per l inserimento dei dati; d. dati relativi agli utenti: dati di autenticazione, ruoli utenti assegnati, impostazioni di base per l utilizzo del sistema. 2 Sono considerati dati di base: a. i dati di contatto delle persone e delle aziende; b. le informazioni che indicano se la persona o l azienda è attiva o non attiva nel sistema, nonché i numeri assegnati automaticamente dal sistema; c. i numeri che servono a identificare l azienda e il numero del rispettivo ufficio veterinario competente; d. le cartine geografiche. 3 I dati contenuti nel SISVet sono riportati nell allegato. Sezione 4: Notifiche Art. 10 1 Le autorità cantonali d esecuzione adempiono, attraverso il SISVet, agli obblighi di notifica nei confronti dell UFV per quanto concerne: a. i dati relativi ai casi di epizoozia diagnosticati e i risultati delle analisi e dei controlli ordinati giusta gli articoli 65 e 65a dell ordinanza del 27 giugno 1995 6 sulle epizoozie; b. i risultati dei casi di sospetto confermati per epizoozie altamente contagiose giusta l articolo 84 dell ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie; c. i risultati dei controlli ufficiali in materia di protezione degli animali sugli effettivi di animali da reddito giusta l articolo 70 capoverso 3 dell ordinanza del 27 maggio 1981 7 sulla protezione degli animali; d. i risultati dei controlli giusta l articolo 62 capoverso 3 lettere b e dell ordinanza del 23 novembre 2005 8 concernente la macellazione e il controllo delle carni; e. i dati destinati ai rapporti giusta l articolo 33 capoverso 3 dell ordinanza del 18 agosto 2004 9 sui medicamenti per uso veterinario; f. i risultati dei controlli giusta l articolo 12 dell ordinanza del 23 novembre 2005 10 concernente la qualità del latte. g. i dati delle aziende alimentari giusta l articolo 78 dell ordinanza del 23 novembre 2005 11 sulle derrate alimentari e gli oggetti d uso. 2 Sono fatti salvi ulteriori obblighi di notifica che devono essere adempiuti attraverso il SISVet sulla base di altri fondamenti legali. 3 In casi urgenti giusta l articolo 57 capoverso 2 LFE l UFV può disporre che gli vengano notificati ulteriori dati attraverso il SISVet. Sezione 5: Accesso al SISVet Art. 11 Concessione dei diritti di accesso e di trattamento 1 I diritti di accesso e di trattamento vengono definiti in relazione ai compiti d esecuzione e al ruolo utente previsto per la persona all interno del sistema. 2 La concessione o la modifica dei diritti di accesso e di trattamento avviene dietro apposita domanda inoltrata al servizio specializzato. 3 In caso di rappresentanti dei Cantoni, la domanda deve essere inoltrata dall autorità d esecuzione competente. 4 I diritti e gli obblighi degli utenti cantonali nonché le rispettive responsabilità vanno definiti negli accordi di utilizzazione. 6 RS 916.401 7 RS 455.1 / RU 2006 5217 8 RS 817.190 9 RS 812.212.27 / RU 2006 5217 10 RS 916.351.0 / RU 2006 5217 11 RS 817.02 3

Art. 12 Diritti di accesso e di trattamento 1 I diritti di accesso e di trattamento sono disciplinati nell allegato. 2 Il DFE può modificare l allegato qualora i diritti di accesso e di trattamento delle autorità d esecuzione debbano essere adeguati per l adempimento dei relativi compiti prescritti per legge. Art. 13 Accesso ai dati di base mediante procedura di richiamo Possono accedere ai dati di base mediante procedura di richiamo: a. le autorità cantonali d esecuzione; b. i collaboratori dell UFV e dell UFAL che inseriscono o trattano i dati in relazione ai compiti d esecuzione e di rapporto; c. i collaboratori del servizio specializzato; d. i terzi incaricati. Art. 14 Accesso ai dati di esecuzione mediante procedura di richiamo 1 Le autorità cantonali d esecuzione e i collaboratori dell UFV e dell UFAL, giusta l articolo 13 lettera b, hanno accesso ai seguenti dati di esecuzione mediante procedura di richiamo: a. dati che hanno inserito personalmente nel sistema; b. dati risultanti dalle notifiche delle autorità cantonali d esecuzione (art. 10); c. dati provenienti da un unità amministrativa diversa dalla propria e riguardanti: 1. la categoria di una persona o di un azienda; 2. casi o domande di autorizzazione che essi stessi hanno registrato in relazione a una persona o a un azienda proveniente da un altro Cantone. 2 Gli amministratori dell UFV hanno accesso mediante procedura di richiamo a tutti i dati di esecuzione necessari all adempimento dei rispettivi compiti, in particolare ai dati di cui necessitano per fornire supporto agli utenti. Art. 15 Accesso ad altri dati mediante procedura di richiamo Gli amministratori presso l UFV e le autorità d esecuzione hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari per l amministrazione e all adeguamento del sistema. Art. 16 Concessione dell accesso mediante procedura di richiamo a terzi incaricati 1 L accesso mediante procedura di richiamo e l autorizzazione all inserimento dei dati nel SISVet possono essere concessi a terzi incaricati purché ciò non riguardi dati degni di particolare protezione. L accesso ai dati di aziende e l autorizzazione all inserimento degli stessi possono essere concessi a terzi incaricati solo se i dati in questione non consentono di identificare profili della personalità. 2 I diritti di accesso, di trattamento e di protezione dei dati sono da definirsi nell ambito dell incarico. Sezione 6: Comunicazione di dati Art. 17 Comunicazione di dati alle autorità per l adempimento dei rispettivi compiti prescritti per legge 1 L UFV, l UFAL e le autorità cantonali d esecuzione possono comunicare ad altre autorità dati degni di particolare protezione contenuti nel SISVet nella misura in cui una legge in senso formale lo preveda. La comunicazione dei dati avviene sotto forma di liste, rapporti o set di dati in formato elettronico. 2 Nel quadro di compiti d esecuzione coordinati nei settori epizoozie, protezione degli animali e igiene delle derrate alimentari, possono essere comunicati ad altre autorità in forma elettronica o in un altra modalità appropriata dati non degni di particolare protezione. Art. 18 Comunicazione di dati per scopi di pianificazione, scientifici e statistici 1 Qualora sia tenuto a redigere rapporti in conformità al diritto svizzero o internazionale, l UFV comunica in forma anonima i dati necessari contenuti nel SISVet. 2 L UFV tiene conto dei requisiti definiti nella legge del 9 ottobre 1992 12 sulla statistica federale. Art. 19 Comunicazione di dati a privati L UFV, l UFAL e le autorità cantonali d esecuzione possono comunicare a privati dati relativi a persone e aziende contenuti nel SISVet, se esiste in tal senso una base legale o le persone/le aziende coinvolte forniscono il proprio consenso. 12 RS 431.01 4

Sezione 7: Protezione dei dati, sicurezza informatica e archiviazione Art. 20 Protezione dei dati L UFV, l UFAL e le autorità cantonali d esecuzione provvedono a che le disposizioni in materia di protezione dei dati siano rispettate. Per le misure organizzative e tecniche necessarie in tal senso l UFV emana un regolamento per il trattamento. Art. 21 Diritti delle persone interessate 1 I diritti delle persone in merito alle quali vengono trattati dati nel SISVet, in particolare i diritti d informazione, di rettifica e di cancellazione, si fondano sulla legge federale del 19 giugno 1992 13 sulla protezione dei dati. 2 Se una persona interessata intende far valere diritti, deve comprovare la propria identità e presentare istanza scritta all ufficio veterinario del Cantone in cui risiede. 3 L autorità che ha inserito i dati nel SISVet provvede d ufficio alla rettifica dei dati inesatti. Art. 22 Sicurezza informatica 1 Le misure atte a garantire la sicurezza informatica si riferiscono all ordinanza del 26 settembre 2003 14 sull informatica nell Amministrazione federale. 2 L UFV provvede a che le disposizioni concernenti la sicurezza dei sistemi siano parte integrante degli accordi operativi e di licenza nonché dei contratti di prestazione conclusi con terzi e volti alla manutenzione tecnica del sistema. 3 I Cantoni provvedono alla sicurezza informatica per la propria sfera di competenza. Art. 23 Archiviazione e cancellazione dei dati 1 L UFV propone all Archivio federale di archiviare i dati non più necessari giusta le prescrizioni della legge del 26 giugno 1998 15 sull archiviazione e provvede alla loro successiva cancellazione dal SISVet. 2 La cancellazione dei dati avviene immediatamente dopo la loro trasmissione all Archivio federale o successivamente alla decisione negativa in merito da parte di quest ultimo. 3 I Cantoni provvedono alla cancellazione dei dati non più necessari e non degni di archiviazione da loro stessi inseriti nel SISVet per lo svolgimento dei rispettivi compiti d esecuzione. Sezione 8: Finanziamento del SISVet Art. 24 1 I costi di gestione relativi al SISVet sono sostenuti in ragione di un terzo dalla Confederazione e di due terzi dai Cantoni, e non comprendono le spese sostenute dal servizio specializzato. 2 I contributi dei singoli Cantoni sono calcolati in base al numero di postazioni d accesso di cui dispongono. Per i Cantoni con oltre due postazioni d accesso è possibile prevedere contributi ridotti. 3 Gli indennizzi per le postazioni d accesso vengono disciplinati nei contratti di utilizzazione. 4 La quota dei costi di gestione rimanente alla totalità dei Cantoni una volta detratto l indennizzo per le postazioni d accesso viene suddivisa in base al numero delle postazioni d accesso a disposizione dei Cantoni stessi. Sezione 9: Disposizioni finali Art. 25 Esecuzione Il DFE può emanare ulteriori disposizioni esecutive. Art. 26 Diritto previgente: abrogazione L articolo 65b dell ordinanza del 27 giugno 1995 16 sulle epizoozie è abrogato. Art. 27 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il... (Data) In nome del Consiglio federale svizzero La presidente della Confederazione: 13 RS 235.1 14 RS 172.010.58 15 RS 152.1 16 RS 916.401 5

La cancelliera della Confederazione: 6