Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2013



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Transcript:

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito alla proposta di acquisto e alienazione di azioni proprie sottoposta all Assemblea straordinaria convocata il giorno 29 aprile 2013 e, in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2013 Predisposta ai sensi ai sensi dell articolo 125-ter del Decreto Legislativo n.58/98 e dell art. 73 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 1999 e successive modifiche e integrazioni Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2013 NoemaLife S.p.A. via Gobetti, 52 40129 Bologna Tel. +39 051 4193911 Fax. +39 051 4193900 info@noemalife.it www.noemalife.com Capitale sociale 3.229.792,28 P. IVA 04310690377 C.F. 01347430397 Reg. Imprese Bologna 01347430397 R.E.A. Bologna 368782

Signori Azionisti, la presente relazione illustrativa, predisposta ai sensi dell art. 73, comma 1, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (di seguito, Regolamento Emittenti ) e secondo i relativi schemi di cui all Allegato 3A del predetto Regolamento Emittenti, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di NoemaLife S.p.A., società quotata al Mercato Telematico Azionario, gestito ed organizzato da Borsa Italiana S.p.A., con sede in via Gobetti, 52 40129 Bologna, C.F. 01347430397 ( NoemaLife NoemaLife o la Società Società ), per illustrare e motivare la concessione al Consiglio di Amministrazione di una nuova autorizzazione ad acquistare e alienare azioni NoemaLife, ai sensi e per gli effetti dell art. 2357 e ss. del Codice Civile. 1. 1. PREMESSA Signori Azionisti, in data 19 gennaio 2012 l Assemblea dei soci di NoemaLife, nell ambito di una complessa operazione straordinaria sul capitale, che prevedeva, tra l altro, l assegnazione gratuita agli azionisti di NoemaLife di massime n. 376.370 azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società (le Azioni Proprie ) (pari al 8,70% del capitale sociale della Società), in proporzione alle azioni NoemaLife già possedute dagli azionisti medesimi, ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione all acquisto e alla alienazione di azioni proprie. Detta autorizzazione: è stata concessa per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla predetta delibera assembleare, pertanto scadrà il 18 luglio 2013; ha stabilito quale corrispettivo minimo di acquisto Euro 3,00 e quale corrispettivo massimo di acquisto Euro 25,00; ha stabilito quale corrispettivo minimo di vendita Euro 5,00 e quale corrispettivo massimo di vendita Euro 30,00. 1

A ATTRIBUZIONE TRIBUZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNA NUOVA AUTORIZZAZIONE AD ACQUISTARE E ALIENARE E AZIONI NOEMA OEMALIFE IFE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI E DELL ART ART. 2357 E SS. DEL CODICE CIVILE IVILE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI C ONSEGUENTI.. 2357 Di seguito si illustrano le motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione all acquisto e all alienazione di Azioni Proprie. 1. 1. LA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO ACQUISTO E ALL ALIENAZIONE ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE Le motivazioni che inducono il Consiglio di Amministrazione a proporvi la deliberazione che la presente Relazione Illustrativa, tra l altro, intende illustrare, possono essere sinteticamente rinvenute nell opportunità e/o necessità di: (i) poter valorizzare come elemento corrispettivo, nell ambito di strategie acquisitive, l apprezzamento ottenuto dal titolo da parte del mercato; (ii) fornire, secondo le modalità concordate con le autorità di gestione e vigilanza dei mercati e nel rispetto della normativa vigente, maggiore liquidità al titolo e favorire la massima coerenza tra l andamento delle quotazioni ed il valore effettivo dell azione; (iii) disporre di un valido strumento alternativo all attribuzione di azioni di nuova emissione da porre al servizio di futuri piani di stock option. 2. 2. NUMERO MASSIMO, CATEGORIA E VALORE NOMINALE N DELLE E AZIONI A CUI SI RIFERISCE L AUTORIZZAZIONE Vi proponiamo di deliberare, ai sensi dell art. 2357, comma 2, cod. civ., l autorizzazione all acquisto, in una o più volte, fino al numero massimo di azioni ordinarie consentite dalle disposizioni legislative vigenti. Vi proponiamo altresì di deliberare, ai sensi dell art. 2357-ter, comma 1, cod. civ., l autorizzazione alla disposizione, in una o più volte, delle azioni ordinarie fino a concorrenza delle Azioni Proprie possedute dalla Società. 3. 3. RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 3 DELL ART ART. 2357 COD. CIV. 2357 Alla data odierna, 15 marzo 2013, la Società detiene n. 11.082 azioni ordinarie. Alla data odierna, nessuna società controllata dalla Società detiene azioni NoemaLife. Nell eventualità, saranno comunque impartite specifiche disposizioni alle società controllate affinché queste segnalino, con tempestività, i relativi possessi. In nessun caso, in conformità a quanto disposto dall art. 2357, comma 3, cod. civ., il valore nominale delle Azioni Proprie 2

acquistate, eccede o eccederà la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni eventualmente possedute dalle società controllate. Gli acquisti di azioni proprie dovranno essere contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall ultimo bilancio regolarmente approvato. 4. 4. DURATA PER LA QUALE L AUTORIZZAZIONE L È RICHIESTA L autorizzazione all acquisto e alla disposizione delle azioni proprie (sia di quelle eventualmente acquistate che di quelle in portafoglio) è richiesta per un periodo di 18 mesi a far tempo dal 19 luglio 2013, giorno successivo alla data di scadenza della precedente autorizzazione. 5. 5. CORRISPETTIVO MINIMO E MASSIMO E VALUTAZIONI DI MERCATO SULLA BASE DELLE QUALI GLI STESSI SONO STATI DETERMINATI 5.1 5.1 CORRISPETTIVO MINIMO E MASSIMO D ACQUISTO D Il corrispettivo minimo che viene proposto è pari a Euro 2,5 ed il corrispettivo massimo è pari a Euro 21. Tale intervallo viene proposto non per identificare un valore aziendale ma sulla scorta della prassi internazionale, che suggerisce range di valore molto ampi, ed in ossequio alle norme cod. civ. che impongono di definire il corrispettivo minimo e massimo. 5.2 5.2 CORRISPETTIVO MINIMO E MASSIMO DI ALIENAZIONE IONE Il corrispettivo minimo che viene proposto è pari a Euro 4 ed il corrispettivo massimo è pari a Euro 24. Quanto al corrispettivo massimo, questo viene definito in ossequio a quanto prescritto dal Codice Civile. 6. 6. MODALITÀ ATTRAVERSO LE L QUALI GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI SARANNO ANNO EFFETTUATI Le operazioni di acquisto verranno eseguite sul mercato, in una o più volte, con modalità tali da assicurare la parità di trattamento fra gli azionisti ai sensi dell art. 132 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il TUF TUF ). Gli acquisti di azioni proprie potranno essere effettuati, ai sensi dell art. 144-bis, lettera b), del Regolamento Emittenti, sui mercati regolamentati, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita. 3

Tra le varie modalità consentite dal Regolamento Emittenti, si ritiene preferibile l acquisto sui mercati regolamentati per le finalità sopra indicate, specie ai fini del sostegno del corso del titolo, finalità che si ritengono più efficacemente raggiunte con meccanismo semplice, elastico e non rigido quale appunto è l acquisto diretto sul mercato fatto con tempestività man mano che si ritiene opportuno intervenire. In termini di acquisti e volumi giornalieri le operazioni di acquisto avverranno in conformità alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 2273/2003. Fermo restando l oggetto della deliberazione da parte dell Assemblea ai sensi del quarto punto all ordine del giorno di Parte Ordinaria, le Azioni Proprie già possedute ovvero quelle successivamente acquistate, potranno essere oggetto di atti di disposizione, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti come sopra autorizzati: (i) mediante alienazione della proprietà delle stesse; (ii) come corrispettivo dell acquisizione di partecipazioni societarie e/o aziende e/o beni e/o attività. * * * * Tutto ciò premesso, se siete d accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione: L Assemblea Ordinaria degli azionisti di NoemaLife, - esaminata ed approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione; delibera a) di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione della Società del 15 marzo 2013, di acquistare, ai sensi dell art. 2357, comma 2, cod. civ., azioni ordinarie di NoemaLife in una o più volte, fino al numero massimo consentite dalle disposizioni legislative vigenti; b) di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione della Società del 15 marzo 2013, di disporre, ai sensi dell art. 2357-ter, comma 1, cod. civ., in una o più volte, delle azioni ordinarie di NoemaLife fino a concorrenza delle azioni proprie possedute dalla Società; c) di stabilire allo scopo che: 4

(i) la predetta autorizzazione sia concessa per un periodo di 18 mesi a far data dal 19 luglio 2013, giorno successivo alla data di scadenza della precedente autorizzazione. (ii) (iii) (iv) l alienazione delle Azioni Proprie possa avvenire mediante il compimento di atti di disposizione sulle azioni proprie detenute in portafoglio, in una o più volte, sul mercato, ai blocchi o mediante offerta agli azionisti e ai dipendenti, ovvero quale corrispettivo in ipotesi di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati nell ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implichino l assegnazione o la disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.) ovvero a servizio di piani di stock option; il corrispettivo di acquisto minimo sia pari a Euro 2,5 e il corrispettivo massimo sia pari a Euro 21; il corrispettivo minimo di alienazione sia pari a Euro 4 ed il corrispettivo massimo sia pari a Euro 24, che potrà essere disatteso solo per l assegnazione delle azioni proprie. 5