Le semplificazioni ambientali per le PMI

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1 Le semplificazioni ambientali per le PMI Paolo Pipere Responsabile Servizio adempimenti ambientali CCIAA di Milano Segretario Sezione lombarda Albo Nazionale Gestori Ambientali DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n Semplificazioni per le PMI Ambito di applicazione La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) 1

2 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 Scarichi di acque reflue Art. 2 - Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assimilate alle acque reflue domestiche: a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'allegato A; b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense; c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1. Tabella 1 dell'allegato A 2

3 Tabella 2 dell'allegato A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 Art. 3 - Rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il titolare dello scarico, almeno sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa, presenta all'autorità competente un'istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che sono rimaste immutate: a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza; b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione; c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità; d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche; e) la localizzazione dello scarico. 2. La modalità semplificata di rinnovo dell'autorizzazione di cui al comma 1 non si applica per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n

4 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 Art. 4 Semplificazione della documentazione di impatto acustico 1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 [documentazione di impatto acustico], le attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi e' fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2. Allegato B 1. Attività alberghiera. finanziaria. laboratori di analisi e ricerca. bigiotteria, orologeria. 2. Attività agro-turistica. 17. Attività di intermediazione 31. Lavanderie e stirerie. 42. Liuteria. 3. Attività di ristorazione Immobiliare. 32. Attività di vendita al 43. Laboratori di restauro collettiva e pubblica 18. Attività di intermediazione dettaglio di generi vari. artistico. (ristoranti, trattorie, pizzerie Assicurativa. 33. Laboratori artigianali per 44. Riparazione di beni di comprese 19. Attività di informatica la produzione di dolciumi. consumo. quelle da asporto, mense, software. 34. Laboratori artigianali per 45. Ottici. bar). 20. Attività di informatica la produzione di gelati. 46. Fotografi. 4. Attività ricreative. 5. Attività turistica. 6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di house. 21. Attività di informatica internet point. 22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere). 35. Laboratori artigianali per 47. Grafici. la produzione di pane. 36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti. 37. Laboratori artigianali per pubblico in luoghi circoscritti 23. Istituti di bellezza. la produzione di prodotti e quelle con uso di armi da fuoco. 7. Attività culturale. 24. Estetica. 25. Centro massaggi e solarium. alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari 8. Attività operanti nel settore 26. Piercing e tatuaggi. 38. Macellerie sprovviste del dello spettacolo. 9. Palestre. 27. Laboratori veterinari. 28. Studi odontoiatrici e reparto di macellazione. 39. Laboratori artigianali di 10. Stabilimenti balneari. odontotecnici senza attività di sartoria e abbigliamento 11. Agenzie di viaggio. 12. Sale da gioco. analisi chimico-cliniche e ricerca. senza attività di lavaggi, tintura 13. Attività di supporto alle 29. Ospedali, case o istituti di e finissaggio. imprese. cura, residenze socioassistenziali 40. Laboratori artigianali di 14. Call center. e riabilitative con oreficeria, argenteria, 15. Attività di intermediazione un bigiotteria, orologeria. monetaria. numero di posti letto inferiore 41. Esercizi commerciali di 16. Attività di intermediazione a 50, purché sprovvisti di oreficeria, argenteria, 4

5 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 Art. 4 Semplificazione della documentazione di impatto acustico 2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei in data 14 novembre 1997, é fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 Art. 5 - Sportello unico per le attività produttive 1. Le imprese presentano le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni richieste in materia ambientale esclusivamente per via telematica allo Sportello unico per le attività produttive competente per territorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, previa intesa con la Conferenza Unificata, è adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione. 5

6 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese [ ] convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n MODIFICHE PARTE QUARTA D.Lgs. 152/ All'articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'ispra, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281". Autorizzazione Unica Ambientale 6

7 DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82). Il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento [ ] volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82). Il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento [ ], in base ai seguenti principi e criteri direttivi [ ]: a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale; b) l'autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico ente; c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese. 7

8 DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82). 2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE E LA SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA AMBIENTALE GRAVANTI SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E SUGLI IMPIANTI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, A NORMA DELL ARTICOLO 23 DEL DECRETO-LEGGE 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 APRILE 2012, N

9 ART. 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente regolamento si applica alle categorie di imprese di cui all articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale. Articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005: 1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che: a) hanno meno di 250 occupati, e b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. 2. Nell ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l impresa che: a) ha meno di 50 occupati, e b) b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. 9

10 Articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005: 3. Nell ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l impresa che: a) ha meno di 10 occupati, e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. 4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere. 3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n

11 ART. 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) autorizzazione unica ambientale: il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all articolo 3 del presente regolamento; b) autorità competente: la regione, la provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell autorizzazione unica ambientale; d) sportello unico per le attività produttive (SUAP): l unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160; 11

12 ART. 3 () 1. Le imprese e i gestori degli impianti di cui all articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all aggiornamento di almeno due dei seguenti titoli abilitativi: a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; b) comunicazione preventiva di cui all articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 12

13 d) autorizzazione generale di cui all articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [autorizzazioni all emissione in atmosfera relative a categorie di attività]; e) nulla osta di cui all articolo 8, commi 4 e 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 [Legge quadro sull'inquinamento acustico]; f) autorizzazione all utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 [procedure semplificate per il recupero]. 13

14 2. [ ] le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell autorizzazione unica ambientale. 3. È fatta comunque salva la facoltà delle imprese e dei gestori degli impianti di cui al comma 1 di avvalersi dell autorizzazione unica ambientale nei casi in cui l istanza riguardi uno solo dei titoli di cui al comma 1 ovvero di non avvalersene nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ferma restando la presentazione della comunicazione per il tramite del SUAP. 5. L autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, individuate dall autorità competente tenendo conto della dimensione dell impresa e del settore di attività. 14

15 L autorizzazione ha durata pari a quindici anni. ART. 4 (Procedura per il rilascio dell autorizzazione unica ambientale) 1. La domanda per il rilascio dell autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste è presentata al SUAP che ne verifica la completezza formale e la trasmette immediatamente, in modalità telematica, all autorità competente. Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all articolo 3, per i quali si chiede il rilascio dell autorizzazione unica ambientale, nonché le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore. 15

16 2. Qualora l autorità competente riscontri che è necessario integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti. In tal caso si applica l articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n Il SUAP inoltra immediatamente la richiesta di integrazioni all impresa o al gestore. Qualora il gestore o l impresa non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine di cui al citato articolo 2, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l istanza si intende ritirata, salva la facoltà per l impresa o il gestore di chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare; in tal caso il termine è ulteriormente sospeso per il tempo della proroga. 4. Se l autorizzazione unica ambientale riguarda il rilascio di titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni, il SUAP, acquisiti dall autorità competente i relativi atti di assenso, rilascia il titolo nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, ferma restando la facoltà di indire la conferenza di servizi di cui all articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n La conferenza di servizi è sempre indetta nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei casi previsti dalle normative regionali e di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all articolo 3, comma 1, del presente regolamento compresi nell autorizzazione unica ambientale. 16

17 ART. 5 (Rinnovo dell autorizzazione unica ambientale) 1. Ai fini del rinnovo dell autorizzazione unica ambientale, il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già rilasciata, presenta all autorità competente tramite il SUAP, ai sensi dell articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, un istanza corredata di dichiarazione sostitutiva di cui all articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che sono rimaste immutate le condizioni di esercizio indicate nel corso del procedimento di autorizzazione. ART. 7 (Autorizzazioni di carattere generale) 1. E fatta salva la facoltà dell impresa o del gestore di richiedere tramite il SUAP, ricorrendone i presupposti, l adesione all autorizzazione di carattere generale ai sensi dell articolo 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al soggetto competente. 17

18 Semplificazione dei controlli alle imprese DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82). Semplificazione controlli imprese Il Governo è autorizzato ad adottare [ ] uno o più regolamenti [ ] volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese. Princìpi a) proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici; c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate; d) collaborazione con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità; e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale; f) razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato [ ] 18

19 Semplificazione controlli imprese DDL di modifica del D.Lgs.152/2006 «f) razionalizzazione e riduzione di controlli a favore delle imprese che comunichino alle amministrazioni competenti, anche attraverso lo sportello unico per le attività produttive, il possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO, o di altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAFMLA). Ai fini della razionalizzazione e riduzione dei controlli in materia ambientale rilevano unicamente la certificazione ISO 14001, e successivi aggiornamenti, o la registrazione EMAS di cui al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009» 19

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