ACUSTICA IN EDILIZIA PROCEDURE AMMINISTRATIVE aggiornato al 04/10/2012
LA NORMATIVA L. 447/95 legge quadro sull inquinamento acustico. L.R. 52/2000 disposizioni per la tutela dell ambiente in materia di inquinamento acustico.
PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE L. 447/95 art. 6 comma 1 L.R. 52/2000 art. 5 comma 2 È di competenza del Comune la classificazione del territorio comunale, in base ai valori limite delle sorgenti sonore stabilite dal D.P.C.M. 14/11/97 determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE Con D.C.C. n. 37 del 29/04/2004 è stato approvato il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio: Regolamento Comunale Tavole di zonizzazione
PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE
PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE
LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE CLIMA ACUSTICO IMPATTO ACUSTICO REQUISITI ACUSTICI PASSIVI
CLIMA ACUSTICO È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: a) scuole e asili nido; b) ospedali; c) case di cura e di riposo; d) parchi pubblici urbani ed extraurbani; e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 (per le quali è obbligatorio presentare il documento di impatto acustico) L. 447/95 - Art.8 c.3
CLIMA ACUSTICO La documentazione di cui al comma 1 (di clima acustico - redatta da tecnico abilitato in acustica) e' presentata al comune contestualmente alla domanda per il rilascio della concessione edilizia o del provvedimento comunale che abilita all'utilizzazione dell'immobile per l'esercizio dell'attivita'. L.R. 52/2000 Art. 11 c. 2 Le modalità di stesura della relazione sono contenute nella D.G.R. 14/02/2006 n. 46-14762 Criteri per la redazione per la documentazione di clima acustico
CLIMA ACUSTICO AUTOCERTIFICAZIONE nei Comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici, per gli edifici adibiti a civile abitazione ai fini dell esercizio dell attività edilizia ovvero del rilascio del PdC, la relazione acustica (di clima acustico) è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato (tecnico abilitato in acustica) che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica( D.P.C.M. 14/11/97 o classi acustiche del Piano di Zonizzazione Acustica comunale) della classe di riferimento. L. 447/95 - Art. 8 c. 3bis (D.L. 70/2011 convertito con L. 106/11)
CLIMA ACUSTICO PROCEDURE COMUNALI Alla presentazione dell istanza di PdC di nuove costruzioni deve essere allegata relazione di clima acustico o autocertificazione di tecnico abilitato, che viene visionata dall Ufficio Ambiente nell ambito dell iter istruttorio.
IMPATTO ACUSTICO I competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere: a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti; b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (14), e successive modificazioni; c) discoteche; d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; e) impianti sportivi e ricreativi; f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. L. 447/95 - Art. 8 c. 2 Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. L. 447/95 - Art. 8 c. 4
IMPATTO ACUSTICO Laddove in luogo della domanda di rilascio di provvedimenti autorizzativi, sia prevista la denuncia di inizio d'attività, od altro atto equivalente, la documentazione e' prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa o al diverso atto di iniziativa privata previsto. L.R. 52/2000 Art. 10 c. 3 Le modalità di stesura della relazione sono contenute nella DGR 2/2/2004 n. 9-11616 Criteri per la redazione per la documentazione di impatto acustico
IMPATTO ACUSTICO 6. Nei casi in cui non sia definita preventivamente la destinazione d uso degli immobili e/o la tipologia dell attività che in essi sarà svolta, il comune rilascia provvedimento autorizzativo condizionato alla presentazione della documentazione di impatto acustico in fase di richiesta dei successivi provvedimenti autorizzativi o in fase di denuncia di inizio attività. 7. In relazione alla rilevanza degli effetti acustici derivanti da quanto in progetto e al grado di incertezza della loro previsione, è facoltà dell Ente che rilascia il provvedimento autorizzativo richiedere, nell ambito del medesimo, l esecuzione di controlli strumentali, da effettuarsi a cura del proponente in fase di esercizio dell opera o attività per la quale è stata presentata la documentazione di impatto acustico, finalizzati a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge. La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica deve essere inviata anche all ARPA. D.G.R. 02/02/2004 n. 9-11616 artt. 6 e 7 Città di Domodossola Area Servizi Territoriali
IMPATTO ACUSTICO DPR 227 del 19/10/2011Art. 4. Semplificazione della documentazione di impatto acustico 1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all articolo 8 commi 2, 3 e 4 della l. 447/95, le attività a bassa rumorosità elencate nell Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell articolo 8 comma 2 della l. 447/95. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all articolo 8 comma 5 della l. 447/95, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.
IMPATTO ACUSTICO Allegato B (previsto dall'articolo 4) Categorie di attività di cui all articolo 4, comma 1 1. Attività alberghiera. 2. Attività agro-turistica. 3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar). 4. Attività ricreative. 5. Attività turistica. 6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco. 7. Attività culturale. 8. Attività operanti nel settore dello spettacolo. 9. Palestre. 10. Stabilimenti balneari. 11. Agenzie di viaggio. 12. Sale da gioco. 13. Attività di supporto alle imprese. 14. Call center. 15. Attività di intermediazione monetaria. 16. Attività di intermediazione finanziaria. 17. Attività di intermediazione Immobiliare. 18. Attività di intermediazione Assicurativa. 19. Attività di informatica software. 20. Attività di informatica house. 21. Attività di informatica internet point. 22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere). 23. Istituti di bellezza. 24. Estetica. 25. Centro massaggi e solarium. 26. Piercing e tatuaggi. 27. Laboratori veterinari. 28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca. 29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socioassistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca. 31. Lavanderie e stirerie. 32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari. 33. Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi. 34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati. 35. Laboratori artigianali per la produzione di pane. 36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti. 37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari 38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione. 39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio. 40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria. 41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria. 42. Liuteria. 43. Laboratori di restauro artistico. 44. Riparazione di beni di consumo. 45. Ottici. 46. Fotografi. 47. Grafici.
IMPATTO ACUSTICO DPR 227 del 19/10/2011Art. 4. Semplificazione della documentazione di impatto acustico 2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal D.P.C.M 14/11/97, la documentazione di cui all articolo 8 commi 2,3,4, della L. 447/95 può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell articolo 8 comma 5 della L.447/95.
IMPATTO ACUSTICO DPR 227 del 19/10/2011Art. 4. Semplificazione della documentazione di impatto acustico 3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal D.P.C.M. 14/11/97 è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all articolo 8 comma 6 della L. 447/95 (contenente l indicazione previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dagli impianti o dall attività), predisposta da un tecnico competente in acustica.
IMPATTO ACUSTICO PROCEDURE COMUNALI Alla presentazione dell istanza di titolo abilitativo edilizio per nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione di edifici con destinazione produttiva, non deve essere presentata alcuna documentazione di impatto acustico se le attività rientrano in quelle elencate nell allegato B del D.P.R. 227/11 Per ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari (che comunque sono elencati nell allegato B del DPR) che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell articolo 8 comma 2 della l. 447/95. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all articolo 8 comma 5 della l. 447/95, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore del D.P.C.M. 14/11/97 Questa stessa regola resta valida per tutte le attività produttive non comprese nell allegato B: il documento previsionale di impatto acustico redatto da tecnico competente in acustica deve comunque essere predisposto. Il documento sarà presentato agli uffici solo nel caso un cui vi sia il superamento dei limiti di cui al DPCM 14/11/97.
IMPATTO ACUSTICO PROCEDURE COMUNALI Nel caso di insediamento di attività produttive in edifici esistenti o nel caso di modifiche e potenziamento delle attività in essere che non comportino modifiche edilizie, la documentazione di impatto acustico dovrà essere depositata al S.U.A.P., ai sensi del D.P.R. 160/2010, con le stesse condizioni prima descritte. In entrambi i casi viene rilasciato parere tecnico dall Ufficio Ambiente comunale ovvero da ARPA provinciale, a seconda della complessità dell intervento e delle attività previste.
IMPATTO ACUSTICO PROCEDURE COMUNALI - SINTESI ATTIVITA ELENCATE IN ALLEGATO B NON PRESENTANO DOCUMENTO IMPATTO ACUSTICO ATTIVITA ELENCATE IN ALLEGATO B (CHE HANNO IMPIANTI DI DIFFUSIONE E AMLIFICAZIONE SONORA) PREDISPONGONO IL DOCUMENTO DI IMPATTO ACUSTICO: LIMITI DPCM 14/11/97 SONO SUPERATI - CONSEGNANO IL DOCUMENTO LIMITI DPCM 14/11/97 NON SUPERATI HANNO FACOLTA DI CONSEGNARE LA DSAN ATTIVITA NON ELENCATE NELL ALLEGATO B PREDISPONGONO IL DOCUMENTO DI IMPATTO ACUSTICO: LIMITI DPCM 14/11/97 SUPERATI - CONSEGNANO IL DOCUMENTO LIMITI DPCM 14/11/97 NON SUPERATI HANNO FACOLTA DI CONSEGNARE LA DSAN
REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI D.P.C.M. 5/12/97 art. 1 c.1 Il presente decreto, in attuazione dell art. 3, c. 1 lett. e) della L. 447/95 determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore. Il Decreto prevede che ad opera ultimata siano rispettati i requisiti acustici previsti dalla tabella B.
REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI Tabella A CLASSIFICAZIONI, DEGLI AMBIENTI ABITATIVI categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili; categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili; categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili; categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche. case di cura e assimilabili; categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili; categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili. Città di Domodossola Area Servizi Territoriali
REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI Il D.P.C.M. 5/ 12/97 definisce i valori (minimi o massimi) che devono possedere gli edifici in merito a: Isolamento dai rumori tra differenti unità immobiliari, Isolamento dai rumori esterni, Isolamento dai rumori di calpestio, Isolamento dai rumori di impianti a funzionamento continuo, Isolamento dai rumori di impianti a funzionamento discontinuo Città di Domodossola Area Servizi Territoriali
REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI PROCEDURE COMUNALI Le disposizioni del D.P.C.M. 5/12/97, da considerare già in fase di progettazione dell opera edilizia, non sono state recepite né nel Regolamento di Zonizzazione Acustica né nel Regolamento Edilizio. Pertanto nell ambito dei procedimenti edilizi non è obbligatorio acquisire la documentazione per la verifica dei requisiti acustici passivi. Ai sensi della Circolare del Ministero dell Ambiente del 9/3/1999 sono comunque soggetti al totale rispetto del decreto tutti gli edifici per i quali debba essere rilasciata una concessione edilizia e/o siano soggetti agli adempimenti di cui all art. 8 della L. 447/95;
REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI PROCEDURE COMUNALI Gli uffici comunali competenti, in fase di rilascio del PdC per nuove costruzioni, ricordano al committente e ai tecnici incaricati (progettista, direttore lavori, tecnico competente in acustica ecc) la necessità di redigere un documento di verifica dei requisiti acustici fin dalla fase progettuale. Considerato che la relazione di calcolo previsionale non è garanzia del raggiungimento della prestazione in opera, rimane a cura del Direttore Lavori verificare la corretta messa in opera dei materiali in fase esecutiva, in modo da rispettare in opera i valori di progetto. La documentazione (progetto dei requisiti acustici e/o dichiarazione del D.L.) potrà essere consegnata all Ufficio Edilizia Privata, in fase di richiesta di agibilità.
SITO WEB www.comune.domodossola.vb.it sportelli e uffici ambiente - acustica