CLAUSOLE VESSATORIE RILEVATE DALLA COMMISSIONE CONTROLLO CLAUSOLE INIQUE DI PADOVA NEI CONTRATTI DI VENDITA UTILIZZATI DA MOBILIFICI TESTO DELLA CLAUSOLA MOTIVO DELLA VESSATORIETA ESEMPI DI CLAUSOLE SUI TERMINI DI CONSEGNA ELASTICI A FAVORE DELL IMPRESA E TASSATIVI A CARICO DEL CONSUMATORE il combinato disposto delle clausole secondo cui i termini di approntamento, di spedizione e posa in opera comunque e dovunque indicati non hanno valenza tassativa o di essenzialità... eventuali ritardi, fino ad un massimo di giorni 60 lavorativi, non potranno quindi dal ruolo al risarcimento del danno o risoluzione anche parziale del contratto mentre, per converso, il committente si impegna a ritirare la merce non appena gliene sia comunicato l'approntamento e comunque non oltre 10 giorni, in caso di ritardo la venditrice... potendo richiedere le spese di immagazzinamento e sosta della merce. il combinato disposto è vessatorio ai sensi art. 33, comma 1 del D.Lgs. 206/2005, in quanto determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. l'acquirente è a conoscenza che i tempi di consegna sono influenzati da fattori ed eventi al di fuori del controllo della ditta venditrice e che, pertanto, il termine di consegna eventualmente previsto nella proposta d'acquisto ha carattere meramente indicativo ed orientativo. la clausola è vessatoria ai sensi dell art. 33, comma 1 e comma 2, lettere R e T del D.Lgs. 206/2005, in quanto clausola avente l'effetto di limitare la proponibilità dell eccezione di inadempimento da parte del consumatore e di sancire a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni.
le clausole secondo cui il termine di consegna indicato nel presente contratto è meramente indicativo. La venditrice, senza alcun onere per il ritardo, potrà eseguire la fornitura entro 60 giorni lavorativi dalla data dell'ordine, fatti salvi gli impedimenti... l'acquirente dovrà contattare la venditrice per concordare i tempi e le modalità della consegna entro il termine previsto per la stessa e, laddove non sia espressamente prevista, entro due anni dalla conclusione del contratto... l'acquirente dovrà rendersi disponibile nel termine stabilito per la consegna a ricevere la merce oggetto del presente contratto di compravendita; in caso contrario la venditrice potrà pretendere il pagamento di una penale pari all'1% del prezzo di vendita per ogni giorno di ritardo nella consegna addebitabile all'acquirente. le clausole sono complessivamente vessatorie ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. 206/2005, in quanto determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. CLAUSOLA SUI PEZZI SU MISURA tutte le misurazioni dei manufatti costruiti su misura, fuoriserie, si intendono dedotte dalla committente, anche se nel rilevarle egli si sia giovato dell opera personale dipendente o solamente organizzato dalla venditrice. Eventuali errori di misurazione pertanto sono da attribuirsi in qualsiasi caso esclusivamente al committente. è vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettere B e T del D.Lgs. 206/2005, in quanto limita i diritti del consumatore in caso di inadempimento o di adempimento inesatto da parte del professionista e sancisce a carico del consumatore decadenze e limitazioni della facoltà di opporre eccezioni. ESEMPI DI CLAUSOLE SUI PEZZI DIFFORMI DAL CATALOGO E DAL CONTRATTO i campioni, i cataloghi, il manuale di informazioni e di qualsiasi documentazione tecnica... hanno valore puramente indicativo, dimostrativo e pubblicitario... La venditrice si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, alla merce di sua produzione le modifiche di carattere tecnico costruttivo da lei ritenuto il più opportuno... la denominazione dei manufatti e così pure quella delle loro parti componenti, che risultano è vessatoria ai sensi dell art. 33, comma 2, lettere B e T del D.Lgs. 206/2005, in quanto limita i diritti del consumatori in caso di inadempimento di adempimento inesatto da parte del professionista e sancisce a carico del consumatore decadenze e limitazioni della facoltà di opporre eccezioni. 2
chiaramente negli ordinativi in quanto liberamente assegnate dalla venditrice per comodità di identificazione, hanno un valore puramente indicativo di quanto più dettagliatamente risulta dai campioni, cataloghi, dal manuale di informazioni e da qualsiasi documentazione tecnica posti in circolazione dalla venditrice. i dati informativi sui beni oggetto del presente contratto contenuti in opuscoli, in messaggi pubblicitari, in promozioni ovunque realizzate, in spot di televendite e/o forniti verbalmente in sede di trattative dall'incaricato della ditta venditrice hanno caratteristiche puramente indicative e non sono vincolanti. L'acquirente prende atto che... i beni consegnati potranno avere caratteristiche diverse rispetto a quelle presentate durante le trattative. L'acquirente rinuncia pertanto a sollevare qualsiasi eccezione in merito a tali possibili circostanze e modifiche, nei limiti in cui tali modifiche siano intese a migliorare la qualità del prodotto, derivino da miglioramenti tecnologici o siano rese necessarie da disposizioni di legge e comunque non rendano i beni non conformi alla proposta di acquisto. la sostituzione di articoli non più in produzione non dà facoltà all'acquirente di annullare l'ordine. le marche degli elettrodomestici e degli altri accessori, quali risultano nella proposta d'ordine, hanno valore meramente indicativo e obbligano la venditrice unicamente a fornire accessori con caratteristiche similari. è vessatoria ai sensi dell art. 33, comma 2, lettere B, M, R e T del D.Lgs. 206/2005, in quanto clausola avente l effetto di consentire al professionista di modificare unilateralmente le caratteristiche del prodotto, nonché di sancire a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni e di escludere le azioni del consumatore derivanti dall'inadempimento del professionista. è vessatoria ai sensi dell art. 33, comma 2, lettere B, M e T del D.Lgs. 206/2005, in quanto clausola avente l effetto di consentire al professionista di modificare unilateralmente le caratteristiche del prodotto, nonché di sancire a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni e di escludere le azioni del consumatore derivanti dall'inadempimento del professionista. è vessatoria ai sensi dell art. 33, comma 2, lettere B, M e T del D.Lgs. 206/2005, in quanto clausola avente l effetto di consentire al professionista di modificare unilateralmente le caratteristiche del prodotto, nonché di sancire a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni e di 3
escludere le azioni del consumatore derivanti dall'inadempimento del professionista. Esempio 5: il prezzo della fornitura indicato nel presente contratto di vendita... è determinato forfettariamente. La venditrice non è pertanto tenuta ad indicare il prezzo dei singoli mobili, dei componenti, degli accessori e di quant'altro sia oggetto del contratto. Esempio 5: è vessatoria ai sensi dell art. 33, comma 2, lettera P del D.Lgs. 206/2005, in quanto clausola avente l effetto di conferire al professionista il diritto esclusivo di interpretare una clausola del contratto. CLAUSOLA SUL COLLAUDO l eventuale ulteriore collaudo... deve avvenire esclusivamente presso gli stabilimenti della venditrice. è vessatoria ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettere B e T del D.Lgs. 206/2005, in quanto limita i diritti del consumatore in caso di inadempimento o di adempimento inesatto da parte del professionista e sancisce a carico del consumatore decadenze e limitazioni della facoltà di opporre eccezioni. ESEMPI DI CLAUSOLE PENALI la previsione di una penale pari al 35% del valore del contratto. è vessatoria ai sensi dell art. 33, comma 2, lettera F del D.Lgs. 206/2005, in quanto clausola penale di importo manifestamente eccessivo. qualora l'acquirente intende recedere dal contratto, egli potrà esercitare tale facoltà contro il versamento di una penalità pari al 32% del prezzo della merce indicato nella commissione. Tale facoltà potrà essere esercitata nel termine massimo di giorni sette dalla data di sottoscrizione. è vessatoria ai sensi dell art. 33, comma 2, lettera F del D.Lgs. 206/2005, in quanto clausola avente l'effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di somme d'importo manifestamente eccessivo. 4
nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'acquirente, nel caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, e il danno patito dalla venditrice per il mancato guadagno o per il ritardo viene quantificato nella misura del 30% dell'importo del contratto. Tale importo dovrà quindi essere versato dal compratore a titolo di penale, indipendentemente dall'eventuale vendita della merce stessa a terzi.... è vessatoria ai sensi dell art. 33, comma 2, lettera F del D.Lgs. 206/2005, in quanto clausola avente l'effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di somme d'importo manifestamente eccessivo. in caso di ritardo nel pagamento del prezzo o delle singole rate o degli acconti o delle penali o comunque di qualsiasi somma dovuta alla venditrice decorreranno di diritto gli interessi di mora al tasso convenzionale del 15%. è vessatoria ai sensi dell art. 33, comma 2, lettera F del D.Lgs. 206/2005, in quanto clausola avente l'effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di somme d'importo manifestamente eccessivo. ESEMPI DI CLAUSOLE SUL PAGAMENTO ANTICIPATO il pagamento della merce che viene consegnata nelle zone lontane dovrà essere fatto anticipatamente. è vessatoria ai sensi dell art. 35 del D.Lgs. 206/2005, in quanto clausola poco chiara, nonché ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettere B, R e T del D.Lgs. 206/2005 perché, risolvendosi in una clausola solve et repete comporta per il consumatore l'impossibilità di eccepire l'inadempimento del professionista, è clausola avente l effetto di limitare i diritti del consumatore in caso di inadempimento del professionista, nonché di limitare l opponibilità dell eccezione di inadempimento da parte del consumatore e, quindi, più in generale di limitare la facoltà del consumatore di opporre eccezioni. le parti danno atto che il pagamento dovrà essere effettuato in denaro contante prima dello scarico della merce. si risolve in una clausola solve et repete che, in quanto comporta per il consumatore l'impossibilità di eccepire l'inadempimento del professionista, è vessatoria ai sensi dell art. 33, comma 2, lettere B, R e T del D.Lgs. 5
206/2005, perché clausola avente l effetto di limitare i diritti del consumatore in caso di inadempimento del professionista, nonché di limitare l opponibilità dell eccezione di inadempimento da parte del consumatore, e quindi, più in generale di limitare la facoltà del consumatore di opporre eccezioni. il pagamento del prezzo... il saldo alla consegna della merce o, in ogni caso, non oltre la data contrattualmente fissata per la consegna, indipendentemente dall'avvenuta effettiva consegna della stessa. è vessatoria ai sensi dell art. 33, comma 2, lettera T del D.Lgs. 206/2005, in quanto clausola avente l'effetto di sancire a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni. l'eventuale denuncia di vizi o difformità o mancanza di qualità non dà diritto all'acquirente di sospendere o ritardare il pagamento del prezzo alle scadenze stabilite. è vessatoria ai sensi dell art. 33, comma 2, lettera T del D.Lgs. 206/2005, in quanto clausola avente l'effetto di sancire a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni. ESEMPI DI CLAUSOLE SUL MANCATO FINANZIAMENTO l'efficacia del contratto non è in alcun modo vincolata all'accoglimento da parte di qualsiasi società finanziaria della richiesta di finanziamento presentata dal cliente della venditrice. Tra le parti resta inteso che la parola finanziamento o altra simile aggiunta a penna sul contratto è posta solo al fine di indicare la modalità concordata di pagamento del prezzo o di una parte dello stesso, e non costituisce condizione sospensiva dell'efficacia del contratto. nel caso in cui l'acquirente ottenesse dall'istituto di credito un prestito ridotto rispetto alla domanda, il contratto dovrà essere ugualmente è vessatoria ai sensi dell art. 33, comma 2, lettere Q e T del D.Lgs. 206/2005, in quanto, impedendo al consumatore di impugnare il contratto in ragione del collegamento negoziale tra la vendita ed il (mancato) finanziamento, è clausola avente l'effetto di limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni assunte in suo nome dai mandatari e di sancire a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni. è vessatoria ai sensi dell art. 33, comma 2, lettere Q e T del D.Lgs. 206/2005, in quanto, impedendo al consumatore di impugnare il contratto in ragione del 6
eseguito per la sola parte coperta dal finanziamento effettivamente erogato rinunziando espressamente l'acquirente a chiedere la risoluzione del contratto. Eguale disciplina verrà applicata in caso di richiesta di prestito avanzata nei confronti di più banche o società finanziarie, la risoluzione in tal caso potrà essere chiesta soltanto in caso di reiezione di tutte le domande, dovendosi invece eseguire il contratto per la parte coperta dal finanziamento. In ogni caso, se in parte il pagamento è stato convenuto per contante alla consegna, il contratto dovrà essere eseguito dai contraenti limitatamente al previsto pagamento per contanti. collegamento negoziale tra la vendita ed il (mancato o parziale) finanziamento, è clausola avente l'effetto di limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni assunte in suo nome dai mandatari e di sancire a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni. ESEMPI DI CLAUSOLE SUL RECESSO DELL IMPRESA il presente contratto è vincolante dal momento della sottoscrizione... fatta salva la facoltà della venditrice di recedere dal contratto in caso di errori nella redazione del contratto.... il recesso può essere comunicato dalla venditrice con ogni mezzo nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto. In caso di esercizio del diritto di recesso la venditrice non è tenuta a risarcire alcun danno, ma solo a restituire senza interessi la somma ricevuta a titolo di caparra. è vessatoria ai sensi dell art. 33, comma 2, lettere G e P del D.Lgs. 206/2005, in quanto clausola avente l effetto di riconoscere al solo professionista la facoltà di recedere dal contratto e conferire al professionista il diritto esclusivo di interpretare una clausola del contratto. è vessatoria ai sensi dell art. 33, comma 2, lettera E del D.Lgs. 206/2005, in quanto clausola avente l effetto di consentire al professionista di trattenere una somma versata dal consumatore, se quest'ultimo recede dal contratto, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta, se è quest'ultimo a recedere. CLAUSOLA DI LIMITAZIONE DELLE GARANZIE DI LEGGE gli elettrodomestici eventualmente compresi nella fornitura sono da ritenersi coperti esclusivamente dalla garanzia fornita dalle ditte produttrici. è vessatoria ai sensi del combinato disposto dell art. 33, comma 2, lettera B, e degli artt. 128-135 del D.Lgs. 206/2005, in quanto clausola avente l effetto di escludere le azioni del consumatore derivanti dall'inadempimento del professionista, derogando alla normativa sulla garanzia legale di conformità nella vendita dei beni di consumo. 7
CLAUSOLE SULLA POSA IN OPERA il combinato disposto delle clausole secondo cui l'eventuale posa in opera della merce fornita viene convenzionalmente considerata un servizio accessorio ed autonomo prestato dalla venditrice nei confronti del compratore; in virtù di tale caratteristica il committente non potrà sospendere il pagamento riguardante la fornitura della merce, anche se venissero a sussistere delle controversie sulla posa in opera ed anche se la posa in opera per qualsiasi ragione non venisse eseguita e secondo cui si precisa che i prodotti forniti dalla venditrice non sono concepiti per essere installati dal consumatore. La venditrice non assume pertanto alcuna garanzia per il funzionamento dei manufatti non posti in opera direttamente da personale suo dipendente o da persona da lei organizzata (anche nel caso in cui il committente abbia provveduto alla posa in opera solamente di alcune parti componenti il manufatto) qualora il cattivo funzionamento sia causato da imperfezioni della medesima posa in opera. è vessatorio ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettere B e T del D.Lgs. 206/2005, in quanto limita i diritti del consumatore in caso di inadempimento o di adempimento inesatto da parte del professionista e sancisce a carico del consumatore decadenze e limitazioni della facoltà di opporre eccezioni. CLAUSOLA SUL FORO COMPETENTE per ogni e qualsiasi controversia in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il foro di Rovigo. è vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera U del D.Lgs. 206/2005, in quanto clausola avente l'effetto di stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio del consumatore. Padova, 31 dicembre 2008 8