Statuto. Edizione Dicembre /11

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Statuto Edizione Dicembre 2017 1/11

I. Ragione sociale, sede, durata e scopo della società... 4 Art. 1 Ragione sociale e sede - Durata... 4 Art. 2 Scopo... 4 II. Capitale azionario... 4 Art. 3 Capitale azionario... 4 Art. 4 Limitazione della trasferibilità delle azioni... 4 III. Organi della società... 5 Art. 5 Organi... 5 Art. 6 Poteri... 5 Art. 7 Diritto di convocazione... 6 Art. 8 Modalità di convocazione... 6 Art. 9 Presidenza, ufficio assembleare e verbale... 6 Art. 10 Diritto di voto... 6 Art. 11 Potere decisionale... 6 Art. 12 Poteri... 7 Art. 13 Direzione superiore... 7 Art. 14 Vigilanza e controllo... 8 Art. 15 Nomina e durata del mandato... 8 Art. 16 Comitato del consiglio... 8 Art. 17 Comitato di audit e rischi... 8 Art. 18 Convocazione... 8 Art. 19 Decisioni e verbale... 8 Art. 20 Conflitto d interessi... 9 Art. 21 Indennità... 9 Art. 22 Organizzazione e poteri... 9 Art. 23 Mansioni... 9 Art. 24 Organo di revisione... 10 IV. Poteri di firma... 10 Art. 25 Poteri di firma... 10 V. Chiusura dei conti, ripartizione degli utili, fondi di riserva... 10 Art. 26 Conti annuali... 10 2/11

Art. 27 Ripartizione degli utili... 10 Art. 28 Fondi di riserva... 10 VI. Disposizioni generali... 11 Art. 29 Pubblicazioni... 11 Art. 30 Segreto bancario e professionale... 11 VII. Liquidazione... 11 Art. 31 Liquidazione... 11 3/11

I. Ragione sociale, sede, durata e scopo della società Art. 1 Ragione sociale e sede - Durata Sotto la ragione sociale: Cornèr Banca S.A. Cornèr Banque S.A. Cornèr Bank A.G. Cornèr Bank Ltd. esiste una società anonima con sede sociale a Lugano. La durata della società anonima è illimitata. Art. 2 Scopo La società ha per scopo l esercizio dell attività bancaria e di negoziante di valori mobiliari. Il campo d attività comprende tutte le operazioni bancarie, finanziarie, di consulenza, di servizi e commerciali in Svizzera e all estero, offerte a clientela svizzera ed estera, privata, commerciale e istituzionale. La società può acquistare, ipotecare o vendere immobili sia in Svizzera che all estero. La società può istituire succursali, altre affiliate e rappresentanze sia in Svizzera che all estero, come pure creare e gestire banche, società finanziarie e altre imprese nonché assumere partecipazioni in queste ultime. II. Capitale azionario Art. 3 Capitale azionario Il capitale azionario è di 12 milioni di franchi diviso in 120'000 azioni nominative, del valore nominale di 100.- franchi cadauna, interamente liberate. In luogo e vece di azioni, la società può emettere certificati che rappresentino un numero determinato di azioni. Questi certificati possono essere in ogni tempo scambiati con altri rappresentanti meno azioni o con il numero corrispondente di azioni. La proprietà o l usufrutto di un azione o di un certificato azionario come pure ogni esercizio dei diritti dell azionista implicano l accettazione dello statuto societario. Art. 4 Limitazione della trasferibilità delle azioni Il consiglio di amministrazione tiene un libro delle azioni, che indica il nome e l indirizzo dei proprietari e degli usufruttuari delle azioni nominative. Nei confronti della società si considera azionista o usufruttuario soltanto chi è iscritto nel libro delle azioni. Il trasferimento delle azioni nominative necessita in ogni caso dell approvazione del consiglio di amministrazione, il quale può delegare tale competenza al comitato del consiglio come definito dallo statuto. 4/11

L approvazione può essere negata per un motivo grave, e più segnatamente per: a) escludere acquirenti che gestiscono, partecipano o sono impiegati in un impresa che è in concorrenza con lo scopo della società; o b) respingere l acquisizione o la detenzione di azioni in nome o nell interesse di terze persone; o c) impedire un trasferimento di azioni che metta in pericolo l autorizzazione all esercizio dell attività bancaria conferita alla società. Il consiglio di amministrazione, rispettivamente il comitato del consiglio, può pure respingere la domanda d approvazione, e senza indicarne i motivi, qualora offra di assumere le azioni (per conto della società, di altri azionisti o di terzi) al loro valore reale al momento della domanda. Le iscrizioni nel libro delle azioni vengono sospese dal giorno in cui viene pubblicato l avviso di convocazione di un assemblea generale fino a quello successivo all assemblea stessa. I proprietari e gli usufruttuari di un azione nominativa devono comunicare eventuali loro cambiamenti di indirizzo. Fintanto che una tale comunicazione non sia pervenuta, tutta la corrispondenza relativa verrà validamente spedita all indirizzo riportato sul libro delle azioni. III. Organi della società Art. 5 Organi Gli organi della società sono: a) l assemblea generale; b) il consiglio di amministrazione; c) la direzione generale; d) l organo di revisione. A. Assemblea generale Art. 6 Poteri L assemblea generale degli azionisti costituisce l organo supremo della società. A essa competono i poteri inalienabili seguenti: a) l approvazione e la modificazione dello statuto; b) la nomina degli amministratori e dei membri dell organo di revisione; c) l approvazione del rapporto annuale e del conto di gruppo; d) l approvazione del conto annuale, come pure la deliberazione sull impiego dell utile risultante dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo e della partecipazione agli utili; e) il discarico agli amministratori; f) le deliberazioni sopra le materie a essa riservate dalla legge o dallo statuto. 5/11

Art. 7 Diritto di convocazione L assemblea generale è convocata dal consiglio di amministrazione e, occorrendo, dall organo di revisione. Restano riservate le disposizioni dell art. 699 cpv. 3 del codice delle obbligazioni. L assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno nei 4 mesi susseguenti alla chiusura dell esercizio. Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria ogni qual volta il consiglio di amministrazione o l organo di revisione lo reputino necessario. Uno o più azionisti, rappresentanti complessivamente almeno un decimo del capitale azionario, possono pure richiedere - per iscritto e indicandone i motivi - la convocazione di un assemblea generale. Art. 8 Modalità di convocazione La convocazione dell assemblea generale avviene mediante comunicazione scritta ai titolari di azioni nominative almeno 20 giorni prima della data fissata per l adunanza. Nel testo della convocazione sono riprodotti gli oggetti all ordine del giorno come pure le relative proposte, nonché, in caso di assemblea generale ordinaria, l avviso che la relazione sulla gestione e la relazione dell organo di revisione sono consultabili presso la sede della società. Non può essere presa nessuna deliberazione su oggetti che non siano stati debitamente iscritti all ordine del giorno, eccezion fatta per le proposte di convocare un assemblea generale straordinaria o di istituire una verifica speciale. Non occorre tuttavia comunicare anticipatamente le proposte entranti nell ambito degli oggetti all ordine del giorno, né le discussioni non seguite da un voto. I proprietari o i rappresentanti di tutte le azioni possono, purché nessuno vi si opponga, tenere un assemblea generale anche senza osservare le formalità prescritte per la convocazione. Per tutto il tempo in cui essi sono presenti, detta assemblea ha il diritto di validamente deliberare e statuire su tutto quanto è di competenza dell assemblea generale. Art. 9 Presidenza, ufficio assembleare e verbale L assemblea generale è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e in caso di suo impedimento da un vicepresidente o da un altro amministratore designato dal consiglio stesso. Il presidente dell assemblea designa uno scrutatore e il segretario dell assemblea. Il verbale dell assemblea generale è firmato dal presidente e dal segretario dell assemblea. Art. 10 Diritto di voto Ogni azione dà diritto ad un voto. Art. 11 Potere decisionale Riservate le disposizioni legali imperative o statutarie, l assemblea generale è validamente costituita se il numero degli azionisti presenti o rappresentati raggiunge un terzo del capitale azionario. Se una prima assemblea generale non adempie alle condizioni richieste ne può essere convocata una seconda al più presto 8 giorni dopo la prima. Tale assemblea generale avrà pieno potere decisionale quand anche il quorum di presenza previsto al capoverso precedente non fosse adempiuto. 6/11

Salvo contraria disposizione della legge o dello statuto, l assemblea generale prende le sue deliberazioni e fa le sue nomine a maggioranza assoluta dei voti delle azioni rappresentate. A parità di voti la proposta si intende respinta. Per le modifiche dello statuto, gli aumenti o le riduzioni del capitale azionario, lo scioglimento o le decisioni disciplinate dalla Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio è necessaria una deliberazione dell assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza assoluta dei valori nominali rappresentati. Le modalità di voto vengono stabilite dall assemblea. B. Consiglio di amministrazione Art. 12 Poteri Il consiglio di amministrazione è incaricato della direzione superiore, della vigilanza e del controllo della banca. Il consiglio di amministrazione può inoltre statuire su tutti gli affari che, secondo la legge o lo statuto, non rientrino nelle competenze dell assemblea generale o di un altro organo della società. Resta riservata la facoltà del consiglio di amministrazione di delegare la gestione e/o la sorveglianza a comitati, a singoli amministratori o a terzi mediante il regolamento d organizzazione. Art. 13 Direzione superiore La direzione superiore consiste in particolare nel: a) esaminare e preparare le proposte da sottoporre all assemblea generale, compreso il rapporto di gestione annuale; b) emanare i regolamenti necessari per la gestione della banca, per la delimitazione delle competenze, in materia di informazione e rendiconto e in particolare il regolamento d organizzazione e l ordinamento delle competenze; c) deliberare su tutti gli affari che sono per legge attribuiti in modo inalienabile e irrevocabile al consiglio di amministrazione (CO 716a) e su tutti quelli non delegati conformemente al regolamento d organizzazione; d) istituire comitati incaricati di coadiuvarlo, segnatamente il comitato del consiglio, il comitato di audit e rischi ed istituire la direzione generale nominando e revocando i membri chiamati a farne parte; e) nominare e revocare le altre persone autorizzate a gestire e rappresentare la società, riservata la facoltà del consiglio di amministrazione di delegare tale competenza nel regolamento d organizzazione al comitato del consiglio o alla direzione generale; f) nominare e revocare la revisione interna; g) definire la politica generale d investimento e la strategia quadro per la gestione dei rischi, su proposta della direzione generale; h) garantire un adeguato ambiente di rischio e di controllo in seno alla banca e istituire un efficace sistema di controllo interno che tenga conto, in particolare, della dimensione, della complessità e del profilo di rischio della Banca e che assicuri altresì che tutti i rischi significativi ai quali la società è esposta siano identificati, limitati e sorvegliati; i) designare l organo di revisione previsto dalla legge federale sulle banche e le casse di risparmio. 7/11

Art. 14 Vigilanza e controllo Il consiglio di amministrazione è responsabile per regolamentare, istruire, mantenere, sorvegliare e verificare regolarmente l esistenza di un controllo interno adeguato. Istituendo un controllo interno basato sull analisi sistematica dei rischi e operando la relativa sorveglianza, il consiglio di amministrazione si assicura che tutti i rischi significativi ai quali la banca è esposta sono identificati, limitati e sorvegliati. Art. 15 Nomina e durata del mandato Il consiglio di amministrazione si compone di almeno 7 membri eletti dall assemblea generale per la durata di 1 anno. Gli amministratori sono rieleggibili. In merito ai requisiti di competenze professionali, esperienza e disponibilità, nonché di indipendenza, fanno stato le disposizioni legali e regolamentari vigenti in materia bancaria. II consiglio di amministrazione designa tra i suoi membri il presidente, almeno un vicepresidente e il segretario del consiglio, il quale può anche non esserne membro. Art. 16 Comitato del consiglio Il consiglio di amministrazione costituisce tra i suoi membri un comitato del consiglio che comprenda almeno tre membri conferendo allo stesso, con il regolamento d organizzazione, determinate competenze. Art. 17 Comitato di audit e rischi Il consiglio di amministrazione costituisce tra i suoi membri un comitato di audit e rischi che comprenda almeno tre membri conferendo allo stesso, con il regolamento d organizzazione, determinate competenze. In merito ai requisiti di competenze professionali, esperienza e disponibilità, nonché di indipendenza, fanno stato le disposizioni legali e regolamentari vigenti in materia bancaria. Art. 18 Convocazione Il consiglio di amministrazione si riunisce - ogni qualvolta gli affari lo richiedano ma almeno ogni 3 mesi - su invito del presidente o su richiesta di un membro. Art. 19 Decisioni e verbale Il consiglio di amministrazione non può validamente deliberare se non è presente la maggioranza dei suoi membri. Sono ammesse deliberazioni sotto forma di annuenza scritta, purché la discussione orale non sia chiesta da un amministratore. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono essere tenute anche per teleconferenza, videoconferenza o mediante mezzo di comunicazione analogo. In tal caso deve essere garantita l identificazione degli intervenuti e 8/11

assicurata la loro possibilità di visionare i documenti e di partecipare al dibattito in tempo reale. Le riunioni si considerano avvenute nel luogo in cui si trova il Presidente o il facente funzioni. Il consiglio di amministrazione delibera e procede alle nomine a maggioranza assoluta dei voti espressi dai membri presenti. Ogni amministratore ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti, quello del presidente è preponderante. Le delibere e le decisioni prese devono essere verbalizzate e il relativo verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario. Art. 20 Conflitto d interessi Gli amministratori dovranno astenersi dall intervenire e votare in sede di consiglio di amministrazione allorquando vengano trattate operazioni che li concernano personalmente o che riguardino un loro parente prossimo o una società nella quale siano direttamente o indirettamente interessati. Art. 21 Indennità Gli amministratori ricevono una congrua indennità che viene posta a carico del conto economico della società. Il consiglio di amministrazione ne fissa l ammontare, tenuto conto del tempo consacrato agli affari della società, dei servizi resi e delle responsabilità di ciascun amministratore. C. Direzione generale Art. 22 Organizzazione e poteri La direzione generale si compone di almeno tre membri. Uno dei suoi membri ha la carica di direttore generale, gli altri di vicedirettore generale. Detto organo è responsabile della conduzione degli affari e rappresenta la società nei confronti di terzi. Le competenze di detto organo sono definite dal regolamento d organizzazione emanato dal consiglio di amministrazione. Art. 23 Mansioni La direzione generale in particolare è tenuta a: a) presentare al consiglio di amministrazione e al comitato del consiglio le proposte concernenti la gestione degli affari in generale e di quelli di competenza dei predetti organi in particolare; b) eseguire le decisioni del consiglio di amministrazione; c) elaborare le direttive necessarie alla conduzione degli affari della sede, succursali, agenzie o rappresentanze; d) informare regolarmente il consiglio di amministrazione sull andamento della società. 9/11

D. Organo di revisione Art. 24 Organo di revisione L organo di revisione è eletto dall assemblea generale per la durata di un anno. Esso è rieleggibile. Esso deve conformarsi alle disposizioni degli articoli 728 e seguenti del codice delle obbligazioni. IV. Poteri di firma Art. 25 Poteri di firma La società è di regola impegnata da firma collettiva a due. Il consiglio di amministrazione, nel regolamento d organizzazione, disciplina le eccezioni e determina le modalità e la forma della firma sociale. V. Chiusura dei conti, ripartizione degli utili, fondi di riserva Art. 26 Conti annuali I conti annuali e i conti di gruppo sono chiusi al 31 dicembre e devono essere compilati conformemente agli articoli 957 e seguenti del codice delle obbligazioni, alla Legge federale sulle banche e le casse di risparmio e alle direttive del competente organo federale di sorveglianza sulle banche per le disposizioni riguardanti l allestimento dei conti. Le chiusure intermedie sono allestite conformemente alla legislazione bancaria. Art. 27 Ripartizione degli utili L utile risultante dal bilancio è a disposizione dell assemblea generale che, rispettate avantutto le disposizioni sul prelevamento destinato al fondo di riserva legale generale, ne delibera la destinazione. Art. 28 Fondi di riserva Il cinque per cento dell utile netto dell esercizio è assegnato alla riserva legale generale sino a che questa abbia raggiunto il venti per cento del capitale azionario. Nel limite delle disposizioni di legge il saldo è a disposizione dell assemblea generale. Sui fondi di riserva statutari, le cui assegnazioni sono ammissibili in conformità alla legge (art. 672, 673 CO), dispone il consiglio di amministrazione. 10/11

VI. Disposizioni generali Art. 29 Pubblicazioni Organo ufficiale per le pubblicazioni della società è il Foglio ufficiale svizzero di commercio. Le convocazioni e le notifiche ai proprietari e agli usufruttuari di azioni nominative avvengono mediante comunicazione scritta agli indirizzi indicati nel libro delle azioni. Art. 30 Segreto bancario e professionale I membri degli organi della società e tutti i suoi impiegati sono tenuti, sia durante la loro attività, sia dopo aver lasciato la società, a osservare il segreto più assoluto sugli affari della banca e dei suoi clienti, come pure su tutti gli affari interni della società di cui siano potuti venire a conoscenza. VII. Liquidazione Art. 31 Liquidazione In caso di decisione di scioglimento della società, il consiglio di amministrazione è incaricato della liquidazione a meno che, per decisione dell assemblea generale, terze persone ne siano incaricate. Dopo estinzione del passivo e rimborso del capitale azionario versato, il saldo del prodotto della liquidazione viene ripartito tra gli aventi diritto, proporzionalmente ai loro diritti. Questo statuto è stato annullato dall assemblea generale straordinaria del 14 dicembre 2007. Esso sostituisce e annulla quello del 6 maggio 1997. Statuto modificato (art.15 cpv. 1) dall assemblea generale straordinaria del 12 marzo 2012 a Lugano. Questo statuto è stato modificato dall assemblea generale straordinaria del 17 aprile 2015 a Lugano. Questo statuto è stato modificato dall assemblea generale straordinaria del 12 dicembre 2017 a Lugano 11/11