Regolamento sulla formazione agricola e sugli esami di fine apprendistato per agricoltore (del 14 gennaio 1998)

Documenti analoghi
gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza

Regolamento della Scuola superiore di economia aziendale (dell 8 maggio 2012)

Regolamento didattico dei Corsi di formazione pre-accademica

Impostazione grafica dei diplomi SSS Raccomandazioni e prescrizioni della SEFRI in collaborazione con la Conferenza SSS

REGOLAMENTO dell esame d ammissione MarKom

COMUNE DI CAMPIONE D ITALIA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Articolo1 - Ambito di applicazione e principi

Disposizioni concernenti gli esami e il rilascio delle certificazioni dei moduli nell'ambito della formazione alla conduzione SVF-ASFC

Direttive di applicazione del Regolamento Bachelor per il corso di laurea in lavoro sociale

agroalimentare Scienze e tecnologie agrarie e degli alimenti Tecnologie agrarie Tecnologie alimentari

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Direzione Generale

Capitolo II Ammissione e promozione

REGOLAMENTO D ESAME. per. l esame professionale federale di formatrice / formatore. del 11 febbraio 201

Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (del 17 giugno 1987)

LEGGE REGIONALE N. 3 DEL REGIONE LAZIO. Disciplina della professione di accompagnatore di media montagna

vista la Convenzione 23 settembre 1884 stipulata tra la Santa Sede e lo Stato del Cantone Ticino

Allegato A Premessa. 1. Percorsi formativi e durata

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 17 ) Delibera N.371 del DIPARTIMENTO DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE DI

Numero dei posti di formazione Tassa scolastica Serate informative Iscrizioni Inizio dei corsi Termine d iscrizione

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

dell Esame professionale per Specialisti in Marketing

Regolamento della Scuola superiore di informatica di gestione (SSIG) (del 31 maggio 2011)

Regolamento concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (RRM) (del 16 gennaio 1995)

REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL ATTESTATO DI IDONEITA PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO SU STRADA DI MERCI E VIAGGIATORI

SCUOLA BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI STATUTO

1. Abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (art. 8, comma 2, del DLgs n. 150/2012)

Ordinanza sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (ODPC)

SEZIONE 2. FACOLTÀ DI AGRARIA: SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI Andamento immatricolazioni. Età degli immatricolati alla data del 05/11/2008

IL RETTORE. VISTO il Regolamento Didattico d Ateneo, emanato con D. R. n del 16 luglio 2008;

Relazione annuale Formazione Professionale (art. 7 comma 2 CNC - Regolamento formazione professionale Bollettino Ufficiale MDG n.

SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI

Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura

Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura

Regolamento d esame concernente l esame professionale di capo muratrice e capo muratore e di capo operatrice e capo operatore al taglio edile

/10/2008 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO. Identificativo Atto n. 1311

1 Foglio ufficiale 11/2014 Venerdì 7 febbraio 1111

Regolamento sullo stato civile (del 29 marzo 2011)

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di sommelier/sommelière

Statuti della società cooperativa Campo Cortoi 1. NOME, SEDE E SCOPO. Art. 1

COMUNE DI CARBONE (Provincia di Potenza)

ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 16 MAGGIO 2016

ABILITAZIONI DI COPERTA

BANDO DI CONCORSO PER LA SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N

REGOLAMENTO PER IL SUSSIDIO ALLE CURE DENTARIE ORTODONTICHE DEGLI ALLIEVI IN ETÀ DELL OBBLIGO SCOLASTICO 1

ISTRUZIONE TECNICA SETTORE TECNOLOGICO. Indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria ARTICOLAZIONE PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI

Ordinanza sulla formazione professionale di base

IL NUOVO SISTEMA DI RECLUTAMENTO E DI FORMAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Regolamento interno delle Scuole d arti e mestieri della sartoria di Lugano e Biasca (del 28 febbraio 2014)

gli esami per l'ottenimento del diploma cantonale di podologo.

Agenzia per i servizi pubblici locali del Comune di Torino. REGOLAMENTO INTERNO [approvato dalla Conferenza dei Capigruppo del 13 novembre 2007]

Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale. Art. 1.

AVVISO PUBBLICO ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di giornalista

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'articolo 4, comma 1;

Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie /019 Servizio Vigilanza, Sicurezza, SFEP e Servizi Sociali

Per l'accesso al corso di laurea magistrale sono altresì richiesti i seguenti requisiti curriculari:

Regolamento sulla Scuola superiore alberghiera e del turismo (SSAT) (del 14 dicembre 1999)

CERTIFICAZIONE DITALS DI II LIVELLO

Ordinanza del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin

Università degli Studi di Torino Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria. Laurea Magistrale in Scienze Forestali e Ambientali

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ERBORISTICHE

C O M U N E D I G I U S S A G O

Facoltà di Ingegneria dell'informazione (V Facoltà di Ingegneria) Nuovo Ordinamento degli Studi REGOLAMENTO DELLA PROVA FINALE DI LAUREA SPECIALISTICA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 63 DEL 5 DICEMBRE 2005

del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004)

FORM., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIVER., DIR. STUDIO DETERMINAZIONE. Estensore MASTELLARI GIULIANO. Responsabile del procedimento VILLANI GIULIANA

RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI DISABILI (LEGGE 68/99)

Regolamento Comunale per il Servizio di Economato

Corso di Produzioni animali e controllo della fauna selvatica (sede a Bologna)

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA. Corso di laurea in Economia aziendale

BANDO DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE AI CORSI ORDINARI A.A Art. 1 Ammissione alla Scuola

Regolamento Tariffario OAD FCT (RT)

REGOLAMENTO. Articolo 1 Istituzione

CITTA DI ALESSANDRIA REGOLAMENTO VOLONTARI DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI ALESSANDRIA

Comune di Cauco REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE SU STRADE FORESTALI

DIPARTIMENTO DI FARMACIA

Provincia di Chieti ****** Settore n. 3 Viabilità e Trasporti Servizio Concessioni Stradali e Trasporti

Tra PREMESSO CHE. - con Determinazione n. 151 del 25/11/2008 è stato individuato l Ordine degli Avvocati

RICHIESTA DI AMMISSIONE A CORSO DI RIQUALIFICA PER OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) 300 H CON INTERA QUOTA DI PARTECIPAZIONE A CARICO DEL PARTECIPANTE

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - TURISMO FONDAZIONE ARCHIMEDE

CONVENZIONE PER ATTIVAZIONE DI TIROCINI POST LAUREA. Tra. il soggetto promotore

FORM., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIVER., DIR. STUDIO PROGRAMM. DELL'OFF. FORMAT. E DI ORIENTAMENTO DETERMINAZIONE

Opera Pia Casa Diodorea

REGOLAMENTO ISTRUTTORI FID SISTEMA NAZIONALE DELLE QUALIFICHE (SNaQ)"

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 28 gennaio 2013 n. 120 Emana il seguente regolamento:

FACOLTA DI GIURISPRUDENZA

1.3 I certificati linguistici riconosciuti per la maturità professionale sono riconosciuti anche per l'afc.

CIRCOLARE DEL 25 OTTOBRE 2011 Ai gentili Clienti. Oggetto: APPRENDISTATO - IN VIGORE IL NUOVO TESTO UNICO

Corsi di formazione musicale preaccademica

Modello di Contratto di lavoro temporaneo secondo gli articoli 19 segg. LC e 48 segg. OC

Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica)

Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/

Lo Presti Maria Concetta

ORDINANZA MUNICIPALE SULLE TASSE DI PARCHEGGIO (PRIMO E SECONDO LIVELLO)

DICHIARA Ai sensi art. 21 comma 1, art. 38 comma 2 e 3, art. 47 del DPR 445/2000

TÜV Examination Institute. Regolamento Generale per la qualifica / riconoscimento di corsi / eventi

Maturità professionale

Facoltà di Agraria. Università degli Studi di Sassari

Contratto di formazione professionale per il primo / secondo semestre accademico di pratica

Transcript:

Regolamento sulla formazione agricola e sugli esami di fine apprendistato per agricoltore (del 14 gennaio 1998) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati: - la Legge federale concernente il promovimento dell agricoltura e la conservazione del ceto rurale del 3 ottobre 1951 (Legge sull agricoltura); - l Ordinanza federale concernente la formazione professionale agricola del 13 dicembre 1993 (OFPA); - la Legge sulla salvaguardia e sul promovimento dell agricoltura dell 11 novembre 1982; d e c r e t a : TITOLO I Disposizioni generali Settori di formazione Art. 1 1Nel Cantone è istituita la formazione professionale di base nelle professioni di agricoltore / trice, cantiniere / a e orticoltore / trice. 2Possono inoltre essere organizzate altre formazioni professionali di base ai sensi dell OFPA. Competenza Art. 2 1 L esecuzione del diritto federale e cantonale sulla formazione professionale agricola è delegata se non espressamente devoluta ad altra istanza dal presente regolamento, alla scuola agraria cantonale di Mezzana (in seguito scuola). Commissione professionale agricola Art. 3 2 1Il Consiglio di Stato nomina la Commissione professionale agricola (in seguito commissione) composta da 9 membri presieduta dal direttore della scuola che è membro di diritto. 2La Commissione resta in carica 4 anni; il periodo di nomina scade il 30 giugno dell anno successivo a quello dell elezione del Consiglio di Stato. Centro per la formazione agricola Art. 4 3 1Il centro per la formazione agricola della scuola organizza; a) la formazione di base. b) la formazione continua agricola. 2Per le necessità dell insegnamento e dell agricoltura pratica, il centro fa capo all azienda agricola dell istituto. Convitto Art. 5 4 1Gli utenti del convitto possono essere interni, semiconvittori ed esterni. 2La retta è stabilita dalla direzione della scuola. Rimane riservato il diritto per un cittadino del Comune di Chiasso di essere accolto gratuitamente alla scuola come previsto dall atto di donazione del 29 dicembre 1912. TITOLO II La formazione professionale di base in agricoltura CAPITOLO PRIMO Tirocinio 1 2 3 4 1

Salario Art. 6 Oltre a quanto stabilito dall OFPA (art. 23), la Commissione fissa il salario in contanti degli apprendisti. Apprendista e maestro di tirocinio Art. 7 5 1Oltre a quanto stabilito dalle disposizioni federali i diritti e i doveri dell apprendista e del maestro sono stabiliti dal contratto. 2In particolare l apprendista: - redige per ogni anno di tirocinio un quaderno aziendale sulla base delle disposizioni della commissione e del piano di studio applicato a livello federale; - frequenta i corsi organizzati dalla scuola professionale; - si presenta, al termine del tirocinio aziendale, alla prima parte dell esame di fine apprendistato. Maestro di tirocinio e azienda di tirocinio: a) riconoscimento Art. 8 1Il riconoscimento del maestro di tirocinio e dell azienda di tirocinio possono essere pronunciati: a) per un periodo limitato; b) a titolo provvisorio; c) definitivamente quando il maestro di tirocinio adempie tutti i requisiti e sono stati istruiti apprendisti con successo. 2La Commissione è autorizzata, per giustificati motivi, a mutare il riconoscimento da definitivo in provvisorio. b) estinzione Art. 9 Il riconoscimento si estingue quando: a) il maestro di tirocinio non ha più formato apprendisti per 3 anni; b) l azienda cambia gestore; c) il maestro di tirocinio cambia azienda. Numero di apprendisti per azienda Art. 10 1Di regola un azienda può formare un solo apprendista alla volta. 2La commissione può concedere deroghe. Contratto di tirocinio Art. 11 6 1Il contratto di tirocinio è firmato dal maestro di tirocinio, dall apprendista e dal suo rappresentante legale. 2Esso è allestito in tre esemplari e trasmesso alla scuola, prima dell inizio del tirocinio, per l approvazione. Una copia del contratto è rimessa alle parti. Documentazione per l apprendista Art. 12 All inizio del tirocinio l apprendista riceve i testi legislativi federali, il presente regolamento, il quaderno aziendale, il libretto professionale e la tessera per l apprendista. CAPITOLO SECONDO La scuola professionale Scuola professionale a) programma d insegnamento Art. 13 7 1Il programma di insegnamento della scuola professionale si basa sul piano di studio applicato a livello federale. b) frequenza 2La frequenza alla scuola professionale è notificata sul libretto professionale. c) assegnazione delle note 3Le prestazioni fornite nell ambito dell insegnamento sono valutate conformemente a quanto stabilito dall OFPA (art. 10). 2 5 6 7

CAPITOLO TERZO La scuola agricola Scuola agricola a) programma d insegnamento Art. 14 8 1Il programma di insegnamento della scuola agricola si basa sul piano di studio applicato a livello federale. b) frequenza 2La frequenza alla scuola agricola è notificata sul libretto professionale. Assenze Art. 15 Tutte le assenze devono essere giustificate per iscritto. Per assenze dovute a malattia o infortunio superiori a 3 giorni deve essere presentato un certificato medico. Materiale scolastico Art. 16 Il materiale scolastico individuale nonché quello necessario per le esercitazioni pratiche di carattere artigianale sono a carico degli allievi. Escursioni Art. 17 Le spese per le escursioni organizzate dalla scuola sono a carico degli allievi. CAPITOLO QUARTO L esame di fine apprendistato Condizioni d ammissione Art. 18 9 1Le condizioni d ammissione all esame di fine apprendistato sono quelle stabilite dalla Legge sull agricoltura (art. 9) e dall OFPA (art. 13). 2Le eccezioni sono regolate dalla Commissione in accordo con la Divisione della formazione professionale e l Ufficio federale della formazione e della tecnologia. Iscrizione Art. 19 10 L iscrizione all esame di fine apprendistato è da indirizzare alla scuola. Competenza Art. 20 11 L esame di fine apprendistato è organizzato dalla Commissione in collaborazione con la scuola, il cui Direttore è responsabile dell esecuzione. Esperti a) nomina Art. 21 12 1La Commissione nomina, per ogni sessione d esame e su proposta della Direzione della scuola, un numero sufficiente di esperti. b) requisiti 2Questi devono obbligatoriamente partecipare ai corsi di formazione e di perfezionamento organizzati dalla Commissione. c) indennità 3Agli esperti sono corrisposte le indennità previste dal Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti cantonali di nomina del Consiglio di Stato. 13 d) numero di esperti per candidato Art. 22 1I candidati sono esaminati da due esperti che devono giustificare le note assegnate. e) incompatibilità 2Un candidato non può essere esaminato dai suoi parenti prossimi, dal suo maestro di tirocinio, dal suo attuale datore di lavoro, così come dai collaboratori di quest ultimo. 8 9 10 11 12 13 Cpv. modificato dal R 6.5.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 235. 3

Organizzazione degli esami Art. 23 14 La Commissione in collaborazione con la scuola allestisce il piano d esame di fine apprendistato. Sede dell esame Art. 24 15 L esame, ad eccezione dei lavori pratici che possono svolgersi nell azienda di tirocinio, si svolge presso la scuola. Materie d esame a) contenuti b) forma c) durata Art. 25 16 1Per quanto concerne i contenuti degli esami fanno stato il piano di studio applicato a livello federale e l allegato al presente regolamento (allegato 1). 2Le materie d esame possono essere organizzate in forma scritta, orale, pratica o combinata. 3L esame scritto dura almeno l equivalente di un ora di lezione (45 minuti), l esame orale e quello pratico durano almeno 20 minuti. 4L esame di fine apprendistato non è pubblico. Svolgimento a) prima parte Art. 26 1La prima parte dell esame è organizzata al più presto al termine del tirocinio aziendale. 2Essa verte sulle conoscenze pratiche acquisite. b) seconda parte Art. 27 1La seconda parte dell esame è organizzata al termine del secondo semestre di scuola agricola. 2Alcune prove possono avere luogo durante il periodo vegetativo dell anno d esame. Prove anticipate sono autorizzate solo per quelle materie il cui insegnamento è definitivamente concluso. 3Per la seconda parte dell esame la nota finale di ogni materia risulta dalla media fra la nota semestrale e la nota d esame, salvo le eccezioni di cui all allegato 1. 4La media delle note conseguite durante la scuola professionale è computata secondo quanto previsto dall allegato 1. Art. 28 Coloro che adempiono i requisiti dell art. 9 cpv. 4 della Legge sull agricoltura sono ammessi, prima e / o seconda parte, all esame in ogni tempo. Apprezzamento Art. 29 Determinanti per la valutazione sono: a) per gli esami scritti: il contenuto, l esecuzione, la disposizione, l impegno, la chiarezza e la precisione. b) per gli esami orali e pratici: le conoscenze professionali, l abilità tecnica di lavoro, l impegno, il tempo impiegato, l applicazione pratica delle conoscenze. Assegnazione delle note Art. 30 Le prestazioni fornite nell ambito degli esami sono valutate conformemente all OFPA (art. 10). Nota finale dell esame di fine apprendistato Art. 31 Il risultato dell esame di fine apprendistato è espresso con una nota finale. Essa la si ottiene sommando le note medie finali dei 10 settori d esame, così definiti dall allegato 1 del presente regolamento e dividendo la somma per 10. Superamento dell esame Art. 32 L esame di fine apprendistato è superato quando sono adempiute le seguenti condizioni: a) la nota finale di cui all art. 31 è almeno 4 4 14 15 16

b) la nota media della prima parte dell esame di fine apprendistato è almeno 4 c) la nota media della seconda parte dell esame di fine apprendistato è almeno 4 d) non si registrano più di 3 settori d esame con una nota media inferiore al 4. Ripetizione dell esame Art. 33 Il candidato che non ha superato l esame può ripeterlo alle condizioni previste dall OFPA (art. 14). Attestato d esame e certificato Art. 34 Il certificato e l attestato d esame vengono rilasciati secondo quanto previsto dalla Legge sull agricoltura (art. 10 cpv. 4) e dall OFPA (art. 15). Art. 35 L elenco dei candidati che hanno superato l esame di fine apprendistato è pubblicato sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino dopo ogni sessione. Comunicazione all autorità federale Art. 36 17 Annualmente la Commissione informa la Divisione della formazione professionale sulla formazione professionale agricola. TITOLO III Il perfezionamento professionale Programma dei corsi cantonali Art. 37 18 1La scuola, in collaborazione con la Sezione dell agricoltura e, se del caso, con le organizzazioni professionali, stabilisce annualmente il programma dei corsi di formazione continua. 2Il programma definisce in particolare la natura dei corsi, la durata, le condizioni d ammissione, le modalità d iscrizione e le condizioni per il rilascio del certificato di frequenza. Corsi riconosciuti dalla Confederazione Art. 38 19 1La scuola, in collaborazione con la Sezione dell agricoltura e, se del caso, con le organizzazioni professionali, stabilisce annualmente il programma dei corsi di formazione continua. 2Il programma definisce in particolare la natura dei corsi, la durata, le condizioni d ammissione, le modalità d iscrizione e le condizioni per il rilascio del certificato di frequenza. Partecipazione ai corsi Art. 39 20 La Direzione della scuola, in accordo con la Divisione della formazione professionale, stabilisce le tariffe per la partecipazione ai corsi di formazione continua. TITOLO IV Rimedi di diritto Rimedi di diritto Art. 40 Contro le decisioni degli organi responsabili della formazione professionale può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni. TITOLO V Disposizioni transitorie, abrogative e finali Disposizioni transitorie Art. 41 Per quanto concerne i cicli della formazione professionale di base in agricoltura già in corso e fino a conclusione degli stessi sono ancora applicabili il Regolamento sulla formazione professionale agricola del 15 marzo 1983 e le Direttive concernenti il tirocinio e gli esami di tirocinio per agricoltori del 1. gennaio 1985. Disposizioni abrogative Art. 42 Sono abrogati: 17 18 19 20 5

- il regolamento sulla formazione professionale agricola del 15 marzo 1983; - le direttive concernenti il tirocinio e gli esami di tirocinio per agricoltori del 1. gennaio 1985; - il decreto esecutivo concernente la formazione professionale per orticoltori del 10 settembre 1985. Entrata in vigore Art. 43 Il presente regolamento unitamente al suo allegato, dopo l approvazione dell Autorità federale, 21 viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore. 22 Allegato 1: L esame di fine apprendistato si basa sullo schema seguente: a) 1ª parte esame di fine apprendistato Settori d esame Quaderno aziendale Produzione vegetale pratica Produzione animale pratica Tecnica agraria pratica Materie d esame - quaderno aziendale / conoscenza azienda di tirocinio. - foraggicoltura. - alpicoltura; - campicoltura (comprese le macchine); - frutticoltura; - selvicoltura; - viticoltura; - altre. - allevamento bovino / mungitura. - apicoltura; - ingrasso bovini o vitelli; - lavorazione del latte; - ovini o caprini; - pollicoltura; - suinicoltura. - trazione e guida (compreso prevenzione infortuni); - macchine / lavori officina (compreso prevenzione infortuni). b) 2ª parte esame di fine apprendistato Settori d esame Cultura generale Scienze naturali Produzione vegetale Materie d esame - cultura generale (italiano, informatica, civica / economia); - media delle note di cultura generale della scuola professionale. - ecologia / protezione dell ambiente; - chimica / fisica / biologia.* - pedologia / alimentazione delle piante; - campicoltura;** 6 21 Approvazione federale: 19 febbraio 1998 - BU 1998, 76. 22 Entrata in vigore: 20 marzo 1998 - BU 1998, 76.

Produzione animale Tecnica agraria Economia agraria - foraggicoltura e conservazione dei foraggi;** - media delle note di produzione vegetale della scuola professionale. - agricoltura biologica; - alpicoltura; - frutticoltura; - orticoltura; - protezione dei vegetali; - viticoltura; - altre. - zootecnia / allevamento bovino; - alimentazione; - media delle note di produzione animale della scuola professionale. - conoscenze lattiere; - ovini / caprini; - suinicoltura; - veterinaria; - altre. - macchine / officina; - edilizia rurale.* - economia aziendale; - contabilità; - diritto rurale / politica agricola / commercializzazione / organizzazioni agricole.* * la nota del semestre vale quale nota d esame; ** il candidato sceglie, quale materia d esame obbligatoria, campicoltura o foraggicoltura. Pubblicato nel BU 1998, 71. 7